Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 06/05/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
RG 95/2020
sez. civ. CdA PZ
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI POTENZA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- Dott. Pasquale CRISTIANO Presidente rel.
- Dott. Michele VIDETTA Consigliere
- Dott.ssa Mariadomenica MARCHESE Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 95/2020 vertente tra tra
(P.IVA ), rappresentato Parte_1 P.IVA_1
e difeso dall'Avv. Giacomo Bracciale;
appellante
e
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._1
difeso dagli Avv.ti Beninato e De Leornardis;
appellato
Conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO del PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato Controparte_1
conveniva in giudizio la per accertare e Controparte_2
dichiarare, in relazione al rapporto di conto corrente, l'insussistenza di una valida pattuizione degli interessi convenzionali e dichiararne la nullità ed inefficacia;
accertare e dichiarare la nullità, inefficacia e illegittimità della pratica di capitalizzazione trimestrale, degli addebiti degli interessi ultra legali maturati sul rapporto bancario, dell'addebito delle commissioni di massimo scoperto prive di clausola negoziale.
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2. Si costituiva la che contestando ed impugnando il CP_2
contenuto dell'atto di citazione, chiedeva il rigetto della domanda con vittoria di spese.
3. Con sentenza n. 897/2019, pubblicata l'11.12.2019 il Tribunale di
Matera accoglieva la domanda in quanto fondata e dichiaravi nulli ed inefficaci gli addebiti per interessi ultra legali applicati, così come gli addebiti per commissioni di massimo scoperto, le spese e le remunerazioni.
4. Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1
proponeva appello avverso la citata sentenza, convenendo in
[...]
giudizio, chiedendo di riformare la sentenza di primo grado. Controparte_1
5. Si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello in Controparte_1
quanto infondato, con conferma della sentenza di prime cure.
Per effetto di decreto presidenziale depositato il 4.03.2025 l'udienza fissata per il 25.03.2025, veniva sostituita, ai sensi dell'art.127-ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, ma entro il termine perentorio all'uopo fissato nessuna delle parti depositava le note scritte sicché la Corte con provvedimento depositato il 26.03.2025 assegnava termine perentorio fino al 6.05.2025, ore 9,00, per il deposito di note scritte, in sostituzione di udienza, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 1° .
Ancora una volta nessuna delle parti costituite depositava le note scritte entro il termine perentorio fissato nel provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e va dichiarata l'estinzione del processo ai sensi del disposto dell'art.127 ter co.4 c.p.c. in ragione della mancata comparizione delle parti in due udienze successive.
L'art.181 co.1 c.p.c. – nella formulazione scaturita dalla modificazione introdotta dall'art.50 del D.L. 25 giugno 2008 n.112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008 n.133 – dispone che, in caso di mancata comparizione delle parti in udienza, il giudice fissa un'udienza successiva di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite e, ove queste ultime non
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compaiano neppure alla nuova udienza, il giudice “ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
La disposizione in commento, nella nuova formulazione, si applica ai giudizi instaurati dopo il 25.6.2008. Analoga disposizione è contenuta nell'art.127 ter c.p.c., disciplinante la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Invero, al comma 4 la disposizione appena evocata, introdotta con il D.Lgs. n.149/2022, stabilisce espressamente che: “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato, il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”. A norma dell'art.307 ult. Comma c.p.c. - nella formulazione scaturita dalla modifica introdotta dall'art.46 co.15 lett. c) della legge 18 giugno 2009 n.69 – “L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio”.
A norma dell'art.58 co.1 della legge 18 giugno 2009 n.69, la evocata disposizione processuale si applica ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della stessa L.n.69/09, vale a dire dopo il 4.7.2009.
Nel caso di specie il giudizio tra le parti è stato instaurato nel 2013, sicché gli artt.181 co.1 e 307 ult.co. c.p.c. nelle rispettive nuove formulazioni trovano senz'altro applicazione.
Né può dubitarsi che l'art.307 ult.co. c.p.c. trovi applicazione anche nel giudizio dinanzi alla Corte di Appello, atteso il richiamo operato dall'art.359 c.p.c. alle norme relative al procedimento di primo grado davanti al tribunale. In ogni caso, trova sicura applicazione l'art.127 ter co.4 c.p.c., introdotto dal D.Lgs.
n.149/2022, che a decorrere dall'1.1.2023 è immediatamente operativo anche nei procedimenti civili pendenti davanti alla Corte di Appello.
In conclusione, per effetto del mancato deposito, ad opera delle parti costituite, di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, nei termini perentori
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fissati ex art.127 ter c.p.c. in relazione a due udienze successive va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e va dichiarata con sentenza l'estinzione del processo.
In aderenza al dettato dell'art.338 c.p.c., l'estinzione del procedimento di appello determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Ai sensi dell'art.310 ult.co. c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza – Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 897/2019 emessa dal Tribunale di Matera in data 11.12.2019 e pubblicata in pari data, proposto dalla
[...]
con atto di citazione depositato il Parte_2
18.02.2020 nei confronti di ogni altra istanza, difesa, Controparte_1
eccezione e deduzione respinta, così provvede:
- Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara la estinzione del processo ai sensi dell'art.127 ter co.4 c.p.c..
- Nulla per le spese processuali relative al presente giudizio.
Così deciso in Potenza, il 6-5-2025
Il Presidente est.
Dott. Pasquale Cristiano
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