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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/05/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di conSIlio in persona di
Dott.ssa EN Barbalucca Presidente est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 28/02/2025 al n. 557 /2025 R.G. avente ad oggetto:
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili promosso da
(C.F.: ) nato a [...] Parte_1 C.F._1
(NA) il 02/07/1967 , rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv.to Tanzillo
Antonio
e da
PI EN (C.F.: ) nata ad [...] il [...] C.F._2
, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv.to Curcio FA
-RICORRENTI -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- INTERVENIENTE NECESSARIO-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26/02/2025 gli epigrafati ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Acerra in data 8.4.2002 dalla cui unione nascevano tre figli: il 29.9.2002, il 18.12.2005 e FA il Per_1 Per_2
28.11.2011, evidenziavano che il Tribunale di Nola aveva omologato la separazione consensuale tra i coniugi con decreto cron. n. 188/2020 del 10.2.2020 reso nel procedimento R.G. n. 5709/2019 e che da quell'epoca la separazione si è protratta ininterrottamente.
Con note in sostituzione di udienza, ritualmente depositate, le parti si riportavano al ricorso chiedendo la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni di cui al decreto di omologazione, ossia affido condiviso del minore con collocazione prevalente presso la residenza della madre come da documentazione in atti e diritto di visita paterno come precisato nelle note di trattazione scritta versate in atti telematicamente in data 14.4.2025.
Sulle conclusioni di cui in epigrafe il Tribunale si riservava di decidere.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero è provato il titolo della richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e cioè decreto di omologazione n. cronol. 188/2020 del 10.2.2020, previa comparizione delle parti dinanzi al GD delegato dal Presidente del Tribunale di Nola in data 13.1.2020, risultato non impugnato.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi anteriori alla proposizione della domanda di divorzio a decorrere dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al presidente, visto che non è stata eccepita la interruzione della separazione da tale data.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 lett.b) l.
1.12.1970 n.898 così come modificata dall'art.5 della citata l.n.74/87 ; d'altra parte attese le risultanze degli atti di causa si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più perciò ricostituirsi.
Quanto ai provvedimenti accessori, i ricorrenti riportandosi al ricorso ed alle condizioni di separazione, hanno concordato le seguenti pattuizioni rilevanti in questa sede:
“b) Il SI. si impegna e si obbliga a corrispondere alla moglie Parte_1
SI.ra , a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, la somma Parte_2
di euro 800,00 mensili. L'assegno mensile di mantenimento dovrà essere corrisposto entro il 5 di ogni mese, a mezzo bonifico sul conto corrente postale intestato alla SI.ra PI EN [...] e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, come per legge.
c) In ordine al 50% delle spese straordinarie, quali indicate nel protocollo d'intesa del Tribunale di Nola e come da accordi di separazione consensuale, le parti concordano che le stesse dovranno essere rimborsate al genitore anticipatario, naturalmente previa esibizione della documentazione comprovante l'esborso sostenuto, entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
d) Il SI. si obbliga a corrispondere, una tantum, l'ulteriore complessivo Pt_1
importo di euro 600,00 nel mese di dicembre di ogni anno da versare direttamente in favore dei figli nella misura di euro 200,00 ciascuno.
e) Il SI. si impegna e si obbliga ad autorizzare il versamento Parte_1 integrale dell'assegno unico direttamente alla moglie SI.ra . Parte_2
f) I coniugi concordano che l'importo economico complessivo per il mantenimento dei figli, naturalmente salvo la riduzione del detto importo in caso di raggiungimento di adeguata autonomia economica anche da parte di uno solo dei figli e nel rispetto della normativa vigente, non dovrà mai essere inferiore ad euro 800,00. Resta altresì concordato tra essi coniugi che l'importo economico complessivo per il mantenimento dei figli, una volta che per l'intervenuto superamento dei limiti di età dei figli non sarà più percepito l'assegno unico il sopra menzionato assegno di mantenimento per i figli sarà automaticamente aumentato ad euro 1000,00 a decorrere dalla richiesta che la SI. PI effettuerà al SI. , naturalmente Pt_1
sempre salvo la riduzione del detto importo in caso di raggiungimento di adeguata autonomia economica anche da parte di uno solo dei figli e nel rispetto della normativa vigente.
g) I coniugi concordano sull'affidamento condiviso del figlio FA, seppur con collocamento, in via prevalente, presso la madre. Il minore trascorrerà un weekend alternato con il padre, oltre al giorno del compleanno ed onomastico di quest'ultimo e in via alternativa le feste natalizie, di fine anno e pasquali, oltre a 15 giorni nel periodo estivo, secondo determinazioni che verranno concordate con la SI.ra PI ed il figlio. il tutto in considerazione dei civili, sereni e collaborativi rapporti tra i SIg.ri e PI. Pt_1
h) le parti stabiliscono che, per quanto attiene al canone di locazione degli immobili di cui sono comproprietari di cui il 1°) alla via Sottotenente Piccolo nn. 7/9 in Acerra
e il 2°) alla via Torino nr 6 in Acerra (NA), sarà sempre percepito nella misura del
50% cadauno da parte dei SIg.ri e PI;
qualora il canone dovesse essere Pt_1
rimodulato e aumentato, il quantum maggiore della parte di canone eccedente sarà attribuita esclusivamente alla SI.ra PI EN.
i) le parti si rendono, altresì, disponibili a conferire incarico ad un'agenzia immobiliare, entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso, per valutare la vendita degli immobili di cui sono comproprietari siti alla via Sottotenente Piccolo nn. 7/9 in Acerra e, in caso di cessione, si obbligano a distribuire il ricavato delle vendite secondo la seguente modalità: 1) il 50% dell'intero prezzo della vendita sarà suddiviso tra i SI.ri e PI EN;
2) il restante 50% Parte_1
dell'intero prezzo della vendita sarà suddiviso in parti uguali tra i tre figli , Per_1
e FA, previa apertura di un libretto nominativo a loro intestato e/o a Per_2
loro vincolato.”
In riferimento al regime di affido del minore FA si ritiene opportuno confermare il regime di affido condiviso statuito in fase di separazione: dalle risultanze in atti non emergono dubbi sulla adeguata connotazione genitoriale delle parti che appaiono genuinamente protese alla cura ed alla educazione della prole.
Va mantenuta la collocazione del minore presso la madre con la quale già risiede e con diritto di visita paterno come precisato in atti.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole, ritiene il Tribunale di poterli recepire interamente e porli a base della presente decisione.
Sì dà atto che ai sensi dell'art. 70 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte , né la presenza a tutte le udienze (cfr.:
Cass.n.13062 del 2000; Cass.n.12456 del 1999; Cass. N.11915 del 1998).
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra nato a [...] il [...] e PI Parte_1
EN nata ad [...] (NA) il [...] , ad [...] il giorno 8.4.2002, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune (atto n.13, Parte II, Serie A, Anno
2002);
b) affida il figlio minore FA ad entrambi i genitori con collocamento stabile e residenza presso la madre e con diritto di visita paterno conformemente alla parte motiva;
c) dispone che il SI. corrisponda alla Sig.ra PI, la complessiva somma Pt_1
di euro 800,00 a titolo di mantenimento dei figli, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ogni mese;
oltre al 50 % delle spese straordinarie ed al complessivo importo di euro 600,00 da versare ogni anno nel mese di dicembre.
d) prende atto di ogni altra pattuizione vincolante tra le parti ex art. 1321 e 1322 cc e degli impegni assunti dalle stesse;
e) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies Disp.att.c.pc. come introdotto dalla L. 149/2022
f) compensa le spese di lite;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di ConSIlio del 14/05/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa EN Barbalucca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di conSIlio in persona di
Dott.ssa EN Barbalucca Presidente est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 28/02/2025 al n. 557 /2025 R.G. avente ad oggetto:
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili promosso da
(C.F.: ) nato a [...] Parte_1 C.F._1
(NA) il 02/07/1967 , rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv.to Tanzillo
Antonio
e da
PI EN (C.F.: ) nata ad [...] il [...] C.F._2
, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv.to Curcio FA
-RICORRENTI -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- INTERVENIENTE NECESSARIO-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26/02/2025 gli epigrafati ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Acerra in data 8.4.2002 dalla cui unione nascevano tre figli: il 29.9.2002, il 18.12.2005 e FA il Per_1 Per_2
28.11.2011, evidenziavano che il Tribunale di Nola aveva omologato la separazione consensuale tra i coniugi con decreto cron. n. 188/2020 del 10.2.2020 reso nel procedimento R.G. n. 5709/2019 e che da quell'epoca la separazione si è protratta ininterrottamente.
Con note in sostituzione di udienza, ritualmente depositate, le parti si riportavano al ricorso chiedendo la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni di cui al decreto di omologazione, ossia affido condiviso del minore con collocazione prevalente presso la residenza della madre come da documentazione in atti e diritto di visita paterno come precisato nelle note di trattazione scritta versate in atti telematicamente in data 14.4.2025.
Sulle conclusioni di cui in epigrafe il Tribunale si riservava di decidere.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero è provato il titolo della richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e cioè decreto di omologazione n. cronol. 188/2020 del 10.2.2020, previa comparizione delle parti dinanzi al GD delegato dal Presidente del Tribunale di Nola in data 13.1.2020, risultato non impugnato.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi anteriori alla proposizione della domanda di divorzio a decorrere dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al presidente, visto che non è stata eccepita la interruzione della separazione da tale data.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 lett.b) l.
1.12.1970 n.898 così come modificata dall'art.5 della citata l.n.74/87 ; d'altra parte attese le risultanze degli atti di causa si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più perciò ricostituirsi.
Quanto ai provvedimenti accessori, i ricorrenti riportandosi al ricorso ed alle condizioni di separazione, hanno concordato le seguenti pattuizioni rilevanti in questa sede:
“b) Il SI. si impegna e si obbliga a corrispondere alla moglie Parte_1
SI.ra , a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, la somma Parte_2
di euro 800,00 mensili. L'assegno mensile di mantenimento dovrà essere corrisposto entro il 5 di ogni mese, a mezzo bonifico sul conto corrente postale intestato alla SI.ra PI EN [...] e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, come per legge.
c) In ordine al 50% delle spese straordinarie, quali indicate nel protocollo d'intesa del Tribunale di Nola e come da accordi di separazione consensuale, le parti concordano che le stesse dovranno essere rimborsate al genitore anticipatario, naturalmente previa esibizione della documentazione comprovante l'esborso sostenuto, entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
d) Il SI. si obbliga a corrispondere, una tantum, l'ulteriore complessivo Pt_1
importo di euro 600,00 nel mese di dicembre di ogni anno da versare direttamente in favore dei figli nella misura di euro 200,00 ciascuno.
e) Il SI. si impegna e si obbliga ad autorizzare il versamento Parte_1 integrale dell'assegno unico direttamente alla moglie SI.ra . Parte_2
f) I coniugi concordano che l'importo economico complessivo per il mantenimento dei figli, naturalmente salvo la riduzione del detto importo in caso di raggiungimento di adeguata autonomia economica anche da parte di uno solo dei figli e nel rispetto della normativa vigente, non dovrà mai essere inferiore ad euro 800,00. Resta altresì concordato tra essi coniugi che l'importo economico complessivo per il mantenimento dei figli, una volta che per l'intervenuto superamento dei limiti di età dei figli non sarà più percepito l'assegno unico il sopra menzionato assegno di mantenimento per i figli sarà automaticamente aumentato ad euro 1000,00 a decorrere dalla richiesta che la SI. PI effettuerà al SI. , naturalmente Pt_1
sempre salvo la riduzione del detto importo in caso di raggiungimento di adeguata autonomia economica anche da parte di uno solo dei figli e nel rispetto della normativa vigente.
g) I coniugi concordano sull'affidamento condiviso del figlio FA, seppur con collocamento, in via prevalente, presso la madre. Il minore trascorrerà un weekend alternato con il padre, oltre al giorno del compleanno ed onomastico di quest'ultimo e in via alternativa le feste natalizie, di fine anno e pasquali, oltre a 15 giorni nel periodo estivo, secondo determinazioni che verranno concordate con la SI.ra PI ed il figlio. il tutto in considerazione dei civili, sereni e collaborativi rapporti tra i SIg.ri e PI. Pt_1
h) le parti stabiliscono che, per quanto attiene al canone di locazione degli immobili di cui sono comproprietari di cui il 1°) alla via Sottotenente Piccolo nn. 7/9 in Acerra
e il 2°) alla via Torino nr 6 in Acerra (NA), sarà sempre percepito nella misura del
50% cadauno da parte dei SIg.ri e PI;
qualora il canone dovesse essere Pt_1
rimodulato e aumentato, il quantum maggiore della parte di canone eccedente sarà attribuita esclusivamente alla SI.ra PI EN.
i) le parti si rendono, altresì, disponibili a conferire incarico ad un'agenzia immobiliare, entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso, per valutare la vendita degli immobili di cui sono comproprietari siti alla via Sottotenente Piccolo nn. 7/9 in Acerra e, in caso di cessione, si obbligano a distribuire il ricavato delle vendite secondo la seguente modalità: 1) il 50% dell'intero prezzo della vendita sarà suddiviso tra i SI.ri e PI EN;
2) il restante 50% Parte_1
dell'intero prezzo della vendita sarà suddiviso in parti uguali tra i tre figli , Per_1
e FA, previa apertura di un libretto nominativo a loro intestato e/o a Per_2
loro vincolato.”
In riferimento al regime di affido del minore FA si ritiene opportuno confermare il regime di affido condiviso statuito in fase di separazione: dalle risultanze in atti non emergono dubbi sulla adeguata connotazione genitoriale delle parti che appaiono genuinamente protese alla cura ed alla educazione della prole.
Va mantenuta la collocazione del minore presso la madre con la quale già risiede e con diritto di visita paterno come precisato in atti.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole, ritiene il Tribunale di poterli recepire interamente e porli a base della presente decisione.
Sì dà atto che ai sensi dell'art. 70 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte , né la presenza a tutte le udienze (cfr.:
Cass.n.13062 del 2000; Cass.n.12456 del 1999; Cass. N.11915 del 1998).
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra nato a [...] il [...] e PI Parte_1
EN nata ad [...] (NA) il [...] , ad [...] il giorno 8.4.2002, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune (atto n.13, Parte II, Serie A, Anno
2002);
b) affida il figlio minore FA ad entrambi i genitori con collocamento stabile e residenza presso la madre e con diritto di visita paterno conformemente alla parte motiva;
c) dispone che il SI. corrisponda alla Sig.ra PI, la complessiva somma Pt_1
di euro 800,00 a titolo di mantenimento dei figli, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ogni mese;
oltre al 50 % delle spese straordinarie ed al complessivo importo di euro 600,00 da versare ogni anno nel mese di dicembre.
d) prende atto di ogni altra pattuizione vincolante tra le parti ex art. 1321 e 1322 cc e degli impegni assunti dalle stesse;
e) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies Disp.att.c.pc. come introdotto dalla L. 149/2022
f) compensa le spese di lite;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di ConSIlio del 14/05/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa EN Barbalucca