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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA
III sezione Lavoro
Il giudice dr. Ssa Sigismina Rossi , a seguito di trattazione ex art.127 ter CPC, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12972/ 2023 promossa da
, rappresentato e difeso dall' avv.to G. MAGNANI (dom. el. Presso avv. M. Parte_1
VIGLIETTA)
Ricorrente contro
, contumace . Controparte_1
Resistente
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 17.4.2023 e regolarmente notificato, esponeva in Parte_1 fatto: “ è un Assistente Tecnico (Area B del personale scolastico ATA) a tempo Parte_1
determinato, con attuale sede di servizio presso il Liceo Scientifico Kennedy di OM, dove egli sta svolgendo un incarico a tempo determinato, nel suo profilo, sino al 30 giugno
2023 (v. doc.);
2. nel suddetto profilo, le sue aree di appartenenza sono la AR02 (Elettronica ed
Elettrotecnica) e la AR08 (Laboratorio di Fisica), per le quali egli vanta diploma di maturità unitamente a il titolo di qualifica professionale come programmatore per elaborazione dati
(v. doc. 5);
3. per completezza di allegazione si evidenzia, altresì, che il ricorrente risulta iscritto nelle graduatorie di istituto ATA di III fascia anche per i distinti ed ulteriori profili di
Assistente amministrativo e di Collaboratore scolastico;
1 4. sin dal 2005, il ricorrente risulta iscritto a pieno titolo nelle relative graduatorie di istituto
ATA - III^ Fascia delle scuole prescelte in domanda, attraverso le quali egli riceve incarichi a tempo determinato ogni qual volta risulti in posizione utile a tal fine (cfr. doc. 6 e 8);
5. tramite scorrimento delle suddette graduatorie d'istituto, il Sig. , nell'a.s. Pt_1
2021/2022, ha prestato servizio come Assistente tecnico presso il Liceo Scientifico Statale
Amedeo Avogadro di OM, dove egli ha svolto incarico a termine dal 14.09.2021 al
30.06.2022 (v. contratto a tempo determinato e certificato di servizio in doc. 9);
6. la presente causa verte proprio sul termine di durata illegittimamente apposto al contratto stipulato con il suddetto istituto scolastico di OM nell'anno in questione (a.s.
2021/2022) e sulla conseguente ingiusta interruzione del rapporto tra le parti alla data del
30 giugno 2022 (v. infra);
7. il contratto de quo è stato infatti stipulato sino alla suddetta data del 30 giugno 2022 ma, vertendo su posto vacante in organico di diritto nell'a.s. 2021/2022 e disponibile da prima del 31 dicembre, il primo, ai sensi della normativa vigente (legge 124/99 e DM 430/2000), avrebbe dovuto stipularsi tra le parti con decorrenza finale al 31 agosto 2022 (v. in diritto);
8. l'assunto di cui sopra è comprovato, in primis, dalla stessa ammissione del dirigente scolastico del suddetto Liceo di OM che, con nota risalente al 01.06.2022, lamentando anche carenza di organico per il disbrigo delle incombenze di fine anno scolastico, chiese all' di OM (d'ora Controparte_2
innanzi anche soltanto di prorogare il suo contratto e quello di Controparte_3
altri due suoi colleghi sino al 31 agosto 2022, proprio in ragione della natura (vacante in organico di diritto) dei posti stessi da loro ricoperto con i rispettivi contratti a termine (v. nota dirigenziale del 01.06.2022 in doc. 10-b);
9. si evince infatti dalla griglia acclusa alla suddetta missiva, che dei n. 4 posti in organico di diritto per il suddetto profilo, assegnati formalmente alla scuola nell'a.s. 2021/2022 dal competente Ambito Territoriale Prov.le di OM, n. 2 posti sono stati coperti con personale a tempo indeterminato già in forze, mentre i restanti due sono stati assegnati ad altrettanti cd precari (tra cui il ricorrente), non già come tali bensì come posti vacanti in organico di fatto, dunque sino al 30 giugno 2022 (v. doc.);
10. non solo: anche l , ad inizio settembre 2021, nel pubblicare il Controparte_3
consueto elenco delle disponibilità di posti ATA per gli incarichi a tempo determinato nell'a.s. 2021/2022, vi ha inserito i n. 2 posti di Assistente tecnico AR02 – Elettronica ed
2 Elettrotecnica assegnati presso il Liceo Avogadro di OM come disponibili in organico di diritto (v. doc. 10-a);
11. dunque, è provato documentalmente che ben due posti di Assistente Tecnico pacificamente vacanti in organico di diritto da prima del 31 dicembre 2021 sono stati invece assegnati al ricorrente ed altro suo collega come posti vacanti su organico di fatto con conseguente decorrenza finale al 30 giugno anziché al 31 agosto 2022;
12. per quanto consta, la richiesta dirigenziale di cui al precedente cap. 8, quantunque pienamente legittima, opportuna e ben motivata, è caduta nel vuoto. Sta di fatto che il ricorrente, obtorto collo, ha dovuto cessare ogni attività presso il suddetto istituto scolastico di OM il 30 giugno 2022;
13. prima della scadenza finale del suddetto (erroneo) contratto, il Sig. ha Parte_1 impugnato il termine apposto al contratto de quo e diffidato l'amministrazione convenuta a mantenerlo in servizio fino al 31 agosto 2022, ma inutilmente (v. lettera Parte_1
29.06.2022 di diffida e messa in mora in doc. 11);
14. lo scorso 5 ottobre 2022, per tramite dello scrivente Studio legale, il Sig. , al fine Pt_1
di procurarsi documentazione utile in vista del presente ricorso, ha formulato richiesta accesso agli atti ex lege 241/90 nei confronti dell'amministrazione centrale, dell' CP_3
e del Liceo Avogadro di OM, chiedendo la seguente documentazione:
[...]
- organico dell'autonomia dell'Istituto “Liceo Scientifico Statale Amedeo Avogadro” di
OM per l'a. s. 2021/2022 relativo al personale ATA;
- elenco del personale ATA in servizio a tempo indeterminato ed a tempo determinato nell'
a. s. 2021/2022 presso il suddetto istituto o, in alternativa, copia di tutti i contratti a tempo indeterminato e determinato stipulati nel medesimo anno scolastico con la suddetta categoria di personale;
(v. istanza di accesso agli atti in doc. 12-a);
15. la suddetta richiesta è stata evasa dal Liceo Avogadro di OM soltanto all'esito di un ricorso alla Commissione per l'Accesso ai Documenti Amministrativi insediata presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri del 17.11.2022 (cfr. doc. 12);
16. dalle carte così acquisite risulta confermato che, in relazione all'a.s. 2021/2022:
- i posti di Assistente tecnico in organico di diritto erano pari a 4 (v. doc. 13-b);
- hanno lavorato nella struttura scolastica, in tutto, n. 4 assistenti tecnici tra personale di ruolo e non (v. doc. 13-a);
3 17. l'illegittima condotta posta in essere dall'amministrazione scolastica convenuta nel caso di specie, comprovata dalla ormai granitica giurisprudenza formatasi in subiecta materia, ha arrecato al ricorrente:
- un danno economico, pari o comunque commisurato alle spettanze dovute ad un
Assistente Tecnico in fascia stipendiale 0 per le mensilità di luglio ed agosto 2022 (v. conteggi in doc. 14);
- un danno professionale, pari o comunque commisurato al punteggio per concorsi e graduatorie corrispondente alle due mensilità di luglio ed agosto 2022 non lavorate (v. in diritto);
18. il ricorrente, d'altronde, lavora solo ed unicamente nella Scuola statale ed il trattamento economico percepito quale corrispettivo degli incarichi a tempo determinato di volta in volta ricevuti dalle scuole mediante scorrimento delle graduatorie in cui egli risulta inserito, costituisce l'unica fonte di reddito e sostentamento per se' e la sua famiglia;
19. quanto al danno patrimoniale subito, il Sig. , in applicazione degli istituti Pt_1 normativi ed economici previsti per il personale ATA – profilo Assistenti tecnici, rivendica, in relazione ai mesi di luglio ed agosto 2022 – coperti di diritto dalle supplenze annuali su posto vacante in organico di diritto ai sensi di legge -, il pagamento, in suo favore, di una somma pari o comunque commisurata al complessivo ammontare di: stipendi di luglio ed agosto 2022 non percepiti;
ratei di tredicesima mensilità 2022; quota ferie non godute;
quota CIA (Compenso Individuale Accessorio) e quota TFR (v. conteggi allegati);
20. come si evince anche dal tenore dello stesso contratto di assunzione a tempo determinato stipulato con il dirigente scolastico del Liceo Scientifico Statale Amedeo
Avogadro di OM in data 14.9.2021, il trattamento economico fondamentale dovuto al ricorrente nell'a.s. 2021/2022 era pari a quello iniziale previsto per il corrispondente personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e corrispondeva, su base annua
(valori per 12 mensilità), ad € 18.312,16 lordi (€ 1.526,01 mensili) (cfr. contratto di assunzione a t.d. del 14.9.2021 in doc.
9-a e Tabella posizioni stipendiali in doc. 2);
21. dunque, in base alla legge, al CCNL Istruzione e Ricerca 2016/2018 ed ai recentissimi
(già applicati) incrementi stipendiali di cui al CCNL relativo al trattamento economico del
Comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2019/2021, le spettanze dovute all'odierno ricorrente ammontano o debbono commisurarsi ad € 4.013,19 (v. conteggi acclusi al presente ricorso e CCNL in doc. 1);
4 22. il rapporto di lavoro a termine svoltosi nell'a.s. 2021/2022 tra le parti del presente giudizio è stato pacificamente assoggettato alla vigente contrattazione collettiva per il personale ATA del CCNL Istruzione e Ricerca 2016/2018. A tale normativa collettiva controparte ha fatto riferimento per disciplinare il rapporto con il ricorrente”.
Il ricorrente poi deduceva in diritto e concludeva nel modo che segue: “accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia - ai sensi dell'art.4 della legge 124/99 e del d.m. n. 430/2000 - del termine al 30 giugno 2022 apposto al contratto di lavoro a tempo determinato del 14.9.2021 stipulato tra le parti del presente giudizio per la copertura di un posto per Assistente tecnico AR02 vacante in organico di diritto presso il Liceo
Avogadro di OM per l'a.s. 2021/2022;
b) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente – ai fini sia economici che giuridici – al mantenimento del posto di lavoro sino al 31 agosto 2012 presso l'Istituto scolastico di
OM convenuto;
c) per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, anche a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito, al pagamento in suo favore della retribuzione diretta ed indiretta maturata dalla data di cessazione del rapporto (30 giugno 2012) fino al 31 agosto
2012, con disapplicazione di ogni altro provvedimento amministrativo connesso e/o conseguente, precedente o successivo – anche se ignoto al ricorrente - contrastante con l'emananda sentenza e con le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
d) per l'effetto condannare, in solido, individualmente o pro quota, il
[...]
, l Controparte_1 [...]
ed il Controparte_4 [...]
in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., al Controparte_5 pagamento in favore di – anche a titolo di risarcimento per equivalente del Parte_1
danno patrimoniale subito (lucro cessante) ex artt.1223, 1224 e 2056 c.c. - di una somma pari o comunque commisurata ad € 4.013,19, per i titoli di cui all'allegato conteggio, ovvero alla diversa somma da quantificarsi in corso di causa anche previa CTU contabile o, ancora, da valutarsi equitativamente;
e) con interessi legali come per legge;
f) dettare tutte le forme ed i modi per una corretta esecuzione della sentenza;
g) predisporre nelle more del procedimento condanna provvisionale ex art.423 c.p.c.;
Con vittoria di spese, onorari e diritti, da distrarsi”.
5 Parte resistente non si è costituita nonostante la regolare notifica ed è stata pertanto dichiarata contumace.
Emendate le conclusioni di parte ricorrente, contenenti un chiaro errore materiale, all'esito di istruttoria documentale, disposta la trattazione ai sensi dell'art. 127 bis CPC, introdotto dall'art.3 Decr, legisl. N. 149/2022, che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza.
Il ricorso merita accoglimento.
Parte ricorrente ha fornito la prova di tutto quanto dedotto in ricorso;
in particolare, ha depositato il contratto a tempo determinato stipulato il 14.9.2021, con data finale al
30.6.2022, in esito alla individuazione per scorrimento della graduatoria di istituto.
Il ricorrente lamenta la mancata apposizione del termine finale al 31.8.2022, nonostante il posto, da lui ricoperto nel periodo in questione con la qualifica di Assistente tecnico, fosse vacante e disponibile ex art.4 c.1 legge 124 del 1999.
E' pur vero che i soggetti inseriti nella graduatoria di istituto vengono individuati, ai fini delle supplenze annuali (per la copertura di posti vacanti , disponibili entro la data del
31.12 , e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico- V. legge n.124/99) solo in subordine, in mancanza di soggetti individuabili dalla GAE e dalle Gps,
e che, solo nel caso in cui tali graduatorie dovessero esaurirsi , gli uffici scolastici territoriali potrebbero autorizzare le istituzioni scolastiche ad assegnare i posti al 31.8 residuali anche dalle graduatorie d'istituto.
La S. C. ha peraltro chiarito che “In tema di supplenze brevi per l'insegnamento, la l. n.
124 del 1999, all'art. 4, commi 6 e 7, prevede che, per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, occorre attingere alle graduatorie permanenti, mentre, per il conferimento di supplenze temporanee, devono utilizzarsi le graduatorie di circolo e di istituto, articolate, ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. A e B, del d.m. n. 430 del 2000, in tre fasce;
a tali previsioni si aggiunge l'art. 6, comma 1, del d.l. n. 155 del 2001, conv., con modif., dalla l. n. 333 del
2001, che introduce un criterio subordinato e residuale per conferire sia le supplenze annuali che quelle fino al termine delle attività scolastiche, qualora l'Amministrazione, pur avendo fatto ricorso, prioritariamente, alle ordinarie graduatorie permanenti, non sia riuscita a coprire i posti per cui si è reso necessario il conferimento delle supplenze
6 medesime, potendo in questo caso procedere allo scorrimento delle graduatorie di istituto”. (v. Cass. Ordinanza n. 15217 del 20/06/2017).
Nel caso di specie, dalla documentazione depositata dalla parte ricorrente emerge che la dirigente dell'istituto, nel quale ha lavorato il , ha richiesto in effetti una proroga di Pt_1
alcuni contratti con termine al 30.6 (tra questi vi è anche il contratto di ), Pt_1 rappresentando la situazione generale dell'organico di diritto, nel quale si evidenzia che sono previsti n.4 assistenti tecnici, di cui due coperti con personale assunto con contratto a tempo indeterminato e n.2 coperti quali posti di organico di fatto (ex art.4 comma 2 legge
124/1999) con supplenze al 30.6.2022.
Pertanto, deve ritenersi che il ricorrente abbia fornito gli elementi di fatto sufficienti per affermare che illegittimamente sia stato apposto al suo contratto il termine del 30.6.
Sarebbe stato onere dell'amministrazione, per il principio di vicinanza della prova, fornire gli elementi di fatto che abbiano eventualmente determinato la trasformazione dei due posti vacanti e disponibili in posti non vacanti assegnabili con termine al 30.6 e , nel caso in cui essa sia pervenuta allo scorrimento delle graduatorie di istituto dopo avere fatto ricorso inutilmente alle ordinarie graduatorie, gli elementi in base ai quali si sia determinata ad apporre il termine al 30.6 (considerato che l'appartenenza alla 3^ fascia delle graduatorie di istituto non è in assoluto una condizione ostativa- v. Cass.n.15217/2017).
Si tratta di fatti meno prossimi all'attore e più facilmente suffragabili dal convenuto, “di modo che la vicinanza riguarda la possibilità di conoscere in via diretta o indiretta il fatto, e non già la possibilità concreta di acquisire la relativa prova”. (v. Cass. Ordinanza n. 12910 del 22/04/2022).
Il contegno dell'amministrazione, che ha ritenuto di rimanere contumace, non ha consentito di acquisire tale prova.
In conclusione, in base a quanto emerge dagli atti forniti dall'attore – in primo luogo, le ammissioni della stessa dirigente dell'istituto (doc. 10b) - , sussiste il diritto del ad Pt_1
ottenere una diversa apposizione del termine.
Come stabilito dalla S.C., “In tema di reclutamento con contratto a tempo determinato del personale della scuola pubblica, il termine finale delle supplenze annuali su posto vacante e disponibile alla data del 31 dicembre, per effetto del rinvio operato dall'art. 4, comma 5, della l. n. 124 del 1999, è fissato inderogabilmente nel 31 agosto di ciascun anno dall'art. 1 del d.m. n. 201 del 2000 e dal successivo art. 1 del d.m. n. 131 del 2007; le richiamate disposizioni, in quanto poste a garanzia della trasparenza ed efficacia dell'azione
7 amministrativa, hanno natura imperativa, sicché, pur in difetto di una previsione espressa, non potendo essere rimessa al dirigente scolastico la scelta della durata dell'assunzione, è nulla la pattuizione di un termine diverso che andrà sostituito, ex art. 1419, comma 2, c.c., con quello previsto in via generale ed astratta dal legislatore” (v. Cass. Sentenza n. 5048 del 25/02/2020).
Va dunque accolta, innanzitutto, la domanda di accertamento di cui di cui ai capi a) e b); va accolta altresì la domanda concernente il pagamento delle retribuzioni maturate.
E invero, le prestazioni lavorative offerte al datore di lavoro e da questi non ricevute senza giustificato motivo, producendo gli effetti della mora sono equiparate a quelle Pt_2
eseguite e generano la sua obbligazione retributiva corrispettiva. (v. per tutte Cass.,
Ordinanza n. 14712 del 27/05/2024).
Nel caso di specie, parte ricorrente ha depositato prova di avere inviato PEC di diffida e messa in mora dell'amministrazione in data 29.6.2022 (v. doc. 11).
Pertanto, devono riconoscersi come dovute le somme maturate nel periodo 1.7-31.8.2022
a titolo di retribuzione;
ha anche diritto al riconoscimento di tutti gli effetto giuridici Pt_1
collegati al prolungamento del contratto, compreso il punteggio maturato.
Il conteggio delle retribuzioni dovute appare correttamente eseguito e immune da censure.
Alla soccombenza consegue l'obbligo della rifusione delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo, con distrazione come richiesto.
PQM
Definitivamente pronunziando:
Accoglie la domanda attrice e per l'effetto accerta e dichiara la nullità del termine del
30.6.2022, apposto al contratto stipulato tra le parti il 14.9.2021 , da sostituirsi con il termine 31.8.2022; accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla maturazione di tutti gli effetti giuridici ed economici scaturenti dall'applicazione del diverso termine e condanna il al pagamento, in favore di , della somma Controparte_1 Parte_1
di E.4.013,19 , oltre interessi e rivalutazione come per legge;
Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in E.3.000,00, oltre rimb. forf., IVA e CAP come per legge, da distrarsi.
OM 3.1.2025
Il giudice
Dott. S. Rossi
8 9
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA
III sezione Lavoro
Il giudice dr. Ssa Sigismina Rossi , a seguito di trattazione ex art.127 ter CPC, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12972/ 2023 promossa da
, rappresentato e difeso dall' avv.to G. MAGNANI (dom. el. Presso avv. M. Parte_1
VIGLIETTA)
Ricorrente contro
, contumace . Controparte_1
Resistente
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 17.4.2023 e regolarmente notificato, esponeva in Parte_1 fatto: “ è un Assistente Tecnico (Area B del personale scolastico ATA) a tempo Parte_1
determinato, con attuale sede di servizio presso il Liceo Scientifico Kennedy di OM, dove egli sta svolgendo un incarico a tempo determinato, nel suo profilo, sino al 30 giugno
2023 (v. doc.);
2. nel suddetto profilo, le sue aree di appartenenza sono la AR02 (Elettronica ed
Elettrotecnica) e la AR08 (Laboratorio di Fisica), per le quali egli vanta diploma di maturità unitamente a il titolo di qualifica professionale come programmatore per elaborazione dati
(v. doc. 5);
3. per completezza di allegazione si evidenzia, altresì, che il ricorrente risulta iscritto nelle graduatorie di istituto ATA di III fascia anche per i distinti ed ulteriori profili di
Assistente amministrativo e di Collaboratore scolastico;
1 4. sin dal 2005, il ricorrente risulta iscritto a pieno titolo nelle relative graduatorie di istituto
ATA - III^ Fascia delle scuole prescelte in domanda, attraverso le quali egli riceve incarichi a tempo determinato ogni qual volta risulti in posizione utile a tal fine (cfr. doc. 6 e 8);
5. tramite scorrimento delle suddette graduatorie d'istituto, il Sig. , nell'a.s. Pt_1
2021/2022, ha prestato servizio come Assistente tecnico presso il Liceo Scientifico Statale
Amedeo Avogadro di OM, dove egli ha svolto incarico a termine dal 14.09.2021 al
30.06.2022 (v. contratto a tempo determinato e certificato di servizio in doc. 9);
6. la presente causa verte proprio sul termine di durata illegittimamente apposto al contratto stipulato con il suddetto istituto scolastico di OM nell'anno in questione (a.s.
2021/2022) e sulla conseguente ingiusta interruzione del rapporto tra le parti alla data del
30 giugno 2022 (v. infra);
7. il contratto de quo è stato infatti stipulato sino alla suddetta data del 30 giugno 2022 ma, vertendo su posto vacante in organico di diritto nell'a.s. 2021/2022 e disponibile da prima del 31 dicembre, il primo, ai sensi della normativa vigente (legge 124/99 e DM 430/2000), avrebbe dovuto stipularsi tra le parti con decorrenza finale al 31 agosto 2022 (v. in diritto);
8. l'assunto di cui sopra è comprovato, in primis, dalla stessa ammissione del dirigente scolastico del suddetto Liceo di OM che, con nota risalente al 01.06.2022, lamentando anche carenza di organico per il disbrigo delle incombenze di fine anno scolastico, chiese all' di OM (d'ora Controparte_2
innanzi anche soltanto di prorogare il suo contratto e quello di Controparte_3
altri due suoi colleghi sino al 31 agosto 2022, proprio in ragione della natura (vacante in organico di diritto) dei posti stessi da loro ricoperto con i rispettivi contratti a termine (v. nota dirigenziale del 01.06.2022 in doc. 10-b);
9. si evince infatti dalla griglia acclusa alla suddetta missiva, che dei n. 4 posti in organico di diritto per il suddetto profilo, assegnati formalmente alla scuola nell'a.s. 2021/2022 dal competente Ambito Territoriale Prov.le di OM, n. 2 posti sono stati coperti con personale a tempo indeterminato già in forze, mentre i restanti due sono stati assegnati ad altrettanti cd precari (tra cui il ricorrente), non già come tali bensì come posti vacanti in organico di fatto, dunque sino al 30 giugno 2022 (v. doc.);
10. non solo: anche l , ad inizio settembre 2021, nel pubblicare il Controparte_3
consueto elenco delle disponibilità di posti ATA per gli incarichi a tempo determinato nell'a.s. 2021/2022, vi ha inserito i n. 2 posti di Assistente tecnico AR02 – Elettronica ed
2 Elettrotecnica assegnati presso il Liceo Avogadro di OM come disponibili in organico di diritto (v. doc. 10-a);
11. dunque, è provato documentalmente che ben due posti di Assistente Tecnico pacificamente vacanti in organico di diritto da prima del 31 dicembre 2021 sono stati invece assegnati al ricorrente ed altro suo collega come posti vacanti su organico di fatto con conseguente decorrenza finale al 30 giugno anziché al 31 agosto 2022;
12. per quanto consta, la richiesta dirigenziale di cui al precedente cap. 8, quantunque pienamente legittima, opportuna e ben motivata, è caduta nel vuoto. Sta di fatto che il ricorrente, obtorto collo, ha dovuto cessare ogni attività presso il suddetto istituto scolastico di OM il 30 giugno 2022;
13. prima della scadenza finale del suddetto (erroneo) contratto, il Sig. ha Parte_1 impugnato il termine apposto al contratto de quo e diffidato l'amministrazione convenuta a mantenerlo in servizio fino al 31 agosto 2022, ma inutilmente (v. lettera Parte_1
29.06.2022 di diffida e messa in mora in doc. 11);
14. lo scorso 5 ottobre 2022, per tramite dello scrivente Studio legale, il Sig. , al fine Pt_1
di procurarsi documentazione utile in vista del presente ricorso, ha formulato richiesta accesso agli atti ex lege 241/90 nei confronti dell'amministrazione centrale, dell' CP_3
e del Liceo Avogadro di OM, chiedendo la seguente documentazione:
[...]
- organico dell'autonomia dell'Istituto “Liceo Scientifico Statale Amedeo Avogadro” di
OM per l'a. s. 2021/2022 relativo al personale ATA;
- elenco del personale ATA in servizio a tempo indeterminato ed a tempo determinato nell'
a. s. 2021/2022 presso il suddetto istituto o, in alternativa, copia di tutti i contratti a tempo indeterminato e determinato stipulati nel medesimo anno scolastico con la suddetta categoria di personale;
(v. istanza di accesso agli atti in doc. 12-a);
15. la suddetta richiesta è stata evasa dal Liceo Avogadro di OM soltanto all'esito di un ricorso alla Commissione per l'Accesso ai Documenti Amministrativi insediata presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri del 17.11.2022 (cfr. doc. 12);
16. dalle carte così acquisite risulta confermato che, in relazione all'a.s. 2021/2022:
- i posti di Assistente tecnico in organico di diritto erano pari a 4 (v. doc. 13-b);
- hanno lavorato nella struttura scolastica, in tutto, n. 4 assistenti tecnici tra personale di ruolo e non (v. doc. 13-a);
3 17. l'illegittima condotta posta in essere dall'amministrazione scolastica convenuta nel caso di specie, comprovata dalla ormai granitica giurisprudenza formatasi in subiecta materia, ha arrecato al ricorrente:
- un danno economico, pari o comunque commisurato alle spettanze dovute ad un
Assistente Tecnico in fascia stipendiale 0 per le mensilità di luglio ed agosto 2022 (v. conteggi in doc. 14);
- un danno professionale, pari o comunque commisurato al punteggio per concorsi e graduatorie corrispondente alle due mensilità di luglio ed agosto 2022 non lavorate (v. in diritto);
18. il ricorrente, d'altronde, lavora solo ed unicamente nella Scuola statale ed il trattamento economico percepito quale corrispettivo degli incarichi a tempo determinato di volta in volta ricevuti dalle scuole mediante scorrimento delle graduatorie in cui egli risulta inserito, costituisce l'unica fonte di reddito e sostentamento per se' e la sua famiglia;
19. quanto al danno patrimoniale subito, il Sig. , in applicazione degli istituti Pt_1 normativi ed economici previsti per il personale ATA – profilo Assistenti tecnici, rivendica, in relazione ai mesi di luglio ed agosto 2022 – coperti di diritto dalle supplenze annuali su posto vacante in organico di diritto ai sensi di legge -, il pagamento, in suo favore, di una somma pari o comunque commisurata al complessivo ammontare di: stipendi di luglio ed agosto 2022 non percepiti;
ratei di tredicesima mensilità 2022; quota ferie non godute;
quota CIA (Compenso Individuale Accessorio) e quota TFR (v. conteggi allegati);
20. come si evince anche dal tenore dello stesso contratto di assunzione a tempo determinato stipulato con il dirigente scolastico del Liceo Scientifico Statale Amedeo
Avogadro di OM in data 14.9.2021, il trattamento economico fondamentale dovuto al ricorrente nell'a.s. 2021/2022 era pari a quello iniziale previsto per il corrispondente personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e corrispondeva, su base annua
(valori per 12 mensilità), ad € 18.312,16 lordi (€ 1.526,01 mensili) (cfr. contratto di assunzione a t.d. del 14.9.2021 in doc.
9-a e Tabella posizioni stipendiali in doc. 2);
21. dunque, in base alla legge, al CCNL Istruzione e Ricerca 2016/2018 ed ai recentissimi
(già applicati) incrementi stipendiali di cui al CCNL relativo al trattamento economico del
Comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2019/2021, le spettanze dovute all'odierno ricorrente ammontano o debbono commisurarsi ad € 4.013,19 (v. conteggi acclusi al presente ricorso e CCNL in doc. 1);
4 22. il rapporto di lavoro a termine svoltosi nell'a.s. 2021/2022 tra le parti del presente giudizio è stato pacificamente assoggettato alla vigente contrattazione collettiva per il personale ATA del CCNL Istruzione e Ricerca 2016/2018. A tale normativa collettiva controparte ha fatto riferimento per disciplinare il rapporto con il ricorrente”.
Il ricorrente poi deduceva in diritto e concludeva nel modo che segue: “accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia - ai sensi dell'art.4 della legge 124/99 e del d.m. n. 430/2000 - del termine al 30 giugno 2022 apposto al contratto di lavoro a tempo determinato del 14.9.2021 stipulato tra le parti del presente giudizio per la copertura di un posto per Assistente tecnico AR02 vacante in organico di diritto presso il Liceo
Avogadro di OM per l'a.s. 2021/2022;
b) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente – ai fini sia economici che giuridici – al mantenimento del posto di lavoro sino al 31 agosto 2012 presso l'Istituto scolastico di
OM convenuto;
c) per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, anche a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito, al pagamento in suo favore della retribuzione diretta ed indiretta maturata dalla data di cessazione del rapporto (30 giugno 2012) fino al 31 agosto
2012, con disapplicazione di ogni altro provvedimento amministrativo connesso e/o conseguente, precedente o successivo – anche se ignoto al ricorrente - contrastante con l'emananda sentenza e con le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
d) per l'effetto condannare, in solido, individualmente o pro quota, il
[...]
, l Controparte_1 [...]
ed il Controparte_4 [...]
in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., al Controparte_5 pagamento in favore di – anche a titolo di risarcimento per equivalente del Parte_1
danno patrimoniale subito (lucro cessante) ex artt.1223, 1224 e 2056 c.c. - di una somma pari o comunque commisurata ad € 4.013,19, per i titoli di cui all'allegato conteggio, ovvero alla diversa somma da quantificarsi in corso di causa anche previa CTU contabile o, ancora, da valutarsi equitativamente;
e) con interessi legali come per legge;
f) dettare tutte le forme ed i modi per una corretta esecuzione della sentenza;
g) predisporre nelle more del procedimento condanna provvisionale ex art.423 c.p.c.;
Con vittoria di spese, onorari e diritti, da distrarsi”.
5 Parte resistente non si è costituita nonostante la regolare notifica ed è stata pertanto dichiarata contumace.
Emendate le conclusioni di parte ricorrente, contenenti un chiaro errore materiale, all'esito di istruttoria documentale, disposta la trattazione ai sensi dell'art. 127 bis CPC, introdotto dall'art.3 Decr, legisl. N. 149/2022, che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza.
Il ricorso merita accoglimento.
Parte ricorrente ha fornito la prova di tutto quanto dedotto in ricorso;
in particolare, ha depositato il contratto a tempo determinato stipulato il 14.9.2021, con data finale al
30.6.2022, in esito alla individuazione per scorrimento della graduatoria di istituto.
Il ricorrente lamenta la mancata apposizione del termine finale al 31.8.2022, nonostante il posto, da lui ricoperto nel periodo in questione con la qualifica di Assistente tecnico, fosse vacante e disponibile ex art.4 c.1 legge 124 del 1999.
E' pur vero che i soggetti inseriti nella graduatoria di istituto vengono individuati, ai fini delle supplenze annuali (per la copertura di posti vacanti , disponibili entro la data del
31.12 , e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico- V. legge n.124/99) solo in subordine, in mancanza di soggetti individuabili dalla GAE e dalle Gps,
e che, solo nel caso in cui tali graduatorie dovessero esaurirsi , gli uffici scolastici territoriali potrebbero autorizzare le istituzioni scolastiche ad assegnare i posti al 31.8 residuali anche dalle graduatorie d'istituto.
La S. C. ha peraltro chiarito che “In tema di supplenze brevi per l'insegnamento, la l. n.
124 del 1999, all'art. 4, commi 6 e 7, prevede che, per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, occorre attingere alle graduatorie permanenti, mentre, per il conferimento di supplenze temporanee, devono utilizzarsi le graduatorie di circolo e di istituto, articolate, ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. A e B, del d.m. n. 430 del 2000, in tre fasce;
a tali previsioni si aggiunge l'art. 6, comma 1, del d.l. n. 155 del 2001, conv., con modif., dalla l. n. 333 del
2001, che introduce un criterio subordinato e residuale per conferire sia le supplenze annuali che quelle fino al termine delle attività scolastiche, qualora l'Amministrazione, pur avendo fatto ricorso, prioritariamente, alle ordinarie graduatorie permanenti, non sia riuscita a coprire i posti per cui si è reso necessario il conferimento delle supplenze
6 medesime, potendo in questo caso procedere allo scorrimento delle graduatorie di istituto”. (v. Cass. Ordinanza n. 15217 del 20/06/2017).
Nel caso di specie, dalla documentazione depositata dalla parte ricorrente emerge che la dirigente dell'istituto, nel quale ha lavorato il , ha richiesto in effetti una proroga di Pt_1
alcuni contratti con termine al 30.6 (tra questi vi è anche il contratto di ), Pt_1 rappresentando la situazione generale dell'organico di diritto, nel quale si evidenzia che sono previsti n.4 assistenti tecnici, di cui due coperti con personale assunto con contratto a tempo indeterminato e n.2 coperti quali posti di organico di fatto (ex art.4 comma 2 legge
124/1999) con supplenze al 30.6.2022.
Pertanto, deve ritenersi che il ricorrente abbia fornito gli elementi di fatto sufficienti per affermare che illegittimamente sia stato apposto al suo contratto il termine del 30.6.
Sarebbe stato onere dell'amministrazione, per il principio di vicinanza della prova, fornire gli elementi di fatto che abbiano eventualmente determinato la trasformazione dei due posti vacanti e disponibili in posti non vacanti assegnabili con termine al 30.6 e , nel caso in cui essa sia pervenuta allo scorrimento delle graduatorie di istituto dopo avere fatto ricorso inutilmente alle ordinarie graduatorie, gli elementi in base ai quali si sia determinata ad apporre il termine al 30.6 (considerato che l'appartenenza alla 3^ fascia delle graduatorie di istituto non è in assoluto una condizione ostativa- v. Cass.n.15217/2017).
Si tratta di fatti meno prossimi all'attore e più facilmente suffragabili dal convenuto, “di modo che la vicinanza riguarda la possibilità di conoscere in via diretta o indiretta il fatto, e non già la possibilità concreta di acquisire la relativa prova”. (v. Cass. Ordinanza n. 12910 del 22/04/2022).
Il contegno dell'amministrazione, che ha ritenuto di rimanere contumace, non ha consentito di acquisire tale prova.
In conclusione, in base a quanto emerge dagli atti forniti dall'attore – in primo luogo, le ammissioni della stessa dirigente dell'istituto (doc. 10b) - , sussiste il diritto del ad Pt_1
ottenere una diversa apposizione del termine.
Come stabilito dalla S.C., “In tema di reclutamento con contratto a tempo determinato del personale della scuola pubblica, il termine finale delle supplenze annuali su posto vacante e disponibile alla data del 31 dicembre, per effetto del rinvio operato dall'art. 4, comma 5, della l. n. 124 del 1999, è fissato inderogabilmente nel 31 agosto di ciascun anno dall'art. 1 del d.m. n. 201 del 2000 e dal successivo art. 1 del d.m. n. 131 del 2007; le richiamate disposizioni, in quanto poste a garanzia della trasparenza ed efficacia dell'azione
7 amministrativa, hanno natura imperativa, sicché, pur in difetto di una previsione espressa, non potendo essere rimessa al dirigente scolastico la scelta della durata dell'assunzione, è nulla la pattuizione di un termine diverso che andrà sostituito, ex art. 1419, comma 2, c.c., con quello previsto in via generale ed astratta dal legislatore” (v. Cass. Sentenza n. 5048 del 25/02/2020).
Va dunque accolta, innanzitutto, la domanda di accertamento di cui di cui ai capi a) e b); va accolta altresì la domanda concernente il pagamento delle retribuzioni maturate.
E invero, le prestazioni lavorative offerte al datore di lavoro e da questi non ricevute senza giustificato motivo, producendo gli effetti della mora sono equiparate a quelle Pt_2
eseguite e generano la sua obbligazione retributiva corrispettiva. (v. per tutte Cass.,
Ordinanza n. 14712 del 27/05/2024).
Nel caso di specie, parte ricorrente ha depositato prova di avere inviato PEC di diffida e messa in mora dell'amministrazione in data 29.6.2022 (v. doc. 11).
Pertanto, devono riconoscersi come dovute le somme maturate nel periodo 1.7-31.8.2022
a titolo di retribuzione;
ha anche diritto al riconoscimento di tutti gli effetto giuridici Pt_1
collegati al prolungamento del contratto, compreso il punteggio maturato.
Il conteggio delle retribuzioni dovute appare correttamente eseguito e immune da censure.
Alla soccombenza consegue l'obbligo della rifusione delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo, con distrazione come richiesto.
PQM
Definitivamente pronunziando:
Accoglie la domanda attrice e per l'effetto accerta e dichiara la nullità del termine del
30.6.2022, apposto al contratto stipulato tra le parti il 14.9.2021 , da sostituirsi con il termine 31.8.2022; accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla maturazione di tutti gli effetti giuridici ed economici scaturenti dall'applicazione del diverso termine e condanna il al pagamento, in favore di , della somma Controparte_1 Parte_1
di E.4.013,19 , oltre interessi e rivalutazione come per legge;
Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in E.3.000,00, oltre rimb. forf., IVA e CAP come per legge, da distrarsi.
OM 3.1.2025
Il giudice
Dott. S. Rossi
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