Sentenza 5 maggio 1978
Massime • 1
Poiche la chiusura di una filiale dell'impresa puo costituire giustificato motivo di licenziamento del lavoratore, che vi e addetto, a norma dell'art 3 della legge n 604 del 1966, nel caso di licenziamento individuale dei lavoratori, addetti ad un deposito dell'azienda, a seguito della chiusura di esso, il datore di lavoro non ha l'Onere di provare che le condizioni obiettive degli altri settori dell'impresa siano ostative della ulteriore utilizzazione dei dipendenti licenziati, giacche questo Onere probatorio e posto a carico dell'imprenditore solo per i licenziamenti collettivi.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/05/1978, n. 2161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2161 |
| Data del deposito : | 5 maggio 1978 |
Testo completo
Poiche la chiusura di una filiale dell'impresa puo costituire giustificato motivo di licenziamento del lavoratore, che vi e addetto, a norma dell'art 3 della legge n 604 del 1966, nel caso di licenziamento individuale dei lavoratori, addetti ad un deposito dell'azienda, a seguito della chiusura di esso, il datore di lavoro non ha l'Onere di provare che le condizioni obiettive degli altri settori dell'impresa siano ostative della ulteriore utilizzazione dei dipendenti licenziati, giacche questo Onere probatorio e posto a carico dell'imprenditore solo per i licenziamenti collettivi.*