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Sentenza 3 maggio 2025
Sentenza 3 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 03/05/2025, n. 952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 952 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Sezione Specializzata in materia di Impresa, riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott.ssa Adele Ferraro Presidente
Dott.ssa Song Damiani Giudice
Dott.ssa Carmen Ranieli Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3151/2020 R.G.A.C., vertente
TRA
(c.f. ), in persona del Sindaco p.t., Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Lamezia Terme, Via F. Colelli, presso lo studio dell'Avv. Luisa
Cimino, che lo rappresenta e difende in giudizio, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
-OPPONENTE-
E
(c.f. , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Marina di Caulonia, Via Alfonsine n. 2, presso lo studio dell'Avv.
Ilario Circosta, che la rappresenta e difende in giudizio giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
-OPPOSTA-
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 599/2020, emesso in data 04.06.2020 e notificato in data 30.06.2020.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 19 dicembre 2024, come da note di trattazione scritta depositate nel fascicolo telematico, i procuratori delle parti hanno precisato le proprie conclusioni dinanzi al giudice istruttore che ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, concedendo, ai
1 sensi dell'art. 190 c.p.c., i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ma riducendoli al minimo di legge (20 + 20).
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il , in persona del legale rappresentante p.t., ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'epigrafato decreto ingiuntivo, con cui la gli ha Controparte_1 ingiunto di pagare la somma di € 11.440,03, oltre interessi di mora, a titolo di fatture impagate
(segnatamente, la fattura n. 81 del 06.04.2006, per un importo di € 604,22; la fattura n. 324 del
22.12.2006, per un importo di € 2.983,41; la fattura n. V60054 del 30.06.2014, per un importo di €
812,34; la fattura n. V60123 del 23.07.2014, per un importo di € 99,11; la fattura n. 71 del
30.07.2007, per un importo di € 6.471,44 pro quota; la fattura n. 112 del 14.11.2007, per un importo di € 2.647,30 pro quota; la fattura n. 22 del 14.02.2008, per un importo di € 17,91 pro quota; la fattura n. 72 del 01.08.2007, per un importo di € 7.087,85 pro quota).
Gli importi in parola e le relative fatture originerebbero dall'esecuzione, da parte della società opposta, del servizio di conduzione, manutenzione, controllo e custodia degli impianti di depurazione e degli impianti di sollevamento delle reti fognarie, ubicati nel territorio della Regione
Calabria - Catanzaro, giusta contratto di appalto del 28 settembre 2000 stipulato con il Pt_2
cessato Ufficio del Commissario Delegato per il Superamento della Situazione di Emergenza Rifiuti
Urbani nel Territorio della Regione Calabria (già Controparte_2
nel territorio della Regione Calabria, a sua volta succeduto
[...] all' nel territorio della Regione Controparte_3
Calabria, quale ufficio delegato ed organo straordinario della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
della Civile, istituito per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 5, CP_4 CP_5
comma 4, L. 24 febbraio 1992, n. 225), nonché giusta contratto di appalto del 15.02.2006 stipulato con l'ATO 2 Catanzaro e successive scritture aggiuntive.
Quali motivi di opposizione, il ha eccepito, preliminarmente, la Pt_1 Parte_1 nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo, data “dalla assoluta incertezza ed indeterminatezza sui periodi di servizio delle fatture in questione”.
Poi, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione sostanziale passiva a favore di quella della
Regione Calabria. Difatti, nella prospettazione di parte opponente, per l'annualità oggetto del presente giudizio, ovvero il 2004, la competenza sulla gestione dell'impianto di depurazione comunale sarebbe stata quella dell' quale Controparte_3
Ufficio delegato e Organo straordinario della Presidenza del Consiglio dei ministri. Poi, con
2 ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (la n. 57 del 14.03.2013), di attuazione dell'art. 5, cc. 4-ter e 4-quater della L. 225/1992, la Regione Calabria, cessati lo stato di emergenza e la gestione commissariale, sarebbe stata individuata quale Amministrazione competente al subentro universale.
Nel merito, ha eccepito la prescrizione delle somme pretese in monitorio, poiché relative a fatture emesse nel 2007 e nel 2014 e, pertanto, prescritte rispettivamente nel 2012 e nel 2019, in quanto crediti soggetti a prescrizione breve quinquennale ex art. 2948, n. 4 c.c.
Infine, ha eccepito l'inadempimento contrattuale della nell'espletamento Controparte_1
del predetto servizio e, conseguentemente, ha chiesto di accertare la responsabilità di parte opposta, dichiarando, per l'effetto, che nessuna somma è dovuta in considerazione di tale inadempimento.
Poi, in via riconvenzionale, e previa integrazione del contraddittorio anche nei confronti della
Regione Calabria, subentrata ex lege nei rapporti giuridici attivi e passivi dell' , Parte_3
in persona del proprio legale rappresentante p.t., ha chiesto di accertare, riconoscere e dichiarare la responsabilità della e della Regione Calabria per il danno alla salute, Controparte_1 all'ambiente e all'immagine arrecato al , quale ente esponenziale Parte_1 Parte_1
della propria comunità; poi, ha chiesto di condannare le predette parti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti dal , da liquidarsi in via equitativa. Parte_1
Si è costituita la in persona del legale rappresentante p.t., chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'opposizione avversaria, poiché infondata in fatto e in diritto.
Quanto alla domanda riconvenzionale, ne ha chiesto il rigetto, in quanto infondata;
nell'ipotesi di accoglimento della medesima, ha chiesto di graduare la misura del risarcimento in base alle responsabilità del opponente, eccependone la totale inerzia durante lo svolgimento del Pt_1
servizio di conduzione, manutenzione, controllo e custodia degli impianti di depurazione e degli impianti di sollevamento delle reti fognarie situati nel suo territorio.
All'udienza del 05.04.2022 è stata autorizzata la chiamata di terzo nei confronti della Regione
Calabria da parte del . Tuttavia, l'opponente non ha provveduto Parte_1 entro i termini assegnati dal Giudice istruttore e, pertanto, all'udienza del 15.09.2022 il
[...]
è stato dichiarato decaduto dalla facoltà di chiamare in causa il terzo. Parte_1
2. Orbene, l'opposizione può essere accolta sulla base del principio della cd. ragione più liquida, essendo fondata l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione sostanziale passiva del
. Parte_1
Invero, parte opposta fa derivare la legittimazione sostanziale passiva del ingiunto dalla Pt_1 previsione dell'art. 8 del contratto stipulato in data 15.02.2006, tra l'ATO 2 Catanzaro e l'
[...]
[..
[...] [...] TO il compito di conseguire dai Comuni CP_6 obbligati le somme dovute all'ATI per le prestazioni rese, salvo tuttavia il diritto delle imprese, senza bisogno di ulteriori formalità, di esercitare anche l'azione diretta di recupero del credito nei confronti dei singoli Comuni obbligati al pagamento del servizio. Da tanto conseguirebbe, secondo la prospettazione di che i Comuni e l'ATO 2 dovrebbero rispondere in Controparte_1
Contr solido fra loro per il pagamento delle fatture emesse dall' rimaste insolute per le prestazioni rese, relativamente all'attività di gestione degli impianti di depurazione e di sollevamento della rete fognaria ricadenti nel territorio di pertinenza del soppresso Pt_2
E tuttavia, la domanda proposta da parte opposta in monitorio nei confronti del
[...]
non è fondata mancando, effettivamente, il titolo contrattuale che obblighi il Parte_1 predetto in favore dell'ATI. Pt_1
Invero, come chiarito da ultimo dalla Suprema Corte, in tema di contratti della P.A., è noto che, ancorché quest'ultima agisca iure privatorum, il contratto deve rivestire, ai sensi del R.D. n. 244 del
1923, ex artt. 16 e 17, la forma scritta ad substantiam e, quindi, deve tradursi, a pena di nullità, nella redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione del professionista e del titolare dell'organo attributario del potere di rappresentare l'ente interessato nei confronti dei terzi, nonché
l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità del compenso, essendone preclusa, altresì, la conclusione tramite corrispondenza, giacché la pattuizione deve essere versata in un atto contestuale, pur se non sottoscritto contemporaneamente. Il contratto mancante della forma scritta non è suscettibile di sanatoria poiché gli atti negoziali della P.A. constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti né, a tal fine, è sufficiente che il professionista accetti, espressamente o tacitamente, la delibera a contrarre, atteso che questa, benché sottoscritta dall'organo rappresentativo medesimo, resta un atto interno che l'ente può revocare ad nutum (cfr., ex multis, Cass., n. 7478/2020 e Cass., n. 11465/2020).
Non può che evidenziarsi che il opponente non è parte del contratto del 15.02.2006 e della Pt_1 scrittura aggiuntiva del 09.08.2006, che risultano invece stipulati tra l' Catanzaro e l'ATI Pt_2
Dondi – IBI S.p.A.
Pertanto, nei confronti del , i suddetti accordi non possono produrre Parte_1
alcun effetto, per il noto principio di relatività degli effetti del contratto di cui all'art. 1372 c.c., a nulla rilevando che l'art. 8 del predetto contratto del 15.02.2006 facoltizzi l'ATI all'esercizio dell'azione diretta di recupero del credito nei confronti dei singoli Comuni obbligati al pagamento del servizio.
4 A ben vedere, la citata clausola contrattuale non impegna i singoli Comuni a titolo contrattuale nei confronti dell'ATI, ma attribuisce all'ATI il diritto di agire in surrogatoria nei confronti dei singoli
Comuni a fronte dell'inerzia del soppresso ATO 2.
Pertanto, l'opposizione deve essere accolta e, per l'effetto, deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto.
3. Infine, deve essere vagliata la domanda riconvenzionale di parte opponente.
Il Comune di , infatti, ha dedotto che la abbia Parte_1 Controparte_1
completamente disatteso gli accordi contrattuali, omettendo il servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e lasciandoli in un totale stato di abbandono. Pertanto, ha chiesto il risarcimento del danno patrimoniale agli impianti, ex art. 1218 c.c., e del danno non patrimoniale all'ambiente, alla salute ed all'immagine subito dal deducente, con richiesta Pt_1 di condanna dell'opposta per l'omissione delle doverose attività di vigilanza e controllo, oltre che sanzionatorie. Dette domande devono essere inesorabilmente e integralmente rigettate, non solo per la genericità delle contestazioni e la totale mancanza di una specifica prova del nesso di causalità tra le attività svolte dalla e le omissioni in cui sarebbe incorsa, unitamente Controparte_1 all'ATO 2, da una parte, e gli eventi lesivi ambientali asseritamente verificatisi nei siti di proprietà del Comune di , dall'altra parte, ma a monte per una ragione assorbente. Parte_1
Come noto, la materia del risarcimento del danno ambientale è stata per la prima volta regolata in
Italia dall'art. 18, L. 8 luglio 1986, n. 349, ai sensi del quale il danno all'ambiente poteva essere risarcito per equivalente pecuniario, tenendo conto della gravità della colpa, del costo necessario per il ripristino e dell'illecito profitto (o risparmio di spesa) conseguito dal trasgressore.
Con l'affacciarsi di una nuova sensibilità, riparatoria e non più sanzionatoria, nel 2004 è intervenuta la Dir. 2004/35/CE (la “Direttiva”), la quale ha stabilito che il danno all'ambiente deve essere risarcito esclusivamente mediante misure di riparazione - primaria, complementare e compensativa
- regolate dall'Allegato II alla stessa Direttiva.
Al fine di recepire la Direttiva in Italia, si sono succeduti tre fondamentali interventi normativi: il
D.lgs. n. 152/2006 ha recepito la Direttiva, e, riordinando l'intera materia ambientale, ha abrogato le leggi precedenti (tra cui l'art. 18, L. n. 349/1986) e ha stabilito - soltanto - la priorità del ripristino
(recte: delle misure di riparazione) rispetto al risarcimento per equivalente pecuniario, ancora dovuto in mancanza di ripristino;
per superare una prima procedura di infrazione avviata dalla
Commissione Europea a carico della Repubblica Italiana, nel 2009 il legislatore italiano ha emanato l'art. 5-bis, L. 20 novembre 2009, n. 166, che ha ulteriormente limitato il ricorso al risarcimento per equivalente patrimoniale;
infine, per neutralizzare una seconda procedura di infrazione, il
5 legislatore italiano ha emanato l'art. 25, L. 6 agosto 2013, n. 97 (“Legge Europea 2013”), con il quale ha definitivamente eliminato qualsiasi riferimento al risarcimento “per equivalente patrimoniale”, e ha stabilito che il danno all'ambiente deve essere risarcito solo con le misure di riparazione previste dall'Allegato 3 del D.lgs. n. 152/2006, che è identico all'Allegato II della
Direttiva.
Già alcune pronunce di merito avevano dato atto della nuova normativa, affermando l'applicazione delle sole misure di riparazione e il divieto del risarcimento del danno ambientale per equivalente pecuniario (cfr. Trib. Livorno, 13 aprile 2015, n. 5261; Trib. Rovigo, Sez. Pen., 22 settembre 2014,
n. 175).
Anche la Suprema Corte ha confermato che la disciplina nazionale è stata “definitivamente armonizzata con quella eurounitaria - o comunitaria od europea - con il recepimento organico dei relativi principi”, e ha pertanto affermato, a livello di principio di diritto, che “ad oggi e con disposizione applicabile anche ai processi in corso, il danno ambientale non può in nessun caso essere risarcito “per equivalente” pecuniario, ma solo con le misure di riparazione e con i criteri enunciati negli all. 3 e 4 al D.lgs. n. 152/2006, come modificato dalla Legge Europea 2013” (cfr.
Cass., 6 maggio 2015, n. 9012 e Cass., 6 maggio 2015, n. 9013; conf. anche Cass. 13 agosto 2015,
n. 16806; Cass. 15 marzo 2024, n. 7073).
Inoltre, se prima dell'emanazione del t.u. ambientale (d.lgs. n. 152 del 2006), la legge attribuiva la titolarità dell'azione di risarcimento del danno ambientale “agli enti territoriali sui quali incidano i beni oggetto del fatto lesivo” (così l'art. 18, c. 3 della Legge istitutiva del Ministero dell'ambiente –
L. n. 349 del 1986 –, espressamente abrogato dall'art. 318, c. 2, lett. a) del t.u. ambientale), il t.u. ambientale ha previsto invece (art. 311, c. 1) che sia unicamente lo Stato, attraverso il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ad agire, “anche esercitando l'azione civile in sede penale, per il risarcimento del danno ambientale in forma specifica e, se necessario, per equivalente patrimoniale”. Le regioni e gli enti territoriali minori, pertanto, non sono più legittimati ad agire iure proprio per il risarcimento del danno ambientale.
La Cassazione ha peraltro precisato che ciò non toglie però che “tutti gli altri soggetti, singoli o associati, ivi compresi gli enti pubblici territoriali e le regioni, possano agire invece, in forza dell'art. 2043 c.c., per ottenere il risarcimento di qualsiasi danno patrimoniale ulteriore e concreto, che abbiano dato prova di aver subito dalla medesima condotta lesiva dell'ambiente in relazione alla lesione di altri diritti patrimoniali, diversi dall'interesse pubblico e generale alla tutela dell'ambiente come diritto fondamentale e valore a rilevanza costituzionale” (cfr. Cass. pen., sez. III, ud. 21 ottobre 2010, n. 41015).
6 Pertanto, l'unico meccanismo satisfattivo di natura pecuniaria attivabile dall'ente avrebbe potuto consistere nel rimborso delle spese fatte per gli interventi di riparazione degli impianti all'esito della loro esecuzione.
Tuttavia, il Comune di ha soltanto allegato di aver dovuto provvedere a proprie Parte_1
spese al ripristino della funzionalità degli impianti, spese che, tuttavia, non documenta affatto, limitandosi a chiederne la quantificazione attraverso un'inammissibile, quanto esplorativa, c.t.u.
La domanda riconvenzionale, dunque, deve essere rigettata.
4. Quanto alle spese di lite, stante la soccombenza reciproca, data dal rigetto nel merito della domanda riconvenzionale, nonché considerata la particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto dirimenti, se ne dispone la integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Sezione Specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- accoglie l'opposizione proposta dal , in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., nei confronti della in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 599/2020;
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta dal Comune di , in persona Parte_1
del legale rappresentante p.t.;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 24 marzo 2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Carmen Ranieli dott.ssa Adele Ferraro
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Sezione Specializzata in materia di Impresa, riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott.ssa Adele Ferraro Presidente
Dott.ssa Song Damiani Giudice
Dott.ssa Carmen Ranieli Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3151/2020 R.G.A.C., vertente
TRA
(c.f. ), in persona del Sindaco p.t., Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Lamezia Terme, Via F. Colelli, presso lo studio dell'Avv. Luisa
Cimino, che lo rappresenta e difende in giudizio, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
-OPPONENTE-
E
(c.f. , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Marina di Caulonia, Via Alfonsine n. 2, presso lo studio dell'Avv.
Ilario Circosta, che la rappresenta e difende in giudizio giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
-OPPOSTA-
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 599/2020, emesso in data 04.06.2020 e notificato in data 30.06.2020.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 19 dicembre 2024, come da note di trattazione scritta depositate nel fascicolo telematico, i procuratori delle parti hanno precisato le proprie conclusioni dinanzi al giudice istruttore che ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, concedendo, ai
1 sensi dell'art. 190 c.p.c., i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ma riducendoli al minimo di legge (20 + 20).
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il , in persona del legale rappresentante p.t., ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'epigrafato decreto ingiuntivo, con cui la gli ha Controparte_1 ingiunto di pagare la somma di € 11.440,03, oltre interessi di mora, a titolo di fatture impagate
(segnatamente, la fattura n. 81 del 06.04.2006, per un importo di € 604,22; la fattura n. 324 del
22.12.2006, per un importo di € 2.983,41; la fattura n. V60054 del 30.06.2014, per un importo di €
812,34; la fattura n. V60123 del 23.07.2014, per un importo di € 99,11; la fattura n. 71 del
30.07.2007, per un importo di € 6.471,44 pro quota; la fattura n. 112 del 14.11.2007, per un importo di € 2.647,30 pro quota; la fattura n. 22 del 14.02.2008, per un importo di € 17,91 pro quota; la fattura n. 72 del 01.08.2007, per un importo di € 7.087,85 pro quota).
Gli importi in parola e le relative fatture originerebbero dall'esecuzione, da parte della società opposta, del servizio di conduzione, manutenzione, controllo e custodia degli impianti di depurazione e degli impianti di sollevamento delle reti fognarie, ubicati nel territorio della Regione
Calabria - Catanzaro, giusta contratto di appalto del 28 settembre 2000 stipulato con il Pt_2
cessato Ufficio del Commissario Delegato per il Superamento della Situazione di Emergenza Rifiuti
Urbani nel Territorio della Regione Calabria (già Controparte_2
nel territorio della Regione Calabria, a sua volta succeduto
[...] all' nel territorio della Regione Controparte_3
Calabria, quale ufficio delegato ed organo straordinario della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
della Civile, istituito per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 5, CP_4 CP_5
comma 4, L. 24 febbraio 1992, n. 225), nonché giusta contratto di appalto del 15.02.2006 stipulato con l'ATO 2 Catanzaro e successive scritture aggiuntive.
Quali motivi di opposizione, il ha eccepito, preliminarmente, la Pt_1 Parte_1 nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo, data “dalla assoluta incertezza ed indeterminatezza sui periodi di servizio delle fatture in questione”.
Poi, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione sostanziale passiva a favore di quella della
Regione Calabria. Difatti, nella prospettazione di parte opponente, per l'annualità oggetto del presente giudizio, ovvero il 2004, la competenza sulla gestione dell'impianto di depurazione comunale sarebbe stata quella dell' quale Controparte_3
Ufficio delegato e Organo straordinario della Presidenza del Consiglio dei ministri. Poi, con
2 ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (la n. 57 del 14.03.2013), di attuazione dell'art. 5, cc. 4-ter e 4-quater della L. 225/1992, la Regione Calabria, cessati lo stato di emergenza e la gestione commissariale, sarebbe stata individuata quale Amministrazione competente al subentro universale.
Nel merito, ha eccepito la prescrizione delle somme pretese in monitorio, poiché relative a fatture emesse nel 2007 e nel 2014 e, pertanto, prescritte rispettivamente nel 2012 e nel 2019, in quanto crediti soggetti a prescrizione breve quinquennale ex art. 2948, n. 4 c.c.
Infine, ha eccepito l'inadempimento contrattuale della nell'espletamento Controparte_1
del predetto servizio e, conseguentemente, ha chiesto di accertare la responsabilità di parte opposta, dichiarando, per l'effetto, che nessuna somma è dovuta in considerazione di tale inadempimento.
Poi, in via riconvenzionale, e previa integrazione del contraddittorio anche nei confronti della
Regione Calabria, subentrata ex lege nei rapporti giuridici attivi e passivi dell' , Parte_3
in persona del proprio legale rappresentante p.t., ha chiesto di accertare, riconoscere e dichiarare la responsabilità della e della Regione Calabria per il danno alla salute, Controparte_1 all'ambiente e all'immagine arrecato al , quale ente esponenziale Parte_1 Parte_1
della propria comunità; poi, ha chiesto di condannare le predette parti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti dal , da liquidarsi in via equitativa. Parte_1
Si è costituita la in persona del legale rappresentante p.t., chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'opposizione avversaria, poiché infondata in fatto e in diritto.
Quanto alla domanda riconvenzionale, ne ha chiesto il rigetto, in quanto infondata;
nell'ipotesi di accoglimento della medesima, ha chiesto di graduare la misura del risarcimento in base alle responsabilità del opponente, eccependone la totale inerzia durante lo svolgimento del Pt_1
servizio di conduzione, manutenzione, controllo e custodia degli impianti di depurazione e degli impianti di sollevamento delle reti fognarie situati nel suo territorio.
All'udienza del 05.04.2022 è stata autorizzata la chiamata di terzo nei confronti della Regione
Calabria da parte del . Tuttavia, l'opponente non ha provveduto Parte_1 entro i termini assegnati dal Giudice istruttore e, pertanto, all'udienza del 15.09.2022 il
[...]
è stato dichiarato decaduto dalla facoltà di chiamare in causa il terzo. Parte_1
2. Orbene, l'opposizione può essere accolta sulla base del principio della cd. ragione più liquida, essendo fondata l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione sostanziale passiva del
. Parte_1
Invero, parte opposta fa derivare la legittimazione sostanziale passiva del ingiunto dalla Pt_1 previsione dell'art. 8 del contratto stipulato in data 15.02.2006, tra l'ATO 2 Catanzaro e l'
[...]
[..
[...] [...] TO il compito di conseguire dai Comuni CP_6 obbligati le somme dovute all'ATI per le prestazioni rese, salvo tuttavia il diritto delle imprese, senza bisogno di ulteriori formalità, di esercitare anche l'azione diretta di recupero del credito nei confronti dei singoli Comuni obbligati al pagamento del servizio. Da tanto conseguirebbe, secondo la prospettazione di che i Comuni e l'ATO 2 dovrebbero rispondere in Controparte_1
Contr solido fra loro per il pagamento delle fatture emesse dall' rimaste insolute per le prestazioni rese, relativamente all'attività di gestione degli impianti di depurazione e di sollevamento della rete fognaria ricadenti nel territorio di pertinenza del soppresso Pt_2
E tuttavia, la domanda proposta da parte opposta in monitorio nei confronti del
[...]
non è fondata mancando, effettivamente, il titolo contrattuale che obblighi il Parte_1 predetto in favore dell'ATI. Pt_1
Invero, come chiarito da ultimo dalla Suprema Corte, in tema di contratti della P.A., è noto che, ancorché quest'ultima agisca iure privatorum, il contratto deve rivestire, ai sensi del R.D. n. 244 del
1923, ex artt. 16 e 17, la forma scritta ad substantiam e, quindi, deve tradursi, a pena di nullità, nella redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione del professionista e del titolare dell'organo attributario del potere di rappresentare l'ente interessato nei confronti dei terzi, nonché
l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità del compenso, essendone preclusa, altresì, la conclusione tramite corrispondenza, giacché la pattuizione deve essere versata in un atto contestuale, pur se non sottoscritto contemporaneamente. Il contratto mancante della forma scritta non è suscettibile di sanatoria poiché gli atti negoziali della P.A. constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti né, a tal fine, è sufficiente che il professionista accetti, espressamente o tacitamente, la delibera a contrarre, atteso che questa, benché sottoscritta dall'organo rappresentativo medesimo, resta un atto interno che l'ente può revocare ad nutum (cfr., ex multis, Cass., n. 7478/2020 e Cass., n. 11465/2020).
Non può che evidenziarsi che il opponente non è parte del contratto del 15.02.2006 e della Pt_1 scrittura aggiuntiva del 09.08.2006, che risultano invece stipulati tra l' Catanzaro e l'ATI Pt_2
Dondi – IBI S.p.A.
Pertanto, nei confronti del , i suddetti accordi non possono produrre Parte_1
alcun effetto, per il noto principio di relatività degli effetti del contratto di cui all'art. 1372 c.c., a nulla rilevando che l'art. 8 del predetto contratto del 15.02.2006 facoltizzi l'ATI all'esercizio dell'azione diretta di recupero del credito nei confronti dei singoli Comuni obbligati al pagamento del servizio.
4 A ben vedere, la citata clausola contrattuale non impegna i singoli Comuni a titolo contrattuale nei confronti dell'ATI, ma attribuisce all'ATI il diritto di agire in surrogatoria nei confronti dei singoli
Comuni a fronte dell'inerzia del soppresso ATO 2.
Pertanto, l'opposizione deve essere accolta e, per l'effetto, deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto.
3. Infine, deve essere vagliata la domanda riconvenzionale di parte opponente.
Il Comune di , infatti, ha dedotto che la abbia Parte_1 Controparte_1
completamente disatteso gli accordi contrattuali, omettendo il servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e lasciandoli in un totale stato di abbandono. Pertanto, ha chiesto il risarcimento del danno patrimoniale agli impianti, ex art. 1218 c.c., e del danno non patrimoniale all'ambiente, alla salute ed all'immagine subito dal deducente, con richiesta Pt_1 di condanna dell'opposta per l'omissione delle doverose attività di vigilanza e controllo, oltre che sanzionatorie. Dette domande devono essere inesorabilmente e integralmente rigettate, non solo per la genericità delle contestazioni e la totale mancanza di una specifica prova del nesso di causalità tra le attività svolte dalla e le omissioni in cui sarebbe incorsa, unitamente Controparte_1 all'ATO 2, da una parte, e gli eventi lesivi ambientali asseritamente verificatisi nei siti di proprietà del Comune di , dall'altra parte, ma a monte per una ragione assorbente. Parte_1
Come noto, la materia del risarcimento del danno ambientale è stata per la prima volta regolata in
Italia dall'art. 18, L. 8 luglio 1986, n. 349, ai sensi del quale il danno all'ambiente poteva essere risarcito per equivalente pecuniario, tenendo conto della gravità della colpa, del costo necessario per il ripristino e dell'illecito profitto (o risparmio di spesa) conseguito dal trasgressore.
Con l'affacciarsi di una nuova sensibilità, riparatoria e non più sanzionatoria, nel 2004 è intervenuta la Dir. 2004/35/CE (la “Direttiva”), la quale ha stabilito che il danno all'ambiente deve essere risarcito esclusivamente mediante misure di riparazione - primaria, complementare e compensativa
- regolate dall'Allegato II alla stessa Direttiva.
Al fine di recepire la Direttiva in Italia, si sono succeduti tre fondamentali interventi normativi: il
D.lgs. n. 152/2006 ha recepito la Direttiva, e, riordinando l'intera materia ambientale, ha abrogato le leggi precedenti (tra cui l'art. 18, L. n. 349/1986) e ha stabilito - soltanto - la priorità del ripristino
(recte: delle misure di riparazione) rispetto al risarcimento per equivalente pecuniario, ancora dovuto in mancanza di ripristino;
per superare una prima procedura di infrazione avviata dalla
Commissione Europea a carico della Repubblica Italiana, nel 2009 il legislatore italiano ha emanato l'art. 5-bis, L. 20 novembre 2009, n. 166, che ha ulteriormente limitato il ricorso al risarcimento per equivalente patrimoniale;
infine, per neutralizzare una seconda procedura di infrazione, il
5 legislatore italiano ha emanato l'art. 25, L. 6 agosto 2013, n. 97 (“Legge Europea 2013”), con il quale ha definitivamente eliminato qualsiasi riferimento al risarcimento “per equivalente patrimoniale”, e ha stabilito che il danno all'ambiente deve essere risarcito solo con le misure di riparazione previste dall'Allegato 3 del D.lgs. n. 152/2006, che è identico all'Allegato II della
Direttiva.
Già alcune pronunce di merito avevano dato atto della nuova normativa, affermando l'applicazione delle sole misure di riparazione e il divieto del risarcimento del danno ambientale per equivalente pecuniario (cfr. Trib. Livorno, 13 aprile 2015, n. 5261; Trib. Rovigo, Sez. Pen., 22 settembre 2014,
n. 175).
Anche la Suprema Corte ha confermato che la disciplina nazionale è stata “definitivamente armonizzata con quella eurounitaria - o comunitaria od europea - con il recepimento organico dei relativi principi”, e ha pertanto affermato, a livello di principio di diritto, che “ad oggi e con disposizione applicabile anche ai processi in corso, il danno ambientale non può in nessun caso essere risarcito “per equivalente” pecuniario, ma solo con le misure di riparazione e con i criteri enunciati negli all. 3 e 4 al D.lgs. n. 152/2006, come modificato dalla Legge Europea 2013” (cfr.
Cass., 6 maggio 2015, n. 9012 e Cass., 6 maggio 2015, n. 9013; conf. anche Cass. 13 agosto 2015,
n. 16806; Cass. 15 marzo 2024, n. 7073).
Inoltre, se prima dell'emanazione del t.u. ambientale (d.lgs. n. 152 del 2006), la legge attribuiva la titolarità dell'azione di risarcimento del danno ambientale “agli enti territoriali sui quali incidano i beni oggetto del fatto lesivo” (così l'art. 18, c. 3 della Legge istitutiva del Ministero dell'ambiente –
L. n. 349 del 1986 –, espressamente abrogato dall'art. 318, c. 2, lett. a) del t.u. ambientale), il t.u. ambientale ha previsto invece (art. 311, c. 1) che sia unicamente lo Stato, attraverso il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ad agire, “anche esercitando l'azione civile in sede penale, per il risarcimento del danno ambientale in forma specifica e, se necessario, per equivalente patrimoniale”. Le regioni e gli enti territoriali minori, pertanto, non sono più legittimati ad agire iure proprio per il risarcimento del danno ambientale.
La Cassazione ha peraltro precisato che ciò non toglie però che “tutti gli altri soggetti, singoli o associati, ivi compresi gli enti pubblici territoriali e le regioni, possano agire invece, in forza dell'art. 2043 c.c., per ottenere il risarcimento di qualsiasi danno patrimoniale ulteriore e concreto, che abbiano dato prova di aver subito dalla medesima condotta lesiva dell'ambiente in relazione alla lesione di altri diritti patrimoniali, diversi dall'interesse pubblico e generale alla tutela dell'ambiente come diritto fondamentale e valore a rilevanza costituzionale” (cfr. Cass. pen., sez. III, ud. 21 ottobre 2010, n. 41015).
6 Pertanto, l'unico meccanismo satisfattivo di natura pecuniaria attivabile dall'ente avrebbe potuto consistere nel rimborso delle spese fatte per gli interventi di riparazione degli impianti all'esito della loro esecuzione.
Tuttavia, il Comune di ha soltanto allegato di aver dovuto provvedere a proprie Parte_1
spese al ripristino della funzionalità degli impianti, spese che, tuttavia, non documenta affatto, limitandosi a chiederne la quantificazione attraverso un'inammissibile, quanto esplorativa, c.t.u.
La domanda riconvenzionale, dunque, deve essere rigettata.
4. Quanto alle spese di lite, stante la soccombenza reciproca, data dal rigetto nel merito della domanda riconvenzionale, nonché considerata la particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto dirimenti, se ne dispone la integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Sezione Specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- accoglie l'opposizione proposta dal , in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., nei confronti della in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 599/2020;
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta dal Comune di , in persona Parte_1
del legale rappresentante p.t.;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 24 marzo 2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Carmen Ranieli dott.ssa Adele Ferraro
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