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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/04/2025, n. 1084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1084 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 10893/2023 RG fissata all'udienza del 08/04/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
IANNE GIOVANNI PAOLO
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'avv. PETRUCCI MARIA TERESA CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale chiedendo di:
-Accertare e dichiarare la illegittimità della richiesta di pagamento della somma di € 6.475,59 avanzata dall' nei confronti di , quindi CP_1 Parte_1
-Accertare e dichiarare l'irripetibilità della somma di € 6.475,59 erogata dall' in favore di CP_1 [...]
nel periodo dal 08.10.17 - 13.06.18, o per il diverso periodo, o per il diverso importo, Parte_1 accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia, ed annullare il relativo provvedimento restitutorio, […]
In punto di fatto ha rappresentato:
1) Con propria nota l'istituto accertava la presunta percezione da parte della ricorrente dell'indennità di disoccupazione NASPI inerente il disconoscimento del rapporto di lavoro con la Controparte_2
2) L'istante ha provveduto, però, per il presunto periodo oggetto del disconoscimento ad
1 effettuare le prestazioni richieste dal proprio datore di lavoro ed in ossequio al CCNL per cui era stata assunta.
3) Ciononostante l'Istituto previdenziale sta richiedendo le somme pari ad € 6.475,59 alla scrivente in virtù di un accertamento cui la stessa è rimasta estranea.
4) A mezzo del ricorso amministrativo, la ricorrente evidenziava di avere sempre lavorato presso la società, CP_ ritenendo che il riscosso a titolo di disoccupazione corrispondesse al dovuto e come l' si fosse trovata nella piena disponibilità dei propri dati reddituali, anche perché a conoscenza dei redditi denunciati annualmente CP_ dalla cittadina. Mai, inoltre, l' aveva le aveva richiesto alcuna delucidazione in merito a detto rapporto di lavoro.
In diritto ha rappresentato: CP_ La pretesa dell' è palesemente infondata e deve essere, dapprima, sospeso ed in seguito annullato.
Ciò in quanto che, se pur vero che in materia di richiesta di restituzione dell'indennità di disoccupazione, laddove sia disconosciuta la sussistenza di un rapporto subordinato, seppur gravi sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c., tuttavia tale onere è subordinato alla precisazione, nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, degli estremi del pagamento, corredati dalla sintetica indicazione delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, laddove la comunicazione dell'istituto non contiene gli indicati requisiti: in assenza di tale indicazione e in costanza di contestazione della percezione delle somme di cui è richiesta la restituzione, l'onere di dimostrare di non averle ricevute, integrante probatio diabolica, non può essere addossato alla ricorrente ma incombeva sull'istituto la prova.
Nel prosieguo si deve considerare come si provvederà a dimostrare l'effettività del lavoro svolto dalla ricorrente presso la società da ciò, nascendo, il successivo diritto della stessa alla Controparte_2 percezione della NASPI.
Nel caso di specie, difatti, alla luce della cronologia dei fatti, non può affermarsi l'esistenza di una condotta dolosa della ricorrente preordinata al conseguimento di una prestazione previdenziale indebita.
In definitiva, alla luce della giurisprudenza richiamata, nel caso di specie, non sussiste alcuna condotta della ricorrente che possa essere qualificata come dolosamente preordinata a godere del beneficio assistenziale.
nel costituirsi, ha eccepito prescrizione e decadenza e fatto presente che: CP_1
2 Ed invero, la rciorrente in data 06.10.2017 presentava domanda Naspi n. 950734/2017 (nr. domus 6082758600243) per cessazione attività lavorativa del 30.09.2017, con la Controparte_2
(periodo attività lavorativa dal 06.09.23 al 30.09.23).
La prestazione Naspi veniva accolta per il periodo dal 08.10.2017 al 13.06.2018.
Successivamente il rapporto di lavoro veniva disconosciuto, a seguito di verbale unico di accertamento n.2018019170/DDL del 13.12.19; ciò comportava la revoca della prestazione Naspi.
L'indebito RI n. 17636483 di € 6475,59 scaturiva, quindi, dalla detta revoca e veniva regolarmente notificato e ricevuto dalla ricorrente in data il 18.04.23.
Ha prodotto il verbale ispettivo.
A seguito di provvedimento di questo giudice sono state acquisite le dichiarazioni allegate al verbale ispettivo.
***
1) In primo luogo, va fatto presente che in materia si applica il seguente principio (Cass.
2379/16): In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'"accipiens" l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto.
Tale decisione verteva in materia di indennità di maternità ma appare applicabile anche al caso di specie. Trattandosi di indebito previdenziale non pensionistico, inoltre, nel caso di specie trovano applicazione anche le coordinate di C. Cost. 8/2023.
2) Ulteriormente, va fatto presente che Cass. 809/2021 ha fatto presente che: CP_ In forza del potere di autotutela spettante, in via generale, alle pubbliche amministrazioni, l' è legittimato a compiere atti di verifica, di rettifica e di valutazione di situazioni giuridiche preesistenti, nonché ad annullare d'ufficio, con effetto "ex tunc", qualsiasi provvedimento che risulti "ab origine" adottato in contrasto con la normativa vigente, e quindi può disconoscere in radice dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che costituisce presupposto necessario ed indefettibile della sussistenza del rapporto assicurativo, con la conseguenza, in questa evenienza, che i contributi versati sono inidonei a costituire una valida posizione assicurativa. In tal caso, colui che intende far valere l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e, per l'effetto, la valida attivazione del rapporto previdenziale-assicurativo deve provare in modo certo l'elemento tipico qualificante del requisito della subordinazione.
3 3) Va rilevato come gli elementi in fatto allegati dal ricorrente siano stati sostanzialmente tutti riportati in parte narrativa della sentenza. Da ciò si evince come non vi sia indicazione delle mansioni e degli orari svolti dalla ricorrente. Non vi è alcun elemento che provi l'inserimento della stessa – quale lavoratrice subordinata – all'interno della struttura aziendale.
4) Gli stessi capitoli di prova dedotti non appaiono dirimenti.
Infatti, gli stessi sono così formulati:
a) la ricorrente ha regolarmente svolto le mansioni che le venivano affidate dal suo datore di lavoro?
b) la stessa svolgeva tale attività lavorativa in maniera continuativa e secondo gli orari comunicati dallo stesso datore di lavoro e per il periodo di tempo di cui al contratto sottoscritto?.
c) le mansioni svolte dalla stessa erano quelle indicate e previste nel CCNL per posizioni lavorative similari?
Tuttavia, come detto, i capitoli in questione non sono collegati ad alcun elemento fattuale riportato in narrativa e quindi si appalesano generici. Inoltre, se si analizza la documentazione prodotta emerge come difetti sia il contratto di lavoro sia il mansionario o comunque un qualsiasi richiamo al ccnl al fine di identificare il livello o le mansioni svolte
(mansioni, come detto neppure allegate). Non risulta neppure oggetto di prova il luogo ove tale rapporto sarebbe stato disimpegnato
5) Inoltre, se analizza il verbale ispettivo emerge come lo stesso analizzi puntualmente i motivi che hanno portato al disconoscimento del rapporto della ricorrente. Non da sottovalutare il fatto che la ricorrente abbia affermato di lavorare a Corigliano d'Otranto mentre il contratto di lavoro (prodotto da indicasse come sede il Famila di Gallipoli. CP_1
6) Le stesse dichiarazioni dei lavoratori in atti non provano in alcun modo che la ricorrente lavorasse per la LG e le dichiarazioni dalla stessa rilasciate appaiono supportare le deduzioni ispettive.
7) Alla luce di quanto sopra non risulta quindi fornita la prova gravante su parte ricorrente.
Il ricorso può quindi essere rigettato. La complessità delle questioni giustifica la compensazione delle spese.
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P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 10893/2023, così provvede: rigetta il ricorso;
spese compensate.
Lecce, 10/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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