TRIB
Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 08/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
In persona della dott.ssa Monica Sgarro, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito dell'udienza dell'08.01.2025, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta in primo grado al n. 5686/2022 R.G. Lavoro e vertente
TRA
rappresentata/o e difesa/o, dall'avv. BIUSO BARTOLOMEO EMILIO Parte_1
Opponente
E
CP_
in persona del legale rapp. pt., rappresentato e difeso, dall'avv. LONGO DOMENICO
Opposto
oggetto: opposizione avverso avviso di addebito
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELL DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 14/07/2022, ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'avviso di addebito nr. 343 2022 00001519 44 000, notificato in data 06.06.2022, avente ad oggetto il pagamento della somma di € 11.539,56 per contributi lavoratori autonomi – CD/CM per gli anni 1994,
1995, 1996, nonché alle somme aggiuntive per il ritardato pagamento dei contributi per gli anni 2012, 2013,
2015, 2016 e 2019, eccependo vizi formali, la prescrizione del credito, il pagamento delle somma nell'ambito della procedura di condono, l'illegittimità degli importi richiesti a titolo di sanzioni, chiedendo l'annullamento della pretesa creditoria ovvero la sua riduzione.
CP_
1.1. L' ha dedotto che: 1) l'avviso di addebito opposto riguarda l'iscrizione a ruolo dei contributi 1994,
1995, 1994 tariffati nel 1995, 1996, al netto dei versamenti effettuati, oltre alle sanzioni per il ritardato
[... pagamento dei contributi 2012, 2013, 2015, 2016 e 2019, corrisposti oltre la scadenza stabilita, dovuti da
, moglie dell'opponente ed unica unità attiva dopo la cancellazione del marito, intervenuta in CP_2 data 17/04/2002; 2) i versamenti effettuati sono risultati insufficienti rispetto a quanto dovuto dal Pt_1 rimanendo insoluta parte della contribuzione dovuta per gli anni 1994, 1995 e 1996; 3) in ragione della rilevata eccedenza di versamenti da condono per il 1991 ed il 1992, si è proceduto a coprire il debito contributivo relativo all'anno 1994 ed in parte quello relativo all'anno 1995, con annullamento parziale della contribuzione richiesta con l'avviso di addebito opposto, rimanendo ancora parte della contribuzione
1995, la contribuzione 1996 e le somme aggiuntive per gli anni 2012, 2013, 2015, 2016 e 2019.
1.2. La causa è stata istruita con produzione documentale e all'esito dell'udienza fissata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
2. Ciò posto, deve preliminarmente darsi atto dello sgravio di parte delle somme di cui all'avviso di CP_ addebito come dedotto e documentato dall'
Tanto comporta la parziale cessazione della materia del contendere per detti importi (anno 1994 e parte anno 1995), per venire meno della posizione di contrasto delle parti sul punto.
2.1. Per il resto del credito, l'opposizione è infondata per quanto di ragione.
2.2. Deve, innanzitutto, evidenziarsi che dall'esame dell'avviso di addebito emerge la riferibilità della contribuzione alla gestione agricola, non risultando, altresì, contestato dalla parte ricorrente la sua qualifica di coltivatore diretto né tanto meno la presenza della di lui moglie quale unità attiva del nucleo CD.
Ne deriva pertanto l'infondatezza del motivo di opposizione relativo alla mancanza di causale delle somme portate nel titolo opposto.
2.3. Parte ricorrente ha, altresì, dedotto di avere provveduto al pagamento delle somme in forza della domanda di condono del 27.10.1999 comprendente anche le annualità di cui al titolo opposto.
CP_ L' ha, tuttavia, dedotto che i pagamenti effettuati non sono risultati sufficienti, essendo ancora dovuta parte della contribuzione 1995, 1996 e le somme aggiuntive per gli anni 2012, 2013, 2015, 2016 e 2019.
CP_
2.4. Dall'esame della documentazione prodotta dall – non specificatamente contestata dalla parte ricorrente in seguito alla costituzione dell'istituto – emerge che l'importo delle somme dovute dal ricorrente in sede di domanda di condono del 27.10.1999 ammontava a complessive € 9.474,97 come da CP_ seguente prospetto prodotto nel fascicolo
CP_ Sempre dai documenti prodotti dall' emerge la contabilizzazione dei seguenti versamenti: Emerge, quindi, il versamento della complessiva somma di € 5.206,50 ovvero inferiore rispetto a quelle di cui alla domanda di condono.
CP_ In seguito alle imputazioni di pagamento effettuate dall' in relazione alle somme complessivamente versate dal ricorrente, è stato effettuato lo sgravio parziale del titolo opposto (v. lettera di sgravio dell'11.9.2024) con riguardo all'anno 1994 ed in parte per l'anno 1995.
È, quindi, risultata residuare per detto anno la somma di € 1576,89, oltre l'anno 1996 (periodo novembre- dicembre 1996) e somme aggiuntive per gli anni 2012, 2013, 2015, 2016 e 2019.
2.5. Con riguardo all'eccezione di prescrizione proposta dalla parte ricorrente, deve, anzitutto, chiarirsi che il condono previdenziale - nella specie, disciplinato dal D.L. n. 79 del 1997 - è stato voluto dal legislatore per assicurare all'ente creditore una rapida realizzazione dei suoi diritti, eliminando per quanto possibile il contenzioso attraverso la concessione di una parziale remissione dei debiti;
pertanto, una volta scelta dal contribuente la via del condono, la detta esigenza pubblicistica, che giustifica il beneficio, sottrae in parte il rapporto obbligatorio alle norme civilistiche ed attribuisce al termine per l'adempimento un carattere decadenziale, come tale non prorogabile quali che siano le ragioni dell'inadempimento o del ritardo (nel senso di tale natura decadenziale Cass. 5 novembre 1990 n. 10591, 1 febbraio 1992 n. 1040).
Tenuto conto di siffatte caratteristiche, non può dubitarsi che la procedura instauratasi con la domanda di condono, finchè è in atto, impedisce l'esercizio della originaria la pretesa creditoria e, quindi, il perfezionamento della relativa fattispecie è di ostacolo all'esercizio del diritto, non potendo l'Istituto previdenziale prendere iniziative volte a farlo valere, stante l'impedimento a porre in essere alcuno dei classici atti interruttivi del termine di prescrizione. È stato costantemente e condivisibilmente affermato che la disposizione di cui all'art. 2935 c.c., secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, non tiene conto della impossibilità di fatto di agire in cui venga a trovarsi il titolare del diritto, ma si riferisce soltanto alla possibilità legale di far valere il diritto medesimo (v. Cass. 10 settembre 2007 n. 19012: Cass. 3.5.1999, n
4389; 18.9.1997, n 9291; 19.2.1995, n 1490).
La domanda di condono, pertanto, determinando un ostacolo giuridico all'esercizio del diritto, determina una sorta di sospensione della decorrenza della prescrizione sino a quando l'interessato rispetta le modalità di pagamento delle somme richieste (Cassazione civile sez. lav., 29/09/2008, n.24280).
2.6. Deve pertanto ritenersi non maturato il termine prescrizionale avuto riguardo all'ultimo pagamento effettuato dal ricorrente in data 27.11.2006 e delle lettere di interruzione della prescrizione del 27.5.2010,
23.5.2015 e del 26.5.2020 (v. lettere interruttive della prescrizione e relative relate di notifica prodotte nel CP_ fascicolo dell' .
Detti atti risultano idonei ad interrompere il termine prescrizionale anche con riguardo alle somme aggiuntive.
Dai bollettini di pagamento prodotti dalla parte ricorrente – peraltro, genericamente richiamati in ricorso - non si evince la prova dell'esatto adempimento dell'obbligo contributivo con riguardo alle rate riportate nel titolo opposto (mensilità novembre-dicembre), non evincendosi l'allegazione e prova del pagamento delle quattro rate trimestrali nell'annualità in contestazione.
2.7. In definitiva, l'opposizione, per la parte residua delle somme al netto dello sgravio effettuato in corso di CP_ causa dall' è infondata e va rigettata, con assorbimento di ogni altra questione proposta in applicazione del principio della ragione più liquida, ossia quando dalla motivazione della sentenza risulti che l'evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione ed indotto il giudice a decidere il merito “per saltum” rispetto all'ordine delle questioni di cui all'art. 276, comma 2, c.p.c.
(Sez. L, Ordinanza n. 41019 del 21/12/2021; Cassazione civile sez. lav., 20/05/2020, n.9309).
3. Le spese di lite possono ritenersi compensate stante la sostanziale soccombenza reciproca stante l'intervenuto sgravio di parte delle somme portate nel titolo ed il rigetto della opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 CP_ dell' con ricorso depositato il 14/07/2022, nella causa iscritta al n. 5686/2022 R.G.A.C. così provvede:
-dichiara la parziale cessazione della materia del contendere per le somme contributive relative all'anno
1994 e parte dell'anno 1995;
-rigetta, per il resto l'opposizione per le somme residue relative all'anno 1995, 1996 e somme aggiuntive anni 2012,2013, 2015, 2016 e 2019;
- compensa le spese di lite.
Foggia, all'esito dell'udienza dell'08.01.2025
IL GL
Dott. Monica Sgarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
In persona della dott.ssa Monica Sgarro, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito dell'udienza dell'08.01.2025, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta in primo grado al n. 5686/2022 R.G. Lavoro e vertente
TRA
rappresentata/o e difesa/o, dall'avv. BIUSO BARTOLOMEO EMILIO Parte_1
Opponente
E
CP_
in persona del legale rapp. pt., rappresentato e difeso, dall'avv. LONGO DOMENICO
Opposto
oggetto: opposizione avverso avviso di addebito
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELL DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 14/07/2022, ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'avviso di addebito nr. 343 2022 00001519 44 000, notificato in data 06.06.2022, avente ad oggetto il pagamento della somma di € 11.539,56 per contributi lavoratori autonomi – CD/CM per gli anni 1994,
1995, 1996, nonché alle somme aggiuntive per il ritardato pagamento dei contributi per gli anni 2012, 2013,
2015, 2016 e 2019, eccependo vizi formali, la prescrizione del credito, il pagamento delle somma nell'ambito della procedura di condono, l'illegittimità degli importi richiesti a titolo di sanzioni, chiedendo l'annullamento della pretesa creditoria ovvero la sua riduzione.
CP_
1.1. L' ha dedotto che: 1) l'avviso di addebito opposto riguarda l'iscrizione a ruolo dei contributi 1994,
1995, 1994 tariffati nel 1995, 1996, al netto dei versamenti effettuati, oltre alle sanzioni per il ritardato
[... pagamento dei contributi 2012, 2013, 2015, 2016 e 2019, corrisposti oltre la scadenza stabilita, dovuti da
, moglie dell'opponente ed unica unità attiva dopo la cancellazione del marito, intervenuta in CP_2 data 17/04/2002; 2) i versamenti effettuati sono risultati insufficienti rispetto a quanto dovuto dal Pt_1 rimanendo insoluta parte della contribuzione dovuta per gli anni 1994, 1995 e 1996; 3) in ragione della rilevata eccedenza di versamenti da condono per il 1991 ed il 1992, si è proceduto a coprire il debito contributivo relativo all'anno 1994 ed in parte quello relativo all'anno 1995, con annullamento parziale della contribuzione richiesta con l'avviso di addebito opposto, rimanendo ancora parte della contribuzione
1995, la contribuzione 1996 e le somme aggiuntive per gli anni 2012, 2013, 2015, 2016 e 2019.
1.2. La causa è stata istruita con produzione documentale e all'esito dell'udienza fissata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
2. Ciò posto, deve preliminarmente darsi atto dello sgravio di parte delle somme di cui all'avviso di CP_ addebito come dedotto e documentato dall'
Tanto comporta la parziale cessazione della materia del contendere per detti importi (anno 1994 e parte anno 1995), per venire meno della posizione di contrasto delle parti sul punto.
2.1. Per il resto del credito, l'opposizione è infondata per quanto di ragione.
2.2. Deve, innanzitutto, evidenziarsi che dall'esame dell'avviso di addebito emerge la riferibilità della contribuzione alla gestione agricola, non risultando, altresì, contestato dalla parte ricorrente la sua qualifica di coltivatore diretto né tanto meno la presenza della di lui moglie quale unità attiva del nucleo CD.
Ne deriva pertanto l'infondatezza del motivo di opposizione relativo alla mancanza di causale delle somme portate nel titolo opposto.
2.3. Parte ricorrente ha, altresì, dedotto di avere provveduto al pagamento delle somme in forza della domanda di condono del 27.10.1999 comprendente anche le annualità di cui al titolo opposto.
CP_ L' ha, tuttavia, dedotto che i pagamenti effettuati non sono risultati sufficienti, essendo ancora dovuta parte della contribuzione 1995, 1996 e le somme aggiuntive per gli anni 2012, 2013, 2015, 2016 e 2019.
CP_
2.4. Dall'esame della documentazione prodotta dall – non specificatamente contestata dalla parte ricorrente in seguito alla costituzione dell'istituto – emerge che l'importo delle somme dovute dal ricorrente in sede di domanda di condono del 27.10.1999 ammontava a complessive € 9.474,97 come da CP_ seguente prospetto prodotto nel fascicolo
CP_ Sempre dai documenti prodotti dall' emerge la contabilizzazione dei seguenti versamenti: Emerge, quindi, il versamento della complessiva somma di € 5.206,50 ovvero inferiore rispetto a quelle di cui alla domanda di condono.
CP_ In seguito alle imputazioni di pagamento effettuate dall' in relazione alle somme complessivamente versate dal ricorrente, è stato effettuato lo sgravio parziale del titolo opposto (v. lettera di sgravio dell'11.9.2024) con riguardo all'anno 1994 ed in parte per l'anno 1995.
È, quindi, risultata residuare per detto anno la somma di € 1576,89, oltre l'anno 1996 (periodo novembre- dicembre 1996) e somme aggiuntive per gli anni 2012, 2013, 2015, 2016 e 2019.
2.5. Con riguardo all'eccezione di prescrizione proposta dalla parte ricorrente, deve, anzitutto, chiarirsi che il condono previdenziale - nella specie, disciplinato dal D.L. n. 79 del 1997 - è stato voluto dal legislatore per assicurare all'ente creditore una rapida realizzazione dei suoi diritti, eliminando per quanto possibile il contenzioso attraverso la concessione di una parziale remissione dei debiti;
pertanto, una volta scelta dal contribuente la via del condono, la detta esigenza pubblicistica, che giustifica il beneficio, sottrae in parte il rapporto obbligatorio alle norme civilistiche ed attribuisce al termine per l'adempimento un carattere decadenziale, come tale non prorogabile quali che siano le ragioni dell'inadempimento o del ritardo (nel senso di tale natura decadenziale Cass. 5 novembre 1990 n. 10591, 1 febbraio 1992 n. 1040).
Tenuto conto di siffatte caratteristiche, non può dubitarsi che la procedura instauratasi con la domanda di condono, finchè è in atto, impedisce l'esercizio della originaria la pretesa creditoria e, quindi, il perfezionamento della relativa fattispecie è di ostacolo all'esercizio del diritto, non potendo l'Istituto previdenziale prendere iniziative volte a farlo valere, stante l'impedimento a porre in essere alcuno dei classici atti interruttivi del termine di prescrizione. È stato costantemente e condivisibilmente affermato che la disposizione di cui all'art. 2935 c.c., secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, non tiene conto della impossibilità di fatto di agire in cui venga a trovarsi il titolare del diritto, ma si riferisce soltanto alla possibilità legale di far valere il diritto medesimo (v. Cass. 10 settembre 2007 n. 19012: Cass. 3.5.1999, n
4389; 18.9.1997, n 9291; 19.2.1995, n 1490).
La domanda di condono, pertanto, determinando un ostacolo giuridico all'esercizio del diritto, determina una sorta di sospensione della decorrenza della prescrizione sino a quando l'interessato rispetta le modalità di pagamento delle somme richieste (Cassazione civile sez. lav., 29/09/2008, n.24280).
2.6. Deve pertanto ritenersi non maturato il termine prescrizionale avuto riguardo all'ultimo pagamento effettuato dal ricorrente in data 27.11.2006 e delle lettere di interruzione della prescrizione del 27.5.2010,
23.5.2015 e del 26.5.2020 (v. lettere interruttive della prescrizione e relative relate di notifica prodotte nel CP_ fascicolo dell' .
Detti atti risultano idonei ad interrompere il termine prescrizionale anche con riguardo alle somme aggiuntive.
Dai bollettini di pagamento prodotti dalla parte ricorrente – peraltro, genericamente richiamati in ricorso - non si evince la prova dell'esatto adempimento dell'obbligo contributivo con riguardo alle rate riportate nel titolo opposto (mensilità novembre-dicembre), non evincendosi l'allegazione e prova del pagamento delle quattro rate trimestrali nell'annualità in contestazione.
2.7. In definitiva, l'opposizione, per la parte residua delle somme al netto dello sgravio effettuato in corso di CP_ causa dall' è infondata e va rigettata, con assorbimento di ogni altra questione proposta in applicazione del principio della ragione più liquida, ossia quando dalla motivazione della sentenza risulti che l'evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione ed indotto il giudice a decidere il merito “per saltum” rispetto all'ordine delle questioni di cui all'art. 276, comma 2, c.p.c.
(Sez. L, Ordinanza n. 41019 del 21/12/2021; Cassazione civile sez. lav., 20/05/2020, n.9309).
3. Le spese di lite possono ritenersi compensate stante la sostanziale soccombenza reciproca stante l'intervenuto sgravio di parte delle somme portate nel titolo ed il rigetto della opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 CP_ dell' con ricorso depositato il 14/07/2022, nella causa iscritta al n. 5686/2022 R.G.A.C. così provvede:
-dichiara la parziale cessazione della materia del contendere per le somme contributive relative all'anno
1994 e parte dell'anno 1995;
-rigetta, per il resto l'opposizione per le somme residue relative all'anno 1995, 1996 e somme aggiuntive anni 2012,2013, 2015, 2016 e 2019;
- compensa le spese di lite.
Foggia, all'esito dell'udienza dell'08.01.2025
IL GL
Dott. Monica Sgarro