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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 21/05/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Udine,
Seconda Sezione Civile, in persona del Presidente Istruttore, in funzione di Giudice unico, dott.ssa Anna
FASAN
ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n°3573/2023 R.G. promossa, con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale dd. 17.11.2023 e ritualmente notificato a mezzo pec di data 20.11.2023, alla convenuta da:
(cod. fisc. ), con sede legale in Pozzoleone (VI), rappr. e CP_1 P.IVA_1
difesa dal proc. e dom. avv. Silvia Casarin, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione,
attrice-opponente;
contro con sede in Torino, Piazza San Carlo n. 156 (c.f. e iscrizione Controparte_2
al Registro Imprese di Torino n. , partita i.v.a. ) rappresentata da P.IVA_2 P.IVA_3
(nuova denominazione di , rappr. e difesa dal proc. Controparte_3 CP_4
e dom. avv. Geniale Caruso, giusta procura speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta,
convenuta-opposta;
avente ad oggetto: mutuo.
1 Causa iscritta a ruolo l'1.12.2023 e trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281sexies,
comma 3, c.p.c. all'udienza del 6.05.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI:
per parte attrice opponente: “in via preliminare: accertare e dichiarare l'improcedibilità
della domanda promossa da per mancato corretto svolgimento del Controparte_2
tentativo obbligatorio di mediazione previsto dal Decreto Legislativo n. 28/2010 per le motivazioni dedotte in atti;
sempre in via preliminare: dichiarare la propria incompetenza per territorio per le motivazioni indicate in atti e, contestualmente, dichiarare la competenza per territorio del Tribunale di Vicenza ex art. 19 cod. proc. civ. o, in subordine, del Tribunale di
Trieste ex art. 20 cod. proc. civ. o, in ulteriore subordine, del Tribunale di Torino ex art. 20
cod. proc. civ., per le ragioni svolte negli scritti difensivi;
nel merito, in via principale: nella denegata ipotesi in cui l'intestato Tribunale di Udine dovesse ritenersi competente per territorio, accertata e dichiarata la nullità dei contratti di finanziamento n. 0I37053795425, n.
0I96053802189 e n. 0IC1046024851 per le ragioni indicate in atti, revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 1018/2023 emesso dall'intestato Tribunale,
dichiarando che nulla deve la nei confronti di CP_1 Controparte_2
nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'intestato Tribunale
di Udine dovesse ritenersi competente per territorio e non dovesse accertare la nullità dei contratti di finanziamento n. 0I37053795425, n. 0I96053802189 e n. 0IC1046024851,
accertata e dichiarata la nullità delle clausole relative alla determinazione del tasso di interesse di cui ai precedenti contratti di finanziamento, revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 1018/2023 emesso dall'intestato Tribunale, dichiarando che nulla deve la nei confronti di in ogni caso, in via CP_1 Controparte_2
riconvenzionale:
accertare e dichiarare che, nel corso dei rapporti contrattuali intercorsi tra la e CP_1
relativamente ai contratti di finanziamento n. 0I37053795425, n. Controparte_2
2 0I96053802189 e n. 0IC1046024851, ha ottenuto da in modo Controparte_2 CP_1
illecito l'ammontare pari ad almeno Euro 39.344,44, come specificato in narrativa,
condannare a rifondere l'importo di Euro 39.344,44 in favore di Controparte_2
o la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi ai CP_1
sensi dell'art. 1284, quarto comma, cod. civ. dal dì del dovuto al saldo, se del caso operando la compensazione con eventuali somme riconosciute ad , nella denegata Controparte_2
ipotesi di una pronuncia in tal senso;
in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di lite, anche nel caso in cui il presente procedimento dovesse concludersi con la sola pronuncia di incompetenza per territorio dell'adito Tribunale di Udine;
in via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate nella memoria
ex art. 171 ter n. 2 cod. proc. civ. e allo stato non ammesse.”
Per parte convenuta opposta: “in via preliminare: rigettare l'eccezione di incompetenza per territorio del Giudice adito siccome infondata;
sempre in via preliminare: concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c.;
nel merito: rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo e ogni domanda di parte opponente siccome infondate e, comunque, condannare la a pagare a CP_1 Controparte_2
per le causali di cui in atti, la complessiva somma di € 567.799,05, oltre agli ulteriori
[...]
interessi di mora dal 16.9.2023 al saldo, al tasso convenzionale stabilito in ciascun contratto,
in ogni caso nei limiti del tasso soglia dell'usura oggettiva;
con vittoria delle spese di lite,
anche della fase monitoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE.
otteneva, per il tramite della sua procuratrice speciale Controparte_2 [...]
(nuova denominazione di , dal Tribunale di Udine il D.I. n. 1018/2023 CP_3 CP_4
con il quale si ingiungeva a di pagare in suo favore entro gg. 40 dalla notifica CP_1
3 l'importo di €. 567.799,05, oltre agli ulteriori interessi di mora dal 16.09.2023 al saldo ed alle spese di procedura, dovutole per le rate rimaste insolute dei seguenti finanziamenti: - il n.
0I37053795425 dell'importo di €. 360.000,00 che era stato erogato dalla banca il 22.03.2017
mediante accredito sul conto corrente della società ingiunta;
- il n. 0I96053802189
dell'importo di €. 450.000,00 che era stato erogato il 30.06.2017 mediante accredito sul medesimo conto corrente;
- il n. 46024851 di €. 25.000,00 che era stato concesso il
17.06.2020.
ha proposto tempestiva opposizione con la quale ha eccepito: CP_1
- l'incompetenza per territorio del giudice adito in favore del Tribunale di Vicenza, quale foro generale della persona giuridica convenuta ex art. 19 c.p.c., ovvero, in subordine, del Tribunale di Trieste ai sensi dell'art. 20 c.p.c.– quale luogo ove erano stati sottoscritti i primi due finanziamenti – o, in ulteriore subordine, il Tribunale di
Torino dove era ubicata la sede legale di e dove avrebbe dovuto Controparte_2
essere eseguita l'obbligazione di pagamento ai sensi dell'art. 1182 c.c.;
- in subordine, nel merito, la sussistenza di asseriti vizi afferenti i contratti di mutuo azionati da controparte per la presenza del fenomeno dell'anatocismo e l'indeterminatezza della pattuizione del tasso di interesse a causa della mancata indicazione del regime finanziario. Sostiene l'opponente che, pur in assenza di relativa pattuizione, la avrebbe applicato il regime di capitalizzazione CP_5
composta in violazione degli artt. 821, comma 3, e 1283 c.c., con conseguente nullità
dei due contratti stipulati nel 2017 per violazione del principio di trasparenza ex art. 117 TUB;
inoltre, tutti e tre i finanziamenti specificherebbero soltanto il metodo di
“ammortamento alla francese” e ciò sarebbe insufficiente a determinare il tasso di interesse;
il tasso in concreto applicato si discosterebbe dal tasso di interesse nominale annuo indicato, donde la violazione degli artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c.;
4 - l'indeterminatezza del computo degli interessi di mora richiesti nel ricorso per ingiunzione in quanto l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB rivestirebbe efficacia probatoria solo nell'ambito del procedimento monitorio, spettando invece alla CP_5
nel successivo giudizio di opposizione l'onere di fornire piena prova della fondatezza della domanda di pagamento degli interessi di mora.
In via riconvenzionale ha chiesto la condanna di controparte a rifonderle le CP_1
somme che assume di avere indebitamente corrisposto a titolo di interessi, previo ricalcolo al tasso legale, e che sarebbero pari ad almeno €. 18.645,67 con riferimento al contratto di finanziamento n. 0196053802189 e ad almeno €. 20.698,77 con riferimento al finanziamento n. 0137053795424, per un totale di €. 39.344,44 o della diversa somma, maggiore o minore,
ritenuta di giustizia, operata eventualmente la compensazione tra i rispettivi crediti e controcrediti.
ritualmente costituitasi, ha replicato punto per punto alle Controparte_2
contestazioni avversarie ed ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
Con la memoria ex art. 171ter n. 1) c.p.c. ha anche eccepito l'improcedibilità CP_1
della domanda avversaria lamentando che il procedimento di mediazione ex art. 5 del D.
Lgs. n. 28/2010, pur tempestivamente avviato dalla Banca, non si era svolto in maniera corretta in quanto nel corso del primo ed unico incontro (tenutosi il 12.03.2024 mediante collegamento da remoto) la non era stata correttamente rappresentata: infatti, il CP_5
procuratore-rappresentante, dott. si era collegato solo nella fase finale, Persona_1
quando oramai la discussione circa la possibilità di una composizione bonaria della vertenza si era esaurita, mentre alla fase iniziale avrebbe partecipato per l'istituto di credito solamente la dott.ssa che però era priva di poteri di rappresentanza. Persona_2
Con ordinanza del 16.07.2025 il Tribunale, a scioglimento della riserva assunta all'esito della prima udienza tenutasi in quello stesso giorno, ha concesso la provvisoria esecutorietà
del D.I. ai sensi dell'art. 648 c.p.c. e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato
5 ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 6.05.2025. A quest'ultima udienza i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come riportate in epigrafe e dopo una breve discussione orale la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281sexies, comma 3, c.p.c..
L'opposizione proposta da è giuridicamente infondata e va respinta. CP_1
La pretestuosità dell'eccezione di difetto della condizione di procedibilità di cui all'art. 5
del D. L.vo n. 28/2010 la si ricava agevolmente dalla lettura del Verbale del primo incontro tenutosi il 12.03.2024, redatto e sottoscritto dal mediatore, avv. Luca Pangaro, il quale, dato atto di avere identificato le parti ed i difensori presenti, ha attestato il regolare esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, con la presenza, per del Controparte_2
suo procuratore, avv. nonché della dott.ssa (doc. 39 Persona_1 Persona_2
opposta). Nell'allegato “Report di Teams dei collegamenti” a quella riunione si legge che l'incontro era stato avviato dal mediatore alle ore 09:33:07 e che tutti gli altri partecipanti si erano collegati subito dopo, nell'arco temporale compreso tra le ore 9:33:30 e le 9:39:42. In
particolare, risulta che l'avv. procuratore speciale di si Per_1 Controparte_2
collegò alle 9:39:42 (appena quattro minuti dopo rispetto all'ora in cui si era collegato il difensore di avv. Silvia Casarin) e rimase in collegamento fino al termine della CP_1
riunione che si chiuse alle ore 10:01:56 con esito negativo. Non vi è ragione di dubitare sulla veridicità di quanto è stato attestato a verbale dal mediatore;
del resto, a seguito della produzione in giudizio di detto verbale da parte di , lungi dal Controparte_2 CP_1
disconoscerne il contenuto, ha semplicemente “modificato” la propria contestazione lamentando che l'avv. avrebbe avuto per tutta la durata della tentata conciliazione Per_1
telecamera ed audio disattivati e solo a discussione esaurita sarebbe comparsa la sua figura. A tal proposito va ricordato che “la necessità di interpretare l'art. 8 del D. L.vo n.
28/2010 e l'ipotesi di giurisdizione condizionata in modo non estensivo, ovvero in modo da
non rendere eccessivamente complesso e dilazionato l'accesso alla tutela giurisdizionale,
depongono nel senso che l'onere della parte che intenda agire in giudizio (o che, avendo
6 agito, si sia vista opporre il mancato preventivo esperimento della mediazione e sia stata
rimessa davanti al mediatore dal giudice) di dar corso alla mediazione obbligatoria può
ritenersi adempiuto con l'avvio della procedura di mediazione e la comparizione al primo
incontro davanti al mediatore, all'esito del quale, ricevute le necessarie informazioni in
merito alla funzione ed alle modalità di svolgimento della mediazione, può liberamente
manifestare il suo parere negativo sulla possibilità di utilmente iniziare (rectius proseguire)
la procedura di mediazione” (cfr. Cass. n. 8473/2019 e Cass. n. 18485/2024), sicchè non può che confermarsi quanto già attestato dal mediatore, ossia che la procedura di mediazione è stata regolarmente esperita e si è chiusa negativamente al termine del primo incontro.
Parimenti infondata è l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale che ha emesso il D.I. opposto in questa sede. Sul punto risultano senz'altro condivisibili le considerazioni svolte dalla parte opposta che ha dichiarato di avere radicato la vertenza avanti al Tribunale di Udine in applicazione dell'art. 20 c.p.c., evidenziando che il credito complessivo azionato nei confronti di trae origine dall'inadempimento di CP_1
quest'ultima rispetto all'obbligazione di restituire ratealmente le somme oggetto di tre distinti finanziamenti erogati dalla banca, l'ultimo dei quali si era perfezionato con l'accredito da parte della banca in data 17.06.2020 dell'importo di €. 25.000,00 sul conto corrente n.
1000/3627 intestato a ed in essere presso la filiale di Codroipo (UD) di CP_1 [...]
(vedi docc. 32-35 di parte opposta). Risulta, dunque, pacifico che il luogo ove si CP_2
è concluso questo terzo rapporto contrattuale di mutuo, di natura reale, è proprio Codroipo;
qui, inoltre, la società mutuataria era tenuta ad eseguire l'obbligazione restitutoria della somma ricevuta a mutuo in base all'art. 3 (Durata e modalità di rimborso) del contratto di finanziamento che stabiliva: “La parte Finanziata autorizza l'addebito degli importi delle
singole rate sul c/c di cui all'art. 2 – c/c n. 1000/5688 intestato a – che si obbliga a CP_1
tenere acceso per tutta la durata del Finanziamento e su cui si impegna a costituire la
7 provvista necessaria”. Il rapporto di c/c n. 1000/5688, inizialmente in essere presso la filiale di Trieste di , era stato estinto, su richiesta di qualche giorno Controparte_2 CP_1
dopo con apertura pressochè contestuale di un nuovo conto corrente presso la filiale di
Codroipo sul quale in data 30.06.2020 era stato girocontato il saldo netto di estinzione del primo e sul quale erano anche stati trasferiti gli ordini di pagamento ed i servizi in essere sul vecchio. Sicuramente, dunque, alla data del deposito del ricorso per D.I. Udine
rappresentava anche il luogo in cui doveva eseguirsi l'obbligazione restitutoria da parte della mutuataria, mediante addebito delle singole rate sul conto corrente in essere presso la filiale di Codroipo. La sicura competenza territoriale del Tribunale di Udine rispetto all'ultimo finanziamento erogato nel giugno 2020 è idonea ad attrarre la competenza per territorio derogabile anche rispetto a quella parte del credito monitoriamente azionato che trova fondamento negli altri due contratti di finanziamento conclusi nel 2017. Poiché, infatti, ogni contratto di mutuo genera una propria e distinta obbligazione restitutoria in capo al mutuatario, non vi è dubbio che nel caso di specie si verta in un'ipotesi di cumulo di domanda di condanna nei confronti della medesima parte, sicchè trova applicazione l'art. 104 c.p.c.
che stabilisce: “contro la stessa parte possono proporsi nel medesimo processo più
domande anche non altrimenti connesse, purchè sia osservata la norma dell'art. 10, comma
2, e cioè che ai fini della competenza per valore le varie domande vengano sommate tra
loro”. La giurisprudenza è oramai pressochè univoca nell'affermare che “La norma, laddove
prevede che nel caso di una pluralità di domande nei confronti della stessa parte (come tale
dovendosi considerare le domande con le quali, nell'ambito del medesimo giudizio, il
creditore chieda la condanna del convenuto al pagamento del corrispettivo asseritamente
dovuto per le diverse prestazioni eseguite in favore dello stesso, si possa derogare alla
competenza per valore, implica la possibilità di una deroga anche alla competenza per
territorio derogabile, nel senso che la sussistenza del foro territoriale rispetto ad una delle
domande consente la trattazione anche delle altre” (cfr., tra le altre, Cass. n. 15252/2020;
8 Cass. n. 23109/2014; Cass. n. 19958/2005). Una diversa interpretazione volta ad escludere,
a fronte di una deroga espressa alla competenza per valore, la possibilità di una deroga implicita alla competenza territoriale derogabile in caso di cumulo di più domande, si porrebbe in contrasto sia col principio di ragionevole durata del processo e sia con il divieto di spreco dell'attività giurisdizionale (così Cass. n. 4792/2021).
In definitiva, si deve senz'altro riconoscere la competenza per territorio del Tribunale di
Udine rispetto non solo alla domanda restitutoria che si fonda sul terzo contratto di mutuo concluso nel 2020, ma anche rispetto alle altre domande proposte cumulativamente e che si basano sui due precedenti contratti di finanziamento stipulati nel 2017.
Nel merito, le contestazioni svolte si rivelano confuse e tra loro anche contradditorie nella misura in cui, da un lato, si eccepisce la nullità del contratto di mutuo per mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime finanziario di capitalizzazione adottato, mentre, dall'altro lato, si lamenta che il piano di ammortamento alla francese applicato verrebbe a realizzare la capitalizzazione composta degli interessi con l'effetto di generare anatocismo, così dimostrando che dal contratto di finanziamento si evincevano chiaramente quelle che erano le condizioni economiche (e, quindi, anche il regime finanziario applicato) pattuite tra le parti. Si sostiene, in sostanza, nella relazione tecnica di parte prodotta da sub doc. 6), che il Piano di ammortamento alla francese CP_1
sviluppato in regime composto dei due contratti stipulati nel 2017 oggetto di causa è
sviluppato in regime composto in violazione dell'art. 1283 c.c., dell'art. 821 c.c., dell'art. 120
TUB e dell'art. 6 della delibera CICR 9/2/00. Tali doglianze, tuttavia, possono ritenersi oramai superate dai principi di diritto espressi nella sentenza Cass. SS.UU. n. 15130/2024
che ha, infatti, chiarito, a proposito di un mutuo stipulato a tasso fisso con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, che il metodo alla francese è costruito in modo tale che l'obbligazione per interessi è calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato, benchè quest'ultimo non sia
9 ancora integralmente esigibile, ma non prevede affatto che sugli interessi scaduti (e si potrebbe aggiungere, non scaduti) maturino altri interessi. Esso comporta, piuttosto, che ad ogni rata il debito per interessi si estingue, a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. Quindi:
a) il piano di ammortamento si sviluppa a partire dal calcolo della quota di interessi e deducendo, per differenza, la quota capitale e non viceversa;
il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale
(debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi,
determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva)
ascrivibile agli interessi ed il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via;
b) deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi, a sua volta,
la produzione di interessi per il periodo successivo, poiché il metodo alla francese è
costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue. “E', perciò,
anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un
meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi …. In base al calcolo di
successivi interessi”; né “opposta conclusione potrebbe argomentarsi rilevando
semplicemente che nel mutuo alla francese la capitalizzazione avviene in regime
'composto' che è un'espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è
incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi,
ma sul capitale (debito) residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro
volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo
successivo (quanto meno nel regime di ammortamento alla francese standard e nella
dinamica fisiologica del rapporto)”; la capitalizzazione composta è, dunque, solo un
10 modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto, una forma di quantificazione di una prestazione;
c) il maggior carico di interessi del prestito non è una caratteristica propria dei piani di ammortamento 'alla francese' standardizzati e non dipende da un fenomeno di produzione di 'interessi su interessi', cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi 'scaduti' (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata per i primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto;
d) la mancata indicazione delle modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione non comporta indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto e, di conseguenza, la nullità parziale del contratto di mutuo bancario ai sensi degli art. 1346 e 1418 c.c., quando il contratto contenga le indicazioni proprie del tipo legale
(art. 1283 c.c.), cioè la chiara ed inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato;
e) in mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul tasso annuo (TAN) che deve essere esplicitato nel contratto né sul tasso anno effettivo globale (TAEG), che consiste solo in un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento e non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni di cui all'art. 117, comma 4, T.U.B., sicchè
l'eventuale mancata previsione del TAEG non determina, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo
11 globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencate in contratto.
Con la recente sentenza n. 7382/2025 la Cassazione ha affermato che tutti i principi di cui sopra trovano applicazione anche nel caso in cui il tasso convenuto nel piano di ammortamento alla francese standardizzato non sia fisso, ma variabile, ancorato ovviamente ad un indice predeterminato, dal momento che, “laddove la quota di interessi
dovuta per ciascuna rata sia calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale
residuo, è perciò stesso escluso l'anatocismo, e ciò che cambierà sarà solo la
quantificazione degli interessi dovuti: e cioè, se il tasso previsto è variabile, l'importo
complessivo della rata, con la cadenza temporale di volta in volta prevista, varierà, in
positivo o in negativo, in base all'andamento del tasso di interesse di riferimento,
comportando di conseguenza un aumento o riduzione della quota di interessi della rata
medesima”.
“Ricapitolando” – afferma la S.C. nella sentenza da ultimo citata – “nel mutuo con piano di
ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile: a) non si determina alcuna
capitalizzazione degli interessi perché, come nel tasso fisso, la quota di interessi di ogni rata
viene ugualmente calcolata sul residuo debito del periodo precedente, costituito dalla quota
capitale ancora dovuta, detratto quanto già pagato in linea capitale con le rate precedenti:
b) se il piano di ammortamento riporta la chiara ed inequivoca indicazione dell'importo
erogato, della durata del prestito, del TAN e del TAEG, della periodicità (numero e
composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale ed interessi,
neppure sorge alcun vulnus in termini di trasparenza, giacchè il mutuatario ha integrale
cognizione, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi giuridici ed economici del contratto.
Né rileva, in senso contrario, che, per sua natura, il piano di ammortamento di un mutuo a
tasso variabile non possa che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva
dell'ammontare finale dell'importo da restituire, sulla base del tasso individuato al momento
12 della conclusione del contratto: il mutuatario, entro detti limiti, può difatti rappresentarsi
quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dell'unico parametro noto e
disponibile alla data della pattuizione, effettuando quella comparazione tra le possibili offerte
sul mercato, che è la principale delle facoltà in funzione delle quali il presidio della
trasparenza delle condizioni opera. Salvo a non voler percorrere l'unica alternativa
astrattamente praticabile, ma che si menziona evidentemente solo 'ad absurdum',
consistente in un intervento del legislatore volto a negare in sé stessa la liceità tout court
dei mutui a tasso variabile”.
In tutti e tre i contratti di finanziamento conclusi dalle parti risultavano riportati tutti gli elementi necessari affinchè il cliente potesse ricostruire l'importo da restituire alla banca nel caso, ovviamente, di regolare pagamento delle rate alle scadenze mensili che erano state concordate. Invero, per quanto riguarda i primi due finanziamenti su cui si incentrano le contestazioni di il Documento di sintesi indicava l'importo erogato, la durata, il CP_1
tasso di interesse variabile e le specifiche modalità per determinarlo, le spese ed oneri applicati ed il piano di ammortamento con indicato il numero delle rate, la loro scadenza, la quota di capitale compresa in ciascuna ed il debito residuo in linea capitale. Ne consegue l'infondatezza anche del rilievo di nullità per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1346 e
1418 c.c., mentre l'asserita divergenza tra il tasso di interesse pattuito e quello in concreto applicato viene fatta discendere dal lamentato anatocismo connesso al regime finanziario,
risultato, per quanto detto, insussistente.
Non può, infine, non rilevarsi l'estrema genericità delle doglianze relative agli interessi di mora.
In definitiva, il credito vantato dalla banca risulta adeguatamente provato dai contratti di finanziamento, dagli estratti conto relativi a ciascuno di essi e da tutta la documentazione versata in causa dall'opposta e da cui si ricava la precisa composizione del credito relativo
13 ad ogni finanziamento per rate insolute, capitale residuo ed interessi di mora, con il relativo prospetto di calcolo (docc. 36-38).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo,
applicando per tutte e quattro le fasi processuali i parametri medi previsti dal D.M. n.
147/2022 in relazione allo scaglione di valore di riferimento.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 3573/2023, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così decide:
1. respinge l'opposizione proposta da avverso il D.I. n. 1018/2023 emesso CP_1
da questo Tribunale il 6-9.10.2023 che, per l'effetto, conferma;
2. condanna l'opponente a rifondere ad , rappresentata da Controparte_2 [...]
le spese di lite che liquida in €. 29.193,00 per compenso, oltre rimborso CP_3
spese forfettario al 15%, CNA ed IVA come per legge.
Così deciso, in Udine il 21.05.2025.
Il Presidente Istruttore
dott.ssa Anna Fasan
14