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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/06/2025, n. 3142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3142 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22689/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Serafina Aceto Giudice Rel./Est
Dr.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 22689/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. ODDENINO OLAF in virtù di procura speciale Parte_1 in atti;
ricorrente
contro
con il patrocinio dell'avv. MARRAS ANDREA in virtù di procura Controparte_1 speciale in atti;
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero relativo alla minore: nata a [...] in data [...] Controparte_2
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente per parte resistente:
come da accordo transattivo raggiunto all'udienza del 10.06.2025
Per il P.M.: “visto”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La minore è nata dalla relazione tra e , non Parte_1 Controparte_1 coniugati, i quali hanno cessato la convivenza more uxorio.
Con ricorso depositato il 13.12.2024, chiedeva al Tribunale, formulando Parte_1 anche istanze istruttorie, di disporre che la minore venisse affidata in via esclusiva alla madre, CP_2 sig.ra , con collocamento e residenza presso l'abitazione materna. Chiedeva Parte_1 disporsi disporre che gli incontri padre - figlia avvenissero presso la residenza materna in modalità supervisionata, sino a quando ritenuto necessario. Chiedeva disporsi a carico del padre un contributo al mantenimento della figlia pari ad € 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. CP_2
Chiedeva, inoltre, disporsi la corresponsione delle somme pregresse, in relazione agli ultimi cinque anni, a titolo di contributo al mantenimento, nonché, da ultimo, chiedeva di autorizzare la madre a iscrivere la figlia minore nel proprio passaporto.
Con decreto del 16.01.2025, il Giudice fissava udienza di convocazione delle parti avanti a sé al
10.06.2025.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 09.05.2025, si costituiva in giudizio
[...]
, chiedendo disporsi l'affidamento condiviso della minore , con residenza CP_1 CP_2 anagrafica della stessa presso l'abitazione materna e con la possibilità per il padre di tenerla con sé alla luce del calendario di visite enunciato in sede di comparsa. Da ultimo, chiedeva quantificarsi in
€ 200,00 mensili la somma da porsi a suo carico a titolo di contributo al mantenimento della minore, ferme, in ogni caso, le spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno.
All'udienza del 10.06.2025, le parti addivenivano ad un accordo a definizione della controversia;
pertanto, il Giudice provvedeva in conformità dello stesso e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare rispondente all'interesse della minore e nulla osta al suo accoglimento.
Le spese di lite sono compensate in ragione del raggiunto accordo fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto dell'accordo delle parti, così provvede:
DISPONE l'affidamento esclusivo della minore alla madre;
DISPONE la residenza della minore presso la residenza materna;
DISPONE che il padre possa incontrare la figlia inizialmente alla presenza del servizio sociale e/o educatori con progressiva liberalizzazione e introduzione dei pernottamenti e periodi di vacanza fino ad arrivare ad un calendario ordinario (weekend alternati;
vacanze di Natale e Pasqua;
2 settimane nel periodo estivo da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
ponti e festività varie alternate) tenuto conto della volontà e situazione di benessere della minore;
DISPONE a carico del padre un contributo di 250 euro al mese con decorrenza dal mese di dicembre
2024, da corrispondere entro il 10 di ogni mese;
e da rivalutare secondo indici ISTAT;
oltre al 50 % delle spese extra come da Protocollo del Tribunale di Torino del 16.3.2016;
DÀ ATTO che l'A.U.U. verrà percepito per intero dalla madre, anche eventuali arretrati;
CONFERMA la presa in carico del nucleo da parte dei Servizi sociali finché necessario per l'attuazione del calendario di frequentazione padre-figlia;
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 27/6/2025.
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Serafina Aceto Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Serafina Aceto Giudice Rel./Est
Dr.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 22689/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. ODDENINO OLAF in virtù di procura speciale Parte_1 in atti;
ricorrente
contro
con il patrocinio dell'avv. MARRAS ANDREA in virtù di procura Controparte_1 speciale in atti;
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero relativo alla minore: nata a [...] in data [...] Controparte_2
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente per parte resistente:
come da accordo transattivo raggiunto all'udienza del 10.06.2025
Per il P.M.: “visto”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La minore è nata dalla relazione tra e , non Parte_1 Controparte_1 coniugati, i quali hanno cessato la convivenza more uxorio.
Con ricorso depositato il 13.12.2024, chiedeva al Tribunale, formulando Parte_1 anche istanze istruttorie, di disporre che la minore venisse affidata in via esclusiva alla madre, CP_2 sig.ra , con collocamento e residenza presso l'abitazione materna. Chiedeva Parte_1 disporsi disporre che gli incontri padre - figlia avvenissero presso la residenza materna in modalità supervisionata, sino a quando ritenuto necessario. Chiedeva disporsi a carico del padre un contributo al mantenimento della figlia pari ad € 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. CP_2
Chiedeva, inoltre, disporsi la corresponsione delle somme pregresse, in relazione agli ultimi cinque anni, a titolo di contributo al mantenimento, nonché, da ultimo, chiedeva di autorizzare la madre a iscrivere la figlia minore nel proprio passaporto.
Con decreto del 16.01.2025, il Giudice fissava udienza di convocazione delle parti avanti a sé al
10.06.2025.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 09.05.2025, si costituiva in giudizio
[...]
, chiedendo disporsi l'affidamento condiviso della minore , con residenza CP_1 CP_2 anagrafica della stessa presso l'abitazione materna e con la possibilità per il padre di tenerla con sé alla luce del calendario di visite enunciato in sede di comparsa. Da ultimo, chiedeva quantificarsi in
€ 200,00 mensili la somma da porsi a suo carico a titolo di contributo al mantenimento della minore, ferme, in ogni caso, le spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno.
All'udienza del 10.06.2025, le parti addivenivano ad un accordo a definizione della controversia;
pertanto, il Giudice provvedeva in conformità dello stesso e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare rispondente all'interesse della minore e nulla osta al suo accoglimento.
Le spese di lite sono compensate in ragione del raggiunto accordo fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto dell'accordo delle parti, così provvede:
DISPONE l'affidamento esclusivo della minore alla madre;
DISPONE la residenza della minore presso la residenza materna;
DISPONE che il padre possa incontrare la figlia inizialmente alla presenza del servizio sociale e/o educatori con progressiva liberalizzazione e introduzione dei pernottamenti e periodi di vacanza fino ad arrivare ad un calendario ordinario (weekend alternati;
vacanze di Natale e Pasqua;
2 settimane nel periodo estivo da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
ponti e festività varie alternate) tenuto conto della volontà e situazione di benessere della minore;
DISPONE a carico del padre un contributo di 250 euro al mese con decorrenza dal mese di dicembre
2024, da corrispondere entro il 10 di ogni mese;
e da rivalutare secondo indici ISTAT;
oltre al 50 % delle spese extra come da Protocollo del Tribunale di Torino del 16.3.2016;
DÀ ATTO che l'A.U.U. verrà percepito per intero dalla madre, anche eventuali arretrati;
CONFERMA la presa in carico del nucleo da parte dei Servizi sociali finché necessario per l'attuazione del calendario di frequentazione padre-figlia;
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 27/6/2025.
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Serafina Aceto Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.