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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/01/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
I sezione lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dr. Paola Giovene di Girasole presso il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza all'esito dell'udienza di discussione dell'8 gennaio 2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 8510/2023
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Paola David, per Parte_1
mandato in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, al viale Anicio
Gallo n. 102; ricorrente
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Franco Controparte_1
Carlini, per mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, alla piazza Cola di Rienzo n. 92; resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.3.23 e ritualmente notificato alla resistente, la ricorrente in epigrafe, premesso di aver lavorato dal 18.10.21 al 30.6.22 alle dipendenze della resistente, presso il ristorante da questa gestito in Roma, alla via Ostiense n. 68, con mansioni di cuoco;
di essere stato regolarizzato solo dal 18.12.21, con contratto di lavoro intermittente a tempo determinato ed inquadramento nel livello D2 del CCNL Turismo-
Pubblici Esercizi Cisal, con mansioni di aiuto cucina;
di aver in realtà osservato un orario di lavoro dalle 15,00 alle 24,00, dal lunedì alla domenica, con un giorno di riposo infrasettimanale;
di aver percepito una retribuzione mensile inadeguata alla quantità e qualità del lavoro prestato, inferiore ai minimi di cui all'art. 36 Cost.; di aver diritto ad essere inquadrato nel IV livello del CCNL Turismo Pubblici Esercizi, o in subordine nel superiore livello C2 del CCNL Turismo Pubblici Esercizi Cisal applicato tra le parti, ed alle conseguenti differenze retributive. Tutto quanto premesso ha chiesto dichiarare nullo il contratto di lavoro intermittente concluso tra le parti ed accertare che tra le stesse è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 18.10.21 al 30.6.22; dichiarare che la retribuzione di cui al CCNL applicata dalla società è inferiore ai limiti di cui all'art. 36 Cost. e CP_2 dichiarare il diritto della ricorrente all'inquadramento nel IV livello del CCNL Turismo –
Pubblici Esercizi, e condannare la resistente al pagamento in suo favore della complessiva somma di € 16.131,89 per le causali di cui in premessa ed in base ai conteggi allegati, o alla diversa somma accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione;
in subordine, accertare il diritto della ricorrente all'inquadramento nel livello C1 del CCNL applicato tra le parti, e condannare la resistente al pagamento CP_2 in suo favore della complessiva somma di € 11.296,45 per le causali di cui in premessa ed in base ai conteggi allegati, o alla diversa somma accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione. Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
La resistente si è costituita contestando la domanda e chiedendone il rigetto.
Quindi, escussi tre testi di parte ricorrente, concesso termine per il deposito di note, disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito dell'udienza dell'8 gennaio 2025, viste le note autorizzate e di trattazione delle parti, la causa è stata decisa come da dispositivo e contestuale motivazione.
La domanda è in parte fondata, e va pertanto accolta per quanto di ragione.
Sono documentalmente provati, attraverso il contratto di assunzione e le buste paga in atti, l'esistenza e la natura intermittente del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, con inquadramento nel livello D2 del CCNL Turismo Pubblici Esercizi Cisal, con decorrenza dal 18.12.21 e cessazione il 30.6.22 (docc. 2, 3, 4 e 8 prod. ricorr.).
La decorrenza del rapporto dal 18.10.21, la sua natura di ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e l'orario lavorativo di 54 ore settimanali osservato dal ricorrente sono tutte circostanze che possono ritenersi provate alla stregua delle dichiarazioni dei testi e colleghi di lavoro del ricorrente, e tenuto Tes_1 Tes_2
conto della mancata comparizione dei testi di parte resistente. Entrambi i suddetti testi, che hanno lavorato, rispettivamente, come pizzaiolo da dicembre 2021, e come aiuto cucina da novembre 2021, nel ristorante gestito dalla resistente, hanno entrambi riferito di aver trovato il ricorrente che già lavorava in cucina, come cuoco, insieme ad un altro cuoco, occupandosi di preparare primi e secondi. Hanno entrambi affermato che il ricorrente era sempre presente dalle 15,00 alle 24,00, ed il teste ha altresì Tes_1
riferito che il lavorava sei giorni alla settimana, con un giorno di riposo che Pt_1
cambiava. Il teste presente solo nei fine settimana, ha confermato di aver sempre Tes_2
trovato il ricorrente al lavoro, compreso la domenica. Entrambi i testi hanno confermato che in cucina vi erano due cuochi ed uno o due lavapiatti, oltre al pizzaiolo. Poco attendibili e quindi non utili sono invece risultate le affermazioni del teste che, Tes_3
sebbene abbia riferito di aver lavorato nel ristorante dalle 14,30, non ha saputo dire se il ristorante fosse aperto la mattina, e che ha invece riferito di una chiusura domenicale, in contrasto con le affermazioni degli altri testi.
L'assenza di contraddizioni nella deposizione dei due testi innanzi citati, unita alla mancata comparizione dei testi di parte resistente, può far ritenere dunque adeguatamente dimostrate le circostanze oggetto di prova, e dunque l'inizio del rapporto da data antecedente quella del contratto formalizzato tra le parti, la presenza costante e quotidiana del ricorrente al lavoro, per sei giorni alla settimana, compresa la domenica, con orario dalle 15,00 alle 24,00, lo svolgimento delle mansioni di addetto alla preparazione di primi e secondi piatti, nell'ambito delle disposizioni impartite dai responsabili della società.
Deve pertanto ritenersi la natura fittizia del contratto di lavoro intermittente formalmente concluso tra le parti il quale, ai sensi dell'art. 13, comma 1, d.lgs. 81/2015, è
“…il contratto, anche a tempo determinato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno. In mancanza di contratto collettivo, i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali”. L'art. 15 del medesimo d.lgs. 81/2015, anche nella formulazione vigente all'epoca della conclusione del contratto, richiede la forma scritta del suddetto contratto, ai fini della prova dei suoi elementi. Ne consegue che la decorrenza del rapporto da data antecedente la sua formalizzazione, e comunque le concrete modalità di svolgimento del rapporto, che, come innanzi chiarito, sono state accertate come quelle tipiche di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, con presenza costante del lavoratore per sei giorni a settimana per tutto l'arco di tempo di durata del rapporto, depongono inequivocabilmente per l'esistenza di un ordinario rapporto subordinato a tempo indeterminato.
Circa l'inquadramento spettante al ricorrente, lo stesso va accertato alla stregua del
CCNL Turismo Pubblici Esercizi Cisal applicato tra le parti, salvo poi accertare la conformità della retribuzione ivi prevista al parametro di cui all'art. 36 della Cost., messa in discussione dal ricorrente.
Ai sensi del CCNL Turismo Pubblici Esercizi Cisal appartiene al livello D2, di inquadramento del ricorrente, il lavoratore che “Esegue mansioni semplici o ripetitive o sotto la direzione ed il controllo di altro responsabile, quale: Aiuto
Cucina/Laboratorio/Banco; Aiuto Cuoco;
Aiuto Pizzaiolo…”. Laddove appartiene al livello C1 rivendicato dal ricorrente il lavoratore che “Ricevuta l'indicazione delle qualità e quantità richieste, per la provata esperienza e le proprie specialistiche competenze, appronta in autonomia cibi, dolci, bevande e servizi, propri delle sue mansioni, garantendo l'elevata qualità richiesta ed il soddisfacente raggiungimento dei risultati. Può svolgere anche mansioni promozionali o di vendita. Nelle Micro o Piccole
Aziende, può operare anche su più aree specialistiche quali cuoco e pasticcere o pasticcere e gelatiere, secondo le richieste e caratteristiche proprie dell'azienda o dell'esercizio: ” Controparte_3
E' evidente che l'inquadramento nel livello D2 risulta estremamente riduttivo, in quanto riconosciuto ad un aiuto cuoco che opera sotto il controllo di un altro responsabile, eseguendo mansioni ripetitive, laddove dalla prova testimoniale è emerso che il ricorrente, seppure insieme ad altro cuoco, operava autonomamente nella preparazione di piatti e pietanze, senza sottostare ad indicazioni diverse da quelle, sempre connaturate alla subordinazione, del proprio datore di lavoro, che evidentemente gli indicava esclusivamente le quantità e lo standard qualitativo dei cibi da preparare. Mentre nessuno dei testi ha riferito della presenza in cucina di soggetti sovraordinati al ricorrente, che gli dessero specifiche indicazioni su come organizzare la preparazione delle pietanze.
Al ricorrente va pertanto riconosciuto il diritto all'inquadramento nel livello C1 del
CCNL Turismo Pubblici Esercizi Cisal. Non possono invece ritenersi provati il mancato godimento delle ferie e dei permessi, nulla avendo dedotto sul punto il ricorrente, e conseguentemente nulla avendo potuto riferire i testi sui giorni di ferie e permessi fruiti o meno dal Pt_1
Circa il parametro utilizzabile per il calcolo della retribuzione spettante al lavoratore, il ricorrente ha sostenuto la non conformità all'art. 36 della Cost. di quella ricevuta in base ai parametri retributivi del livello di inquadramento D2 del CCNL Turismo Pubblici
Esercizi Cisal.
Sul punto, si osserva che, se è vero che la giurisprudenza di legittimità è recentemente pervenuta ad affermare che “Nell'attuazione dell'art. 36 Cost. il giudice deve fare riferimento, quali parametri di commisurazione, in via preliminare alla retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria, dalla quale può motivatamente discostarsi, anche ex officio, quando la stessa entri in contrasto con i criteri normativi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione dettati dall'art. 36
Cost., e ciò anche se il rinvio alla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto sia contemplato in una legge…” (Cass. civ., sez. lav., 2.10.23 n. 27711), è anche vero che sul lavoratore grava un minimo onere di allegazione, laddove deduce che la retribuzione corrispostagli, per quanto conforme ai minimi tabellari del CCNL applicato tra le parti, non garantisce il diritto di rango costituzionale della sufficienza e proporzionalità della retribuzione. A tal fine, secondo la suddetta giurisprudenza, che richiama sul punto la
Direttiva UE 2022/2041 del 19 ottobre 2022 “relativa a salari minimi adeguati nell'Unione Europea termine”, soccorrono una serie di parametri tra cui, innanzitutto, quello del costo della vita, della soglia di povertà, ed altresì quelli del valore delle prestazioni previste dalla legge a sostegno del reddito (Naspi, CIG, reddito di cittadinanza, soglia di reddito per l'accesso alla pensione di inabilità), o anche il riferimento al reddito medio.
Nel caso in esame il ricorrente si è limitato a dedurre che i compensi minimi stabiliti dal CCNL Cisal applicatogli per le varie voci rivendicate (retribuzione base, lavoro straordinario, festivo e notturno), sono tutti inferiori a quelli previsti dal CCNL Turismo
Pubblici Esercizi concluso dalle sigle sindacali maggiormente rappresentative. Il che però, in assenza di ulteriori elementi, non è sufficiente a dimostrare la violazione dei criteri di cui all'art. 36 Cost.. La quantificazione delle somme dovute al ricorrente per il rapporto di lavoro dedotto in ricorso va dunque effettuata in base ai parametri retributivi del CCNL Cisal applicato tra le parti.
Alla luce dei fatti dimostrati, ed in mancanza di prova, il cui onere gravava sulla resistente, di aver corrisposto al lavoratore tutto quanto dovutogli per i titoli dedotti in ricorso, vanno pertanto riconosciuti al ricorrente la differenza tra la retribuzione corrispostagli, come indicata nei conteggi allegati al ricorso, e quella minima dovutagli in forza dell'inquadramento nel livello C1 del CCNL Turismo Pubblici Esercizi Cisal invocato in via subordinata.
Al ricorrente spettano altresì la 13^ mensilità, il compenso per il lavoro festivo e per il lavoro straordinario, ed il TFR.
Non può essergli invece riconosciuta l'indennità di mancato preavviso nulla avendo dedotto sulle ragioni giustificative di siffatta domanda.
Circa la quantificazione degli importi, i conteggi di parte ricorrente (doc. 12 prod. ricorr.), sono corretti, detratte le voci non riconosciute. I relativi importi ammontano, rispettivamente ad € 2.498,08 per differenze retributive, € 4.606,28 per straordinario, €
896,58 per 13^ mensilità, € 102,78 per lavoro festivo, ed € 801,70 per TFR.
Al ricorrente va pertanto riconosciuta la complessiva somma di € 8.905,42, oltre interessi dalla maturazione al saldo e rivalutazione come per legge.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza in misura della metà tenuto conto del complessivo esito della lite, e si compensano per il residuo. Esse si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento della domanda:
- dichiara che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 18.10.21 al 30.6.22, con inquadramento nel livello C1 del
CCNL Turismo – Pubblici Esercizi Cisal, e condanna la resistente al pagamento a favore del ricorrente della complessiva somma di € 8.905,42 a titolo di differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- rigetta per il resto la domanda;
- condanna la resistente al pagamento della metà delle spese processuali a favore del ricorrente che liquida, per l'intero, in complessivi € 2.695,00, oltre spese generali in misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi. Compensa tra le parti la restante metà.
Roma, 13 gennaio 2025.
Il giudice
Paola Giovene di Girasole
I sezione lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dr. Paola Giovene di Girasole presso il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza all'esito dell'udienza di discussione dell'8 gennaio 2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 8510/2023
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Paola David, per Parte_1
mandato in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, al viale Anicio
Gallo n. 102; ricorrente
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Franco Controparte_1
Carlini, per mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, alla piazza Cola di Rienzo n. 92; resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.3.23 e ritualmente notificato alla resistente, la ricorrente in epigrafe, premesso di aver lavorato dal 18.10.21 al 30.6.22 alle dipendenze della resistente, presso il ristorante da questa gestito in Roma, alla via Ostiense n. 68, con mansioni di cuoco;
di essere stato regolarizzato solo dal 18.12.21, con contratto di lavoro intermittente a tempo determinato ed inquadramento nel livello D2 del CCNL Turismo-
Pubblici Esercizi Cisal, con mansioni di aiuto cucina;
di aver in realtà osservato un orario di lavoro dalle 15,00 alle 24,00, dal lunedì alla domenica, con un giorno di riposo infrasettimanale;
di aver percepito una retribuzione mensile inadeguata alla quantità e qualità del lavoro prestato, inferiore ai minimi di cui all'art. 36 Cost.; di aver diritto ad essere inquadrato nel IV livello del CCNL Turismo Pubblici Esercizi, o in subordine nel superiore livello C2 del CCNL Turismo Pubblici Esercizi Cisal applicato tra le parti, ed alle conseguenti differenze retributive. Tutto quanto premesso ha chiesto dichiarare nullo il contratto di lavoro intermittente concluso tra le parti ed accertare che tra le stesse è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 18.10.21 al 30.6.22; dichiarare che la retribuzione di cui al CCNL applicata dalla società è inferiore ai limiti di cui all'art. 36 Cost. e CP_2 dichiarare il diritto della ricorrente all'inquadramento nel IV livello del CCNL Turismo –
Pubblici Esercizi, e condannare la resistente al pagamento in suo favore della complessiva somma di € 16.131,89 per le causali di cui in premessa ed in base ai conteggi allegati, o alla diversa somma accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione;
in subordine, accertare il diritto della ricorrente all'inquadramento nel livello C1 del CCNL applicato tra le parti, e condannare la resistente al pagamento CP_2 in suo favore della complessiva somma di € 11.296,45 per le causali di cui in premessa ed in base ai conteggi allegati, o alla diversa somma accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione. Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
La resistente si è costituita contestando la domanda e chiedendone il rigetto.
Quindi, escussi tre testi di parte ricorrente, concesso termine per il deposito di note, disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito dell'udienza dell'8 gennaio 2025, viste le note autorizzate e di trattazione delle parti, la causa è stata decisa come da dispositivo e contestuale motivazione.
La domanda è in parte fondata, e va pertanto accolta per quanto di ragione.
Sono documentalmente provati, attraverso il contratto di assunzione e le buste paga in atti, l'esistenza e la natura intermittente del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, con inquadramento nel livello D2 del CCNL Turismo Pubblici Esercizi Cisal, con decorrenza dal 18.12.21 e cessazione il 30.6.22 (docc. 2, 3, 4 e 8 prod. ricorr.).
La decorrenza del rapporto dal 18.10.21, la sua natura di ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e l'orario lavorativo di 54 ore settimanali osservato dal ricorrente sono tutte circostanze che possono ritenersi provate alla stregua delle dichiarazioni dei testi e colleghi di lavoro del ricorrente, e tenuto Tes_1 Tes_2
conto della mancata comparizione dei testi di parte resistente. Entrambi i suddetti testi, che hanno lavorato, rispettivamente, come pizzaiolo da dicembre 2021, e come aiuto cucina da novembre 2021, nel ristorante gestito dalla resistente, hanno entrambi riferito di aver trovato il ricorrente che già lavorava in cucina, come cuoco, insieme ad un altro cuoco, occupandosi di preparare primi e secondi. Hanno entrambi affermato che il ricorrente era sempre presente dalle 15,00 alle 24,00, ed il teste ha altresì Tes_1
riferito che il lavorava sei giorni alla settimana, con un giorno di riposo che Pt_1
cambiava. Il teste presente solo nei fine settimana, ha confermato di aver sempre Tes_2
trovato il ricorrente al lavoro, compreso la domenica. Entrambi i testi hanno confermato che in cucina vi erano due cuochi ed uno o due lavapiatti, oltre al pizzaiolo. Poco attendibili e quindi non utili sono invece risultate le affermazioni del teste che, Tes_3
sebbene abbia riferito di aver lavorato nel ristorante dalle 14,30, non ha saputo dire se il ristorante fosse aperto la mattina, e che ha invece riferito di una chiusura domenicale, in contrasto con le affermazioni degli altri testi.
L'assenza di contraddizioni nella deposizione dei due testi innanzi citati, unita alla mancata comparizione dei testi di parte resistente, può far ritenere dunque adeguatamente dimostrate le circostanze oggetto di prova, e dunque l'inizio del rapporto da data antecedente quella del contratto formalizzato tra le parti, la presenza costante e quotidiana del ricorrente al lavoro, per sei giorni alla settimana, compresa la domenica, con orario dalle 15,00 alle 24,00, lo svolgimento delle mansioni di addetto alla preparazione di primi e secondi piatti, nell'ambito delle disposizioni impartite dai responsabili della società.
Deve pertanto ritenersi la natura fittizia del contratto di lavoro intermittente formalmente concluso tra le parti il quale, ai sensi dell'art. 13, comma 1, d.lgs. 81/2015, è
“…il contratto, anche a tempo determinato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno. In mancanza di contratto collettivo, i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali”. L'art. 15 del medesimo d.lgs. 81/2015, anche nella formulazione vigente all'epoca della conclusione del contratto, richiede la forma scritta del suddetto contratto, ai fini della prova dei suoi elementi. Ne consegue che la decorrenza del rapporto da data antecedente la sua formalizzazione, e comunque le concrete modalità di svolgimento del rapporto, che, come innanzi chiarito, sono state accertate come quelle tipiche di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, con presenza costante del lavoratore per sei giorni a settimana per tutto l'arco di tempo di durata del rapporto, depongono inequivocabilmente per l'esistenza di un ordinario rapporto subordinato a tempo indeterminato.
Circa l'inquadramento spettante al ricorrente, lo stesso va accertato alla stregua del
CCNL Turismo Pubblici Esercizi Cisal applicato tra le parti, salvo poi accertare la conformità della retribuzione ivi prevista al parametro di cui all'art. 36 della Cost., messa in discussione dal ricorrente.
Ai sensi del CCNL Turismo Pubblici Esercizi Cisal appartiene al livello D2, di inquadramento del ricorrente, il lavoratore che “Esegue mansioni semplici o ripetitive o sotto la direzione ed il controllo di altro responsabile, quale: Aiuto
Cucina/Laboratorio/Banco; Aiuto Cuoco;
Aiuto Pizzaiolo…”. Laddove appartiene al livello C1 rivendicato dal ricorrente il lavoratore che “Ricevuta l'indicazione delle qualità e quantità richieste, per la provata esperienza e le proprie specialistiche competenze, appronta in autonomia cibi, dolci, bevande e servizi, propri delle sue mansioni, garantendo l'elevata qualità richiesta ed il soddisfacente raggiungimento dei risultati. Può svolgere anche mansioni promozionali o di vendita. Nelle Micro o Piccole
Aziende, può operare anche su più aree specialistiche quali cuoco e pasticcere o pasticcere e gelatiere, secondo le richieste e caratteristiche proprie dell'azienda o dell'esercizio: ” Controparte_3
E' evidente che l'inquadramento nel livello D2 risulta estremamente riduttivo, in quanto riconosciuto ad un aiuto cuoco che opera sotto il controllo di un altro responsabile, eseguendo mansioni ripetitive, laddove dalla prova testimoniale è emerso che il ricorrente, seppure insieme ad altro cuoco, operava autonomamente nella preparazione di piatti e pietanze, senza sottostare ad indicazioni diverse da quelle, sempre connaturate alla subordinazione, del proprio datore di lavoro, che evidentemente gli indicava esclusivamente le quantità e lo standard qualitativo dei cibi da preparare. Mentre nessuno dei testi ha riferito della presenza in cucina di soggetti sovraordinati al ricorrente, che gli dessero specifiche indicazioni su come organizzare la preparazione delle pietanze.
Al ricorrente va pertanto riconosciuto il diritto all'inquadramento nel livello C1 del
CCNL Turismo Pubblici Esercizi Cisal. Non possono invece ritenersi provati il mancato godimento delle ferie e dei permessi, nulla avendo dedotto sul punto il ricorrente, e conseguentemente nulla avendo potuto riferire i testi sui giorni di ferie e permessi fruiti o meno dal Pt_1
Circa il parametro utilizzabile per il calcolo della retribuzione spettante al lavoratore, il ricorrente ha sostenuto la non conformità all'art. 36 della Cost. di quella ricevuta in base ai parametri retributivi del livello di inquadramento D2 del CCNL Turismo Pubblici
Esercizi Cisal.
Sul punto, si osserva che, se è vero che la giurisprudenza di legittimità è recentemente pervenuta ad affermare che “Nell'attuazione dell'art. 36 Cost. il giudice deve fare riferimento, quali parametri di commisurazione, in via preliminare alla retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria, dalla quale può motivatamente discostarsi, anche ex officio, quando la stessa entri in contrasto con i criteri normativi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione dettati dall'art. 36
Cost., e ciò anche se il rinvio alla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto sia contemplato in una legge…” (Cass. civ., sez. lav., 2.10.23 n. 27711), è anche vero che sul lavoratore grava un minimo onere di allegazione, laddove deduce che la retribuzione corrispostagli, per quanto conforme ai minimi tabellari del CCNL applicato tra le parti, non garantisce il diritto di rango costituzionale della sufficienza e proporzionalità della retribuzione. A tal fine, secondo la suddetta giurisprudenza, che richiama sul punto la
Direttiva UE 2022/2041 del 19 ottobre 2022 “relativa a salari minimi adeguati nell'Unione Europea termine”, soccorrono una serie di parametri tra cui, innanzitutto, quello del costo della vita, della soglia di povertà, ed altresì quelli del valore delle prestazioni previste dalla legge a sostegno del reddito (Naspi, CIG, reddito di cittadinanza, soglia di reddito per l'accesso alla pensione di inabilità), o anche il riferimento al reddito medio.
Nel caso in esame il ricorrente si è limitato a dedurre che i compensi minimi stabiliti dal CCNL Cisal applicatogli per le varie voci rivendicate (retribuzione base, lavoro straordinario, festivo e notturno), sono tutti inferiori a quelli previsti dal CCNL Turismo
Pubblici Esercizi concluso dalle sigle sindacali maggiormente rappresentative. Il che però, in assenza di ulteriori elementi, non è sufficiente a dimostrare la violazione dei criteri di cui all'art. 36 Cost.. La quantificazione delle somme dovute al ricorrente per il rapporto di lavoro dedotto in ricorso va dunque effettuata in base ai parametri retributivi del CCNL Cisal applicato tra le parti.
Alla luce dei fatti dimostrati, ed in mancanza di prova, il cui onere gravava sulla resistente, di aver corrisposto al lavoratore tutto quanto dovutogli per i titoli dedotti in ricorso, vanno pertanto riconosciuti al ricorrente la differenza tra la retribuzione corrispostagli, come indicata nei conteggi allegati al ricorso, e quella minima dovutagli in forza dell'inquadramento nel livello C1 del CCNL Turismo Pubblici Esercizi Cisal invocato in via subordinata.
Al ricorrente spettano altresì la 13^ mensilità, il compenso per il lavoro festivo e per il lavoro straordinario, ed il TFR.
Non può essergli invece riconosciuta l'indennità di mancato preavviso nulla avendo dedotto sulle ragioni giustificative di siffatta domanda.
Circa la quantificazione degli importi, i conteggi di parte ricorrente (doc. 12 prod. ricorr.), sono corretti, detratte le voci non riconosciute. I relativi importi ammontano, rispettivamente ad € 2.498,08 per differenze retributive, € 4.606,28 per straordinario, €
896,58 per 13^ mensilità, € 102,78 per lavoro festivo, ed € 801,70 per TFR.
Al ricorrente va pertanto riconosciuta la complessiva somma di € 8.905,42, oltre interessi dalla maturazione al saldo e rivalutazione come per legge.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza in misura della metà tenuto conto del complessivo esito della lite, e si compensano per il residuo. Esse si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento della domanda:
- dichiara che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 18.10.21 al 30.6.22, con inquadramento nel livello C1 del
CCNL Turismo – Pubblici Esercizi Cisal, e condanna la resistente al pagamento a favore del ricorrente della complessiva somma di € 8.905,42 a titolo di differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- rigetta per il resto la domanda;
- condanna la resistente al pagamento della metà delle spese processuali a favore del ricorrente che liquida, per l'intero, in complessivi € 2.695,00, oltre spese generali in misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi. Compensa tra le parti la restante metà.
Roma, 13 gennaio 2025.
Il giudice
Paola Giovene di Girasole