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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 24/03/2025, n. 961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 961 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2691/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LECCE
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Cinzia Mondatore Presidente
Dott.ssa Francesca Caputo Giudice
Dott. Alessandro Carra Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.n. 2691/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], con Parte_1
l'avv.to DE PAOLA SALVATORE
-RICORRENTE-
Contro
, nata a [...] il [...], con l'avv.to CP_1
CAVUOTO MASSIMO
-RESISTENTE/RICORRENTE IN VIA RICONVENZIONALE-
CONCLUSIONI
Nell'odierna camera di consiglio, la causa è stata decisa sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti trascritte.
MOTIVAZIONE
I coniugi in epigrafe hanno contratto matrimonio concordatario, in
GALLIPOLI (LE), il 12.10.2006 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di GALLIPOLI (LE), al n. 83, P. II, Serie A, anno
2006).
Dalla loro unione non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 19.04.2024, il ricorrente chiedeva che venisse dichiarata la separazione personale e, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, di cui trattasi, alle condizioni del ricorso
(segnatamente: “A) pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito della separazione a carico della moglie ai sensi CP_1 dell'art.151 c.c. in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio;
B) la casa già adibita a dimora familiare è bene personale del ricorrente come da documenti che si depositano, ove il sig. autorizza a prelevare tutti i suoi effetti Parte_1 CP_1 personali, beni mobili, ove forniti per l'arredo della casa;
C) i coniugi si danno reciproco assenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità, valida anche per l'espatrio; D) ordinare al competente Ufficiale dello stato civile del Comune di Gallipoli di procedere alla trascrizione della emananda sentenza di separazione richiesta sui pubblici registri anagrafici;
[…] 1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Gallipoli il 12.10.2006, trascritto all'Ufficio dello Stato Civile del predetto comune all'anno 2006, parte II, Serie A;
Atto 83, con la conferma delle statuizioni di cui alla sentenza di separazione, salvo più precise deduzioni e/o modificazioni;
2) ordinare al competente Ufficiale dello Stato civile del
Comune di Gallipoli di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio sui pubblici registri anagrafici”).
Narrava: che la casa coniugale era di sua proprietà; che egli era affetto da sclerosi multipla;
che, dal mese di luglio 2023, la convivenza con la moglie era divenuta intollerabile;
che la moglie aveva instaurato una relazione sentimentale con altro uomo;
che, per tale motivo, da ottobre 2023, la moglie aveva lasciato “il marito solo in condizioni di grave disabilità e con una malattia degenerativa” in peggioramento”, oltre ad un pregresso infarto nell'anno 2001”; che la moglie era disoccupata;
che egli era percettore degli importi mensili, di euro 326,58 lordi, a titolo di pensione di invalidità, ed euro
377,80, a titolo di maggiorazione sociale.
Si costituiva la resistente, chiedendo: -dichiararsi la separazione con addebito al marito;
-porsi, a carico del ricorrente, il versamento, in suo favore, dell'assegno di mantenimento per il coniuge, “nella misura che sarà di giustizia”, nonché dell'assegno divorzile, quantificato in euro 600,00 mensili, il tutto con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Deduceva: che, in costanza di matrimonio, ella era stata costretta a vivere in
“una condizione di segregazione rispetto alla vita sociale”; che il marito si mostrava “interessato non tanto alla condizione e ai bisogni del coniuge bensì al proprio benessere <>, sfogato in una maniacale e pedante frequentazione dei luoghi di culto cattolico” ; che ella non frequentava un altro uomo;
che il marito si era “sottratto agli obblighi di assistenza morale del coniuge, disinteressandosi completamente dei bisogni della propria moglie”; che ella si era allontanata dalla casa coniugale, al solo fine di porre rimedio alla situazione di intollerabilità della relazione coniugale;
che ella aveva contratto matrimonio con il sig. , pur Parte_1
essendo a conoscenza delle sue condizioni di salute;
che il marito si era sempre rifiutato di sottoporsi a pratiche di procreazione assistita o di adozione
“che ben avrebbero potuto colmare il vuoto creatosi nella coppia”.
All'udienza del 12.11.2024, il Giudice delegato, raccolte le dichiarazioni rilasciate dalle parti, emetteva i provvedimenti temporanei ed urgenti
(segnatamente “AUTORIZZA i coniugi a vivere separatamente;
CP_2 dispone, attesa l'assenza di prole, circa il godimento dell'immobile già adibito a casa coniugale, che, pertanto, seguirà il titolo di proprietà; NEGA un assegno provvisorio alla resistente, atteso il difetto dei presupposti fattuali
e giuridici, che potrebbero giustificarne l'attribuzione, almeno in questa sede;
EVIDENZIA che la pretesa economica di cui sopra è stata avanzata, nel caso di specie, nei confronti di persona invalida che può e deve destinare le proprie limitate risorse, esclusivamente, al soddisfo delle sue insopprimibili esigenze di sostentamento e di cura;
EVIDENZIA che la
diversamente dal Tricarico, non ha patologie di sorta ed è, CP_1
innegabilmente, in possesso di una capacità lavorativa, non solo generica, legata al solo dato anagrafico, ma anche specifica, che le deriva dalle dichiarate pregresse esperienze lavorative”). Alla medesima udienza, i difensori delle parti chiedevano, concordemente, emettersi sentenza parziale di declaratoria della separazione personale dei coniugi.
Il giudice riservava la causa in decisione collegiale, relativamente alla sola questione di stato. Inviato il fascicolo in data 06.06.2024 al PM, alla data odierna, non perveniva alcuna osservazione.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
Il Collegio, tenuto conto delle dichiarazioni rese, rispettivamente, dal ricorrente e dalla resistente, reputa evidente l'assenza di una comune volontà delle parti di continuare a convivere come marito e moglie, e, quindi, il venir meno dei presupposti fattuali, che consentano il fisiologico proseguimento di una comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi.
La separazione, pertanto, così come richiesto dalle parti, può essere dichiarata.
Attesa l'inidoneità della presente sentenza a determinare la definizione del giudizio, se ne dispone il prosieguo, come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, nato a [...] il [...], contro Parte_1
, nata a [...] il [...], così provvede: CP_1
A) DICHIARA la separazione personale dei coniugi.
B) DISPONE il prosieguo del giudizio come da separata ordinanza.
Dispone la trasmissione di copia della presente sentenza all'ufficiale di stato civile di competenza per gli adempimenti di cui all'articolo 69 del d.p.r.
396/2000.
Lecce, 3 febbraio 2025.
Il Giudice rel. La Presidente Dott. Alessandro Carra Dott.ssa Cinzia Mondatore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LECCE
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Cinzia Mondatore Presidente
Dott.ssa Francesca Caputo Giudice
Dott. Alessandro Carra Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.n. 2691/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], con Parte_1
l'avv.to DE PAOLA SALVATORE
-RICORRENTE-
Contro
, nata a [...] il [...], con l'avv.to CP_1
CAVUOTO MASSIMO
-RESISTENTE/RICORRENTE IN VIA RICONVENZIONALE-
CONCLUSIONI
Nell'odierna camera di consiglio, la causa è stata decisa sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti trascritte.
MOTIVAZIONE
I coniugi in epigrafe hanno contratto matrimonio concordatario, in
GALLIPOLI (LE), il 12.10.2006 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di GALLIPOLI (LE), al n. 83, P. II, Serie A, anno
2006).
Dalla loro unione non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 19.04.2024, il ricorrente chiedeva che venisse dichiarata la separazione personale e, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, di cui trattasi, alle condizioni del ricorso
(segnatamente: “A) pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito della separazione a carico della moglie ai sensi CP_1 dell'art.151 c.c. in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio;
B) la casa già adibita a dimora familiare è bene personale del ricorrente come da documenti che si depositano, ove il sig. autorizza a prelevare tutti i suoi effetti Parte_1 CP_1 personali, beni mobili, ove forniti per l'arredo della casa;
C) i coniugi si danno reciproco assenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità, valida anche per l'espatrio; D) ordinare al competente Ufficiale dello stato civile del Comune di Gallipoli di procedere alla trascrizione della emananda sentenza di separazione richiesta sui pubblici registri anagrafici;
[…] 1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Gallipoli il 12.10.2006, trascritto all'Ufficio dello Stato Civile del predetto comune all'anno 2006, parte II, Serie A;
Atto 83, con la conferma delle statuizioni di cui alla sentenza di separazione, salvo più precise deduzioni e/o modificazioni;
2) ordinare al competente Ufficiale dello Stato civile del
Comune di Gallipoli di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio sui pubblici registri anagrafici”).
Narrava: che la casa coniugale era di sua proprietà; che egli era affetto da sclerosi multipla;
che, dal mese di luglio 2023, la convivenza con la moglie era divenuta intollerabile;
che la moglie aveva instaurato una relazione sentimentale con altro uomo;
che, per tale motivo, da ottobre 2023, la moglie aveva lasciato “il marito solo in condizioni di grave disabilità e con una malattia degenerativa” in peggioramento”, oltre ad un pregresso infarto nell'anno 2001”; che la moglie era disoccupata;
che egli era percettore degli importi mensili, di euro 326,58 lordi, a titolo di pensione di invalidità, ed euro
377,80, a titolo di maggiorazione sociale.
Si costituiva la resistente, chiedendo: -dichiararsi la separazione con addebito al marito;
-porsi, a carico del ricorrente, il versamento, in suo favore, dell'assegno di mantenimento per il coniuge, “nella misura che sarà di giustizia”, nonché dell'assegno divorzile, quantificato in euro 600,00 mensili, il tutto con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Deduceva: che, in costanza di matrimonio, ella era stata costretta a vivere in
“una condizione di segregazione rispetto alla vita sociale”; che il marito si mostrava “interessato non tanto alla condizione e ai bisogni del coniuge bensì al proprio benessere <
che il marito si era “sottratto agli obblighi di assistenza morale del coniuge, disinteressandosi completamente dei bisogni della propria moglie”; che ella si era allontanata dalla casa coniugale, al solo fine di porre rimedio alla situazione di intollerabilità della relazione coniugale;
che ella aveva contratto matrimonio con il sig. , pur Parte_1
essendo a conoscenza delle sue condizioni di salute;
che il marito si era sempre rifiutato di sottoporsi a pratiche di procreazione assistita o di adozione
“che ben avrebbero potuto colmare il vuoto creatosi nella coppia”.
All'udienza del 12.11.2024, il Giudice delegato, raccolte le dichiarazioni rilasciate dalle parti, emetteva i provvedimenti temporanei ed urgenti
(segnatamente “AUTORIZZA i coniugi a vivere separatamente;
CP_2 dispone, attesa l'assenza di prole, circa il godimento dell'immobile già adibito a casa coniugale, che, pertanto, seguirà il titolo di proprietà; NEGA un assegno provvisorio alla resistente, atteso il difetto dei presupposti fattuali
e giuridici, che potrebbero giustificarne l'attribuzione, almeno in questa sede;
EVIDENZIA che la pretesa economica di cui sopra è stata avanzata, nel caso di specie, nei confronti di persona invalida che può e deve destinare le proprie limitate risorse, esclusivamente, al soddisfo delle sue insopprimibili esigenze di sostentamento e di cura;
EVIDENZIA che la
diversamente dal Tricarico, non ha patologie di sorta ed è, CP_1
innegabilmente, in possesso di una capacità lavorativa, non solo generica, legata al solo dato anagrafico, ma anche specifica, che le deriva dalle dichiarate pregresse esperienze lavorative”). Alla medesima udienza, i difensori delle parti chiedevano, concordemente, emettersi sentenza parziale di declaratoria della separazione personale dei coniugi.
Il giudice riservava la causa in decisione collegiale, relativamente alla sola questione di stato. Inviato il fascicolo in data 06.06.2024 al PM, alla data odierna, non perveniva alcuna osservazione.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
Il Collegio, tenuto conto delle dichiarazioni rese, rispettivamente, dal ricorrente e dalla resistente, reputa evidente l'assenza di una comune volontà delle parti di continuare a convivere come marito e moglie, e, quindi, il venir meno dei presupposti fattuali, che consentano il fisiologico proseguimento di una comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi.
La separazione, pertanto, così come richiesto dalle parti, può essere dichiarata.
Attesa l'inidoneità della presente sentenza a determinare la definizione del giudizio, se ne dispone il prosieguo, come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, nato a [...] il [...], contro Parte_1
, nata a [...] il [...], così provvede: CP_1
A) DICHIARA la separazione personale dei coniugi.
B) DISPONE il prosieguo del giudizio come da separata ordinanza.
Dispone la trasmissione di copia della presente sentenza all'ufficiale di stato civile di competenza per gli adempimenti di cui all'articolo 69 del d.p.r.
396/2000.
Lecce, 3 febbraio 2025.
Il Giudice rel. La Presidente Dott. Alessandro Carra Dott.ssa Cinzia Mondatore