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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 18/03/2025, n. 785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 785 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9897/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 9897/2024 tra
Parte_1
[...]
ATTORE/I
e
CP_1
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 18 marzo 2025 innanzi alla dott.ssa Patrizia Cazzato, sono comparsi:
Per 'avv. TROSSARELLO GABRIELE Parte_1 Per l'avv. TROSSARELLO GABRIELE Parte_1
Per nessuno compare. CP_1
Richiama gli atti e le note difensive depositate e dichiara di rinunciare alla lettura della sentenza.
La Giudice
Si ritira in camera di consiglio e alle ore 14.30 pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura ad aula vuota.
La Giudice
dott.ssa Patrizia Cazzato
pagina 1 di 13 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Cazzato ha pronunciato ex art. 281 sexies, terdecies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9897/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TROSSARELLO GABRIELE, elettivamente domiciliato in VIA N. BIXIO 34/3 16043 CHIAVARI presso il difensore avv. TROSSARELLO GABRIELE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._2
TROSSARELLO GABRIELE, elettivamente domiciliato in VIA N. BIXIO 34/3 16043 CHIAVARI presso il difensore avv. TROSSARELLO GABRIELE
ATTORE/I contro
(C.F. ) CP_1 C.F._3
CONVENUTO/I CONTUMACE
CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno concluso come da note depositate telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente causa ha ad oggetto un contratto di appalto stipulato dagli odierni ricorrenti
[...]
e per ristrutturare il loro immobile sito in Tribogna (Genova), di Parte_2 Parte_1
cui erano comproprietari rispettivamente per il 50% ciascuno, con la ditta Controparte_2
Contro (per brevità anche . Le opere, all'esito, risultavano incomplete e viziate e per questo i ricorrenti Contro presentavano ricorso per ATP nei confronti della e di CP_1
Durante il corso dell'accertamento tecnico preventivo veniva chiamata in causa da CP_1
Contro l'assicurazione mentre la ditta appaltatrice non si costituiva.
[...] Parte_3
pagina 2 di 13 Autorizzata l'integrazione del ricorso per ATP, in ragione della sua genericità, la difesa di e di depositava agli atti perizia di parte. Pt_1 Parte_1
Nominato TU , veniva espletata la consulenza tecnica. Persona_1
Solari e proponevano successivamente l'odierno ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. Parte_1
convenendo in giudizio il solo affinché venissero accolte nei suoi confronti le seguenti CP_1 conclusioni: “Piaccia al Tribunale ill.mo adito, contrariis reiectis e previe le declaratorie meglio viste:
Contr
-accertare e dichiarare la totale errata esecuzione da parte di del tetto di cui al cantiere sito in
Tribogna (GE) Via Stramerzo snc (relativo all'immobile identificato al NCEU del Comune di Tribogna al foglio 7, mappale 213 sub. 1);
- accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale dell'ing. in ordine alle CP_1
Contr obbligazioni sullo stesso gravanti di verifica, controllo e direzione di detti lavori effettuati da , nella sua qualità di Direttore dei Lavori;
Contr
- dichiarare la responsabilità solidale al 100% fra e l'Ing. per tutti i danni cagionati agli CP_1
attori in conseguenza dei gravi inadempimenti di cui sopra;
- dichiarare risolto il contratto di prestazione d'opera intellettuale ex art. 2222 e ss. c.c. intervenuto fra le parti ed avente ad oggetto la direzione lavori in capo al convenuto del cantiere di cui sopra e, accertato il versamento in favore dello stesso della somma di € 5.186,80 da parte degli attori, dichiarare tenuto e conseguentemente condannare l'ing. alla ripetizione di detta somma in CP_1
favore degli attori, oltre interessi di legge;
- accertare i danni patiti dagli attori a seguito di tale grave inadempimento, con responsabilità solidale al 100% tra appaltatore e D.L., nella somma di € 23.760,00 (€ 21.600 oltre iva di legge 10%) necessari per il rifacimento del tetto, così come quantificati dal TU geom. all'interno Persona_1
del procedimento per ATP R.G. n. 6651/2023, o nella diversa somma maggiore o minore che risulterà al termine dell'espletanda istruttoria;
- conseguentemente condannare il convenuto al pagamento di tale somma in favore degli attori, oltre interessi di legge dal dovuto al saldo;
- con vittoria di spese del presente giudizio, rimborso delle spese legali del previo procedimento di
ATP, delle spese di TU e di CTP, con distrazione delle spese legali del presente procedimento in favore dell'avv. Gabriele Trossarello”.
pagina 3 di 13 Gli attori esponevano di avere presentato in data 4.04.2022 tramite l'Ing. progettista CP_1
delle opere architettoniche e direttore lavori, la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (doc. 2 di parte ricorrente);
Contro in data 28.09.2022 stipulava con la il predetto contratto di appalto Parte_1 per la manutenzione straordinaria dell'immobile sito in Tribogna, riguardante anche il tetto (doc. 3 di parte ricorrente);
rispetto al prezzo complessivo dei lavori concordato per € 183.860,00 i ricorrenti avevano corrisposto all'impresa la somma di € 79.000 (iva compresa), ripartita in diverse tranches di pagamento e avevano poi scoperto che il valore delle opere eseguite era inferiore rispetto al prezzo pattuito ed erano presenti numerosi vizi;
inoltre, il cantiere era stato abbandonato da febbraio 2023;
se l'Impresa aveva mal lavorato, il direttore dei lavori, Ing. non aveva correttamente CP_1 supervisionato sulla diligente esecuzione dell'opera da parte dell'appaltatore.
Il decreto di fissazione dell'udienza veniva regolarmente notificato solo a che, CP_1
però, non si costituiva e pertanto veniva dichiarato contumace.
Veniva disposta l'acquisizione della relazione di ATP r.g. n. 6651/2023.4
La causa veniva rinviata per decisione ex art. 281 terdecies c.p.c. al 18/03/2023, con la concessione di termine per note difensive.
***
Il ricorso degli odierni ricorrenti deve essere accolto nei termini di cui in parte motiva.
Essendo il convenuto contumace, non potrà applicarsi il principio di non contestazione (il quale prevede specificamente “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”).
È provato agli atti che in data 28/09/2022 le parti, e la società cooperativa Parte_1 avevano sottoscritto un preventivo per la somma totale di € 183.860,00 che prevedeva diverse CP_2
lavorazioni relative a facciate, tetto, solai, taverna, ingresso/sala/terrazzo, poggiolo, intercapedine, opere interne ed esterne (doc. 3 di parte ricorrente).
Agli atti è stata prodotta la CILA-SUPERBONUS (doc. 2 di parte ricorrente), presentata in data
4.04.2022 da parte di , in qualità di comproprietaria dell'immobile di cui è causa, Parte_1 la quale delegava il procuratore progettista;
e quest'ultimo risultava essere progettista CP_1
pagina 4 di 13 delle opere architettoniche e progettista delle opere strutturali. Dalla lettura del documento allegato si legge che l'altro soggetto titolare dell'intervento edilizio era , comproprietario Parte_1 dell'immobile predetto;
dalla lettura della CILA-Superbonus si apprende, altresì, che, in data
19.10.2022, in qualità di progettista e direttore lavori strutturale, comunicava la CP_1
sostituzione della ditta esecutrice dei lavori con la Controparte_3 Controparte_2
a partire dal 20.10.2022.
[...]
Alla luce di quanto sopra, quindi, seppur il preventivo sottoscritto agli atti risulta essere stato firmato solamente da (doc. 3 di parte ricorrente), non richiedendo il contratto di appalto una Pt_1 forma scritta per la validità, può ritenersi provato che le parti coinvolte nell'odierno rapporto dedotto in giudizio fossero l'impresa appaltatrice, il direttore lavori ed entrambi i coniugi, e . Pt_1 Parte_1
Parimenti, come si apprende dalla CILA-Superbonus, il contratto di prestazione d'opera con cui era stato nominato direttore lavori, progettista delle opere architettoniche e strutturali CP_1
intercorreva tra entrambi i committenti, odierni ricorrenti, e il medesimo.
La consulenza tecnica resa nel precedente procedimento di ATP acquisita agli atti ha accertato le inadempienze contrattuali gravi sia della appaltatrice, estranea però a questo Controparte_2
giudizio, sia del direttore dei lavori, parte di questo giudizio, ma contumace. La CP_1
relazione conclusiva nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c., come ha chiarito la giurisprudenza, è un documento che può essere validamente prodotto nel successivo giudizio di merito” ed è – pur se “privo di ogni efficacia di prova privilegiata” in tale giudizio –“pienamente utilizzabile dal giudice come elemento di prova e liberamente valutabile”, potendone trarre il giudice – appunto – “elementi di prova, anche se ad esso partecipino soggetti che non sono stati presenti nel procedimento di accertamento preventivo” (Cass. n. 13229 del 2015).
Al TU era stato chiesto: Per_1
di verificare quante e quali opere erano state realizzate dalla ditta appaltatrice in esecuzione del contratto di appalto stipulato in data 28/9/2022;
di verificare la presenza degli asseriti vizi dell'opera (se tali da renderla inutilizzabile all'uso e se riguardanti parti strutturali della stessa) con relativa eventuale quantificazione della gravità degli stessi e indicazione degli interventi di eliminazione;
di verificare l'ascrivibilità ai resistenti dei vizi e conseguentemente quantificare le diverse quote di responsabilità delle parti in causa;
Contro di quantificare il valore delle opere così come realizzate da in relazione agli acconti già
pagina 5 di 13 percepiti dai ricorrenti.
Posto che la documentazione contrattuale sottoscritta è piuttosto scarna, come evidenziato anche dal consulente, perché comprensiva solo di un elenco di lavorazioni prezzate, non dettagliate, senza un relativo capitolato, è stato accertato quanto segue:
in ordine alla realizzazione dell'impianto di cantiere, il cui costo era stato stabilito in contratto nella misura di € 10.500,00 oltre IVA è stato accertato che la percentuale di opera eseguita e/o conforme fosse del 75%. Più precisamente il TU ha rilevato che “l'impianto elettrico, i ponteggi erano stati realizzati in forma abbastanza superficiale (mancavano le reti di protezione, alcune tavole fermapiede, alcune basette a terra ecc) non era presente il castello di tiro, mancava l'allarme.
Non era presente documentazione in merito, pertanto, non si è potuto determinare e quantificare l'eventuale onere di affitto.
Essendo ancora in essere dal costo a preventivo deve essere sottratto l'onere dello smontaggio”.
In ordine alle lavorazioni relative (cfr. pp. 15 ss. della TU):
• alle facciate, il cui costo ammontava in contratto ad € 10.360 oltre IVA, è stato accertato che le stesse sono state eseguite e/o conformi al 20% circa perché è stata realizzata solo parzialmente la spicconatura;
• al tetto, il cui costo ammontava in contratto ad € 38.400,00 oltre IVA, è stato accertato che le stesse sono state eseguite e/o conformi in percentuale pari al 15/20% circa;
• ai solai, il cui costo ammontava in contratto ad € 13.300 oltre IVA, è stato accertato che le stesse sono state eseguite e/o conformi in percentuale pari al 15% circa;
• alla taverna, il cui costo ammontava in contratto ad € 18.000,00 oltre IVA, è stato accertato che nessun lavoro è stato eseguito;
• all'ingresso, sala, terrazzo, il cui costo ammontava in contratto ad € 18.000,00 oltre IVA, è stato accertato che nessun lavoro è stato eseguito;
• al poggiolo, il cui costo ammontava in contratto ad € 1.800,00 oltre IVA, è stato accertato che è stata realizzata solo l'asportazione delle piastrelle e della ringhiera per una percentuale pari al
30% di quanto pattuito;
• all'intercapedine, cui costo ammontava in contratto ad € 12.000,00 oltre IVA, è stato accertato pagina 6 di 13 che nessun lavoro è stato eseguito;
• alle opere interne, il cui costo ammontava in contratto ad € 70.000,00 oltre IVA, è stato accertato che sono state eseguite solo le demolizioni di parte degli intonaci e alcune crene per una percentuale pari quindi al 10% di quanto pattuito.
Il TU ha esposto che, come correttamente aveva rilevato il consulente di parte ricorrente, la copertura dell'immobile è “risultata realizzata totalmente in difformità alle regole della buona esecuzione dell'arte e il manto deve essere totalmente smontato e rifatto”.[…] Dovendo intervenire integralmente con il totale smontaggio e rifacimento secondo regola d'arte si indica nel 100% la quantità di esecuzione intervento e conseguente gravità. Si ritiene che circa l'80 % dei materiali utilizzati possa essere recuperato e riutilizzato in considerazione del fatto che la struttura portante potrebbe non essere coinvolta, tenuto conto della maggiorazione dei costi da considerarsi per
l'esecuzione dell'intervento (smontaggio , accantonamento dei materiali, tiro in basso e stoccaggio per riutilizzo ecc) tenuto conto del valore dei materiali riutilizzabili e del costo di quelli mancanti in ragione della superficie indicata in 120 metri quadri si indica in via sommaria ed indicativa € 180,00 al metro quadro il costo dei ripristini pari a mq 120 x € 180,00 = € 21.600,00 ”. (pp. 21 ss. della TU).
A chiarimento del costo necessario per il ripristino della copertura, la cui somma è stata richiesta in questa sede a titolo di risarcimento del danno, il consulente ha precisato l'ammontare delle lavorazioni di:
“smontaggio ed accantonamento a piè del cantiere degli elementi della copertura € 60,00 al mq.
Fornitura di nuove ardesie in sostituzione di quelle ritenute non idonee e/o non riutilizzabili in ragione del 20 % pari a mq 24 ricomprendendo la fornitura delle lastre di gronda costo di € 2.000,00 circa incidenza al mq pari a € 17,00 al mq.
Fornitura di nuovo isolante in sostituzione di quello ritenuto non idoneo e/o non riutilizzabili in ragione del 20 % pari a mq 24 ricomprendo la fornitura di elementi di finitura ad nastro sigillante costo di € 1.200,00 circa incidenza al mq pari a € 10,00 al mq.
Fornitura e posa di scossaline/risvolte mancanti o danneggiate costo di € 1.500,00 circa incidenza al mq pari a € 13,00 al mq.
Posa di isolante € 20,00 al mq
Posa di ardesia € 40,00 al mq
Posa lattonerie € 20,00 al mq
pagina 7 di 13 totale €/mq 180,00”
Ha dato atto che le opere realizzate nel suo complesso inerenti alle parti strutturali risultavano non essere utilizzabili.
Per quanto attiene alle diverse responsabilità ha sancito che “è indubbio che la ditta esecutrice dei lavori, principale Convenuta (in quella sede), abbia eseguito le opere in modo approssimativo e poco esperto. La figura del Direttore dei Lavori in considerazione dell'estensione dell'importanza dei difetti rilevati e del fatto che il possibile periodo, ove poteva intervenire per evitare la lavorazione errata ed interrompere i lavori, è stato presumibilmente lungo, vista la mancanza di documentazione che attesti il Suo effettivo ruolo di ingerenza, deve essere necessariamente coinvolta e responsabilizzata” (p. 24 della TU).
Per quanto riguarda le singole quote di responsabilità il tecnico ha riportato quanto segue: “Si ritiene senza dubbio che la responsabilità principale debba essere imputata alla ditta esecutrice in quanto ha preso un appalto probabilmente sottocosto senza averne i mezzi e dimostrando incapacità e scarsa conoscenza delle lavorazioni (vedi esecuzione del tetto) e si attribuisce il 75%.
Il Direttore dei Lavori e progettista, dato che non vi sono documenti che attestino o non sono stati prodotti che ha svolto diligentemente il proprio ruolo, probabilmente non ha seguito i lavori dedicando il necessario e dovuto tempo e pertanto non è intervenuto durante l'esecuzione (avendone il tempo) a fermare la ditta non onorando la sua funzione di ingerenza e per tanto si attribuisce il 20% di responsabilità.
Il committente, la cui azione di controllo è sempre dovuta ha scelto, forse abbagliato da un costo apparentemente conveniente, una ditta inadeguata e non ha richiamato, salvo dimostrazione contraria, il Direttore dei Lavori al suo ruolo e si attribuisce il 5% di responsabilità”. (cfr. pp. 25-26 della TU).
Si concorda con quanto è stato rilevato e accertato dal TU in ordine alla responsabilità
Contro contrattuale dell'appaltatrice e del direttore lavori progettista mentre non si ritengono CP_1 condivisibili le valutazioni circa l'asserito concorso di colpa del committente.
Per quanto riguarda la responsabilità del progettista/direttore dei lavori e dell'Impresa appaltatrice, alla luce delle risultanze della relazione sovra esposte, unitamente agli ulteriori elementi di prova agli atti, deve ravvisarsi la responsabilità di entrambi per inadempimento contrattuale. I lavori sono proseguiti parzialmente con lavorazioni, in particolare quelle di copertura dell'immobile, totalmente difformi, fino all'abbandono del cantiere;
non vi è prova alcuna della necessaria attività di sorveglianza e di intervento di dato che quest'ultimo avrebbe dovuto impartire direttive, nonché accertarsi CP_1
pagina 8 di 13 della conformità delle opere e in caso interrompere i lavori data l'estensione e l'importanza dei difetti, così come accertati. Sul punto si ricorda che la giurisprudenza ha più volte asserito (Cass. 24 febbraio
2016, n. 3651) che, quando il danno subito dal committente sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell'appaltatore e del direttore dei lavori (o del progettista), entrambi rispondono solidalmente dei danni, purché le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento, a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse. Va dunque ripudiata la tradizionale teoria della “eadem causa obligandi” in favore della interpretazione corrente dell'art. 2055 c.c., che fonda la ragione della responsabilità solidale nel semplice concorso di più soggetti in una condotta produttiva di danno che sia genericamente riconducibile alla categoria generale dei fatti illeciti. Nel caso di specie i danni patiti dai ricorrenti sono riconducibili, secondo quanto sopra detto, alle diverse responsabilità concorrenti di appaltatore e direttore lavori che quindi ne risponderanno in solido, pur nell'autonomia dei diversi titoli contrattuali, così come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità: Ai fini della responsabilità solidale di cui all'art. 2055, comma 1, c.c., norma sulla causalità materiale integrata nel senso dell'art.
41 c.p., è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità - contrattuale ed extracontrattuale -, in quanto la norma considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso, e riferisce tale unicità unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità delle norme giuridiche violate;
la fattispecie di responsabilità implica che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte caso per caso, in modo da potersi escludere se a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ridotti al semplice rango di occasioni” (Cass. S.U. Sentenza n. 13143 del 27/04/2022).
È stato convenuto in questo giudizio il solo direttore dei lavori, che in questa sede, pertanto, deve essere condannato a risarcire l'intero danno, ex art. 2055 c.c. in forza della solidarietà della relativa obbligazione (resta ferma l'esperibilità di un'eventuale azione di regresso tra il direttore dei lavori e l'Impresa, qui non evocata in giudizio).
Per quanto riguarda la domanda di risoluzione del contratto di opera intellettuale, si evidenzia che la difesa di e ha prodotto in giudizio la parcella e relativo bonifico di pagamento di Pt_1 Parte_1
€ 5.186,80 dell'onorario in acconto a favore dell'ingegnere (doc. 5 di parte ricorrente). Se da una parte i committenti hanno dato, quindi, prova di avere corrisposto quanto dovuto in acconto a non vi CP_1
è, invece, prova di alcuna adeguata attività di controllo e vigilanza del direttore dei lavori durante il corso dei lavori, tanto che gli stessi – come sopra visto – sono risultati gravemente difettosi e non pagina 9 di 13 completati. Pertanto, alla luce di tale grave inadempimento, deve essere dichiarata la risoluzione del contratto di opera intellettuale intercorrente tra gli odierni ricorrenti e per colpa CP_1 imputabile a quest'ultimo.
Alla risoluzione del contratto, avente effetto retroattivo, consegue il diritto alle ripetizioni contrattuali e quindi, nel caso di specie, della somma corrisposta a titolo di acconto pari ad € 5.186,80, secondo la regola generale dell'art. 1458 c.c. oltre interessi commerciali dalla notifica della domanda giudiziale al saldo.
Accertata la responsabilità contrattuale del direttore dei lavori, ne consegue altresì l'obbligo a carico di quest'ultimo di risarcire il danno. Gli odierni ricorrenti hanno chiesto la condanna al pagamento delle spese per il rifacimento della copertura dell'immobile eseguito in totale difformità, come accertato e quantificato in consulenza di ATP in misura pari ad € 21.600,00 oltre iva. Rispetto a tale somma, quale danno emergente, deve essere condannato al pagamento il direttore dei lavori.
Su tale somma, trattandosi di debito di valore, devono essere riconosciuti rivalutazione ed interessi, che si faranno decorrere dalla relazione del TU resa in sede di ATP al saldo secondo i criteri di cui alla sentenza SSUU 1712/1995. Su tale ultimo ammontare che, in quanto liquidato, costituisce un debito di valuta, vanno riconosciuti gli interessi legali dalla presente sentenza al saldo (cfr. sentenza
C.A. Genova n. 1223/2024). Non può invece trovare applicazione la disciplina di cui al d.lgs. 231/02 avente ad oggetto i pagamenti nelle transazioni commerciali, posto che il caso di specie non può di certo ritenersi una transazione commerciale.
Come già sopra accennato, non può affermarsi la responsabilità del committente, come erroneamente valutato dal TU, perché non è emersa una sua responsabilità per culpa in eligendo. Il
TU ha esposto che “si ritiene che vi sia corresponsabilità anche del committente che, come tale, non ha comunque esperito, o dato mandato di farlo a terzi, alle sue funzioni espresse in premessa.
Per eccesso di fiducia nella Ditta non si è adoperato al meglio per evitare di cadere in errore appoggiandosi ad un tecnico per la redazione di puntuale e dettagliato elenco delle opere da appaltare delle opere, verificare le capacità professionali della ditta ( la è stata costituita Controparte_4
pochi mesi prima dell'assegnazione del lavoro ...ad esempio).
Non ha verificato o fatto verificare la congruità dei prezzi dell'offerta; è lampante che se un lavoro
è sottostimato non può essere eseguito a regola d'arte …” (pp. 25 ss. della TU).
Si tratta non di valutazioni tecniche, che rientrano nella sfera di competenza del consulente, ma di valutazioni giuridiche, non condivisibili. Gli odierni ricorrenti, come emerge chiaramente dalla CILA-
pagina 10 di 13 Superbonus, avevano dato mandato proprio ad un terzo, il convenuto, di vigilare sui lavori e di occuparsi del loro corretto svolgimento. Inoltre, la pattuizione di un prezzo di contratto particolarmente vantaggioso rientra nella libertà negoziale dei contraenti e certamente non esonera o comunque non fa decrescere l'obbligo di diligenza richiesto in capo ad appaltatore e direttore dei lavori. Deve essere quindi esclusa qualunque forma di corresponsabilità del committente, non solo per quanto riguarda la mancanza del requisito legale della rilevanza causale, ma anche per la mancanza di una qualunque forma di colpa in capo ai ricorrenti.
Devono essere rigettate nel resto le domande svolte dai ricorrenti nei confronti della ditta Contro appaltatrice perché soggetto estraneo al presente giudizio.
Le spese di lite seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo e seguente tabella. Nel caso di specie in difetto di prova di pattuizioni intercorse tra la parte vittoriosa ed il suo difensore;
tenuto conto del valore determinabile del decisum e degli effetti della decisione;
della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, nonché del pregio dell'opera prestata e dei complessivi risultati dei giudizi, le spese del giudizio vengono liquidate in applicazione dei parametri indicati in tabella.
Competenza: Giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della Causa: da € 26.001 a € 52.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 602,00
Fase istruttoria/trattazione, valore minimo: € 903,00
Fase decisionale, valore medio: € 2.905,00
Compenso tabellare: € 6.111,00
Per quanto riguarda le spese legali della fase di ATP, non vi è dubbio che le stesse debbano essere liquidate, secondo il principio per il quale “le spese dell'accertamento tecnico preventivo "ante causam" vanno poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente e vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito (ove l'accertamento stesso venga acquisito) come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di possibile compensazione totale o parziale, a carico del
pagina 11 di 13 soccombente e da liquidare in un unico contesto”. (Cass. civ. Sez. 3, n. 15672 del 27/07/2005). Devono essere quindi poste a carico della parte resistente soccombente come da liquidazione qui di seguito specificata. Non può accogliersi la richiesta di quanto fatturato dalla difesa del ricorrente in quanto: “le spese dell'accertamento tecnico preventivo "ante causam" vanno poste, a conclusione della procedura,
a carico della parte richiedente e vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito (ove
l'accertamento stesso venga acquisito) come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di possibile compensazione totale o parziale, a carico del soccombente e da liquidare in un unico contesto. (Sez. 3,
Sentenza n. 15672 del 27/07/2005). Deve procedersi alla loro liquidazione nella presente sede come da seguente tabella e non come da parcella depositata dal difensore, trattandosi di spese legali e che quindi soggiacciono alla liquidazione nella presente sede.
Parimenti devono essere poste a carico di parte resistente le spese di TU, già liquidate nella fase di ATP, nonché quelle di CTP sostenute dai ricorrenti per affrontare il giudizio, documentate e quantificate nella somma di € 1.050,00 per spese di CTP (doc. 9)
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: procedimenti di istruzione preventiva
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase, Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 284,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 355,00
Fase istruttoria, valore minimo: € 531,00
Compenso tabellare (valori minimi), € 1.170,00
PQM
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Patrizia Cazzato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. In accoglimento della domanda svolta da e nei Parte_2 Parte_1
confronti di ne accerta il grave inadempimento nel contratto per cui è causa e CP_1 per l'effetto dichiara la risoluzione del contratto di prestazione d'opera intellettuale intervenuto tra le parti e condanna a corrispondere ai ricorrenti la somma di € CP_1
pagina 12 di 13 5.186,80 oltre interessi commerciali dalla notifica del ricorso al saldo;
2. accerta la responsabilità contrattuale di nei confronti dei ricorrenti e per CP_1
l'effetto lo condanna al risarcimento del danno con corresponsione in loro favore della somma di € 21.600 oltre iva, rivalutazione ed interessi così come quantificati in parte motiva;
3. Rigetta nel resto le domande dei ricorrenti;
4. Condanna al pagamento nei confronti dei ricorrenti delle spese di lite CP_1 della fase di ATP che liquida in € 1.170,00 per compensi, oltre contributo unificato, spese esenti, 15% spese generali, IVA e CPA e della presente fase di merito che liquida in € 6.111,00 per compensi, € 264,00 per esborsi, oltre 15% spese generali, IVA e CpA.
5. Pone le già liquidate spese di TU in sede di ATP a carico di oltre € CP_1
1.050,00 per spese di CTP
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ad aula vuota ed allegazione al verbale.
Genova, 18 marzo 2025
Il Giudice dott. Patrizia Cazzato
pagina 13 di 13
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 9897/2024 tra
Parte_1
[...]
ATTORE/I
e
CP_1
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 18 marzo 2025 innanzi alla dott.ssa Patrizia Cazzato, sono comparsi:
Per 'avv. TROSSARELLO GABRIELE Parte_1 Per l'avv. TROSSARELLO GABRIELE Parte_1
Per nessuno compare. CP_1
Richiama gli atti e le note difensive depositate e dichiara di rinunciare alla lettura della sentenza.
La Giudice
Si ritira in camera di consiglio e alle ore 14.30 pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura ad aula vuota.
La Giudice
dott.ssa Patrizia Cazzato
pagina 1 di 13 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Cazzato ha pronunciato ex art. 281 sexies, terdecies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9897/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TROSSARELLO GABRIELE, elettivamente domiciliato in VIA N. BIXIO 34/3 16043 CHIAVARI presso il difensore avv. TROSSARELLO GABRIELE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._2
TROSSARELLO GABRIELE, elettivamente domiciliato in VIA N. BIXIO 34/3 16043 CHIAVARI presso il difensore avv. TROSSARELLO GABRIELE
ATTORE/I contro
(C.F. ) CP_1 C.F._3
CONVENUTO/I CONTUMACE
CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno concluso come da note depositate telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente causa ha ad oggetto un contratto di appalto stipulato dagli odierni ricorrenti
[...]
e per ristrutturare il loro immobile sito in Tribogna (Genova), di Parte_2 Parte_1
cui erano comproprietari rispettivamente per il 50% ciascuno, con la ditta Controparte_2
Contro (per brevità anche . Le opere, all'esito, risultavano incomplete e viziate e per questo i ricorrenti Contro presentavano ricorso per ATP nei confronti della e di CP_1
Durante il corso dell'accertamento tecnico preventivo veniva chiamata in causa da CP_1
Contro l'assicurazione mentre la ditta appaltatrice non si costituiva.
[...] Parte_3
pagina 2 di 13 Autorizzata l'integrazione del ricorso per ATP, in ragione della sua genericità, la difesa di e di depositava agli atti perizia di parte. Pt_1 Parte_1
Nominato TU , veniva espletata la consulenza tecnica. Persona_1
Solari e proponevano successivamente l'odierno ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. Parte_1
convenendo in giudizio il solo affinché venissero accolte nei suoi confronti le seguenti CP_1 conclusioni: “Piaccia al Tribunale ill.mo adito, contrariis reiectis e previe le declaratorie meglio viste:
Contr
-accertare e dichiarare la totale errata esecuzione da parte di del tetto di cui al cantiere sito in
Tribogna (GE) Via Stramerzo snc (relativo all'immobile identificato al NCEU del Comune di Tribogna al foglio 7, mappale 213 sub. 1);
- accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale dell'ing. in ordine alle CP_1
Contr obbligazioni sullo stesso gravanti di verifica, controllo e direzione di detti lavori effettuati da , nella sua qualità di Direttore dei Lavori;
Contr
- dichiarare la responsabilità solidale al 100% fra e l'Ing. per tutti i danni cagionati agli CP_1
attori in conseguenza dei gravi inadempimenti di cui sopra;
- dichiarare risolto il contratto di prestazione d'opera intellettuale ex art. 2222 e ss. c.c. intervenuto fra le parti ed avente ad oggetto la direzione lavori in capo al convenuto del cantiere di cui sopra e, accertato il versamento in favore dello stesso della somma di € 5.186,80 da parte degli attori, dichiarare tenuto e conseguentemente condannare l'ing. alla ripetizione di detta somma in CP_1
favore degli attori, oltre interessi di legge;
- accertare i danni patiti dagli attori a seguito di tale grave inadempimento, con responsabilità solidale al 100% tra appaltatore e D.L., nella somma di € 23.760,00 (€ 21.600 oltre iva di legge 10%) necessari per il rifacimento del tetto, così come quantificati dal TU geom. all'interno Persona_1
del procedimento per ATP R.G. n. 6651/2023, o nella diversa somma maggiore o minore che risulterà al termine dell'espletanda istruttoria;
- conseguentemente condannare il convenuto al pagamento di tale somma in favore degli attori, oltre interessi di legge dal dovuto al saldo;
- con vittoria di spese del presente giudizio, rimborso delle spese legali del previo procedimento di
ATP, delle spese di TU e di CTP, con distrazione delle spese legali del presente procedimento in favore dell'avv. Gabriele Trossarello”.
pagina 3 di 13 Gli attori esponevano di avere presentato in data 4.04.2022 tramite l'Ing. progettista CP_1
delle opere architettoniche e direttore lavori, la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (doc. 2 di parte ricorrente);
Contro in data 28.09.2022 stipulava con la il predetto contratto di appalto Parte_1 per la manutenzione straordinaria dell'immobile sito in Tribogna, riguardante anche il tetto (doc. 3 di parte ricorrente);
rispetto al prezzo complessivo dei lavori concordato per € 183.860,00 i ricorrenti avevano corrisposto all'impresa la somma di € 79.000 (iva compresa), ripartita in diverse tranches di pagamento e avevano poi scoperto che il valore delle opere eseguite era inferiore rispetto al prezzo pattuito ed erano presenti numerosi vizi;
inoltre, il cantiere era stato abbandonato da febbraio 2023;
se l'Impresa aveva mal lavorato, il direttore dei lavori, Ing. non aveva correttamente CP_1 supervisionato sulla diligente esecuzione dell'opera da parte dell'appaltatore.
Il decreto di fissazione dell'udienza veniva regolarmente notificato solo a che, CP_1
però, non si costituiva e pertanto veniva dichiarato contumace.
Veniva disposta l'acquisizione della relazione di ATP r.g. n. 6651/2023.4
La causa veniva rinviata per decisione ex art. 281 terdecies c.p.c. al 18/03/2023, con la concessione di termine per note difensive.
***
Il ricorso degli odierni ricorrenti deve essere accolto nei termini di cui in parte motiva.
Essendo il convenuto contumace, non potrà applicarsi il principio di non contestazione (il quale prevede specificamente “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”).
È provato agli atti che in data 28/09/2022 le parti, e la società cooperativa Parte_1 avevano sottoscritto un preventivo per la somma totale di € 183.860,00 che prevedeva diverse CP_2
lavorazioni relative a facciate, tetto, solai, taverna, ingresso/sala/terrazzo, poggiolo, intercapedine, opere interne ed esterne (doc. 3 di parte ricorrente).
Agli atti è stata prodotta la CILA-SUPERBONUS (doc. 2 di parte ricorrente), presentata in data
4.04.2022 da parte di , in qualità di comproprietaria dell'immobile di cui è causa, Parte_1 la quale delegava il procuratore progettista;
e quest'ultimo risultava essere progettista CP_1
pagina 4 di 13 delle opere architettoniche e progettista delle opere strutturali. Dalla lettura del documento allegato si legge che l'altro soggetto titolare dell'intervento edilizio era , comproprietario Parte_1 dell'immobile predetto;
dalla lettura della CILA-Superbonus si apprende, altresì, che, in data
19.10.2022, in qualità di progettista e direttore lavori strutturale, comunicava la CP_1
sostituzione della ditta esecutrice dei lavori con la Controparte_3 Controparte_2
a partire dal 20.10.2022.
[...]
Alla luce di quanto sopra, quindi, seppur il preventivo sottoscritto agli atti risulta essere stato firmato solamente da (doc. 3 di parte ricorrente), non richiedendo il contratto di appalto una Pt_1 forma scritta per la validità, può ritenersi provato che le parti coinvolte nell'odierno rapporto dedotto in giudizio fossero l'impresa appaltatrice, il direttore lavori ed entrambi i coniugi, e . Pt_1 Parte_1
Parimenti, come si apprende dalla CILA-Superbonus, il contratto di prestazione d'opera con cui era stato nominato direttore lavori, progettista delle opere architettoniche e strutturali CP_1
intercorreva tra entrambi i committenti, odierni ricorrenti, e il medesimo.
La consulenza tecnica resa nel precedente procedimento di ATP acquisita agli atti ha accertato le inadempienze contrattuali gravi sia della appaltatrice, estranea però a questo Controparte_2
giudizio, sia del direttore dei lavori, parte di questo giudizio, ma contumace. La CP_1
relazione conclusiva nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c., come ha chiarito la giurisprudenza, è un documento che può essere validamente prodotto nel successivo giudizio di merito” ed è – pur se “privo di ogni efficacia di prova privilegiata” in tale giudizio –“pienamente utilizzabile dal giudice come elemento di prova e liberamente valutabile”, potendone trarre il giudice – appunto – “elementi di prova, anche se ad esso partecipino soggetti che non sono stati presenti nel procedimento di accertamento preventivo” (Cass. n. 13229 del 2015).
Al TU era stato chiesto: Per_1
di verificare quante e quali opere erano state realizzate dalla ditta appaltatrice in esecuzione del contratto di appalto stipulato in data 28/9/2022;
di verificare la presenza degli asseriti vizi dell'opera (se tali da renderla inutilizzabile all'uso e se riguardanti parti strutturali della stessa) con relativa eventuale quantificazione della gravità degli stessi e indicazione degli interventi di eliminazione;
di verificare l'ascrivibilità ai resistenti dei vizi e conseguentemente quantificare le diverse quote di responsabilità delle parti in causa;
Contro di quantificare il valore delle opere così come realizzate da in relazione agli acconti già
pagina 5 di 13 percepiti dai ricorrenti.
Posto che la documentazione contrattuale sottoscritta è piuttosto scarna, come evidenziato anche dal consulente, perché comprensiva solo di un elenco di lavorazioni prezzate, non dettagliate, senza un relativo capitolato, è stato accertato quanto segue:
in ordine alla realizzazione dell'impianto di cantiere, il cui costo era stato stabilito in contratto nella misura di € 10.500,00 oltre IVA è stato accertato che la percentuale di opera eseguita e/o conforme fosse del 75%. Più precisamente il TU ha rilevato che “l'impianto elettrico, i ponteggi erano stati realizzati in forma abbastanza superficiale (mancavano le reti di protezione, alcune tavole fermapiede, alcune basette a terra ecc) non era presente il castello di tiro, mancava l'allarme.
Non era presente documentazione in merito, pertanto, non si è potuto determinare e quantificare l'eventuale onere di affitto.
Essendo ancora in essere dal costo a preventivo deve essere sottratto l'onere dello smontaggio”.
In ordine alle lavorazioni relative (cfr. pp. 15 ss. della TU):
• alle facciate, il cui costo ammontava in contratto ad € 10.360 oltre IVA, è stato accertato che le stesse sono state eseguite e/o conformi al 20% circa perché è stata realizzata solo parzialmente la spicconatura;
• al tetto, il cui costo ammontava in contratto ad € 38.400,00 oltre IVA, è stato accertato che le stesse sono state eseguite e/o conformi in percentuale pari al 15/20% circa;
• ai solai, il cui costo ammontava in contratto ad € 13.300 oltre IVA, è stato accertato che le stesse sono state eseguite e/o conformi in percentuale pari al 15% circa;
• alla taverna, il cui costo ammontava in contratto ad € 18.000,00 oltre IVA, è stato accertato che nessun lavoro è stato eseguito;
• all'ingresso, sala, terrazzo, il cui costo ammontava in contratto ad € 18.000,00 oltre IVA, è stato accertato che nessun lavoro è stato eseguito;
• al poggiolo, il cui costo ammontava in contratto ad € 1.800,00 oltre IVA, è stato accertato che è stata realizzata solo l'asportazione delle piastrelle e della ringhiera per una percentuale pari al
30% di quanto pattuito;
• all'intercapedine, cui costo ammontava in contratto ad € 12.000,00 oltre IVA, è stato accertato pagina 6 di 13 che nessun lavoro è stato eseguito;
• alle opere interne, il cui costo ammontava in contratto ad € 70.000,00 oltre IVA, è stato accertato che sono state eseguite solo le demolizioni di parte degli intonaci e alcune crene per una percentuale pari quindi al 10% di quanto pattuito.
Il TU ha esposto che, come correttamente aveva rilevato il consulente di parte ricorrente, la copertura dell'immobile è “risultata realizzata totalmente in difformità alle regole della buona esecuzione dell'arte e il manto deve essere totalmente smontato e rifatto”.[…] Dovendo intervenire integralmente con il totale smontaggio e rifacimento secondo regola d'arte si indica nel 100% la quantità di esecuzione intervento e conseguente gravità. Si ritiene che circa l'80 % dei materiali utilizzati possa essere recuperato e riutilizzato in considerazione del fatto che la struttura portante potrebbe non essere coinvolta, tenuto conto della maggiorazione dei costi da considerarsi per
l'esecuzione dell'intervento (smontaggio , accantonamento dei materiali, tiro in basso e stoccaggio per riutilizzo ecc) tenuto conto del valore dei materiali riutilizzabili e del costo di quelli mancanti in ragione della superficie indicata in 120 metri quadri si indica in via sommaria ed indicativa € 180,00 al metro quadro il costo dei ripristini pari a mq 120 x € 180,00 = € 21.600,00 ”. (pp. 21 ss. della TU).
A chiarimento del costo necessario per il ripristino della copertura, la cui somma è stata richiesta in questa sede a titolo di risarcimento del danno, il consulente ha precisato l'ammontare delle lavorazioni di:
“smontaggio ed accantonamento a piè del cantiere degli elementi della copertura € 60,00 al mq.
Fornitura di nuove ardesie in sostituzione di quelle ritenute non idonee e/o non riutilizzabili in ragione del 20 % pari a mq 24 ricomprendendo la fornitura delle lastre di gronda costo di € 2.000,00 circa incidenza al mq pari a € 17,00 al mq.
Fornitura di nuovo isolante in sostituzione di quello ritenuto non idoneo e/o non riutilizzabili in ragione del 20 % pari a mq 24 ricomprendo la fornitura di elementi di finitura ad nastro sigillante costo di € 1.200,00 circa incidenza al mq pari a € 10,00 al mq.
Fornitura e posa di scossaline/risvolte mancanti o danneggiate costo di € 1.500,00 circa incidenza al mq pari a € 13,00 al mq.
Posa di isolante € 20,00 al mq
Posa di ardesia € 40,00 al mq
Posa lattonerie € 20,00 al mq
pagina 7 di 13 totale €/mq 180,00”
Ha dato atto che le opere realizzate nel suo complesso inerenti alle parti strutturali risultavano non essere utilizzabili.
Per quanto attiene alle diverse responsabilità ha sancito che “è indubbio che la ditta esecutrice dei lavori, principale Convenuta (in quella sede), abbia eseguito le opere in modo approssimativo e poco esperto. La figura del Direttore dei Lavori in considerazione dell'estensione dell'importanza dei difetti rilevati e del fatto che il possibile periodo, ove poteva intervenire per evitare la lavorazione errata ed interrompere i lavori, è stato presumibilmente lungo, vista la mancanza di documentazione che attesti il Suo effettivo ruolo di ingerenza, deve essere necessariamente coinvolta e responsabilizzata” (p. 24 della TU).
Per quanto riguarda le singole quote di responsabilità il tecnico ha riportato quanto segue: “Si ritiene senza dubbio che la responsabilità principale debba essere imputata alla ditta esecutrice in quanto ha preso un appalto probabilmente sottocosto senza averne i mezzi e dimostrando incapacità e scarsa conoscenza delle lavorazioni (vedi esecuzione del tetto) e si attribuisce il 75%.
Il Direttore dei Lavori e progettista, dato che non vi sono documenti che attestino o non sono stati prodotti che ha svolto diligentemente il proprio ruolo, probabilmente non ha seguito i lavori dedicando il necessario e dovuto tempo e pertanto non è intervenuto durante l'esecuzione (avendone il tempo) a fermare la ditta non onorando la sua funzione di ingerenza e per tanto si attribuisce il 20% di responsabilità.
Il committente, la cui azione di controllo è sempre dovuta ha scelto, forse abbagliato da un costo apparentemente conveniente, una ditta inadeguata e non ha richiamato, salvo dimostrazione contraria, il Direttore dei Lavori al suo ruolo e si attribuisce il 5% di responsabilità”. (cfr. pp. 25-26 della TU).
Si concorda con quanto è stato rilevato e accertato dal TU in ordine alla responsabilità
Contro contrattuale dell'appaltatrice e del direttore lavori progettista mentre non si ritengono CP_1 condivisibili le valutazioni circa l'asserito concorso di colpa del committente.
Per quanto riguarda la responsabilità del progettista/direttore dei lavori e dell'Impresa appaltatrice, alla luce delle risultanze della relazione sovra esposte, unitamente agli ulteriori elementi di prova agli atti, deve ravvisarsi la responsabilità di entrambi per inadempimento contrattuale. I lavori sono proseguiti parzialmente con lavorazioni, in particolare quelle di copertura dell'immobile, totalmente difformi, fino all'abbandono del cantiere;
non vi è prova alcuna della necessaria attività di sorveglianza e di intervento di dato che quest'ultimo avrebbe dovuto impartire direttive, nonché accertarsi CP_1
pagina 8 di 13 della conformità delle opere e in caso interrompere i lavori data l'estensione e l'importanza dei difetti, così come accertati. Sul punto si ricorda che la giurisprudenza ha più volte asserito (Cass. 24 febbraio
2016, n. 3651) che, quando il danno subito dal committente sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell'appaltatore e del direttore dei lavori (o del progettista), entrambi rispondono solidalmente dei danni, purché le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento, a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse. Va dunque ripudiata la tradizionale teoria della “eadem causa obligandi” in favore della interpretazione corrente dell'art. 2055 c.c., che fonda la ragione della responsabilità solidale nel semplice concorso di più soggetti in una condotta produttiva di danno che sia genericamente riconducibile alla categoria generale dei fatti illeciti. Nel caso di specie i danni patiti dai ricorrenti sono riconducibili, secondo quanto sopra detto, alle diverse responsabilità concorrenti di appaltatore e direttore lavori che quindi ne risponderanno in solido, pur nell'autonomia dei diversi titoli contrattuali, così come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità: Ai fini della responsabilità solidale di cui all'art. 2055, comma 1, c.c., norma sulla causalità materiale integrata nel senso dell'art.
41 c.p., è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità - contrattuale ed extracontrattuale -, in quanto la norma considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso, e riferisce tale unicità unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità delle norme giuridiche violate;
la fattispecie di responsabilità implica che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte caso per caso, in modo da potersi escludere se a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ridotti al semplice rango di occasioni” (Cass. S.U. Sentenza n. 13143 del 27/04/2022).
È stato convenuto in questo giudizio il solo direttore dei lavori, che in questa sede, pertanto, deve essere condannato a risarcire l'intero danno, ex art. 2055 c.c. in forza della solidarietà della relativa obbligazione (resta ferma l'esperibilità di un'eventuale azione di regresso tra il direttore dei lavori e l'Impresa, qui non evocata in giudizio).
Per quanto riguarda la domanda di risoluzione del contratto di opera intellettuale, si evidenzia che la difesa di e ha prodotto in giudizio la parcella e relativo bonifico di pagamento di Pt_1 Parte_1
€ 5.186,80 dell'onorario in acconto a favore dell'ingegnere (doc. 5 di parte ricorrente). Se da una parte i committenti hanno dato, quindi, prova di avere corrisposto quanto dovuto in acconto a non vi CP_1
è, invece, prova di alcuna adeguata attività di controllo e vigilanza del direttore dei lavori durante il corso dei lavori, tanto che gli stessi – come sopra visto – sono risultati gravemente difettosi e non pagina 9 di 13 completati. Pertanto, alla luce di tale grave inadempimento, deve essere dichiarata la risoluzione del contratto di opera intellettuale intercorrente tra gli odierni ricorrenti e per colpa CP_1 imputabile a quest'ultimo.
Alla risoluzione del contratto, avente effetto retroattivo, consegue il diritto alle ripetizioni contrattuali e quindi, nel caso di specie, della somma corrisposta a titolo di acconto pari ad € 5.186,80, secondo la regola generale dell'art. 1458 c.c. oltre interessi commerciali dalla notifica della domanda giudiziale al saldo.
Accertata la responsabilità contrattuale del direttore dei lavori, ne consegue altresì l'obbligo a carico di quest'ultimo di risarcire il danno. Gli odierni ricorrenti hanno chiesto la condanna al pagamento delle spese per il rifacimento della copertura dell'immobile eseguito in totale difformità, come accertato e quantificato in consulenza di ATP in misura pari ad € 21.600,00 oltre iva. Rispetto a tale somma, quale danno emergente, deve essere condannato al pagamento il direttore dei lavori.
Su tale somma, trattandosi di debito di valore, devono essere riconosciuti rivalutazione ed interessi, che si faranno decorrere dalla relazione del TU resa in sede di ATP al saldo secondo i criteri di cui alla sentenza SSUU 1712/1995. Su tale ultimo ammontare che, in quanto liquidato, costituisce un debito di valuta, vanno riconosciuti gli interessi legali dalla presente sentenza al saldo (cfr. sentenza
C.A. Genova n. 1223/2024). Non può invece trovare applicazione la disciplina di cui al d.lgs. 231/02 avente ad oggetto i pagamenti nelle transazioni commerciali, posto che il caso di specie non può di certo ritenersi una transazione commerciale.
Come già sopra accennato, non può affermarsi la responsabilità del committente, come erroneamente valutato dal TU, perché non è emersa una sua responsabilità per culpa in eligendo. Il
TU ha esposto che “si ritiene che vi sia corresponsabilità anche del committente che, come tale, non ha comunque esperito, o dato mandato di farlo a terzi, alle sue funzioni espresse in premessa.
Per eccesso di fiducia nella Ditta non si è adoperato al meglio per evitare di cadere in errore appoggiandosi ad un tecnico per la redazione di puntuale e dettagliato elenco delle opere da appaltare delle opere, verificare le capacità professionali della ditta ( la è stata costituita Controparte_4
pochi mesi prima dell'assegnazione del lavoro ...ad esempio).
Non ha verificato o fatto verificare la congruità dei prezzi dell'offerta; è lampante che se un lavoro
è sottostimato non può essere eseguito a regola d'arte …” (pp. 25 ss. della TU).
Si tratta non di valutazioni tecniche, che rientrano nella sfera di competenza del consulente, ma di valutazioni giuridiche, non condivisibili. Gli odierni ricorrenti, come emerge chiaramente dalla CILA-
pagina 10 di 13 Superbonus, avevano dato mandato proprio ad un terzo, il convenuto, di vigilare sui lavori e di occuparsi del loro corretto svolgimento. Inoltre, la pattuizione di un prezzo di contratto particolarmente vantaggioso rientra nella libertà negoziale dei contraenti e certamente non esonera o comunque non fa decrescere l'obbligo di diligenza richiesto in capo ad appaltatore e direttore dei lavori. Deve essere quindi esclusa qualunque forma di corresponsabilità del committente, non solo per quanto riguarda la mancanza del requisito legale della rilevanza causale, ma anche per la mancanza di una qualunque forma di colpa in capo ai ricorrenti.
Devono essere rigettate nel resto le domande svolte dai ricorrenti nei confronti della ditta Contro appaltatrice perché soggetto estraneo al presente giudizio.
Le spese di lite seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo e seguente tabella. Nel caso di specie in difetto di prova di pattuizioni intercorse tra la parte vittoriosa ed il suo difensore;
tenuto conto del valore determinabile del decisum e degli effetti della decisione;
della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, nonché del pregio dell'opera prestata e dei complessivi risultati dei giudizi, le spese del giudizio vengono liquidate in applicazione dei parametri indicati in tabella.
Competenza: Giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della Causa: da € 26.001 a € 52.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 602,00
Fase istruttoria/trattazione, valore minimo: € 903,00
Fase decisionale, valore medio: € 2.905,00
Compenso tabellare: € 6.111,00
Per quanto riguarda le spese legali della fase di ATP, non vi è dubbio che le stesse debbano essere liquidate, secondo il principio per il quale “le spese dell'accertamento tecnico preventivo "ante causam" vanno poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente e vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito (ove l'accertamento stesso venga acquisito) come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di possibile compensazione totale o parziale, a carico del
pagina 11 di 13 soccombente e da liquidare in un unico contesto”. (Cass. civ. Sez. 3, n. 15672 del 27/07/2005). Devono essere quindi poste a carico della parte resistente soccombente come da liquidazione qui di seguito specificata. Non può accogliersi la richiesta di quanto fatturato dalla difesa del ricorrente in quanto: “le spese dell'accertamento tecnico preventivo "ante causam" vanno poste, a conclusione della procedura,
a carico della parte richiedente e vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito (ove
l'accertamento stesso venga acquisito) come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di possibile compensazione totale o parziale, a carico del soccombente e da liquidare in un unico contesto. (Sez. 3,
Sentenza n. 15672 del 27/07/2005). Deve procedersi alla loro liquidazione nella presente sede come da seguente tabella e non come da parcella depositata dal difensore, trattandosi di spese legali e che quindi soggiacciono alla liquidazione nella presente sede.
Parimenti devono essere poste a carico di parte resistente le spese di TU, già liquidate nella fase di ATP, nonché quelle di CTP sostenute dai ricorrenti per affrontare il giudizio, documentate e quantificate nella somma di € 1.050,00 per spese di CTP (doc. 9)
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: procedimenti di istruzione preventiva
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase, Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 284,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 355,00
Fase istruttoria, valore minimo: € 531,00
Compenso tabellare (valori minimi), € 1.170,00
PQM
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Patrizia Cazzato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. In accoglimento della domanda svolta da e nei Parte_2 Parte_1
confronti di ne accerta il grave inadempimento nel contratto per cui è causa e CP_1 per l'effetto dichiara la risoluzione del contratto di prestazione d'opera intellettuale intervenuto tra le parti e condanna a corrispondere ai ricorrenti la somma di € CP_1
pagina 12 di 13 5.186,80 oltre interessi commerciali dalla notifica del ricorso al saldo;
2. accerta la responsabilità contrattuale di nei confronti dei ricorrenti e per CP_1
l'effetto lo condanna al risarcimento del danno con corresponsione in loro favore della somma di € 21.600 oltre iva, rivalutazione ed interessi così come quantificati in parte motiva;
3. Rigetta nel resto le domande dei ricorrenti;
4. Condanna al pagamento nei confronti dei ricorrenti delle spese di lite CP_1 della fase di ATP che liquida in € 1.170,00 per compensi, oltre contributo unificato, spese esenti, 15% spese generali, IVA e CPA e della presente fase di merito che liquida in € 6.111,00 per compensi, € 264,00 per esborsi, oltre 15% spese generali, IVA e CpA.
5. Pone le già liquidate spese di TU in sede di ATP a carico di oltre € CP_1
1.050,00 per spese di CTP
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ad aula vuota ed allegazione al verbale.
Genova, 18 marzo 2025
Il Giudice dott. Patrizia Cazzato
pagina 13 di 13