Versione
23 marzo 1960
23 marzo 1960
Art. 7.
Nell' art. 16, primo comma, della legge 27 maggio 1959, n. 324 , la locuzione: "da approvare con decreto" e' sostituita con la seguente: "da assoggettare all'approvazione".
Al personale contemplato nell' art. 16 della legge 27 maggio 1959, n. 324 , possono essere estesi, con le modalita' e con le condizioni stabilite con lo stesso articolo, i miglioramenti di cui alla presente legge.
Nell' art. 16, primo comma, della legge 27 maggio 1959, n. 324 , la locuzione: "da approvare con decreto" e' sostituita con la seguente: "da assoggettare all'approvazione".
Al personale contemplato nell' art. 16 della legge 27 maggio 1959, n. 324 , possono essere estesi, con le modalita' e con le condizioni stabilite con lo stesso articolo, i miglioramenti di cui alla presente legge.
Giurisprudenza • 5
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/10/1977, n. 4533Provvedimento: Qualora un ente pubblico diverso dallo stato, i cui dipendenti siano soggetti ad Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (nella specie, ente autonomo mostra d'oltremare), deliberi di corrispondere al proprio personale l'indennita integrativa speciale, istituita in favore degli impiegati statali dalla legge 27 maggio 1959 n 324, avvalendosi della facolta di cui all'art 16 della legge medesima (nel testo modificato dall'art 7 della legge 3 marzo 1960 n 185), tale indennita, quale emolumento rivolto ad integrare in via continuativa le spettanze lavorative dei dipendenti di detto ente, va computata nella retribuzione imponibile, al fine degli obblighi contributivi nei confronti dell'Inail. ( V 180/75, mass n 373356).*Leggi di più...
- corresponsione della indennita integrativa speciale ex legge n 324 del 1959·
- ente pubblico·
- versamento·
- contributi assicurativi·
- relativa computabilita per i contributi all'inail·
- previdenza (assicurazioni sociali)·
- dipendenti assicurati obbligatoriamente per gli infortuni sul lavoro e malattie professionali·
- oggetto