Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/06/2025, n. 2677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2677 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2384/2025
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice Franco Caroleo, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2384 del Ruolo Generale per l'anno 2025
TRA
, con l'avv. Guido Baroni. Parte_1
ATTRICE
E
in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Mario Roberto Tarzia. CP_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. la parte attrice ha chiesto:
“1. accertare e dichiarare: nei confronti dell' Controparte_2
(Gestione Fondo di Garanzia), in persona del legale
[...] rappresentante pro tempore Presidente in carica, come sopra corrente, il diritto del Sig. al pagamento delle somme maturate a Parte_1 titolo di T.f.r. alle dipendenze della nel Controparte_3 periodo compreso tra il 21.5.2010 ed il 28.7.2017 e ciò per un totale lordo di € 8.022,30;
2. conseguentemente: revocaree/o annullare il provvedimento datato
28.6.2024 dell' di reiezione della domanda amministrativa del CP_1
10.4.2024di pagamento dell'importo del T.f.r. di cui al punto precedente e ciò per la somma lorda di € 8.022,30;
3. condannare: l' Controparte_4
), in persona e corrente c.s., a corrispondere
[...] al Ricorrente Sig. l'importo del T.f.r. maturato alle Parte_1 dipendenze della nel periodo compreso tra il Controparte_3
1
4. il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario nonché con interessi e rivalutazione dalla data di cessazione del rapporto al saldo”.
Costituitosi con memoria difensiva, l' ha sostenuto l'infondatezza del ricorso. CP_1
***
1. La parte attrice, premesso di aver lavorato alle dipendenze della nel Controparte_3 periodo compreso tra il 21.5.2010 ed il 28.7.2017 e di aver maturato il diritto all'erogazione del t.f.r. nella misura di euro 8.022,30, tenuto conto che la ed il socio Controparte_3 illimitatamente responsabile Sig. , venivano ammessi alla procedura di liquidazione del Persona_1 patrimonio ex art. 14-quinquies di sovraindebitamento di cui alla L. n. 3/2012, aveva richiesto il pagamento dell'emolumento al Fondo di Garanzia costituito presso l' CP_1
Tuttavia, l' in via amministrativa, ha respinto la domanda sostenendo l'intervenuto decorso della CP_1 prescrizione quinquennale.
2. L'eccezione di prescrizione quinquennale dell' (reiterata anche in questa sede processuale) è CP_1 infondata.
3. Ed invero, come chiarito in giurisprudenza, “Il diritto del lavoratore di ottenere dall in caso di CP_1 insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del trattamento di fine rapporto ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro e, pertanto, la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia è quella ordinaria (decennale); cfr. in proposito Cass., sez. lav., n. 24 febbraio 2006, n. 4183. Più recentemente Cass., sez. 6^ - L, 9 giugno 2014, n. CP_ 12971, ha ribadito che il diritto del lavoratore di ottenere dall' in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del t.f.r. a carico dello speciale fondo di cui alla L. 29 maggio 1982, n. 297, art. 2, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale), diritto che si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva), con la CP_ conseguenza che, prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all e, pertanto, non può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del fondo di garanzia. Cfr. anche Cass., sez. lav., 17 gennaio 2014, n. 901, secondo cui il credito per trattamento di fine rapporto maturato durante il periodo di cassa integrazione, in quanto non compensativo di prestazioni di lavoro effettivamente rese, ha natura previdenziale e non retributiva, in quanto inteso ad assicurare mezzi adeguati alle esigenze di vita del lavoratore temporaneamente ed involontariamente disoccupato, con conseguente soggezione alla prescrizione ordinaria decennale. Per la durata decennale della prescrizione v. anche Cass., sez. lav., 1 febbraio 2010, n. 2278” (cfr. Cass. n. 10824/2015).
2 4. Peraltro, lo stesso nella circolare n. 70/2023 ha confermato che “La legge n. 297/1982 non ha CP_1 previsto un particolare termine di prescrizione entro il quale deve essere presentata la domanda di liquidazione del TFR a carico del Fondo di garanzia. La giurisprudenza, con orientamento consolidato, ha riconosciuto alle prestazioni del Fondo di garanzia natura di credito previdenziale, distinto e autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro;
pertanto, si applica il termine di prescrizione ordinario decennale”.
5. Ebbene, nel caso di specie, tenuto conto che il credito attoreo è stato ammesso al passivo nel 2023, non può dirsi maturata alcuna prescrizione decennale.
6. Dunque, indiscusso il diritto attoreo al pagamento del t.f.r. maturato nel corso del rapporto di lavoro, detto emolumento va posto a carico del Fondo di garanzia istituito presso l il predetto t.f.r., con CP_1 conseguente condanna dell'istituto al pagamento dell'importo indicato in ricorso (solo genericamente contestato), oltre interessi e rivalutazione.
7. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
- accerta e dichiara il diritto della parte attrice al pagamento delle somme maturate a titolo di t.f.r. alle dipendenze della Società Cascina nel periodo compreso tra il 21.5.2010 ed il 28.7.2017; CP_3
- condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, della somma di lorda di euro
8.022,30, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese processuali, che determina in complessivi euro 2.200,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 2
d.m. n. 55/2014, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Milano, 05.06.2025
Il giudice
Franco Caroleo
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