TRIB
Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/04/2025, n. 1627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1627 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 8329/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Angela Vernia, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 17.4.2025, dapprima ai sensi dell'art. 221 D.L. n. 34/2020, conv. in l. n.
77/2020 e succ. modd. e da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di lavoro recante N.R.G.
8329/2021
TRA
(c.f. ) , nato a Parte_1 C.F._1
Bari il 21.7.1961, residente in [...],
Rappr. e dif. dall'Avv. Concetta Santochirico (c.f.
)C.F._2
Ricorrente
1 E
, in persona del legale rappr. p.t., Controparte_1
Rappr. e dif. dall'Avv. Luca Moscardino (C.F. C.F._3
)
[...]
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.7.2021 il ricorrente in epigrafe specificato adiva il Giudice del Lavoro di Bari al fine di sentire accogliere le conclusioni formulate nel ricorso introduttivo, con vittoria di spese di lite. La società convenuta si costituiva in giudizio invocando il rigetto della domanda. In data odierna, rientrata in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo
Giudice, nonché ancora tutte le procedure urgenti anche ex art.1, commi 47 e ss. l. n. 92/2012 assegnate a questo Giudice a seguito del trasferimento dei precedenti titolari ad altri uffici - dott.sse , , , , dott. Per_1 Per_2 CP_2 CP_3 CP_4
2 , dott. , dott.sse e -, la causa, trattata CP_5 Per_3 Per_4 CP_6
dapprima ai sensi dell'art. 221 D.L. n. 34/2020, conv. in l. n.
77/2020 e da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c., veniva decisa.
Il ricorso è fondato nei termini di cui al dispositivo e, pertanto, deve essere accolto per i motivi di seguito illustrati.
Va premesso che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e tratterà le sole questioni giuridiche e fattuali ritenute rilevanti ai fini della decisione, in quanto idonee a definire il giudizio, in applicazione del principio c.d. della "ragione più liquida".
Orbene, il ricorrente, premesso che era stato illegittimamente sospeso dal lavoro, per asserita inidoneità temporanea assoluta alle mansioni svolte, e che, a seguito di ricorso allo SPESAL, egli era stato ritenuto idoneo alle mansioni svolte, rivendicava il pagamento della somma di euro 8.249,65 (oltre accessori di legge)
a titolo di ristoro per il danno patrimoniale patito (corrispondente alle retribuzioni non percepite per il periodo di sospensione della prestazione lavorativa;
13ma; quota tfr;
contributi previdenziali) oltre che del danno esistenziale, da liquidarsi equitativamente da parte dell'adito giudice. Alla prima udienza di trattazione, l'istante rinunciava al capo della domanda concernente il risarcimento del danno esistenziale patito. Detta rinuncia, in quanto concernente un capo della domanda, è liberamente effettuabile dal difensore
(cfr. Cass. civ. sez. II, n. 4837 del 19.02.2019), non richiede alcuna formalità e non è condizionata ad alcuna accettazione della controparte (cfr. Cass. civ. sez. III, n. 33761 del
19.12.2019); pertanto, è stata validamente effettuata (inoltre dagli atti risulta che la resistente ha pure accettato la predetta rinuncia).
3 Ciò posto, si rileva che la domanda del ricorrente ha ad oggetto il risarcimento del danno patrimoniale da lui subìto, a seguito dell'illegittima sospensione delle prestazioni lavorative (integrante un inadempimento contrattuale), tant'è che insiste per la condanna della società convenuta al pagamento della somma di euro 8.249,65 (oltre accessori di legge) a titolo di ristoro ex art. 1218 c.c.. Così inquadrata la fattispecie, emerge chiara l'inconferenza dell'eccezione di prescrizione presuntiva sollevata da parte resistente, atteso che oggetto della presente controversia non sono le retribuzioni tout-court (ossia maturate quale corrispettivo a seguito di regolare esecuzione della prestazione lavorativa che, viceversa, difetta nel caso in esame) bensì il ristoro del danno patrimoniale subito dal dipendente per l'illegittima sospensione della prestazione lavorativa. Invero, gli importi retributivi sono stati evocati in ricorso soltanto indirettamente, quali meri parametri di riferimento per la determinazione del danno subito. La natura risarcitoria della somma richiesta (oltre che oggettivamente individuata) è chiaramente dimostrata dalle molteplici componenti della stessa (quota di 13ma; quota di TFR;
contributi previdenziali non versati), come si evince dall'analitico conteggio riportato in ricorso. Il titolo risarcitorio discende, altresì, dai princìpi elaborati dalla Suprema Corte, laddove, in riferimento alle retribuzioni rivendicate da prestatore illegittimamente sospeso per IG (fattispecie sovrapponibile al caso di specie), ha affermato la natura risarcitoria delle somme rivendicate per i compensi retributivi non corrisposti al dipendente nel periodo di sospensione, per danno da inadempimento contrattuale, determinabile ex art. 1223 c.c. (cfr.
CASS. SEZ. LAV. N. 10377 DEL 20.04.2021). A fronte della natura risarcitoria dei diritti rivendicati, non può che essere
4 dichiarata l'inconferenza dell'eccezione di prescrizione presuntiva che, pertanto, va rigettata. Invero, i diritti vantati, attinenti al risarcimento danni per inadempimento contrattuale ex art. 1218
c.c., soggiacciono all'ordinario termine prescrizionale decennale di cui all'art. 2946 c.c. che, nella specie, non può dirsi decorso.
Venendo al merito della questione, si rammenta che l'istante si era sottoposto in data 08 novembre 2016 ad intervento chirurgico di “asportazione di ernia discale cervicale postero-laterale intraforaminale C5-C6, osteofiscectomia, decompressione della dura madre e posizionamento protesi tipo Cage C5-C6”. Si era quindi recato, a seguito periodo di assenza per malattia superiore ai 60 gg., in data 02 febbraio 2017 a visita medica presso il medico competente aziendale dott. . Apprendeva Persona_5
successivamente che il medico competente, all'esito di detta visita, aveva emesso giudizio di inidoneità temporanea alle mansioni di carrellista per 12 mesi impedendo alla datrice di lavoro di accettare le prestazioni di lavoro offerte. Aveva quindi impugnato, con ricorso ex art. 41 co. 9 D.Lgs n. 81/2008 trasmesso allo SPESAL della ASL di Bari, in data 12 maggio 2017 il precitato giudizio di inidoneità deducendo l'erroneità delle conclusioni nello stesso espresse. Sulla scorta di tanto, veniva riammesso, all'esito del provvedimento con il quale il Collegio
Medico Provinciale, accogliendo il ricorso, revocava il giudizio di inidoneità, dalla propria organizzazione Controparte_1
produttiva in data 27 luglio 2017.
Appare evidente come, a fronte del giudizio conclusivo espresso dall'organo pubblico in merito alla idoneità al lavoro del ricorrente, la sospensione delle sue prestazioni lavorative sia stata illegittima. Altrettanto chiaro è il fatto che dalla illegittima sospensione delle prestazioni lavorative sia derivato al lavoratore
5 un danno ingiusto, rappresentato dalla perdita delle retribuzioni.
Ebbene, attesa l'ingiustizia del danno subito (discendente dalla revoca del giudizio di inidoneità al lavoro e dalla conseguente illegittimità della sospensione delle prestazioni lavorative), non vi
è ombra di dubbio che lo stesso vada risarcito. In merito ai presupposti occorrenti per il riconoscimento della tutela risarcitoria, appare indispensabile procedere alla qualificazione del danno (contrattuale ovvero extracontrattuale). In merito a tale aspetto, è stato autorevolmente affermato dal giudice di legittimità che: “quando comunque sia stata accertata la "idoneità fisica" del lavoratore-avviato, anche mediante accertamenti tecnici disposti d'ufficio dal giudice (C.T.U.) che può legittimamente sindacare gli accertamenti sanitari effettuati nella fase precontenziosa dal datore di lavoro, anche secondo le forme di cui al citato art. 5 L. citata (1970-300), indiscutibile è l'obbligo risarcitorio del datore di lavoro inadempiente, derivante esso da responsabilità contrattuale per violazione di un obbligo (legale) all'assunzione, essendo ingiustificato il "rifiuto" alla assunzione. Nè si può parlare di eventuale responsabilità "extracontrattuale" che consiste come è noto nella violazione del generale dovere giuridico del "neminem laedere" e che esclude, pertanto, la preesistenza di uno specifico vincolo” (omissis) “Alla stregua di tali principi e venendo ad esaminare nell'ordine le censure proposte dal ricorrente, osservasi che quelle di cui al primo motivo del ricorso sono fondate. Infatti, il Tribunale, dopo avere riconosciuto la natura
"contrattuale" della responsabilità del datore di lavoro inadempiente, è pervenuto alla conclusione decisionale impugnata, non avendo ravvisato nel comportamento del datore di lavoro nè il dolo nè la colpa, facendo però erroneo ed inammissibile riferimento ad un criterio di valutazione che non può avere alcuna rilevanza
6 sulla imputabilità dell'inadempimento, fonte di responsabilità ex art. 1218 c.c., indipendentemente dalla prova dell'eventuale comportamento doloso o colposo del debitore inadempiente, ma che può avere incidenza soltanto ed esclusivamente sull'impossibilità della prestazione (fra l'altro mai dedotta difensivamente neppure dalla soc. resistente) quale causa di esonero della responsabilità medesima. Dispone l'art. 1218 c.c. il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa
a lui non imputabile. Orbene, dai principi chiaramente desumibili dalla univoca formulazione della disposizione di legge, una volta verificatosi l'inadempimento, il debitore deve risarcire il danno (art.
1223 c.c.), potendo essere esonerato dall'obbligo risarcitorio soltanto nell'ipotesi in cui la mancata prestazione sia a lui non imputabile, ovverossia allorquando essa dipenda, secondo
l'elaborazione giurisprudenziale al riguardo formatasi, da caso fortuito o da forza maggiore”. (Così CASS. CIV. SEZ. LAV. N.1917 del 19.03.1986, nello stesso senso anche CASS. CIV. SEZ. LAV.
N. 6224 /1987).
Ebbene, i princìpi espressi da Cass. sez. lav. 7619/95 invocata da parte resistente non sono applicabili al caso di specie. La precitata sentenza ha affermato che: “Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro, a seguito di un periodo di malattia del dipendente, disponga - in relazione ad un evento morboso con possibili riflessi non limitati ad una temporanea incapacità lavorativa -
l'accertamento della idoneità fisica del dipendente ai sensi dell'art.
5 legge n. 300 del 1970 e la sospensione dell'attuazione del rapporto per un periodo in cui da tale controllo risultava un quadro patologico incompatibile con l'espletamento dell'attività dedotta in
7 contratto, il rifiuto delle prestazioni lavorative offerte può configurare, con riguardo al successivo accertamento in sede giudiziale dell'inesistenza di tale inidoneità al lavoro, una responsabilità per inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c.; tale responsabilità può essere tuttavia esclusa quando sia
DIMOSTRATO che l'adempimento è mancato a causa di un che non derivi da fattori puramente soggettivi ed appaia Pt_2
scusabile alla stregua del criterio della ordinaria diligenza di cui all'art. 1176 c.c..” (Cass. sez. lav. 7619/'95, invocata dalla resistente). Ebbene, in primo luogo, il caso concreto sottoposto all'esame della S.C. atteneva ad un dipendente ritenuto inidoneo comunque da una struttura pubblica e poi ritenuto idoneo a seguito di consulenza svolta in giudizio, mentre nel procedimento che ci occupa è il medico competente aziendale ad aver espresso il giudizio di inidoneità ed è, viceversa, proprio la struttura pubblica (SPESAL) ad aver ritenuto idoneo il dipendente, e tale giudizio non è stato contestato nella presente procedura dalla parte resistente. Va da sé che il caso del ricorrente, ritenuto inidoneo dal medico competente nominato dalla società datrice e non da una struttura pubblica, non è sovrapponibile a quello esaminato dalla S.C.; ne discende l'inapplicabilità dei principi ivi espressi al caso concreto sottoposto alla delibazione di codesto giudicante. In secondo luogo, la pronuncia sopra riportata pone quale unica esimente della responsabilità datoriale la sussistenza e la prova di un errore nell'aver disposto la sospensione delle prestazioni lavorative del dipendente. Orbene, nel caso di specie, la parte resistente non ha né dedotto né provato la sussistenza di errore nella disposta sospensione delle prestazioni lavorative del ricorrente. Ne discende anche per tale aspetto la non invocabilità
8 dell'esclusione della propria responsabilità da parte della società nella presente fattispecie.
Ne consegue che la domanda va accolta con conseguente condanna della società al pagamento, in favore del ricorrente, della complessiva somma di euro 8.249,65 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale da lui subìto, a seguito dell'illegittima sospensione delle prestazioni lavorative.
In ordine al quantum, è solo il caso di precisare che, in assenza di specifica contestazione dei conteggi, da parte della società, per la quantificazione della somma a titolo risarcitorio, soccorrono i conteggi facenti parte integrante del ricorso, conformi alla qualità
e quantità della prestazione, nonché ai parametri contrattuali di riferimento.
Le considerazioni innanzi svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente in contestazione.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza della parte convenuta.
Quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
(secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e relative tabelle allegate: procedimento di lavoro - senza fase istruttoria, valore della causa).
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede: ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite,
9 - condanna la parte resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 8.249,65, per i titoli di cui in motivazione, oltre accessori nei limiti di legge;
- condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi €
2.109,00, oltre rimborso forfettario 15%, iva, c.p.a., da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipante.
Bari, 17.4.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Angela Vernia
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Angela Vernia, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 17.4.2025, dapprima ai sensi dell'art. 221 D.L. n. 34/2020, conv. in l. n.
77/2020 e succ. modd. e da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di lavoro recante N.R.G.
8329/2021
TRA
(c.f. ) , nato a Parte_1 C.F._1
Bari il 21.7.1961, residente in [...],
Rappr. e dif. dall'Avv. Concetta Santochirico (c.f.
)C.F._2
Ricorrente
1 E
, in persona del legale rappr. p.t., Controparte_1
Rappr. e dif. dall'Avv. Luca Moscardino (C.F. C.F._3
)
[...]
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.7.2021 il ricorrente in epigrafe specificato adiva il Giudice del Lavoro di Bari al fine di sentire accogliere le conclusioni formulate nel ricorso introduttivo, con vittoria di spese di lite. La società convenuta si costituiva in giudizio invocando il rigetto della domanda. In data odierna, rientrata in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo
Giudice, nonché ancora tutte le procedure urgenti anche ex art.1, commi 47 e ss. l. n. 92/2012 assegnate a questo Giudice a seguito del trasferimento dei precedenti titolari ad altri uffici - dott.sse , , , , dott. Per_1 Per_2 CP_2 CP_3 CP_4
2 , dott. , dott.sse e -, la causa, trattata CP_5 Per_3 Per_4 CP_6
dapprima ai sensi dell'art. 221 D.L. n. 34/2020, conv. in l. n.
77/2020 e da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c., veniva decisa.
Il ricorso è fondato nei termini di cui al dispositivo e, pertanto, deve essere accolto per i motivi di seguito illustrati.
Va premesso che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e tratterà le sole questioni giuridiche e fattuali ritenute rilevanti ai fini della decisione, in quanto idonee a definire il giudizio, in applicazione del principio c.d. della "ragione più liquida".
Orbene, il ricorrente, premesso che era stato illegittimamente sospeso dal lavoro, per asserita inidoneità temporanea assoluta alle mansioni svolte, e che, a seguito di ricorso allo SPESAL, egli era stato ritenuto idoneo alle mansioni svolte, rivendicava il pagamento della somma di euro 8.249,65 (oltre accessori di legge)
a titolo di ristoro per il danno patrimoniale patito (corrispondente alle retribuzioni non percepite per il periodo di sospensione della prestazione lavorativa;
13ma; quota tfr;
contributi previdenziali) oltre che del danno esistenziale, da liquidarsi equitativamente da parte dell'adito giudice. Alla prima udienza di trattazione, l'istante rinunciava al capo della domanda concernente il risarcimento del danno esistenziale patito. Detta rinuncia, in quanto concernente un capo della domanda, è liberamente effettuabile dal difensore
(cfr. Cass. civ. sez. II, n. 4837 del 19.02.2019), non richiede alcuna formalità e non è condizionata ad alcuna accettazione della controparte (cfr. Cass. civ. sez. III, n. 33761 del
19.12.2019); pertanto, è stata validamente effettuata (inoltre dagli atti risulta che la resistente ha pure accettato la predetta rinuncia).
3 Ciò posto, si rileva che la domanda del ricorrente ha ad oggetto il risarcimento del danno patrimoniale da lui subìto, a seguito dell'illegittima sospensione delle prestazioni lavorative (integrante un inadempimento contrattuale), tant'è che insiste per la condanna della società convenuta al pagamento della somma di euro 8.249,65 (oltre accessori di legge) a titolo di ristoro ex art. 1218 c.c.. Così inquadrata la fattispecie, emerge chiara l'inconferenza dell'eccezione di prescrizione presuntiva sollevata da parte resistente, atteso che oggetto della presente controversia non sono le retribuzioni tout-court (ossia maturate quale corrispettivo a seguito di regolare esecuzione della prestazione lavorativa che, viceversa, difetta nel caso in esame) bensì il ristoro del danno patrimoniale subito dal dipendente per l'illegittima sospensione della prestazione lavorativa. Invero, gli importi retributivi sono stati evocati in ricorso soltanto indirettamente, quali meri parametri di riferimento per la determinazione del danno subito. La natura risarcitoria della somma richiesta (oltre che oggettivamente individuata) è chiaramente dimostrata dalle molteplici componenti della stessa (quota di 13ma; quota di TFR;
contributi previdenziali non versati), come si evince dall'analitico conteggio riportato in ricorso. Il titolo risarcitorio discende, altresì, dai princìpi elaborati dalla Suprema Corte, laddove, in riferimento alle retribuzioni rivendicate da prestatore illegittimamente sospeso per IG (fattispecie sovrapponibile al caso di specie), ha affermato la natura risarcitoria delle somme rivendicate per i compensi retributivi non corrisposti al dipendente nel periodo di sospensione, per danno da inadempimento contrattuale, determinabile ex art. 1223 c.c. (cfr.
CASS. SEZ. LAV. N. 10377 DEL 20.04.2021). A fronte della natura risarcitoria dei diritti rivendicati, non può che essere
4 dichiarata l'inconferenza dell'eccezione di prescrizione presuntiva che, pertanto, va rigettata. Invero, i diritti vantati, attinenti al risarcimento danni per inadempimento contrattuale ex art. 1218
c.c., soggiacciono all'ordinario termine prescrizionale decennale di cui all'art. 2946 c.c. che, nella specie, non può dirsi decorso.
Venendo al merito della questione, si rammenta che l'istante si era sottoposto in data 08 novembre 2016 ad intervento chirurgico di “asportazione di ernia discale cervicale postero-laterale intraforaminale C5-C6, osteofiscectomia, decompressione della dura madre e posizionamento protesi tipo Cage C5-C6”. Si era quindi recato, a seguito periodo di assenza per malattia superiore ai 60 gg., in data 02 febbraio 2017 a visita medica presso il medico competente aziendale dott. . Apprendeva Persona_5
successivamente che il medico competente, all'esito di detta visita, aveva emesso giudizio di inidoneità temporanea alle mansioni di carrellista per 12 mesi impedendo alla datrice di lavoro di accettare le prestazioni di lavoro offerte. Aveva quindi impugnato, con ricorso ex art. 41 co. 9 D.Lgs n. 81/2008 trasmesso allo SPESAL della ASL di Bari, in data 12 maggio 2017 il precitato giudizio di inidoneità deducendo l'erroneità delle conclusioni nello stesso espresse. Sulla scorta di tanto, veniva riammesso, all'esito del provvedimento con il quale il Collegio
Medico Provinciale, accogliendo il ricorso, revocava il giudizio di inidoneità, dalla propria organizzazione Controparte_1
produttiva in data 27 luglio 2017.
Appare evidente come, a fronte del giudizio conclusivo espresso dall'organo pubblico in merito alla idoneità al lavoro del ricorrente, la sospensione delle sue prestazioni lavorative sia stata illegittima. Altrettanto chiaro è il fatto che dalla illegittima sospensione delle prestazioni lavorative sia derivato al lavoratore
5 un danno ingiusto, rappresentato dalla perdita delle retribuzioni.
Ebbene, attesa l'ingiustizia del danno subito (discendente dalla revoca del giudizio di inidoneità al lavoro e dalla conseguente illegittimità della sospensione delle prestazioni lavorative), non vi
è ombra di dubbio che lo stesso vada risarcito. In merito ai presupposti occorrenti per il riconoscimento della tutela risarcitoria, appare indispensabile procedere alla qualificazione del danno (contrattuale ovvero extracontrattuale). In merito a tale aspetto, è stato autorevolmente affermato dal giudice di legittimità che: “quando comunque sia stata accertata la "idoneità fisica" del lavoratore-avviato, anche mediante accertamenti tecnici disposti d'ufficio dal giudice (C.T.U.) che può legittimamente sindacare gli accertamenti sanitari effettuati nella fase precontenziosa dal datore di lavoro, anche secondo le forme di cui al citato art. 5 L. citata (1970-300), indiscutibile è l'obbligo risarcitorio del datore di lavoro inadempiente, derivante esso da responsabilità contrattuale per violazione di un obbligo (legale) all'assunzione, essendo ingiustificato il "rifiuto" alla assunzione. Nè si può parlare di eventuale responsabilità "extracontrattuale" che consiste come è noto nella violazione del generale dovere giuridico del "neminem laedere" e che esclude, pertanto, la preesistenza di uno specifico vincolo” (omissis) “Alla stregua di tali principi e venendo ad esaminare nell'ordine le censure proposte dal ricorrente, osservasi che quelle di cui al primo motivo del ricorso sono fondate. Infatti, il Tribunale, dopo avere riconosciuto la natura
"contrattuale" della responsabilità del datore di lavoro inadempiente, è pervenuto alla conclusione decisionale impugnata, non avendo ravvisato nel comportamento del datore di lavoro nè il dolo nè la colpa, facendo però erroneo ed inammissibile riferimento ad un criterio di valutazione che non può avere alcuna rilevanza
6 sulla imputabilità dell'inadempimento, fonte di responsabilità ex art. 1218 c.c., indipendentemente dalla prova dell'eventuale comportamento doloso o colposo del debitore inadempiente, ma che può avere incidenza soltanto ed esclusivamente sull'impossibilità della prestazione (fra l'altro mai dedotta difensivamente neppure dalla soc. resistente) quale causa di esonero della responsabilità medesima. Dispone l'art. 1218 c.c. il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa
a lui non imputabile. Orbene, dai principi chiaramente desumibili dalla univoca formulazione della disposizione di legge, una volta verificatosi l'inadempimento, il debitore deve risarcire il danno (art.
1223 c.c.), potendo essere esonerato dall'obbligo risarcitorio soltanto nell'ipotesi in cui la mancata prestazione sia a lui non imputabile, ovverossia allorquando essa dipenda, secondo
l'elaborazione giurisprudenziale al riguardo formatasi, da caso fortuito o da forza maggiore”. (Così CASS. CIV. SEZ. LAV. N.1917 del 19.03.1986, nello stesso senso anche CASS. CIV. SEZ. LAV.
N. 6224 /1987).
Ebbene, i princìpi espressi da Cass. sez. lav. 7619/95 invocata da parte resistente non sono applicabili al caso di specie. La precitata sentenza ha affermato che: “Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro, a seguito di un periodo di malattia del dipendente, disponga - in relazione ad un evento morboso con possibili riflessi non limitati ad una temporanea incapacità lavorativa -
l'accertamento della idoneità fisica del dipendente ai sensi dell'art.
5 legge n. 300 del 1970 e la sospensione dell'attuazione del rapporto per un periodo in cui da tale controllo risultava un quadro patologico incompatibile con l'espletamento dell'attività dedotta in
7 contratto, il rifiuto delle prestazioni lavorative offerte può configurare, con riguardo al successivo accertamento in sede giudiziale dell'inesistenza di tale inidoneità al lavoro, una responsabilità per inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c.; tale responsabilità può essere tuttavia esclusa quando sia
DIMOSTRATO che l'adempimento è mancato a causa di un che non derivi da fattori puramente soggettivi ed appaia Pt_2
scusabile alla stregua del criterio della ordinaria diligenza di cui all'art. 1176 c.c..” (Cass. sez. lav. 7619/'95, invocata dalla resistente). Ebbene, in primo luogo, il caso concreto sottoposto all'esame della S.C. atteneva ad un dipendente ritenuto inidoneo comunque da una struttura pubblica e poi ritenuto idoneo a seguito di consulenza svolta in giudizio, mentre nel procedimento che ci occupa è il medico competente aziendale ad aver espresso il giudizio di inidoneità ed è, viceversa, proprio la struttura pubblica (SPESAL) ad aver ritenuto idoneo il dipendente, e tale giudizio non è stato contestato nella presente procedura dalla parte resistente. Va da sé che il caso del ricorrente, ritenuto inidoneo dal medico competente nominato dalla società datrice e non da una struttura pubblica, non è sovrapponibile a quello esaminato dalla S.C.; ne discende l'inapplicabilità dei principi ivi espressi al caso concreto sottoposto alla delibazione di codesto giudicante. In secondo luogo, la pronuncia sopra riportata pone quale unica esimente della responsabilità datoriale la sussistenza e la prova di un errore nell'aver disposto la sospensione delle prestazioni lavorative del dipendente. Orbene, nel caso di specie, la parte resistente non ha né dedotto né provato la sussistenza di errore nella disposta sospensione delle prestazioni lavorative del ricorrente. Ne discende anche per tale aspetto la non invocabilità
8 dell'esclusione della propria responsabilità da parte della società nella presente fattispecie.
Ne consegue che la domanda va accolta con conseguente condanna della società al pagamento, in favore del ricorrente, della complessiva somma di euro 8.249,65 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale da lui subìto, a seguito dell'illegittima sospensione delle prestazioni lavorative.
In ordine al quantum, è solo il caso di precisare che, in assenza di specifica contestazione dei conteggi, da parte della società, per la quantificazione della somma a titolo risarcitorio, soccorrono i conteggi facenti parte integrante del ricorso, conformi alla qualità
e quantità della prestazione, nonché ai parametri contrattuali di riferimento.
Le considerazioni innanzi svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente in contestazione.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza della parte convenuta.
Quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
(secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e relative tabelle allegate: procedimento di lavoro - senza fase istruttoria, valore della causa).
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede: ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite,
9 - condanna la parte resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 8.249,65, per i titoli di cui in motivazione, oltre accessori nei limiti di legge;
- condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi €
2.109,00, oltre rimborso forfettario 15%, iva, c.p.a., da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipante.
Bari, 17.4.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Angela Vernia
10