CA
Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 29/10/2025, n. 2894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2894 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2315 RUOLO GENERALE ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE IV CIVILE composta dai magistrati Dott. Irene PO Presidente rel. Dott. Roberta Nunnari Consigliere Dott. Marco Del Vecchio Consigliere ha pronunciato il seguente
SENTENZA Nella procedura di reclamo ex art 51 ccii iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa da Parte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARTUCCI
[...] P.IVA_1
SC ED , con elezione di domicilio in PIAZZETTA UMBERTO GIORDANO, 2 MILANO, presso e nello studio dell'avv. MARTUCCI SC ED
-reclamante-
CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_1 C.F._1 dell'avv. COLLI GIULIO , con elezione di domicilio in VIA CESAREA 12 27029 VIGEVANO presso e nello studio dell'avv. COLLI GIULIO;
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELLA SOC. SC ANNUNZIATA SOCIETA' -contumace- Parte_1
-reclamato-
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 495/25 pubblicata in data 3-7-25 il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso di per la dichiarazione di apertura della liquidazione Parte_2 giudiziale della società . Controparte_2
Con ricorso depositato in data 29-7-25 la società predetta ha proposto reclamo ex art. 51 CCII avanti alla Corte d'Appello al fine di ottenere la revoca della suddetta sentenza , contestando la corretta instaurazione del contraddittorio e l'insussistenza dei requisiti dimensionali allegando l'inattività della società. Fissata la prima udienza di comparizione, il reclamo veniva notificato alla Curatela e al creditore istante , unitamente al pedissequo decreto di fissazione udienza . Si costituiva la creditrice istante chiedendo il rigetto del reclamo mentre la procedura veniva dichiarata contumace. All'esito, la Corte si riservava. A scioglimento della riserva predetta, la Corte osserva quanto segue.
Con il reclamo proposto lamenta, anzitutto, la violazione Controparte_2 del contraddittorio assumendo la irregolarità della notifica del ricorso per la dichiarazione giudiziale avanti al tribunale. La doglianza è infondata. Infatti, la notifica del ricorso ex art. 40 C.C.I.I. è stata ritualmente eseguita, come attestato dalla Cancelleria . L'articolo 40 CCII, al sesto comma prevede, in primo luogo la notifica al debitore a mezzo pec, modalità che è stata eseguita dal funzionario di cancelleria in data 17 febbraio 2025. Il comma 7 prevede, poi, che il ricorso e decreto, in caso di impossibilità, siano depositati nel portale dei servizi telematici gestito dal Controparte_3 all'interno dell' area riservata. La notifica si intende eseguita nel terzo giorno successivo a quello in cui è avvenuto l'inserimento e di ciò ne dà attestazione il Cancelliere, come è avvenuto nel caso di specie. Nell'ipotesi in cui la notifica a mezzo pec risulti infruttuosa, ex articolo 40 comma 8 CCII, , la notifica viene effettuata anche presso la sede legale dell'impresa di cui si richiede la liquidazione giudiziale e nel caso in cui non vada a buon fine mediante deposito presso la Casa Comunale. Nella specie, in data 27 febbraio 2025, dunque, l'Ufficiale Giudiziario ha tentato la notifica presso la sede legale della a responsabilità Controparte_4 limitata semplificata, ma questa risulta non essere andata a buon fine. Conseguentemente la notificazione è avvenuta in data 14 marzo 2025 presso la casa comunale, dove si trova la sede legale indicata sul registro delle imprese. Dunque non risulta violato il contraddittorio attesa la regolarità della notifica del ricorso al debitore.
Parte resistente lamenta, poi, che essendo l'impresa inattiva, non avrebbe i requisiti dimensionali per l'ammissione alla liquidazione giudiziale. Anche questa doglianza è infondata. La semplificata non è Controparte_5 cancellata dal registro delle imprese e risulta, come da visura camerale del 2025, ancora attiva in data 3 febbraio dell'anno corrente. La asserita inattività non esonera la società dal redigere e depositare ogni anno il bilancio , né dalla tenuta delle scritture contabili né dalla presentazione delle dichiarazioni fiscali, documentazione che, nella specie, non è stata prodotta: pertanto non è\1 stata fornita la prova che trattasi di impresa minore non passibile di essere sottoposta a liquidazione giudiziale. Infatti, come statuito dalla Corte di Cassazione l'onere della prova dei requisiti di non fallibilità ricade sempre sulla parte debitrice, e deve essere fornita in primo luogo e sostanzialmente con la produzione dei relativi bilanci o alternativamente della relativa contabilità, né può essere fornita in altro modo nel caso in cui i bilanci siano mancanti o siano ritenuti inattendibili. La prova non può basarsi su documenti di produzione unilaterale da parte dello stesso debitore (Corte di Cassazione sez. I, 26/02/2025, n.5011).
In conclusione, l'onere della prova incombente al debitore sul mancato superamento dei limiti dimensionali non risulta affatto soddisfatto e la reclamata sentenza merita integrale conferma con condanna di parte reclamante al pagamento delle spese sostenute dalla parte reclamata, liquidate ex art. 1 comma 10 sexies dm 147/22 come da dispositivo, qualificato il procedimento di valore indeterminabile ( cfr. Cass. S.U. n. 16300/2007 e, nello stesso senso, Cass. n. 1346/2013). Va, infine, dichiarata la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 24-12-12 n. 228
P.Q.M.
La Corte respinge il reclamo avverso la sentenza del tribunale di Milano n. 495/25 del 3-7-25 . Condanna parte reclamante al pagamento delle spese processuali in favore di che liquida in euro 5000,00 per compenso professionale , oltre Parte_2
IVA e cassa previdenziale. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della reclamante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 24-12-12 n. 228. Così deciso in Milano, 23/10/2025
Il Presidente estensore
Irene PO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE IV CIVILE composta dai magistrati Dott. Irene PO Presidente rel. Dott. Roberta Nunnari Consigliere Dott. Marco Del Vecchio Consigliere ha pronunciato il seguente
SENTENZA Nella procedura di reclamo ex art 51 ccii iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa da Parte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARTUCCI
[...] P.IVA_1
SC ED , con elezione di domicilio in PIAZZETTA UMBERTO GIORDANO, 2 MILANO, presso e nello studio dell'avv. MARTUCCI SC ED
-reclamante-
CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_1 C.F._1 dell'avv. COLLI GIULIO , con elezione di domicilio in VIA CESAREA 12 27029 VIGEVANO presso e nello studio dell'avv. COLLI GIULIO;
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELLA SOC. SC ANNUNZIATA SOCIETA' -contumace- Parte_1
-reclamato-
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 495/25 pubblicata in data 3-7-25 il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso di per la dichiarazione di apertura della liquidazione Parte_2 giudiziale della società . Controparte_2
Con ricorso depositato in data 29-7-25 la società predetta ha proposto reclamo ex art. 51 CCII avanti alla Corte d'Appello al fine di ottenere la revoca della suddetta sentenza , contestando la corretta instaurazione del contraddittorio e l'insussistenza dei requisiti dimensionali allegando l'inattività della società. Fissata la prima udienza di comparizione, il reclamo veniva notificato alla Curatela e al creditore istante , unitamente al pedissequo decreto di fissazione udienza . Si costituiva la creditrice istante chiedendo il rigetto del reclamo mentre la procedura veniva dichiarata contumace. All'esito, la Corte si riservava. A scioglimento della riserva predetta, la Corte osserva quanto segue.
Con il reclamo proposto lamenta, anzitutto, la violazione Controparte_2 del contraddittorio assumendo la irregolarità della notifica del ricorso per la dichiarazione giudiziale avanti al tribunale. La doglianza è infondata. Infatti, la notifica del ricorso ex art. 40 C.C.I.I. è stata ritualmente eseguita, come attestato dalla Cancelleria . L'articolo 40 CCII, al sesto comma prevede, in primo luogo la notifica al debitore a mezzo pec, modalità che è stata eseguita dal funzionario di cancelleria in data 17 febbraio 2025. Il comma 7 prevede, poi, che il ricorso e decreto, in caso di impossibilità, siano depositati nel portale dei servizi telematici gestito dal Controparte_3 all'interno dell' area riservata. La notifica si intende eseguita nel terzo giorno successivo a quello in cui è avvenuto l'inserimento e di ciò ne dà attestazione il Cancelliere, come è avvenuto nel caso di specie. Nell'ipotesi in cui la notifica a mezzo pec risulti infruttuosa, ex articolo 40 comma 8 CCII, , la notifica viene effettuata anche presso la sede legale dell'impresa di cui si richiede la liquidazione giudiziale e nel caso in cui non vada a buon fine mediante deposito presso la Casa Comunale. Nella specie, in data 27 febbraio 2025, dunque, l'Ufficiale Giudiziario ha tentato la notifica presso la sede legale della a responsabilità Controparte_4 limitata semplificata, ma questa risulta non essere andata a buon fine. Conseguentemente la notificazione è avvenuta in data 14 marzo 2025 presso la casa comunale, dove si trova la sede legale indicata sul registro delle imprese. Dunque non risulta violato il contraddittorio attesa la regolarità della notifica del ricorso al debitore.
Parte resistente lamenta, poi, che essendo l'impresa inattiva, non avrebbe i requisiti dimensionali per l'ammissione alla liquidazione giudiziale. Anche questa doglianza è infondata. La semplificata non è Controparte_5 cancellata dal registro delle imprese e risulta, come da visura camerale del 2025, ancora attiva in data 3 febbraio dell'anno corrente. La asserita inattività non esonera la società dal redigere e depositare ogni anno il bilancio , né dalla tenuta delle scritture contabili né dalla presentazione delle dichiarazioni fiscali, documentazione che, nella specie, non è stata prodotta: pertanto non è\1 stata fornita la prova che trattasi di impresa minore non passibile di essere sottoposta a liquidazione giudiziale. Infatti, come statuito dalla Corte di Cassazione l'onere della prova dei requisiti di non fallibilità ricade sempre sulla parte debitrice, e deve essere fornita in primo luogo e sostanzialmente con la produzione dei relativi bilanci o alternativamente della relativa contabilità, né può essere fornita in altro modo nel caso in cui i bilanci siano mancanti o siano ritenuti inattendibili. La prova non può basarsi su documenti di produzione unilaterale da parte dello stesso debitore (Corte di Cassazione sez. I, 26/02/2025, n.5011).
In conclusione, l'onere della prova incombente al debitore sul mancato superamento dei limiti dimensionali non risulta affatto soddisfatto e la reclamata sentenza merita integrale conferma con condanna di parte reclamante al pagamento delle spese sostenute dalla parte reclamata, liquidate ex art. 1 comma 10 sexies dm 147/22 come da dispositivo, qualificato il procedimento di valore indeterminabile ( cfr. Cass. S.U. n. 16300/2007 e, nello stesso senso, Cass. n. 1346/2013). Va, infine, dichiarata la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 24-12-12 n. 228
P.Q.M.
La Corte respinge il reclamo avverso la sentenza del tribunale di Milano n. 495/25 del 3-7-25 . Condanna parte reclamante al pagamento delle spese processuali in favore di che liquida in euro 5000,00 per compenso professionale , oltre Parte_2
IVA e cassa previdenziale. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della reclamante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 24-12-12 n. 228. Così deciso in Milano, 23/10/2025
Il Presidente estensore
Irene PO