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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 22/05/2025, n. 787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 787 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nella persona del dott. Gaetano Savona,
nel procedimento civile n.r.a.g. 6331/2023, promosso da:
C.F. , rappresentato, giusta procura alle liti in atti, e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Silvio De Murtas e presso il cui studio in Cagliari ha eletto domicilio;
attore
contro
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, C.F. , rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura P.IVA_1
dello Stato di Cagliari;
convenuto
nonché contro
- in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: ; Controparte_2 P.IVA_2
convenuto-contumace
a seguito dell'udienza del 14.3.2025, sostituita da note scritte, nel quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte attrice “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, "contrariis rejectis", giudicare come in appresso: A) Previa, se del caso, sospensiva delle prefate avverse richieste di pagamento ovvero loro disapplicazione (in quanto atti amministrativi) siccome illegittimi: B) Annullare gli atti impositivi costì impugnati, giacché “contra legem” ed eziandio per intervenuta prescrizione dei relativi pretesi crediti, ed in particolare l' Intimazione di Pagamento N° 025-2022-9004-1504-
63/00- notificata il 02.02.2023 -per totali Euro 612,86= ad opera dell'Agenzia delle Entrate-
Riscossione -Agente della riscossione per le province della Regione Sardegna-Via Asproni 13 -
Cagliari-, su delega dell' ed Controparte_1
in parte su delega del .- Nonché le Cartelle esattoriali descritte in premessa Controparte_2
e la relativa Inscrizione a Ruolo.- C) Ovvero ancora dichiarare i summenzionati atti infondati, e comunque dichiarando non dovute le somme da essi portate.- D) Con vittoria di spese e compensi del giudizio ed accessori di legge.”
Nell'interesse dell' , come da atto di comparsa di costituzione e risposta, “In Controparte_1
via preliminare: dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore della competente Corte di Giustizia Tributaria. In subordine, ancora preliminarmente: dichiarare inammissibile l'avverso ricorso per decadenza. In via di ulteriore subordine: rigettare le avverse domande in quanto inammissibili e comunque infondate. Vinte le spese.”
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 25.9.2023, ha evocato in giudizio l' Parte_1 [...]
, e il impugnando CP_1 Controparte_1 Controparte_2
l'intimazione di pagamento n. 025- 2022-9004-1504-63/00, notificata il 02.02.2023, e chiedendo il riconoscimento dell'estinzione per prescrizione dei crediti vantati nei suoi confronti, con vittoria di spese.
L'intimazione impugnata attiene a tre distinti crediti, tutti preceduti da una cartella di pagamento ritualmente notificata, facenti capo rispettivamente, nello specifico, all' per Controparte_1
quanto attiene alle cartelle n. 025-2017-00145991-16000 e n. 025-2018-00193710-09000 – riguardanti il mancato pagamento del bollo auto per gli anni 2013 e 2014 - e al CP_2
per quanto attiene alla cartella n. 025-2011-00246034-00000, avente titolo in violazioni
[...]
del Codice della Strada.
L , costituitasi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata Controparte_1
in data 29.11.2023, ha eccepito, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice adito, l'inammissibilità dell'azione proposta e, inoltre, specificamente, il mancato decorso del termine della prescrizione invocata da controparte.
In particolare, l' ha evidenziato che l'attore avrebbe invocato, a sostegno Controparte_1
della propria domanda, unicamente il tempo trascorso dalle violazioni contestate alla notifica delle cartelle di pagamento di cui agli atti.
Inoltre, l'Ente impositore ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva relativamente al credito portato dalla cartella di pagamento n. 025-2011-00246034-00000.
A sostegno di tali argomentazioni la convenuta costituita ha prodotto le relate di notifica degli avvisi di accertamento intervenuti prima delle cartelle di pagamento oggetto dell'intimazione impugnata in questa sede .
Con la terza memoria istruttoria, altresì, parte attrice ha disconosciuto la firma apposta sugli avvisi di ricevimento depositati.
Si tratta, tuttavia di un disconoscimento tardivo, poichè formulato, appunto, con la memoria ex art. 171 ter, n. 3, c.p.c.., a fronte della produzione del document disconosciuto già con l'atto di citazione. La questione pertanto non assume rilievo ai fini della presente decisione.
Nelle note istruttorie ha contestato le eccezioni sollevate dall' Parte_1 CP_1
, richiamandosi all'atto di citazione in ordine alle conclusioni.
[...]
L ha depositato unicamente le note scritte sostitutive dell'udienza del Controparte_1
14.3.2025 e la comparsa conclusionale, nelle quali ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni già formulate e sopra riportate.
Il non si è costituito e, siccome non vi si è provveduto in corso di giudizio, Controparte_2
dovrà dichiarsi in questa sede la sua contumacia.
***
A) In via preliminare va esaminata l'eccezione, sollevata dall' , di difetto di Controparte_1
giurisdizione in favore del Giudice Tributario.
Nello specifico, parte convenuta ha allegato il difetto di giurisdizione evidenziando che le contestazioni di parte attrice si riferirebbero alla prescrizione maturata prima della notifica della cartella di pagamento e, pertanto, trattandosi di circostanze incidenti sulla pretesa tributaria e verificatesi fino alla notifica suddetta o all'intimazione di pagamento, sussisterebbe la giurisdizione del giudice tributario.
L'eccezione deve ritenersi infondata.
Il quadro normativo di riferimento è costituito dall'art. 2, d.lgs. n. 546 del 1992, che ha attribuito alle commissioni tributarie la giurisdizione in materia tributaria, precisando, nel secondo periodo del comma 1, che “restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione cartella di pagamento (…)”.
La pacifica giurisprudenza – pure richiamata dalla convenuta - delle Sezioni Unite della Suprema
Corte riconosce, in base alla norma sopra citata, che la giurisdizione del giudice tributario si estende ad ogni questione relativa all'an e al quantum del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti dell'esecuzione. Pertanto, a tale giudice soltanto spetta la cognizione in ordine ai fatti estintivi verificatesi anteriormente alla notificazione della cartella di pagamento.
Ciò posto, la suddetta giurisprudenza opera, poi, un distinguo, con riguardo ai fatti estintivi che si collocano a valle dell'atto appena citato, riconoscendo la giurisdizione tributaria unicamente laddove la notifica di quest'ultima sia mancata o risulti giuridicamente inesistente;
ciò in quanto, in tali ultime ipotesi, il preteso fatto estintivo suppone, per essere vagliato, l'accertamento di vizi il cui esame risulta riservato al giudice tributario tramite l'impugnazione della cartella.
Nel caso in cui, invece, si assuma che la prescrizione si sia verificata in virtù del decorso del tempo successivo ad una valida notifica o comunque a prescindere dalla mancanza, dalla nullità o dall'inesistenza della medesima, essa deve essere fatta valere tramite opposizione ex art. 615 c.p.c.
e quindi innanzi al giudice ordinario (cnfr. SS.UU. Ord. N. 30666/2022).
Ebbene, tutto ciò premesso, deve rilevarsi che l'eccezione di prescrizione sollevata da parte attrice, non non si riferisce in via esclusiva alla prescrizione maturata antecedentemente alla notifica della cartella di pagamento ma, come anche chiarito nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., al tempo complessivo decorso sino alla notifica dell'intimazione di pagamento oggetto del presente procedimento. Ne consegue, pertanto, che nel caso di specie deve ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice adito. B) Deve ora esaminarsi l'ulteriore eccezione preliminare sollevata da parte convenuta, inerente l'inammissibilità dell'impugnazione dell'intimazione di pagamento.
Al riguardo, l' rappresenta che le censure mosse da parte attrice attengono Controparte_1 non all'atto di intimazione impugnato o a vizi successivi, ma al merito della pretesa ad essa sottesa, poiché relativa ad un fatto estintivo antecedente alla notifica della cartella, che doveva esser fatto valere in sede di opposizione ex art. 21, D.lgs. 546/1992. Conseguentemente, poiché tale opposizione è mancata, la pretesa tributaria sarebbe ormai cristallizzata e la domanda in questo procedimento proposta inammissibile.
Anche tale eccezione deve ritenersi infondata.
In proposito, infatti, deve rilevarsi che la rituale notificazione della cartella di pagamento incide sulla prescrizione unicamente in termini di interruzione della stessa e che la cristallizzazione della pretesa tributaria - come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cnfr. Corte di Casszione, V sezione, ord. n. 9024 del 2024) - a seguito della mancata opposizione al suddetto atto neppure è in grado di convertire il termine di prescrizione breve, eventualmente previsto, nel termine di prescrizione ordinario decennale.
A ciò deve aggiungersi che, in ogni caso, la prescrizione invocata da parte attrice, come già chiarito supra, attiene al tempo trascorso anche successivamente alla notificazione della cartella di pagamento. Ne consegue, dunque, visto anche quanto premesso, che l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito prodotto dalla mancata opposizione, in nessun modo può incidere in ordine all'ammissibilità dell'azione proposta in questa sede.
C) Con riguardo, infine, all'ulteriore eccezione preliminare proposta dal convenuto in ordine al proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alla cartella n. . 025-2011-00246034-00000, deve rilevarsi che la questione è infondata, appare infatti ricavabile dall'atto di citazione, che le doglianze riferite all' sono relative alle sole cartelle 025-2017-00145991- Controparte_1
16000 e n. 025-2018-00193710-09000.
D) Tutto ciò premesso, occorre ora esaminare l'eccezione di prescrizione formulata da parte attrice.
La censura è fondata. In proposito, con specifico riguardo alle pretese creditorie inerenti le tasse automobilistiche per l'anno 2013 e 2014 e afferenti alle cartelle di pagamento n. 025-2017-00145991-16000 e n. 025-
2018-00193710-09000, occorre premettere che, alla luce di quanto emerge dagli atti, ai fini della decisione non rileva quanto allegato dalla parte convenuta in ordine all'interruzione della prescrizione tramite la notifica dell'avviso di accertamento e di irrogazione sanzioni.
Anche laddove si ritenesse accertato, infatti, il perfezionamento di tali fattispecie interruttive, il tempo trascorso tra la notifica delle cartelle di pagamento – intervenute, rispettivamente, in data
17.10.2017 e 28.01.2019 – e l'intimazione di pagamento in questa sede contestata – notificata in data 2.02.2023 – è di per sé sufficiente ad integrare il termine di prescrizione breve stabilito dall'art. 5, comma 51, del D.L. 953/1982.
Per quanto attiene, poi, al credito vantato dal e avente titolo nella violazione Controparte_2 del Codice della strada, si deve rilevare che l'art. 209 C.d.S. prescrive che il termine di prescrizione quinquennale da esso previsto decorra a far data dal giorno della violazione.
In base agli atti, anche in ragione della mancata costituzione del convenuto, non è CP_2
possibile determinare con certezza se la cartella di pagamento n. 025-2011-00246034-00000, notificata in data 26.08.2011, sia intervenuta, con valenza interruttiva, prima dell'integrazione della fattispecie estintiva in esame, stante il generico riferimento all'anno 2006 in ordine al riscontro della violazione. Ciò nondimeno, laddove pure si ammettesse il perfezionamento di tale interruzione – che in ogni caso non risulta provata – il termine prescrizionale dovrebbe in ogni caso ritenersi decorso, stante l'intervento della notifica dell'intimazione di pagamento in data
2.2.2023, quindi oltre il quinquennio dalla notifica della cartella di pagamento (intervenuta, come detto, nel 2011).
Conclusivamente, deve quindi riconoscersi il perfezionamento della prescrizione in ordine a tutti i crediti oggetto dell'intimazione di pagamento impugnata.
Tutti gli ulteriori motivi di impugnazione, pertanto, sono assorbiti.
E) Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, in favore della parte attrice, come da dispositivo, in base ai criteri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di fase istruttoria, del numero delle parti e della bassa complessità della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. Dichiara la contumacia del Controparte_2
2. Dichiara i crediti oggetto dell'intimazione impugnata estinti per prescrizione, e per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento impugnata;
3. Condanna l' e il alla rifusione in solido delle spese Controparte_1 Controparte_2
di lite sopportate da parte attrice che liquida in 660,00 euro, oltre spese generali nella misura del
15%, iva, c.p.a. e contributo unificato.
Cagliari, 22.05.2025
Il Giudice
dott. Gaetano Savona
Ha collaborato all'estensione della presente sentenza la dott.ssa Ilaria Ghironi, magistrato ordinario in tirocinio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nella persona del dott. Gaetano Savona,
nel procedimento civile n.r.a.g. 6331/2023, promosso da:
C.F. , rappresentato, giusta procura alle liti in atti, e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Silvio De Murtas e presso il cui studio in Cagliari ha eletto domicilio;
attore
contro
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, C.F. , rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura P.IVA_1
dello Stato di Cagliari;
convenuto
nonché contro
- in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: ; Controparte_2 P.IVA_2
convenuto-contumace
a seguito dell'udienza del 14.3.2025, sostituita da note scritte, nel quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte attrice “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, "contrariis rejectis", giudicare come in appresso: A) Previa, se del caso, sospensiva delle prefate avverse richieste di pagamento ovvero loro disapplicazione (in quanto atti amministrativi) siccome illegittimi: B) Annullare gli atti impositivi costì impugnati, giacché “contra legem” ed eziandio per intervenuta prescrizione dei relativi pretesi crediti, ed in particolare l' Intimazione di Pagamento N° 025-2022-9004-1504-
63/00- notificata il 02.02.2023 -per totali Euro 612,86= ad opera dell'Agenzia delle Entrate-
Riscossione -Agente della riscossione per le province della Regione Sardegna-Via Asproni 13 -
Cagliari-, su delega dell' ed Controparte_1
in parte su delega del .- Nonché le Cartelle esattoriali descritte in premessa Controparte_2
e la relativa Inscrizione a Ruolo.- C) Ovvero ancora dichiarare i summenzionati atti infondati, e comunque dichiarando non dovute le somme da essi portate.- D) Con vittoria di spese e compensi del giudizio ed accessori di legge.”
Nell'interesse dell' , come da atto di comparsa di costituzione e risposta, “In Controparte_1
via preliminare: dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore della competente Corte di Giustizia Tributaria. In subordine, ancora preliminarmente: dichiarare inammissibile l'avverso ricorso per decadenza. In via di ulteriore subordine: rigettare le avverse domande in quanto inammissibili e comunque infondate. Vinte le spese.”
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 25.9.2023, ha evocato in giudizio l' Parte_1 [...]
, e il impugnando CP_1 Controparte_1 Controparte_2
l'intimazione di pagamento n. 025- 2022-9004-1504-63/00, notificata il 02.02.2023, e chiedendo il riconoscimento dell'estinzione per prescrizione dei crediti vantati nei suoi confronti, con vittoria di spese.
L'intimazione impugnata attiene a tre distinti crediti, tutti preceduti da una cartella di pagamento ritualmente notificata, facenti capo rispettivamente, nello specifico, all' per Controparte_1
quanto attiene alle cartelle n. 025-2017-00145991-16000 e n. 025-2018-00193710-09000 – riguardanti il mancato pagamento del bollo auto per gli anni 2013 e 2014 - e al CP_2
per quanto attiene alla cartella n. 025-2011-00246034-00000, avente titolo in violazioni
[...]
del Codice della Strada.
L , costituitasi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata Controparte_1
in data 29.11.2023, ha eccepito, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice adito, l'inammissibilità dell'azione proposta e, inoltre, specificamente, il mancato decorso del termine della prescrizione invocata da controparte.
In particolare, l' ha evidenziato che l'attore avrebbe invocato, a sostegno Controparte_1
della propria domanda, unicamente il tempo trascorso dalle violazioni contestate alla notifica delle cartelle di pagamento di cui agli atti.
Inoltre, l'Ente impositore ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva relativamente al credito portato dalla cartella di pagamento n. 025-2011-00246034-00000.
A sostegno di tali argomentazioni la convenuta costituita ha prodotto le relate di notifica degli avvisi di accertamento intervenuti prima delle cartelle di pagamento oggetto dell'intimazione impugnata in questa sede .
Con la terza memoria istruttoria, altresì, parte attrice ha disconosciuto la firma apposta sugli avvisi di ricevimento depositati.
Si tratta, tuttavia di un disconoscimento tardivo, poichè formulato, appunto, con la memoria ex art. 171 ter, n. 3, c.p.c.., a fronte della produzione del document disconosciuto già con l'atto di citazione. La questione pertanto non assume rilievo ai fini della presente decisione.
Nelle note istruttorie ha contestato le eccezioni sollevate dall' Parte_1 CP_1
, richiamandosi all'atto di citazione in ordine alle conclusioni.
[...]
L ha depositato unicamente le note scritte sostitutive dell'udienza del Controparte_1
14.3.2025 e la comparsa conclusionale, nelle quali ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni già formulate e sopra riportate.
Il non si è costituito e, siccome non vi si è provveduto in corso di giudizio, Controparte_2
dovrà dichiarsi in questa sede la sua contumacia.
***
A) In via preliminare va esaminata l'eccezione, sollevata dall' , di difetto di Controparte_1
giurisdizione in favore del Giudice Tributario.
Nello specifico, parte convenuta ha allegato il difetto di giurisdizione evidenziando che le contestazioni di parte attrice si riferirebbero alla prescrizione maturata prima della notifica della cartella di pagamento e, pertanto, trattandosi di circostanze incidenti sulla pretesa tributaria e verificatesi fino alla notifica suddetta o all'intimazione di pagamento, sussisterebbe la giurisdizione del giudice tributario.
L'eccezione deve ritenersi infondata.
Il quadro normativo di riferimento è costituito dall'art. 2, d.lgs. n. 546 del 1992, che ha attribuito alle commissioni tributarie la giurisdizione in materia tributaria, precisando, nel secondo periodo del comma 1, che “restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione cartella di pagamento (…)”.
La pacifica giurisprudenza – pure richiamata dalla convenuta - delle Sezioni Unite della Suprema
Corte riconosce, in base alla norma sopra citata, che la giurisdizione del giudice tributario si estende ad ogni questione relativa all'an e al quantum del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti dell'esecuzione. Pertanto, a tale giudice soltanto spetta la cognizione in ordine ai fatti estintivi verificatesi anteriormente alla notificazione della cartella di pagamento.
Ciò posto, la suddetta giurisprudenza opera, poi, un distinguo, con riguardo ai fatti estintivi che si collocano a valle dell'atto appena citato, riconoscendo la giurisdizione tributaria unicamente laddove la notifica di quest'ultima sia mancata o risulti giuridicamente inesistente;
ciò in quanto, in tali ultime ipotesi, il preteso fatto estintivo suppone, per essere vagliato, l'accertamento di vizi il cui esame risulta riservato al giudice tributario tramite l'impugnazione della cartella.
Nel caso in cui, invece, si assuma che la prescrizione si sia verificata in virtù del decorso del tempo successivo ad una valida notifica o comunque a prescindere dalla mancanza, dalla nullità o dall'inesistenza della medesima, essa deve essere fatta valere tramite opposizione ex art. 615 c.p.c.
e quindi innanzi al giudice ordinario (cnfr. SS.UU. Ord. N. 30666/2022).
Ebbene, tutto ciò premesso, deve rilevarsi che l'eccezione di prescrizione sollevata da parte attrice, non non si riferisce in via esclusiva alla prescrizione maturata antecedentemente alla notifica della cartella di pagamento ma, come anche chiarito nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., al tempo complessivo decorso sino alla notifica dell'intimazione di pagamento oggetto del presente procedimento. Ne consegue, pertanto, che nel caso di specie deve ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice adito. B) Deve ora esaminarsi l'ulteriore eccezione preliminare sollevata da parte convenuta, inerente l'inammissibilità dell'impugnazione dell'intimazione di pagamento.
Al riguardo, l' rappresenta che le censure mosse da parte attrice attengono Controparte_1 non all'atto di intimazione impugnato o a vizi successivi, ma al merito della pretesa ad essa sottesa, poiché relativa ad un fatto estintivo antecedente alla notifica della cartella, che doveva esser fatto valere in sede di opposizione ex art. 21, D.lgs. 546/1992. Conseguentemente, poiché tale opposizione è mancata, la pretesa tributaria sarebbe ormai cristallizzata e la domanda in questo procedimento proposta inammissibile.
Anche tale eccezione deve ritenersi infondata.
In proposito, infatti, deve rilevarsi che la rituale notificazione della cartella di pagamento incide sulla prescrizione unicamente in termini di interruzione della stessa e che la cristallizzazione della pretesa tributaria - come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cnfr. Corte di Casszione, V sezione, ord. n. 9024 del 2024) - a seguito della mancata opposizione al suddetto atto neppure è in grado di convertire il termine di prescrizione breve, eventualmente previsto, nel termine di prescrizione ordinario decennale.
A ciò deve aggiungersi che, in ogni caso, la prescrizione invocata da parte attrice, come già chiarito supra, attiene al tempo trascorso anche successivamente alla notificazione della cartella di pagamento. Ne consegue, dunque, visto anche quanto premesso, che l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito prodotto dalla mancata opposizione, in nessun modo può incidere in ordine all'ammissibilità dell'azione proposta in questa sede.
C) Con riguardo, infine, all'ulteriore eccezione preliminare proposta dal convenuto in ordine al proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alla cartella n. . 025-2011-00246034-00000, deve rilevarsi che la questione è infondata, appare infatti ricavabile dall'atto di citazione, che le doglianze riferite all' sono relative alle sole cartelle 025-2017-00145991- Controparte_1
16000 e n. 025-2018-00193710-09000.
D) Tutto ciò premesso, occorre ora esaminare l'eccezione di prescrizione formulata da parte attrice.
La censura è fondata. In proposito, con specifico riguardo alle pretese creditorie inerenti le tasse automobilistiche per l'anno 2013 e 2014 e afferenti alle cartelle di pagamento n. 025-2017-00145991-16000 e n. 025-
2018-00193710-09000, occorre premettere che, alla luce di quanto emerge dagli atti, ai fini della decisione non rileva quanto allegato dalla parte convenuta in ordine all'interruzione della prescrizione tramite la notifica dell'avviso di accertamento e di irrogazione sanzioni.
Anche laddove si ritenesse accertato, infatti, il perfezionamento di tali fattispecie interruttive, il tempo trascorso tra la notifica delle cartelle di pagamento – intervenute, rispettivamente, in data
17.10.2017 e 28.01.2019 – e l'intimazione di pagamento in questa sede contestata – notificata in data 2.02.2023 – è di per sé sufficiente ad integrare il termine di prescrizione breve stabilito dall'art. 5, comma 51, del D.L. 953/1982.
Per quanto attiene, poi, al credito vantato dal e avente titolo nella violazione Controparte_2 del Codice della strada, si deve rilevare che l'art. 209 C.d.S. prescrive che il termine di prescrizione quinquennale da esso previsto decorra a far data dal giorno della violazione.
In base agli atti, anche in ragione della mancata costituzione del convenuto, non è CP_2
possibile determinare con certezza se la cartella di pagamento n. 025-2011-00246034-00000, notificata in data 26.08.2011, sia intervenuta, con valenza interruttiva, prima dell'integrazione della fattispecie estintiva in esame, stante il generico riferimento all'anno 2006 in ordine al riscontro della violazione. Ciò nondimeno, laddove pure si ammettesse il perfezionamento di tale interruzione – che in ogni caso non risulta provata – il termine prescrizionale dovrebbe in ogni caso ritenersi decorso, stante l'intervento della notifica dell'intimazione di pagamento in data
2.2.2023, quindi oltre il quinquennio dalla notifica della cartella di pagamento (intervenuta, come detto, nel 2011).
Conclusivamente, deve quindi riconoscersi il perfezionamento della prescrizione in ordine a tutti i crediti oggetto dell'intimazione di pagamento impugnata.
Tutti gli ulteriori motivi di impugnazione, pertanto, sono assorbiti.
E) Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, in favore della parte attrice, come da dispositivo, in base ai criteri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di fase istruttoria, del numero delle parti e della bassa complessità della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. Dichiara la contumacia del Controparte_2
2. Dichiara i crediti oggetto dell'intimazione impugnata estinti per prescrizione, e per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento impugnata;
3. Condanna l' e il alla rifusione in solido delle spese Controparte_1 Controparte_2
di lite sopportate da parte attrice che liquida in 660,00 euro, oltre spese generali nella misura del
15%, iva, c.p.a. e contributo unificato.
Cagliari, 22.05.2025
Il Giudice
dott. Gaetano Savona
Ha collaborato all'estensione della presente sentenza la dott.ssa Ilaria Ghironi, magistrato ordinario in tirocinio