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Sentenza 27 novembre 2024
Sentenza 27 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 27/11/2024, n. 4680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4680 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria
Tedesco ha pronunziato all'udienza del 27.11.2024 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 1750 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Michele Geronimo;
Ricorrente
E
in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Milani;
Resistente
OGGETTO: indennità centralinisti non vedenti
*******
Con ricorso depositato il 9.2.2024 ha premesso di Parte_1 dipendente del dall'1.10.2008 (assunta con CP_1 Controparte_1
profilo professionale di Agente di Polizia Locale, con inquadramento nella categoria C del C.C.N.L. Funzioni Locali) e di aver subìto, nel corso del rapporto, la perdita della vista, con conseguente mutamento nel profilo di centralinista (ed inquadramento in categoria B).
Ciò posto, la lavoratrice ricorrente ha dedotto di aver conseguito – dal 2019 –
l'indennità per i centralinisti non vedenti prevista dall'art. art. 9, comma 1, L.
113/1985, con la relativa erogazione tuttavia cessata a novembre 2022.
A confutazione delle ragioni addotte dalla parte datoriale a sostegno della privazione dell'emolumento, l'odierna istante ha dedotto:
1 - l'irrilevanza dell'imputazione della spesa nell'ambito del bilancio comunale
(essendo questo “un aspetto estraneo alla verifica della sussistenza del diritto”);
- la non pertinenza delle ragioni di diniego facenti leva sull'assenza di un centralino telefonico, trattandosi di condizione da verificare solo ai limitati fini del collocamento obbligatorio al lavoro.
Al riguardo, parte ricorrente ha rimarcato la gravosità della prestazione di lavoro correlata alla propria menomazione visiva ed all'indisponibilità di strumentazione idonea.
Per questa ragione, ha domandato il riconoscimento Parte_1 giudiziale dell'indennità oggetto di causa, con condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento di quanto maturato a decorrere dal mese di novembre
2022.
Fissata l'udienza di discussione, il si è Controparte_1
costituito in giudizio, concludendo per l'integrale rigetto delle domande proposte.
L'amministrazione resistente, infatti, ha contestato la sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa attorea, innanzitutto sul rilievo di essere dotata di un impianto telefonico privo delle caratteristiche tecniche di un centralino, con conseguente impossibilità di discorrere dello svolgimento di mansioni
“particolarmente gravose”. In questa stessa prospettiva, sul piano soggettivo, ha rimarcato come la ricorrente fosse coerentemente sprovvista di diploma o abilitazione professionale da centralinista.
All'esito della discussione, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In base alle previsioni della L. 113/1985 (intitolata “Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista” ed applicabile, in forza dell'art. 22 L. 448/1998, “anche agli enti locali, nelle cui piante organiche è previsto il posto di centralinista telefonico”):
- si intendono privi della vista coloro che sono colpiti da cecità assoluta ovvero hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi, anche con correzione di lenti (art. 1, comma 2),
2 - sono considerati abilitati i privi della vista in possesso del diploma di centralinista telefonico, rilasciato da scuole statali o autorizzate per ciechi (art. 2, comma 1),
- i centralinisti telefonici in relazione ai quali si applicano le disposizioni della legge sono quelli per i quali le norme tecniche prevedano l'impiego di uno o più posti-operatore o che comunque siano dotati di uno o più posti-operatore (art. 3, comma 1),
- i datori di lavoro pubblici sono tenuti ad assumere, per ogni ufficio, sede o stabilimento dotati di centralino telefonico, un privo della vista (art. 3, comma 2) iscritto nell'apposito elenco,
- i datori di lavoro privati sono tenuti ad assumere, per ogni centralino telefonico con almeno cinque linee urbane, un privo della vista iscritto nell'elenco (art. 3, comma 3),
- è corrisposta una indennità di mansione a tutti i centralinisti telefonici (e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti), minorati della vista, occupati in base alle norme relative al loro collocamento obbligatorio (art. 9, comma 1),
- sono considerate particolarmente usuranti le prestazioni di lavoro di centralinisti telefonici (e di operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti), minorati della vista (art. 9, comma 2), sicchè sono riconosciuti benefici di contribuzione previdenziale figurativa.
Ciò posto, l'art. 45, comma 12, L. 144/1999 ha attribuito al Ministro del lavoro il compito di individuare, con proprio decreto, “qualifiche equipollenti a quella del centralinista telefonico, idonee al collocamento dei lavoratori non vedenti”, proprio ai fini “dell'applicazione della legge 29 marzo 1985, n. 113”.
Così, in forza del D.M. 10 gennaio 2000, sono state riconosciute equipollenti a quelle di centralinista le qualifiche di: operatore telefonico addetto alle informazioni alla clientela e agli uffici relazioni con il pubblico, operatore telefonico addetto alla gestione e alla utilizzazione delle banche dati, operatore telefonico addetto ai servizi di telemarketing e telesoccorso.
3 Parallelamente, in forza del D.M. 11 luglio 2011, è stata riconosciuta equipollente a quelle di centralinista la qualifica di operatore amministrativo segretariale.
In tale quadro normativo, secondo la giurisprudenza di merito, la circostanza che i centralinisti non vedenti siano stati occupati in base alle norme sul loro collocamento obbligatorio non si pone come condizione per la corresponsione indennità ex art. 9 cit., ma ha la finalità (diversa) di garantire il possesso da parte dell'operatore in questione di specifici requisiti e, in particolare, della necessaria qualificazione professionale, posto che l'iscrizione all'albo professionale dei centralinisti telefonici privi della vista, dal quale i datori di lavoro pubblici e privati dovrebbero obbligatoriamente attingere per l'assunzione degli appartenenti a tale speciale categoria protetta, è subordinata alla presentazione del diploma di centralinista telefonico oltre che di un certificato rilasciato dall'apposito organo sanitario (T.A.R. Lazio, Sez. I,
03/11/1998, n. 3123).
Tale approccio, come noto alle parti, è culminato nella sentenza interpretativa di rigetto con la quale la Corte Costituzionale ha superato i dubbi di irragionevolezza della normativa ravvisandone l'applicazione anche ai centralinisti non vedenti non assunti per la via del collocamento obbligatorio
(Corte Cost. n. 140 del 2006).
La decisione appena menzionata, in effetti, dopo aver dato atto che la stessa tutela normativa riconosciuta ai centralinisti non vedenti (iscritti all'apposito
Albo) era stata estesa anche ai possessori di qualifica equipollente (ancorché non iscritti all'albo), ha osservato che l'indennità di mansione di cui è questione si ponga essenzialmente quale corrispettivo dell'obiettiva gravosità della prestazione lavorativa connessa alla menomazione visiva, oltre che della particolare natura delle mansioni (di centralinista) espletate, nonché dell'impossibilità per i non vedenti di essere adibiti a mansioni alternative (“il che rende del tutto irrilevante la particolare modalità di accesso all'occupazione dei centralinisti non vedenti”).
Per ciò che specificamente concerne l'estensione applicativa dell'indennità oggetto di causa, un primo arresto utile ai fini della decisione della presente
4 controversia è quello reso da Consiglio di Stato Sez. VI, 18/01/2007, n. 82, laddove è stato evidenziato che l'art. 9 L. 113/1985 attribuisce l'indennità di mansione esclusivamente a coloro che siano addetti ad un impianto che per la sua complessità possa essere qualificato come centralino e che, in base all'art. 3 della medesima legge, tale qualificazione possa essere attribuita solo agli impianti con almeno cinque linee.
E' bene però rimarcare, a tale riguardo, che l'espresso riferimento ad “almeno cinque linee” è stato espressamente operato dalla legge con riferimento agli obblighi di collocamento obbligatorio gravanti sui datori di lavoro privati.
Per i datori di lavoro pubblici, viceversa, la legge menziona esclusivamente l'esistenza di un centralino telefonico tout court.
Ad ogni modo, Cass. civ., Sez. lav., 08/06/2021, n. 15962 ha esaminato un caso in cui la sentenza impugnata (resa dalla Corte di Appello di Bari) aveva ritenuto sussistente il diritto di un lavoratore a percepire l'indennità rivendicata
“per il solo fatto di appartenere alla categoria dei lavoratori non vedenti e dunque a prescindere dall'effettivo svolgimento dell'attività di centralinista, rilevando che la diversa mansione espletata” era “stata resa, in ogni caso, in presenza della medesima menomazione”. In particolare, era accaduto che quello stesso dipendente, assunto in forza delle disposizioni della L. 113/1985, era stato destinato a mansioni diverse rispetto a quelle di centralinista per indisponibilità di idonea documentazione tecnica.
Ebbene, nel rigettare l'impugnazione promossa contro la sentenza gravata, la
Corte di Cassazione ha osservato come l'art. 45, comma 12, L. 144/1999 abbia inteso operare “un progressivo ampliamento delle tutele, evidentemente in ragione dell'evolversi della realtà lavorativa ed in una logica di <> ” ed ha indicato la necessità di ispirarsi a criteri evolutivi.
In tale cornice di principio, pur nella piena consapevolezza che le questioni sollevate nella presente controversia non sono coincidenti con quelle esaminate nel precedente di legittimità appena menzionato, alcuni elementi utili di giudizio possono essere sicuramente tratti da esso.
Deve innanzitutto osservarsi che, anche a voler prescindere dalla natura pubblica della datrice di lavoro odierna resistente, la circolare del Ministero del
5 Lavoro invocata dalla stessa parte convenuta è anteriore alle indicazioni normative provenienti dal legislatore in chiave – come detto – ampliativa.
Peraltro, pacifiche le mansioni della ricorrente (“risponde alle chiamate provenienti dall'esterno e mette in contatto il cittadino con i diversi uffici che costituiscono i 6 Settori di cui è composto l'Ente; spesso gestisce anche i trasferimenti di chiamate interne tra i diversi uffici dell'Ente”) e l'organizzazione nella quale la stessa si trova ad operare (un telefono comune), non è arduo accostare la sua funzione a quelle figure già dichiarate equipollenti con decreto ministeriale, quale quella dell'operatore telefonico addetto alle informazioni alla clientela e agli uffici relazioni con il pubblico e di operatore amministrativo segretariale.
Ne deriva, pertanto, l'irrilevanza del difetto del possesso di diploma di centralinista.
Del resto, se è tenuta ad smistare le telefonate Parte_1 dell'utenza, non è affatto difficile presumere che la stessa lavoratrice sia anche impegnata ad interpretare le esigenze dell'utenza (ed eventualmente a sopportarne i malumori) ed a rendere informazioni (perlomeno sulla presenza in ufficio dei dipendenti dei vari settori e sulla concreta operatività ratione materiae degli stessi uffici comunali).
Ciò, con tutto quanto ne consegue anche in ordine alla sussistenza di un grado di gravosità equiparabile a quello che viene in gioco a fronte di strumentazione tecnica ben più complessa, non potendosi neanche trascurare che le relazioni con gli altri dipendenti dell'ente locale sono rese estremamente difficoltose dall'isolamento visivo cui è costretta l'odierna istante.
Nella medesima prospettiva, è recessivo (ma certamente non pretestuoso o temerario) anche il richiamo operato dal al Controparte_1 disposto dell'art. 3, comma 1, L. 113/1985 (secondo cui, lo si ripete: “i centralini telefonici in relazione ai quali si applicano le disposizioni della presente legge sono quelli per i quali le norme tecniche prevedano l'impiego di uno o più posti- operatore o che comunque siano dotati di uno o più posti-operatore”), con raffronto alle disposizioni tecniche dettate in materia di centralino telefonico ed alla situazione concretamente in atto negli uffici comunali (“l'impianto è
6 costituito da n. 61 linee telefoniche autonome che fanno capo ai singoli uffici in modo che il personale ivi assegnato possa autonomamente ricevere e trasmettere chiamate da e verso l'esterno senza l'ausilio di operatori intermedi;
sulla home page del sito istituzionale dell sono indicati per ogni ufficio i Pt_2 rispettivi numeri telefonici”).
Come si evince anche dalla rubrica del citato art. 3 L. 113/1985, un rigoroso accertamento delle caratteristiche tecniche dell'impianto trova la sua propria legittimazione in relazione alla verifica della sussistenza di un obbligo di assunzione, considerando i poteri ed i limiti che tradizionalmente caratterizzano la definizione delle piante organiche (e la libertà di impresa nel lavoro privato).
Lo stesso rigido vaglio, però, non necessariamente si giustifica anche sul piano della corresponsione dell'emolumento oggetto della domanda giudiziale.
In altri termini, ai fini del riconoscimento di quest'ultimo, come dedotto dalla difesa di parte ricorrente, risulta sufficiente la constatazione che le mansioni svolte da non sono affatto avulse da quelle proprie dei Parte_1
centralinisti e dei soggetti ad essi legalmente equiparati.
Per inciso, non è giuridicamente ricevibile (malgrado sia obiettivamente comprensibile) l'esigenza del Comune resistente di riequilibrare il trattamento complessivo riservato della lavoratrice.
Una volta, infatti, che v'è stata conservazione del posto di lavoro e del trattamento retributivo originario, la valutazione della spettanza dell'indennità ex art. 9 cit. deve essere operata in modo del tutto autonomo rispetto alle vicende lavorative che ne sono state il presupposto.
Dunque, tale apprezzamento delle pretese dell'istante conduce ad un esito favorevole, anche perché il richiamo alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ed alla Direttiva 2000/78/CE (peraltro operato dalla stessa Cass. civ., Sez. lav., 08/06/2021, n. 15962) spinge fortemente in questa direzione, come peraltro dimostrato dall'estrema incidenza che tali fonti sovranazionali stanno esercitando sul nostro ordinamento (basti pensare al dibattito sul concetto di accomodamenti ragionevoli, che ha condotto a livello giurisprudenziale ad una fortissima dilatazione degli oneri e degli obblighi gravanti sulle parti datoriali).
7 Quanto, poi, alle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza, ex art. 91,
1° comma, c.p.c., e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri fissati dal d.m. n. 55/2014.
La novità delle questioni trattate, unitamente alla presenza di indicazioni contrarie evincibili dalla giurisprudenza (invero risalente) del Consiglio di Stato, rendono comunque opportuna una parziale compensazione, nella misura della metà.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1750 del ruolo generale lavoro dell'anno
2024, promosso da contro il Parte_1 Controparte_1
in persona del Sindaco p.t., così provvede:
[...]
in accoglimento del ricorso
1) dichiara che la ricorrente ha diritto a percepire l'indennità prevista per i centralinisti non vedenti, ai sensi dell'art. art. 9, comma 1, L. 113/1985;
2) condanna il al pagamento dell'emolumento, Controparte_1
con decorrenza iniziale da Novembre 2022;
3) condanna altresì il resistente al pagamento, in favore del ricorrente, CP_1 delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 1.845,00 (pari alla metà di
€ 3.690,00), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, rimborso del contributo unificato nonché Iva e c.p.a. come per legge, da distrarre in favore dell'avvocato dichiaratosi anticipatario.
Bari, 27.11.2024
Il giudice della Sezione lavoro dott. Vincenzo Maria Tedesco
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria
Tedesco ha pronunziato all'udienza del 27.11.2024 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 1750 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Michele Geronimo;
Ricorrente
E
in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Milani;
Resistente
OGGETTO: indennità centralinisti non vedenti
*******
Con ricorso depositato il 9.2.2024 ha premesso di Parte_1 dipendente del dall'1.10.2008 (assunta con CP_1 Controparte_1
profilo professionale di Agente di Polizia Locale, con inquadramento nella categoria C del C.C.N.L. Funzioni Locali) e di aver subìto, nel corso del rapporto, la perdita della vista, con conseguente mutamento nel profilo di centralinista (ed inquadramento in categoria B).
Ciò posto, la lavoratrice ricorrente ha dedotto di aver conseguito – dal 2019 –
l'indennità per i centralinisti non vedenti prevista dall'art. art. 9, comma 1, L.
113/1985, con la relativa erogazione tuttavia cessata a novembre 2022.
A confutazione delle ragioni addotte dalla parte datoriale a sostegno della privazione dell'emolumento, l'odierna istante ha dedotto:
1 - l'irrilevanza dell'imputazione della spesa nell'ambito del bilancio comunale
(essendo questo “un aspetto estraneo alla verifica della sussistenza del diritto”);
- la non pertinenza delle ragioni di diniego facenti leva sull'assenza di un centralino telefonico, trattandosi di condizione da verificare solo ai limitati fini del collocamento obbligatorio al lavoro.
Al riguardo, parte ricorrente ha rimarcato la gravosità della prestazione di lavoro correlata alla propria menomazione visiva ed all'indisponibilità di strumentazione idonea.
Per questa ragione, ha domandato il riconoscimento Parte_1 giudiziale dell'indennità oggetto di causa, con condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento di quanto maturato a decorrere dal mese di novembre
2022.
Fissata l'udienza di discussione, il si è Controparte_1
costituito in giudizio, concludendo per l'integrale rigetto delle domande proposte.
L'amministrazione resistente, infatti, ha contestato la sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa attorea, innanzitutto sul rilievo di essere dotata di un impianto telefonico privo delle caratteristiche tecniche di un centralino, con conseguente impossibilità di discorrere dello svolgimento di mansioni
“particolarmente gravose”. In questa stessa prospettiva, sul piano soggettivo, ha rimarcato come la ricorrente fosse coerentemente sprovvista di diploma o abilitazione professionale da centralinista.
All'esito della discussione, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In base alle previsioni della L. 113/1985 (intitolata “Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista” ed applicabile, in forza dell'art. 22 L. 448/1998, “anche agli enti locali, nelle cui piante organiche è previsto il posto di centralinista telefonico”):
- si intendono privi della vista coloro che sono colpiti da cecità assoluta ovvero hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi, anche con correzione di lenti (art. 1, comma 2),
2 - sono considerati abilitati i privi della vista in possesso del diploma di centralinista telefonico, rilasciato da scuole statali o autorizzate per ciechi (art. 2, comma 1),
- i centralinisti telefonici in relazione ai quali si applicano le disposizioni della legge sono quelli per i quali le norme tecniche prevedano l'impiego di uno o più posti-operatore o che comunque siano dotati di uno o più posti-operatore (art. 3, comma 1),
- i datori di lavoro pubblici sono tenuti ad assumere, per ogni ufficio, sede o stabilimento dotati di centralino telefonico, un privo della vista (art. 3, comma 2) iscritto nell'apposito elenco,
- i datori di lavoro privati sono tenuti ad assumere, per ogni centralino telefonico con almeno cinque linee urbane, un privo della vista iscritto nell'elenco (art. 3, comma 3),
- è corrisposta una indennità di mansione a tutti i centralinisti telefonici (e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti), minorati della vista, occupati in base alle norme relative al loro collocamento obbligatorio (art. 9, comma 1),
- sono considerate particolarmente usuranti le prestazioni di lavoro di centralinisti telefonici (e di operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti), minorati della vista (art. 9, comma 2), sicchè sono riconosciuti benefici di contribuzione previdenziale figurativa.
Ciò posto, l'art. 45, comma 12, L. 144/1999 ha attribuito al Ministro del lavoro il compito di individuare, con proprio decreto, “qualifiche equipollenti a quella del centralinista telefonico, idonee al collocamento dei lavoratori non vedenti”, proprio ai fini “dell'applicazione della legge 29 marzo 1985, n. 113”.
Così, in forza del D.M. 10 gennaio 2000, sono state riconosciute equipollenti a quelle di centralinista le qualifiche di: operatore telefonico addetto alle informazioni alla clientela e agli uffici relazioni con il pubblico, operatore telefonico addetto alla gestione e alla utilizzazione delle banche dati, operatore telefonico addetto ai servizi di telemarketing e telesoccorso.
3 Parallelamente, in forza del D.M. 11 luglio 2011, è stata riconosciuta equipollente a quelle di centralinista la qualifica di operatore amministrativo segretariale.
In tale quadro normativo, secondo la giurisprudenza di merito, la circostanza che i centralinisti non vedenti siano stati occupati in base alle norme sul loro collocamento obbligatorio non si pone come condizione per la corresponsione indennità ex art. 9 cit., ma ha la finalità (diversa) di garantire il possesso da parte dell'operatore in questione di specifici requisiti e, in particolare, della necessaria qualificazione professionale, posto che l'iscrizione all'albo professionale dei centralinisti telefonici privi della vista, dal quale i datori di lavoro pubblici e privati dovrebbero obbligatoriamente attingere per l'assunzione degli appartenenti a tale speciale categoria protetta, è subordinata alla presentazione del diploma di centralinista telefonico oltre che di un certificato rilasciato dall'apposito organo sanitario (T.A.R. Lazio, Sez. I,
03/11/1998, n. 3123).
Tale approccio, come noto alle parti, è culminato nella sentenza interpretativa di rigetto con la quale la Corte Costituzionale ha superato i dubbi di irragionevolezza della normativa ravvisandone l'applicazione anche ai centralinisti non vedenti non assunti per la via del collocamento obbligatorio
(Corte Cost. n. 140 del 2006).
La decisione appena menzionata, in effetti, dopo aver dato atto che la stessa tutela normativa riconosciuta ai centralinisti non vedenti (iscritti all'apposito
Albo) era stata estesa anche ai possessori di qualifica equipollente (ancorché non iscritti all'albo), ha osservato che l'indennità di mansione di cui è questione si ponga essenzialmente quale corrispettivo dell'obiettiva gravosità della prestazione lavorativa connessa alla menomazione visiva, oltre che della particolare natura delle mansioni (di centralinista) espletate, nonché dell'impossibilità per i non vedenti di essere adibiti a mansioni alternative (“il che rende del tutto irrilevante la particolare modalità di accesso all'occupazione dei centralinisti non vedenti”).
Per ciò che specificamente concerne l'estensione applicativa dell'indennità oggetto di causa, un primo arresto utile ai fini della decisione della presente
4 controversia è quello reso da Consiglio di Stato Sez. VI, 18/01/2007, n. 82, laddove è stato evidenziato che l'art. 9 L. 113/1985 attribuisce l'indennità di mansione esclusivamente a coloro che siano addetti ad un impianto che per la sua complessità possa essere qualificato come centralino e che, in base all'art. 3 della medesima legge, tale qualificazione possa essere attribuita solo agli impianti con almeno cinque linee.
E' bene però rimarcare, a tale riguardo, che l'espresso riferimento ad “almeno cinque linee” è stato espressamente operato dalla legge con riferimento agli obblighi di collocamento obbligatorio gravanti sui datori di lavoro privati.
Per i datori di lavoro pubblici, viceversa, la legge menziona esclusivamente l'esistenza di un centralino telefonico tout court.
Ad ogni modo, Cass. civ., Sez. lav., 08/06/2021, n. 15962 ha esaminato un caso in cui la sentenza impugnata (resa dalla Corte di Appello di Bari) aveva ritenuto sussistente il diritto di un lavoratore a percepire l'indennità rivendicata
“per il solo fatto di appartenere alla categoria dei lavoratori non vedenti e dunque a prescindere dall'effettivo svolgimento dell'attività di centralinista, rilevando che la diversa mansione espletata” era “stata resa, in ogni caso, in presenza della medesima menomazione”. In particolare, era accaduto che quello stesso dipendente, assunto in forza delle disposizioni della L. 113/1985, era stato destinato a mansioni diverse rispetto a quelle di centralinista per indisponibilità di idonea documentazione tecnica.
Ebbene, nel rigettare l'impugnazione promossa contro la sentenza gravata, la
Corte di Cassazione ha osservato come l'art. 45, comma 12, L. 144/1999 abbia inteso operare “un progressivo ampliamento delle tutele, evidentemente in ragione dell'evolversi della realtà lavorativa ed in una logica di <
In tale cornice di principio, pur nella piena consapevolezza che le questioni sollevate nella presente controversia non sono coincidenti con quelle esaminate nel precedente di legittimità appena menzionato, alcuni elementi utili di giudizio possono essere sicuramente tratti da esso.
Deve innanzitutto osservarsi che, anche a voler prescindere dalla natura pubblica della datrice di lavoro odierna resistente, la circolare del Ministero del
5 Lavoro invocata dalla stessa parte convenuta è anteriore alle indicazioni normative provenienti dal legislatore in chiave – come detto – ampliativa.
Peraltro, pacifiche le mansioni della ricorrente (“risponde alle chiamate provenienti dall'esterno e mette in contatto il cittadino con i diversi uffici che costituiscono i 6 Settori di cui è composto l'Ente; spesso gestisce anche i trasferimenti di chiamate interne tra i diversi uffici dell'Ente”) e l'organizzazione nella quale la stessa si trova ad operare (un telefono comune), non è arduo accostare la sua funzione a quelle figure già dichiarate equipollenti con decreto ministeriale, quale quella dell'operatore telefonico addetto alle informazioni alla clientela e agli uffici relazioni con il pubblico e di operatore amministrativo segretariale.
Ne deriva, pertanto, l'irrilevanza del difetto del possesso di diploma di centralinista.
Del resto, se è tenuta ad smistare le telefonate Parte_1 dell'utenza, non è affatto difficile presumere che la stessa lavoratrice sia anche impegnata ad interpretare le esigenze dell'utenza (ed eventualmente a sopportarne i malumori) ed a rendere informazioni (perlomeno sulla presenza in ufficio dei dipendenti dei vari settori e sulla concreta operatività ratione materiae degli stessi uffici comunali).
Ciò, con tutto quanto ne consegue anche in ordine alla sussistenza di un grado di gravosità equiparabile a quello che viene in gioco a fronte di strumentazione tecnica ben più complessa, non potendosi neanche trascurare che le relazioni con gli altri dipendenti dell'ente locale sono rese estremamente difficoltose dall'isolamento visivo cui è costretta l'odierna istante.
Nella medesima prospettiva, è recessivo (ma certamente non pretestuoso o temerario) anche il richiamo operato dal al Controparte_1 disposto dell'art. 3, comma 1, L. 113/1985 (secondo cui, lo si ripete: “i centralini telefonici in relazione ai quali si applicano le disposizioni della presente legge sono quelli per i quali le norme tecniche prevedano l'impiego di uno o più posti- operatore o che comunque siano dotati di uno o più posti-operatore”), con raffronto alle disposizioni tecniche dettate in materia di centralino telefonico ed alla situazione concretamente in atto negli uffici comunali (“l'impianto è
6 costituito da n. 61 linee telefoniche autonome che fanno capo ai singoli uffici in modo che il personale ivi assegnato possa autonomamente ricevere e trasmettere chiamate da e verso l'esterno senza l'ausilio di operatori intermedi;
sulla home page del sito istituzionale dell sono indicati per ogni ufficio i Pt_2 rispettivi numeri telefonici”).
Come si evince anche dalla rubrica del citato art. 3 L. 113/1985, un rigoroso accertamento delle caratteristiche tecniche dell'impianto trova la sua propria legittimazione in relazione alla verifica della sussistenza di un obbligo di assunzione, considerando i poteri ed i limiti che tradizionalmente caratterizzano la definizione delle piante organiche (e la libertà di impresa nel lavoro privato).
Lo stesso rigido vaglio, però, non necessariamente si giustifica anche sul piano della corresponsione dell'emolumento oggetto della domanda giudiziale.
In altri termini, ai fini del riconoscimento di quest'ultimo, come dedotto dalla difesa di parte ricorrente, risulta sufficiente la constatazione che le mansioni svolte da non sono affatto avulse da quelle proprie dei Parte_1
centralinisti e dei soggetti ad essi legalmente equiparati.
Per inciso, non è giuridicamente ricevibile (malgrado sia obiettivamente comprensibile) l'esigenza del Comune resistente di riequilibrare il trattamento complessivo riservato della lavoratrice.
Una volta, infatti, che v'è stata conservazione del posto di lavoro e del trattamento retributivo originario, la valutazione della spettanza dell'indennità ex art. 9 cit. deve essere operata in modo del tutto autonomo rispetto alle vicende lavorative che ne sono state il presupposto.
Dunque, tale apprezzamento delle pretese dell'istante conduce ad un esito favorevole, anche perché il richiamo alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ed alla Direttiva 2000/78/CE (peraltro operato dalla stessa Cass. civ., Sez. lav., 08/06/2021, n. 15962) spinge fortemente in questa direzione, come peraltro dimostrato dall'estrema incidenza che tali fonti sovranazionali stanno esercitando sul nostro ordinamento (basti pensare al dibattito sul concetto di accomodamenti ragionevoli, che ha condotto a livello giurisprudenziale ad una fortissima dilatazione degli oneri e degli obblighi gravanti sulle parti datoriali).
7 Quanto, poi, alle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza, ex art. 91,
1° comma, c.p.c., e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri fissati dal d.m. n. 55/2014.
La novità delle questioni trattate, unitamente alla presenza di indicazioni contrarie evincibili dalla giurisprudenza (invero risalente) del Consiglio di Stato, rendono comunque opportuna una parziale compensazione, nella misura della metà.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1750 del ruolo generale lavoro dell'anno
2024, promosso da contro il Parte_1 Controparte_1
in persona del Sindaco p.t., così provvede:
[...]
in accoglimento del ricorso
1) dichiara che la ricorrente ha diritto a percepire l'indennità prevista per i centralinisti non vedenti, ai sensi dell'art. art. 9, comma 1, L. 113/1985;
2) condanna il al pagamento dell'emolumento, Controparte_1
con decorrenza iniziale da Novembre 2022;
3) condanna altresì il resistente al pagamento, in favore del ricorrente, CP_1 delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 1.845,00 (pari alla metà di
€ 3.690,00), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, rimborso del contributo unificato nonché Iva e c.p.a. come per legge, da distrarre in favore dell'avvocato dichiaratosi anticipatario.
Bari, 27.11.2024
Il giudice della Sezione lavoro dott. Vincenzo Maria Tedesco
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