Articolo 7 della Legge 3 marzo 1960, n. 185
Articolo 6Articolo 8
Versione
23 marzo 1960
Art. 7.
Nell' art. 16, primo comma, della legge 27 maggio 1959, n. 324 , la locuzione: "da approvare con decreto" e' sostituita con la seguente: "da assoggettare all'approvazione".
Al personale contemplato nell' art. 16 della legge 27 maggio 1959, n. 324 , possono essere estesi, con le modalita' e con le condizioni stabilite con lo stesso articolo, i miglioramenti di cui alla presente legge.
Entrata in vigore il 23 marzo 1960
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