Art. 3.
L' articolo 12 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526 , e' sostituito dal seguente:
"Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 1, terzo, sesto, settimo e ottavo comma, 4, 5, 6, 8, primo, secondo, terzo e quinto comma, e 9, primo comma, e' punito con l'ammenda da lire trentamila a lire trecentomila.
Nei casi piu' gravi si applica anche l'arresto fino a tre mesi".
L' articolo 12 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526 , e' sostituito dal seguente:
"Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 1, terzo, sesto, settimo e ottavo comma, 4, 5, 6, 8, primo, secondo, terzo e quinto comma, e 9, primo comma, e' punito con l'ammenda da lire trentamila a lire trecentomila.
Nei casi piu' gravi si applica anche l'arresto fino a tre mesi".