Versione
25 marzo 2012
25 marzo 2012
Art. 1-bis. (( 1. In aggiunta alle sedi farmaceutiche spettanti in base al criterio di cui all'articolo 1 ed entro il limite del 5 per cento delle sedi, comprese le nuove, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita l'azienda sanitaria locale competente per territorio, possono istituire una farmacia:
a) nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico internazionale, nelle stazioni marittime e nelle aree di servizio autostradali ad alta intensita' di traffico, dotate di servizi alberghieri o di ristorazione, purche' non sia gia' aperta una farmacia a una distanza inferiore a 400 metri;
b) nei centri commerciali e nelle grandi strutture con superficie di vendita superiore a 10.000 metri quadrati, purche' non sia gia' aperta una farmacia a una distanza inferiore a 1.500 metri ))
a) nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico internazionale, nelle stazioni marittime e nelle aree di servizio autostradali ad alta intensita' di traffico, dotate di servizi alberghieri o di ristorazione, purche' non sia gia' aperta una farmacia a una distanza inferiore a 400 metri;
b) nei centri commerciali e nelle grandi strutture con superficie di vendita superiore a 10.000 metri quadrati, purche' non sia gia' aperta una farmacia a una distanza inferiore a 1.500 metri ))
Commentario • 1
- 1. Spending review bis: finalizzazione dei risparmi di spesa e disposizioni di carattere finanziarioAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 16 agosto 2012 · 0.79130393
Giurisprudenza • 68
- 1. TAR Roma, sez. 2B, sentenza 23/02/2017, n. 2775Provvedimento: […] Con il 2º motivo, il ricorrente deduce la violazione dell'articolo 1 bis della legge numero 475 del 1968, introdotto dall'articolo 11 del decreto-legge numero 1 del 2012, oltre che difetto di motivazione per eccesso di potere; la disposizione richiamata attribuirebbe alla competenza regionale l'individuazione delle sedi farmaceutiche fuori organico, anziché a quella del comune; inoltre, nel provvedimento non sarebbe stata individuata con precisione la sede del centro commerciale e non si sarebbe dato atto del rispetto della distanza legale di 1500 m da altra farmacia, laddove la farmacia del ricorrente sarebbe situata a una distanza di soli 1300 m.Leggi di più...
- inammissibilità del ricorso·
- istituzione di farmacie aggiuntive nei centri commerciali·
- violazione dell'articolo 1 bis della legge numero 475 del 1968·
- acquisizione dei pareri dell'azienda sanitaria locale e dell'ordine dei farmacisti·
- interesse legittimo oppositivo·
- competenza regionale nell'individuazione delle sedi farmaceutiche fuori organico·
- violazione dell'articolo 2 della legge numero 475 del 1968·
- revisione straordinaria della pianta organica delle farmacie·
- distanza legale tra farmacie·
- infondatezza delle censure·
- eccesso di potere