Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. IV, sentenza 23/02/2026, n. 137
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Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Responsabilità dei soci e del liquidatore

    La Corte ha ritenuto applicabile il differimento quinquennale degli effetti della cancellazione della società introdotto dal d.lgs. 175/2014, rendendo legittima la notifica dell'atto impositivo. La questione della trasmissibilità delle sanzioni è stata ritenuta inammissibile in quanto domanda nuova in appello.

  • Rigettato
    Errata interpretazione dei fatti e carenza di prova

    La Corte ha confermato la sentenza di primo grado, ritenendo che le fatture del 2014 non potevano essere correlate a quelle del 2013 per mancata corrispondenza degli importi e descrizione delle operazioni, e che non vi era prova di doppia imposizione. Si è fatto riferimento a precedente sentenza della stessa Corte (n. 906/2022) che ha confermato l'operato dell'Agenzia delle Entrate per l'annualità 2013.

  • Rigettato
    Mancato riconoscimento dei costi correlati

    La Corte ha confermato la decisione di primo grado, ribadendo che in caso di accertamento analitico o analitico-induttivo, l'onere di provare l'esistenza di costi deducibili spetta al contribuente, il quale non ha fornito adeguata prova. Non è previsto il riconoscimento forfettario dei costi.

  • Rigettato
    Violazione del contraddittorio

    La Corte ha ritenuto sufficiente la notifica dell'atto al legale rappresentante della società, non essendo prevista la notifica a tutti i soci. Ha altresì confermato che il contribuente non ha dimostrato di aver subito un pregiudizio concreto dalla mancata attivazione del contraddittorio, non avendo dedotto elementi nuovi che avrebbero potuto modificare l'esito dell'accertamento.

  • Rigettato
    Non applicazione della presunzione di attribuzione di utili extracontabili

    La Corte ha confermato l'applicabilità della presunzione di attribuzione degli utili extracontabili ai soci di società a ristretta base partecipativa, in base a consolidato orientamento giurisprudenziale. Ha inoltre ritenuto che la modifica normativa introdotta dalla legge 130/2022 non sia applicabile retroattivamente a controversie instaurate prima della sua entrata in vigore, e che comunque non comporti un'inversione dell'onere probatorio.

  • Rigettato
    Illegittimità delle sanzioni irrogate

    La Corte ha ritenuto che la motivazione dell'avviso di accertamento, unitamente al provvedimento di irrogazione delle sanzioni, sia adeguata ai sensi dell'art. 17, comma 1, del d.lgs. 472/1997. Ha inoltre ricordato che l'onere di provare l'assenza di colpa grava sul contribuente, il quale non ha fornito tale prova in presenza di palesi violazioni degli adempimenti tributari.

  • Rigettato
    Errata rappresentazione dei fatti e duplicazione dei redditi

    La Corte ha rinviato alle motivazioni relative all'appello R.G.A. 771/2023, confermando l'avviso di accertamento a carico della società.

  • Rigettato
    Illegittimità della presunzione di percezione dell'utile extracontabile

    La Corte ha ritenuto irrilevante la produzione dell'estratto conto bancario, non essendo stato dimostrato che il socio e/o la moglie non avessero altri rapporti finanziari o che gli utili occulti non siano stati corrisposti con modalità non tracciabili. Ha altresì confermato l'infondatezza dell'applicazione retroattiva del comma 5-bis dell'art. 7 del d.lgs. n. 546/92 e ha rinviato alle motivazioni già espresse circa l'applicabilità della presunzione di attribuzione degli utili extracontabili ai soci di società a ristretta base partecipativa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. IV, sentenza 23/02/2026, n. 137
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto
    Numero : 137
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

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