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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 08/04/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2842/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
II Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott. Francesca Ajello Giudice
Dott. Filomena Piccirillo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 13/09/2024 da
1) , con l'Avv. MARCHINI ISABELLA, presso la quale ha eletto Parte_1 domicilio telematico
E
2) con l'Avv. MARCHINI ISABELLA , presso la quale ha eletto Parte_2 domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Trieste il 11/07/2015
(anno 2015, atto n. 63, parte II, serie A )
con i seguenti figli:
, nato a [...] il [...] Persona_1
, nata a [...] il [...]. Persona_2
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
2) nella casa familiare sita a Trieste in loc. Trebiciano n. 431 resterà ad abitare la SI.ra presso Pt_1 la quale vengono collocati i figli minori, motivo per il quale la casa familiare viene alla stessa assegnata. Il SI. si è trasferito ormai da tempo, prima in via La Marmora n. 4 in qualità di Pt_2 ospite del compagno della sorella e poi presso l'abitazione acquistata dalla madre, SI.ra CP_1
, dove gode di comodato d'uso gratuito per il tempo necessario a trovare un'altra situazione
[...] più idonea alle sue eSIenze;
3) stante la tenera età dei figli e la situazione abitativa provvisoria del SI. , come detto sopra, Pt_2 il padre vedrà e terrà con sé i minori
● nella prima settimana il lunedì ed il mercoledì dal prelievo alla scuola materna ed elementare attualmente presso le Dimesse e riaccompagnamento a scuola il giorno dopo, oltre al venerdì dal prelievo a scuola sino alla domenica ad ore 18.30 quando li riaccompagnerà a casa della madre;
● nella seconda settimana lunedì ed il giovedì dal prelievo alla scuola materna ed elementare attualmente presso le Dimesse e riaccompagnamento a scuola il giorno dopo;
● le parti danno atto che tale regime è in essere dall'1.3.2024, dopo un periodo di assestamento provvisorio;
4) quanto alle vacanze estive, il padre trascorrerà in compagnia dei figli 2 settimane anche non consecutive, previa comunicazione delle ferie entro il 31/5 di ogni anno ed in accordo nell'alternanza delle ferie, nonché una settimana durante il periodo delle festività natalizie (dal 23 al 30 dicembre e dal 30 dicembre al 6 gennaio), facendo sempre in modo che almeno una festività (Natale o Capodanno)
i bambini la trascorrano in compagnia del genitore a cui non sono affidati in quel momento. I genitori garantiranno l'alternanza delle festività natalizie tra di loro di anno in anno e se entrambi presenti entrambi a Trieste si renderanno disponibili nel garantire l'alternanza con l'altro genitore tra Vigilia
e Natale. Quest'anno la scelta del periodo spetterà al SI. ; Pt_2
5) quanto alle vacanze pasquali, ad anni alterni i genitori trascorreranno un anno Pasqua ed un anno
Pasquetta insieme ai loro figli, con scelta a decorrere dall'anno 2024 in capo alla SI.ra ; ponti Pt_1 ed altre festività in via alternata, con scelta ad anni alterni che nell'anno 2025 spetterà alla SI.ra
; Pt_1
6) nei periodi di vacanza di cui sopra, ossia quando i bambini saranno liberi da scuola, il prelievo a casa di un genitore avverrà alle ore 7.00 e la riconsegna a casa dell'altro genitore ad ore 18.30;
7) nelle giornate e settimane in cui i bimbi sono affidati all'uno o all'altro genitore verrà garantita sempre almeno una telefonata giornaliera all'altro genitore nella fascia oraria 18.00-19.00; 8) in ogni caso i coniugi si impegnano a dare priorità alla compagnia dei genitori piuttosto che affidare i bimbi ai nonni qualora 1 dei 2 genitori fosse impossibilitato a tenerli. In particolare, stante l'impegno del SI. di alcuni sabato mattina, anche nei week-end di sua competenza, dell'attività di Pt_2 addestramento cani, la SI.ra – qualora non già impegnata o fuori Trieste - si rende disponibile Pt_1
a tenere i bimbi con sé per la durata di circa 3 ore che corrisponde al tempo che dedica il SI. Pt_2
a tale attività. In ogni caso il SI. si impegna a non portare con sé i minori durante l'attività Pt_2 di addestramento dei cani;
9) qualora la SI.ra necessitasse di aiuto nella gestione dei figli ed il SI. non potesse Pt_1 Pt_2 garantire un tanto, la stessa sarà libera di ricorrere all'aiuto di terze persone, quali baby-sitter e genitori di amici e compagni di scuola;
10) le parti danno atto del fatto che i 2 cani sono stati suddivisi tra di loro e che qualora la SI.ra si troverà fuori casa il SI. si preoccuperà di gestire entrambi i cani, ed altrettanto Pt_1 Pt_2 farà la SI.ra ; Pt_1
11) quanto al contributo per il mantenimento dei minori il padre verserà alla SI.ra con Pt_1 bonifico entro il 5 del mese la somma di Euro 400,00 per il loro mantenimento, somma rivalutabile annualmente ex indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Trieste, ivi compreso il pagamento della retta mensile della scuola privata dei bimbi ed il riconoscimento dell'assegno unico per intero in capo alla SI.ra . Qualora i SIg. ed Pt_1 Pt_1
ricevessero bonus o altri rimborsi e/o contributi per le spese scolastiche, sanitarie e ludico- Pt_2 sportive dei minori si impegnano a comunicarlo prontamente all'altro genitore in modo da utilizzare il contributo/bonus ricevuto per le spese future dei bambini;
12) inoltre il SI. continuerà a sostenere pro quota la sua parte di rateo di mutuo pari al 50% Pt_2 della casa familiare, essendo il mutuo cointestato ancora in essere e residuando ad oggi circa Euro
195.072,96, mutuo che continuerà ad essere appoggiato alla banca ZKB sul conto corrente in comune n. [...] che continuerà ad essere alimentato dallo stipendio della sola SI.ra mentre il SI. verserà la sua metà quota del mutuo ed il mantenimento Pt_1 Pt_2 ordinario e straordinario dei bambini, impegnandosi a svincolare l'accredito del proprio stipendio mensile destinandolo su altro conto;
13) ciascun coniuge resterà intestatario della propria autovettura le cui spese sosterrà in via esclusiva;
14) le spese ordinarie (cibo, lettiera e antiparassitari) per i 2 cani ed i 2 gatti della famiglia a cui entrambi i coniugi sono affezionati verranno ripartite a metà tra i coniugi;
15) entrambi i coniugi si impegnano a non presentare ai bambini nuovi/e compagni/e fino a che il rapporto non avrà il carattere della stabilità e comunque non prima di un anno dalla separazione dei genitori (da intendersi come data di comparizione dei coniugi dinnanzi al Presidente del Tribunale o in assenza dal decreto di omologa);
1) le parti si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé
e per i figli minori;
2) le spese di cui alla presente separazione verranno sostenute da entrambi i coniugi in parti uguali.” Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
, che hanno contratto matrimonio a Trieste in data 11/07/2015;
[...]
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Trieste, 3.04.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Filomena Piccirillo Dott.ssa Anna Lucia Fanelli