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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 27/06/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3029/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Como, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore
Dott.ssa Maria Paduano Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 5.12.2024, da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: - Cod. Fisc. CP_1 C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Dalila Vanzella
e
2) CP_2 nato a [...] il [...] cittadino: Italiano - Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Dalila Vanzella
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile, in regime di comunione dei beni, in Como, in data 20.7.2013
(anno 2013, atto n. 75, parte I, Ufficio 1);
SENZA FIGLI
FATTO
I coniugi sopra indicati hanno richiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale alle seguenti condizioni, come modificate nelle note depositate in sostituzione dell'udienza del 18.6.2025:
1. i Ricorrenti vivranno separati nel mutuo e reciproco rispetto;
2. i dichiarano di aver già provveduto a suddividere fra loro i conti correnti accesi in costanza di Pt_2
matrimonio e di mantenere in essere il solo conto corrente sul quale sono state addebitate le rate di mutuo,
conto che verrà alimentato mensilmente da entrambi i tramite versamento del medesimo importo, fra Pt_2
loro concordato, fino alla chiusura, al fine di far fronte alle spese ancora in comune fra loro;
3. l'autovettura Toyota Yaris Hybrid targata GC817DA intestata alla sola Sig.ra resterà Parte_1
in uso esclusivo alla stessa, la quale provvederà al pagamento delle rate del finanziamento acceso per
l'acquisto, manlevando il Sig. da tale obbligazione;
parimenti il Sig. manterrà l'uso esclusivo CP_2 CP_2
dell'autovettura modello Mazda CX30 targata GM946WT e del motociclo modello Honda Hornet targato DE
38770 già formalmente intestate a lui soltanto, impegnandosi al pagamento in via esclusiva delle rate del
finanziamento acceso per l'acquisto dell'autovettura, manlevando la Sig.ra da tale obbligazione;
Parte_1
4. il Sig. rinuncia sin d'ora alla corresponsione pro quota di quanto accantonato sul pilastro svizzero CP_2
da parte della Sig.ra Parte_1
5. i dichiarano che fra loro non vi sono pendenze economiche diverse da quelle regolamentate con il Pt_2
presente accordo e che, con l'esatto adempimento di quanto determinato ai punti che precedono, null'altro
hanno a che pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia ragione, titolo e/o causa.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse, ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto e non contrarie a norme imperative. La coppia non ha prole minore o maggiorenne economicamente non autonoma.
PQM
Il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 CP_2 che hanno contratto matrimonio in data 20.7.2013, in Como (atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Como - anno 2013, atto n. 75, parte I, Ufficio 1);
2. Omologa le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3. Dispone che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4. Prende atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Como, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, in data 23.6.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti dott.ssa Barbara Cao
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Como, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore
Dott.ssa Maria Paduano Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 5.12.2024, da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: - Cod. Fisc. CP_1 C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Dalila Vanzella
e
2) CP_2 nato a [...] il [...] cittadino: Italiano - Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Dalila Vanzella
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile, in regime di comunione dei beni, in Como, in data 20.7.2013
(anno 2013, atto n. 75, parte I, Ufficio 1);
SENZA FIGLI
FATTO
I coniugi sopra indicati hanno richiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale alle seguenti condizioni, come modificate nelle note depositate in sostituzione dell'udienza del 18.6.2025:
1. i Ricorrenti vivranno separati nel mutuo e reciproco rispetto;
2. i dichiarano di aver già provveduto a suddividere fra loro i conti correnti accesi in costanza di Pt_2
matrimonio e di mantenere in essere il solo conto corrente sul quale sono state addebitate le rate di mutuo,
conto che verrà alimentato mensilmente da entrambi i tramite versamento del medesimo importo, fra Pt_2
loro concordato, fino alla chiusura, al fine di far fronte alle spese ancora in comune fra loro;
3. l'autovettura Toyota Yaris Hybrid targata GC817DA intestata alla sola Sig.ra resterà Parte_1
in uso esclusivo alla stessa, la quale provvederà al pagamento delle rate del finanziamento acceso per
l'acquisto, manlevando il Sig. da tale obbligazione;
parimenti il Sig. manterrà l'uso esclusivo CP_2 CP_2
dell'autovettura modello Mazda CX30 targata GM946WT e del motociclo modello Honda Hornet targato DE
38770 già formalmente intestate a lui soltanto, impegnandosi al pagamento in via esclusiva delle rate del
finanziamento acceso per l'acquisto dell'autovettura, manlevando la Sig.ra da tale obbligazione;
Parte_1
4. il Sig. rinuncia sin d'ora alla corresponsione pro quota di quanto accantonato sul pilastro svizzero CP_2
da parte della Sig.ra Parte_1
5. i dichiarano che fra loro non vi sono pendenze economiche diverse da quelle regolamentate con il Pt_2
presente accordo e che, con l'esatto adempimento di quanto determinato ai punti che precedono, null'altro
hanno a che pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia ragione, titolo e/o causa.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse, ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto e non contrarie a norme imperative. La coppia non ha prole minore o maggiorenne economicamente non autonoma.
PQM
Il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 CP_2 che hanno contratto matrimonio in data 20.7.2013, in Como (atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Como - anno 2013, atto n. 75, parte I, Ufficio 1);
2. Omologa le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3. Dispone che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4. Prende atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Como, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, in data 23.6.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti dott.ssa Barbara Cao