Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 08/04/2025, n. 1576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1576 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
All'udienza dell'08.04.2025 viene aperto il verbale e il Giudice prende atto delle note conclusive e delle note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. dalle parti, queste ultime da valere come presenza all'udienza.
IL G.O.P.
provvede come di seguito, ad ore 15.28.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.ssa Francesca NA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1691 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2022
TRA
(Avv. Grazia Emanuele) Parte_1
attrice
E
(Avv. Marcello Longo) CP_1
convenuto
Oggetto: Domanda di risarcimento di danni.
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile, in persona del giudice onorario, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- In parziale accoglimento delle domande spiegate da con atto di Parte_1
citazione del 29.01.2022, condanna al pagamento in favore dell'attrice della CP_1
somma, liquidata all'attualità, di € 1.420,00, oltre interessi al saggio legale dal fatto al soddisfo;
- Compensa in misura della metà le spese di lite e condanna il convenuto al pagamento in favore dell'Erario della restante metà, liquidata, d'ufficio, in complessivi € 638,00, oltre Iva
e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della
MOTIVI DELLA DECISIONE agisce in giudizio per ottenere, previa declaratoria della responsabilità del Parte_1
convenuto, il ristoro dei danni sofferti in conseguenza di un sinistro asseritamente verificatosi in data 17.08.2020 alle ore 10,00, allorquando, mentre si trovava innanzi al portone del palazzo in cui risiede, veniva improvvisamente aggredita da un cane labrador di proprietà del convenuto, che,
essendo privo di museruola, la mordeva, procurandole una ferita lacero-contusa nella regione vulvare.
Svolte le superiori premesse in fatto, va osservato in diritto che la vicenda va sussunta nell'alveo applicativo dell'art. 2052 c.c., avendo parte attrice ricondotto i danni asseritamente patiti al comportamento dell'animale di proprietà del convenuto.
La richiamata disposizione radica la responsabilità del proprietario dell'animale (o di chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso) sulla mera relazione di proprietà o di utilizzo dell'animale, nonché
sul nesso causale tra il comportamento dell'animale e l'evento dannoso;
fornita la prova di questi due elementi, il convenuto può andare esente da responsabilità – che è di natura oggettiva e prescinde, quindi, dalla colpa – solo dimostrando il caso fortuito, costituito da un fattore esterno,
che può essere anche il fatto del terzo o il fatto addebitabile esclusivamente allo stesso danneggiato
(Cass. Civ., sez. III, n. 12392/2016).
Dunque, in base alla disciplina di cui all'art. 2052 c.c., grava sul danneggiato l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra l'animale e l'evento lesivo, mentre la prova del fortuito è a carico del proprietario o custode dell'animale e deve, comunque, presentare i caratteri dell'imprevedibilità, inevitabilità e assoluta eccezionalità.
Nella vicenda che ci occupa, può dirsi dimostrato il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale di proprietà del convenuto e l'evento dannoso occorso all'attrice il 17.08.2020, sicché parte attrice ha assolto all'onere probatorio sulla medesima gravante ai sensi dell'art. 2052 c.c.,
avendo provato non solo il fatto storico del sinistro, ma anche il rapporto causale diretto di quest'ultimo con il cane del CP_1 A ben vedere, infatti, parte convenuta non ha mai contestato l'evento storico ma piuttosto la sua dinamica, che ne avrebbe escluso la responsabilità.
A detta del convenuto, infatti, la reazione del cane, tenuto al guinzaglio, sarebbe stata causata dal comportamento della donna, che, toccandolo improvvisamente da dietro, ne avrebbe provocato l'istintiva reazione.
Ebbene, la svolta prova orale ha corroborato la narrazione del convenuto.
Il teste unico testimone oculare, escussa all'udienza del 14.03.2023, Testimone_1
premettendo di essere “un istruttore cinofilo riconosciuta dall' Controparte_2
e di trovarsi sui luoghi per prendere in custodia il cane, dato che il “mi affida il
[...] CP_1
suo cane AB quando va fuori Palermo”, ha dichiarato di avere visto, mentre era in attesa, ferma vicino allo sportello della propria auto – “dato che la macchina era ferma in doppia fila” – che il le consegnasse l'animale, “il convenuto venire verso di me” e che “la signora ha CP_1
abbracciato il cane da dietro;
lo ha toccato, e il cane si è girato verso la donna e l'ha pizzicata vicino alle parti intime”.
Nel dettaglio, il teste ha raccontato di avere “visto la signora che si avvicinava al palazzo, e, dopo
avere corso, stava defaticando, e ha abbracciato da dietro il cane, piegandosi in avanti verso di
lui”.
A questo punto, il labrador, reagendo istintivamente, si è voltato verso la donna e, “dopo averla
pizzicata” – ovvero “toccato con i denti davanti la parte”, mollando la presa subito –, “è rimasto fermo sul posto, anche perché era al guinzaglio”.
Secondo la , la reazione del cane è quella tipica di un cane che viene toccato Tes_1
all'improvviso e reagisce per paura”; “per essere precisi – ha soggiunto il teste “con cognizione di causa” - il cane ha avuto una “reazione di scaricamento da stress”, che, in termini cinofili, significa che, sentendosi toccato all'improvviso, ha reagito contro la signora”.
Dalle prove è emerso, peraltro, che, al momento del fatto, l'animale fosse tenuto al guinzaglio dal suo padrone ma non indossasse la museruola: il testimone oculare ha, invero, precisato che “la museruola era attaccata alla pettorina del cane, non sul muso”.
D'altra parte, anche il teste , figlio dell'attrice, pur non avendo assistito al fatto Testimone_2
ed intervenuto successivamente dopo essere stato chiamato al citofono dalla madre, ha confermato che il teneva il cane al guinzaglio ma senza museruola, precisando, nondimeno, che “il CP_1
guinzaglio che teneva in mano quando sono sopraggiunto, era molto stretto, nel senso che CP_1
tratteneva il cane vicino al suo fianco”. CP_1
Molto significativamente, il ha riferito che “più volte ho avuto occasione di vedere Tes_2
atteggiamenti aggressivi del labrador;
una volta è capitato, per esempio, che il cane tentasse di
afferrare mio fratello al polpaccio ma lui per fortuna è riuscito a scansarsi. Una volta, ha provato
a sporgersi con il muso oltre il muro in cemento che divide le due terrazze, tentando di afferrarmi.
Io mi sono scansato”.
Ancor più incisivamente, il figlio della ha affermato che “mia madre sapeva che il cane Pt_1
aveva tentato di aggredire me e mio fratello perché eravamo stati entrambi a riferirglielo;
infatti, ci
aveva raccomandato di mantenere una certa distanza dal cane”.
In sostanza, pacifico l'evento, dal quadro istruttorio acquisito è emerso che, se, da un lato, l'attrice,
pur sapendo che il labrador del avesse mostrato in alcune occasioni un comportamento CP_1
aggressivo nei confronti dei propri figli, si avvicinò al cane da dietro, provocandone l'istintiva reazione di voltarsi e di “pizzicarla” (secondo il convenuto e il suo teste) o “morderla” (secondo l'attrice); dall'altro, il condusse il labrador senza museruola, che era rimasta “attaccata CP_1
alla pettorina del cane, non sul muso” (così ha detto la ). Tes_1
In altri termini, ferma la responsabilità oggettiva del proprietario del cane, non può non opinarsi che l'imprudente condotta della danneggiata, che si è avvicinata, toccandolo da dietro e senza alcuna necessità, ad un animale legato, che aveva già manifestato segni di nervosismo aggressivo verso i propri figli, abbia concorso in misura paritaria a determinare l'evento.
Tutto ciò posto, spetta all'attrice il ristoro dei danni subiti in connessione causale con il sinistro de quo: sul punto, vanno accolte e condivise le conclusioni – non contestate da alcuna delle parti –, cui
è pervenuto, all'esito di un'indagine coerente e lineare, condotta sulla base di precise risultanze dell'esame obiettivo, avvalorate dal tenore dei documenti clinici in atti e sorrette da argomentazioni coerenti ed immuni da errori logici e scientifici, il nominato consulente d'ufficio, che ha concluso nel senso che “in sede di operazioni peritali la cicatrice in regione sovra pubica è apparsa ipocromica ed ipoestesica, lineare”. In esito alle superiori conclusioni, il perito ha ritenuto residuati a carico dell'attrice postumi di lievissima entità quantificati con la percentuale del 2%.
Le argomentazioni e conclusioni del Ctu sono condivisibili anche in punto di quantificazione della durata del periodo di inabilità temporanea procurata all'attrice dalle lesioni patite (10 giorni di
I.T.P. al 50%).
Passando alla quantificazione del danno non patrimoniale, mette conto premettere che,
recentemente intervenuta sulla questione, la Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui, in tema di liquidazione del danno, la fattispecie del danno morale, da intendersi come “voce”
integrante la più ampia categoria del danno non patrimoniale, trova rinnovata espressione in recenti interventi normativi (e, segnatamente, nel D.P.R. 3 marzo 2009, n. 37 e nel D.P.R. 30 ottobre 2009,
n. 181), che distinguono, concettualmente, ancor prima che giuridicamente, tra la “voce” di danno c.d. biologico, da un canto, e la “voce” di danno morale, dall'altro, con la conseguenza che di siffatta distinzione, in quanto recata da fonte abilitata a produrre diritto, il giudice del merito non può prescindere nella liquidazione del danno non patrimoniale (Cass. Civ., sez. III, n. 18641/11).
Secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. offerta dal Supremo
Collegio, nella sua più autorevole composizione (Cass. Civ., S.U., nn. 26972-26975/2008), invero,
il danno non patrimoniale costituisce una categoria generale unitaria, non suscettibile di suddivisione in sottocategorie, tipicamente configurabile, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, anche nei casi di lesione di interessi o valori della persona di rilievo costituzionale non suscettibili di valutazione economica, e cioè in presenza di un'ingiustizia costituzionalmente qualificata.
E così, merita certamente ristoro il danno c.d. biologico, inteso quale pregiudizio del diritto inviolabile e costituzionalmente protetto (art. 32 Cost.) alla salute o integrità psicofisica della persona in sé considerata, suscettibile di accertamento medico-legale e che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato indipendenti da eventuali ripercussioni sulla capacità reddituale, e, dunque, nella sua accezione pluridimensionale, comprensivo, anche in accordo alle argomentazioni delle succitate Sezioni
Unite, degli aspetti esistenziali e dinamico-relazionali della vita della persona danneggiata, al fine di evitare duplicazioni risarcitorie. Poste dette premesse in diritto, con riferimento al danno biologico permanente, considerata l'esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, conseguente all'indirizzo giurisprudenziale di cui alle citate sentenze del novembre 2008 delle Sezioni Unite, questo Decidente ritiene di doversi conformare ad un criterio equitativo e di prendere, per la sua liquidazione, a parametro i valori elaborati in base alla liquidazione fatta dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di
Milano, facendo applicazione delle tabelle milanesi, in ossequio al principio di recente consacrato dalla III sezione della Corte di Cassazione nella pronuncia del 7 giugno 2011 n. 12408: con la statuizione in parola, infatti, il Supremo Consesso ha affermato che nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. deve garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché
esaminati da differenti uffici giudiziari, aggiungendo che tale uniformità di trattamento viene garantita dal criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già
ampiamente diffuso sul territorio nazionale e rispetto al quale la Cassazione medesima, in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità
della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c.,
salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.
In particolare, secondo la Corte, il principio di diritto cui attenersi è quello secondo cui, poiché
l'equità va intesa anche come parità di trattamento, la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative (come l'art. 139
del codice delle assicurazioni private, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto (Cass. Civ., sez. III, n.
12408/11).
Alla luce delle chiare indicazioni contenute nella recente sentenza della Cassazione n. 12408/2011 –
che esclude, peraltro, in caso di lesioni micro-permanenti, per sinistri non connessi alla circolazione stradale, la possibilità di ricorrere, in via analogica, ai valori dettati dal codice delle assicurazioni per i sinistri stradali –, il danno non patrimoniale da lesione del diritto inviolabile alla salute, c.d. danno biologico, va liquidato secondo il “sistema tabellare”, con particolare riferimento alle tabelle elaborate ed in uso presso il Tribunale di Milano, che ricomprendono e liquidano congiuntamente al biologico anche il c.d. danno morale soggettivo, ossia le sofferenze psichiche, la sofferenza morale determinata dal non poter fare quelle attività, la frazione c.d. morale del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente (Cass. Civ., S.U.,
n. 26972/08).
E così, in concreto, tenuto conto dei postumi permanenti accertati (2%), sulla base del valore-punto adeguato all'età (48 anni) del soggetto all'epoca del fatto e al livello dell'invalidità, e considerato che non risultano allegate né provate né una peculiare sofferenza morale né circostanze soggettive comportanti una personalizzazione del danno biologico -, essendo rimasta del tutto indimostrata (e,
ancor prima, dedotta) la sofferenza soggettiva interiore, che sarebbe derivata all'attrice in connessione causale con il sinistro -, competerebbe alla la somma, riconosciuta all'attualità, Pt_1
di € 2.265,00 a titolo di danno non patrimoniale da invalidità permanente.
Quanto al danno derivante dall'inabilità temporanea, alla luce dei su richiamati criteri ed in considerazione della quantificazione operata nelle citate tabelle del Tribunale di Milano
(recentemente aggiornate e riferite all'anno 2024) in una forbice giornaliera da un minimo di €
115,00 ad un massimo del +50%, tenuto conto dell'entità dei postumi – ben contenuti nei limiti delle micro-invalidità –, appare equa una quantificazione giornaliera corrispondente all'importo minimo di € 115,00: spetterebbe, dunque, all'attrice a ristoro di tale profilo di danno l'importo di €
575,00 per I.T.P. al 50%, sempre con valutazione all'attualità.
La somma da liquidare in favore dell'attrice ammonterebbe ad € 2.840,00; detto importo va, però, abbattuto del 50% in ragione del riconosciuto concorso di colpa, residuando la somma di €
1.420,00, sulla quale vanno calcolati, al tasso legale e con decorrenza dalla data del sinistro
(17.08.2020), commisurandoli alla somma medesima previamente devalutata e poi rivalutata di anno in anno, gli interessi compensativi, a ristoro del cd. “danno da ritardo”.
Conclusivamente, in ordine al governo delle spese di lite, in considerazione del riconosciuto paritario concorso di colpa, si reputano sussistenti giusti motivi per compensare per metà le spese, condannando il convenuto a corrispondere il restante 50%, che si liquida, in difetto di notula, sulla base dei parametri introdotti (in attuazione dell'art. 13, VI co., L. 247/12) dal D.M. 55/14, aggiornati al D.M. n. 147/22 e applicabili a tutte le liquidazioni successive alla data di entrata in vigore
(23.10.22), in complessivi € 638,00 in favore dell'Erario, essendo l'attrice ammessa al gratuito patrocinio con delibera del COA di Palermo del 23.12.2021.
Vanno poste a carico del convenuto le spese di ctu, liquidate come da decreto in atti.
Così deciso in Palermo alla udienza odierna dell'08 aprile 2025
Il G.o.p.
Dr.ssa Francesca NA