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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 08/10/2025, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G.490/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA
c.f. con il patrocinio dell'avv. ROSATI Parte_1 C.F._1
BE TT TE e dell'avv.
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. COLLI FRANCO e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv.POGLIANI IVANA
(c.f. ) contumace CP_2 P.IVA_2
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. POZZOLI CE AN e CP_3 P.IVA_3 dell'avv.CHIELLO ANGELO GIUSEPPE
PARTE RESISTENTE
Oggi 08/10/2025 ad ore 11.55 innanzi al Giudice EA SC IN, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. ROSATI BE TT TE e la parte personalmente per parte resistente l'avv. Paola Grassi COLLI FRANCO CP_1 per parte resistente l'avv. Valerio Orpello in sostituzione dell'avv. POZZOLI CP_3
CE AN
Il Giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:
PARTE RICORRENTE
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Pavia adito, in funzione di Giudice del Lavoro, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa: In via principale: • Accertare e dichiarare la nullità del patto di prova apposto al contratto del 6 ottobre 2021 e per l'effetto dichiarare la nullità del recesso intimato in data 2 novembre 2021 e condannare (C.F. e P.I. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore alla corresponsione P.IVA_1 dell'importo netto di € 9.804,96, secondo quanto argomentato nel presente ricorso, ovvero della maggiore o minor somma che ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi legali ex art.1284 IV comma cod. civ. dalla impugnazione del licenziamento (04/11/2021) al saldo effettivo;
• Accertare e dichiarare che il Ricorrente ha svolto ore di lavoro straordinario non retribuito e per l'effetto condannare nei periodi dal 3 agosto 2018 al 31 agosto 2018 e dal 21 dicembre 2018 al 10 gennaio 2019 e poi ancora dal 6 ottobre 2021 al 2 novembre 2021
(C.F. e P.I. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore e nel periodo dal 4 aprile 2019 al 31 dicembre 2019 e dal 1^ gennaio 2020 al 1^ ottobre 2021 C.F. e P.I. ), in persona del legale rappresentante pro CP_2 P.IVA_2 tempore, entrambe in solido con (P.I. ) in persona del legale CP_3 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, alla corresponsione al Ricorrente di un importo non inferiore ad €
24.747,24 a titolo di differenze retributive (di cui € 14.708,30 lordi per straordinario, TFR, ratei ferie e ROL ed € 10.038,94 netti per A.N.F e bonus fiscali mai corrisposti) , ovvero quella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, tenuto conto che le timbrature esibite da su ordine del G.L. decorrono solo dal 01/09/2019. Il tutto oltre interessi legali ex CP_3 art.1284 IV comma cod. civ. dalla domanda giudiziale al saldo ed alla regolarizzazione contributiva. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso spese generali al
15%, C.p.a. ed Iva come per legge. In via istruttoria: A) Voglia l'adito Giudice, occorrendo e in caso di contestazione dei conteggi prodotti dal ricorrente in data 30/05/2025, disporre perizia contabile diretta a quantificare le differenze retributive vantate dal lavoratore;
B)
Voglia l'adito Giudice ordinare a l'esibizione ex art. 210 c.p.c. del proprio libro CP_2
Iva nel periodo compreso tra il 4 aprile 2019 e il 1^ ottobre 2021; C) Voglia l'adito Giudice ordinare l'esibizione ex art. 210 c.p.c. a lo storico delle presenze del sig. CP_3 Pt_1 per i periodi dal 3 agosto 2018 al 31 agosto 2018 e dal 21 dicembre 2018 al 10 gennaio
[...]
2019, nonché dal 4 aprile 2019 al 31 agosto 2019. Ciò a mente del fatto che le timbrature sono state prodotte solo dal 1 settembre 2019.
PARTE RESISTENTE Controparte_1
voglia l'On.le Tribunale di Pavia, Magistratura del Lavoro, contrariis reiectis, NEL MERITO:
- respingere le domande del Sig. in quanto infondate in fatto e in diritto per le causali Pt_1 di cui in narrativa;
- con vittoria di spese e compensi di causa, IVA, CPA e 15% spese forfettarie. IN VIA ISTRUTTORIA: - ammettersi all'occorrenza prove per testi sulle seguenti circostanze: 1)vero che nel contratto a tempo indeterminato del 6.10.2021 il Sig. era Pt_1 assunto a tempo indeterminato con periodo di prova pari a quattro settimane, come operaio qualificato di V livello con mansioni di manutentore e riparatore meccanico (docc.
1-5 controparte); 2)vero che mi occupavo e mi occupo della consulenza del lavoro, e quindi dell'elaborazione delle buste paga, per conto di 3)vero che le retribuzioni del Controparte_1
Sig. nel periodo in cui era dipendente di (4.4.2019-31.12.2019 e 1.1.2020- Pt_1 CP_2
1.10.2021) erano corrisposte da quest'ultima, come pure la stessa provvedeva all'elaborazione diretta delle busta paga;
4)vero che le fatture pagate da a avevano ad CP_1 CP_2 oggetto prestazioni rese da quest'ultima a per sostituzione martelli mulino CP_1 frantoio, revisione centralina e sostituzione stampa, serraggio corazze mulino, revisione mulino, ed altro come indicato (doc. 1).
PARTE RESISTENTE CP_3 voglia l'Ill.mo Giudice Unico del Tribunale di Pavia, in funzione di Giudice del Lavoro, previo differimento dell'udienza di discussione vista la domanda riconvenzionale spiegata da nei confronti di a) In via principale, rigettare il ricorso e CP_3 Controparte_1 tutte le domande proposte dal sig. nei confronti della b) In Parte_1 CP_3 subordine, nell'ipotesi denegata di accoglimento anche solo parziale delle domande proposte dal sig. nei confronti di accertare e dichiarare il diritto di Parte_1 CP_3 ad essere garantita e manlevata integralmente da e CP_3 Controparte_1 comunque, condannare quest'ultima a restituire quanto eventualmente sarà costretta a pagare al sig. c) In ulteriore subordine rispetto a b), e nell'ipotesi denegata di rigetto Parte_1 integrale o parziale della domanda di garanzia e manleva di cui al punto b) che precede, si chiede 2 Ricavabile dalle buste paga e non dai conteggi avversari, non esplicati né notificati con il ricorso introduttivo del presente giudizio. che e/o da in Controparte_1 CP_2 persona dei rispettivi rappresentanti protempore, siano condannate a pagare ad CP_3
in via di regresso, quanto denegatamente corrisposto da quest'ultima al ricorrente per i
[...] periodi 3.8.2018 - 31.8.2018; 21.12.2018 -10.1.2019 e 6.10.2021 / 2.11.2021 (o per i diversi periodi ritenuti di giustizia) di pertinenza di (allorchè il ricorrente ha Controparte_1 lavorato alle dipendenze di quest'ultima) e per i periodi 4.4.2019 -31.12.2019 e 1.1.2020 -
1.10.2021 (o per i diversi periodi ritenuti di giustizia) di pertinenza di (allorchè il CP_2 ricorrente ha lavorato alle dipendenze di quest'ultima); ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio. In via istruttoria si chiede il rigetto delle avversarie istanze istruttorie, in quanto inammissibili, generiche ed inconferenti ai fini del decidere ed occorrendo ammissione a prova contraria sulle stesse. Si contestano espressamente i documenti avversari per le ragioni già esposte sopra. Si chiede di essere ammessi a prova diretta su tutte le circostanze capitolate supra, al paragrafo 2, ed in particolare su quelle indicate ai numeri da 1 a 10 con i testi indicati in calce al suddetto paragrafo. Si producono, i seguenti documenti: doc. 1 – visura camerale della società ; CP_3 doc. 2 – contratto di appalto stipulato con doc. 3 – proroga del contratto di Controparte_1 appalto del 22.4.2020. Ai fini del pagamento del Contributo Unificato si dichiara che il valore della chiamata in causa è di €. 32.480,43 e che il CU dovuto e pagato è di € 259,00.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429c.p.c. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice EA SC IN ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 490/2022 promossa da:
(cf. con il patrocinio dell'avv. ROSATI Parte_1 C.F._1
BE TT TE
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. COLLI FRANCO e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv.POGLIANI IVANA;
(c.f. ) contumace CP_2 P.IVA_2
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. POZZOLI CE AN CP_3 P.IVA_3
e dell'avv.CHIELLO ANGELO GIUSEPPE
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. ha agito in giudizio rassegnando le conclusioni dianzi evidenziate per Parte_1 il cui accoglimento ha allegato:
- di aver lavorato dal 3 agosto 2018 al 31 agosto 2018, dal 21 dicembre 2018 al 10 gennaio
2019 e dal 6 ottobre 2021 al 2 novembre 2021 per la società svolgendo le Controparte_1 mansioni di manutentore meccanico degli impianti, dei macchinari e dei forni presenti presso la fonderia della CP_3
- che quest'ultima, in qualità di committente, aveva un appalto con la società CP_4
[...]
- di aver svolto le medesime mansioni presso lo stesso impianto nell'ambito dell'appalto menzionato alle dipendenze della tra il 4 aprile 2019 al 1° ottobre 2021; CP_2
- che in occasione dell'ultimo contratto stipulato con la sebbene fosse stato Controparte_1 convenuto che avrebbe svolto sempre le stesse mansioni, era stato previsto un patto di prova dalla durata di quattro settimane;
- che il 2 novembre 2021 gli era stato comunicato il licenziamento per il mancato superamento del periodo di prova.
1.1. Le resistenti, ad eccezione della società che è rimasta contumace, si CP_2 sono costituite in giudizio deducendo, in via principale, la liceità del patto di prova e la mancata dimostrazione delle ore di straordinario richieste.
2. In ordine alla validità del patto di prova stipulato tra il ricorrente e la resistente in occasione della stipula dell'ultimo contratto di lavoro si deve evidenziare Controparte_1 che le resistenti non hanno contestato la medesimezza delle mansioni svolte dal ricorrente rispetto ai periodi di lavoro precedenti;
peraltro, la circostanza è stata confermata da tutti i testi escussi durante il processo (cfr. verbali udienze del 6/4/2023; 19/10/2023; 27/2/2024;
24/10/2024; 27/3/2025).
Parimenti non è stato contestato il fatto che il ricorrente ha lavorato sempre presso lo stesso impianto.
Non può trascurarsi, pertanto, che risulta dimostrato che il ricorrente, in occasione della stipula del patto di prova, aveva già maturato un'esperienza lavorativa di oltre 24 mesi svolgendo le medesime mansioni per le quali era stato nuovamente assunto.
La circostanza che in tale periodo il datore di lavoro sia stato formalmente diverso è irrilevante. Sul punto preme sottolineare che la stessa società resistente ha Controparte_1 allegato di aver adempiuto, da un certo momento in poi, coincidente con il periodo durante il quale il ricorrente è stato dipendente della allo svolgimento delle proprie CP_2 prestazioni previste dall'appalto con la mediante l'opera della società CP_3 menzionata.
La convenuta ha qualificato detto rapporto come un contratto d'opera ma in realtà si tratto di un sub appalto, avendo la svolto, pacificamente, le attività appaltate CP_2 dalla alla CP_3 Controparte_1
Ne consegue che durante tutto il periodo durante il quale il ricorrente ha prestato la propria attività ad essere cambiato è soltanto il datore di lavoro, ma l'oggetto della prestazione, il luogo di esecuzione ed il fruitore finale della medesima sono rimasti identici.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “Nel lavoro subordinato, il patto di prova tutela l'interesse di entrambe le parti a sperimentarne la convenienza, sicché è illegittimamente stipulato ove la suddetta verifica sia già intervenuta, con esito positivo, per le stesse mansioni, ancorché diversamente denominate, e per un congruo lasso di tempo, a favore dello stesso datore di lavoro o di un precedente datore di lavoro-appaltatore, titolare del medesimo appalto (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 17371 del 01/09/2015 (Rv. 636576 - 01).
In definitiva, il patto di prova apposto al contratto stipulato tra il ricorrente ed il del 6/10/2021 è nullo per difetto di causa. CP_1 CP_1
“La nullità della clausola che contiene il patto di prova determina la automatica conversione dell'assunzione in definitiva sin dall'inizio ed il venir meno del regime di libera recedibilità sancito dall'art. 1 della l. n. 604 del 1966, con la conseguenza che il recesso "ad nutum", intimato in assenza di valido patto di prova, equivale ad un ordinario licenziamento - soggetto alla verifica giudiziale della sussistenza o meno della giusta causa o del giustificato motivo -, il quale, nel regime introdotto dal d.lgs. n. 23 del 2015, è assoggettato alla regola generale della tutela indennitaria di cui all'art. 3, comma 1, del predetto d.lgs., non essendo riconducibile ad alcuna delle specifiche ipotesi, di cui al successivo comma 2 del menzionato art. 3, nelle quali è prevista la reintegrazione” (cfr. tra le tante Cass. Sez. L - , Sentenza n.
20239 del 14/07/2023”.
Parte ricorrente ha svolto una domanda di pagamento in linea con le previsioni di cui agli articoli 3 e 9 di cui al D.lgs. n. 23 del 2015, essendo la società resistente al di sotto dei limiti dimensionali di cui all'art. 18 della legge n. 300 del 1970.
L'ammontare dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del tfr non è stato specificatamente contestato dai resistenti di modo che sussiste un credito del ricorrente nei confronti della della somma di euro 9.804,96 oltre interessi legali e Controparte_1 rivalutazione monetaria dal 2 novembre 2021.
3. Parte ricorrente ha anche chiesto il pagamento delle ore di straordinario non corrisposte in costanze dei rapporti di lavoro allegati.
Come è noto, sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice (cfr. tra le tante Cass. Sez. L - , Sentenza n. 16150 del 19/06/2018).
Sull'entità della prestazione lavorativa resa dal ricorrente dal 1° settembre 2019 in avanti vengono in rilievo i tabulati depositati a seguito dell'ordine di esibizione emesso dal
Tribunale.
Per il periodo antecedente devono essere valorizzate le dichiarazioni testimoniali rese nel corso del giudizio.
Giova premettere che parte ricorrente ha allegato di aver svolto un'ora di straordinario al giorno, oltre 8 ore nelle giornate di sabato e di domenica.
Lo stesso teste lavoratore che ha svolto rivendicazioni sovrapponibili a Tes_1 quelle odierne, ha dichiarato che svolgevano due giorni di riposo settimanali sebbene gli orari di lavoro fossero quelli allegati dal ricorrente. Gli altri testimoni escussi non hanno saputo rendere dichiarazioni specifiche sugli orari svolti.
Parte ricorrente ha chiesto di valorizzare come argomento di prova la mancata produzione in giudizio dei tabulati delle presenze relativi al periodo antecedente al 1° settembre 2019, richiamando a tal proposito l'obbligo stabilito dall'art. 3 del D.lgs. n.
102/2022.
Il richiamo alla normativa specificata è inconferente in quanto l'obbligo di conservazione ivi previsto è valido solo per il periodo successivo all'entrata in vigore della normativa;
il periodo oggetto di causa è antecedente alla stessa emanazione della disposizione.
In ogni caso, l'art. 1 del D.lgs. n. 152 del 1997, modificato dalla disposizione citata, non prevede che il datore di lavoro comunichi al lavoratore gli orari di lavoro svolti ma solo quelli programmati.
Pertanto, in relazione al periodo non coperto dai tabulati la domanda del ricorrente deve essere rigettata.
3.1. Quanto al periodo successivo si osserva che le parti sono state invitate dal giudice a depositare un elaborato contenente la quantificazione delle ore di lavoro straordinario. Parte ricorrente con le note del 30 maggio 2025 ha deposito un conteggio che quantifica il credito delle ore di straordinario diurno e notturno svolto in euro 14.708,30.
La resistente ha svolto contestazioni solo rispetto ad alcune mensilità e ha CP_3 depositato un conteggio alternativo.
Tuttavia, la quantificazione del ricorrente deve essere accolta in quanto coerente con i dati emergenti dai tabulati e dalle buste paga agli atti. Viceversa, il prospetto elaborato dalla parte datoriale e le contestazioni svolte presuppongono una quantificazione delle ore di straordinario inferiore alle ore di lavoro emergenti dalla documentazione citata.
Le resistenti hanno contestato l'utilizzabilità dei tabulati prodotti in quanto il lasso di tempo compreso tra la timbratura dell'ingresso e quella dell'uscita sarebbe idoneo a provare la sola presenza del lavoratore all'interno dello stabilimento e non anche la durata di svolgimento della prestazione lavorativa.
Si deve, tuttavia, osservare che la presenza all'interno dello stabilimento da parte del lavoratore costituisce una presunzione semplice in merito alla durata della giornata di lavoro;
l'allegazione svolta dalle resistenti costituisce un'eccezione processuale il cui contenuto le parti avrebbero dovuto provare. Tuttavia, tale onere probatorio non è stato in alcun modo assolto, né le parti hanno svolto istanze di prova a seguito della acquisizione in giudizio della documentazione citata.
In definitiva, sussiste un credito di parte ricorrente per le ore di straordinario non pagate pari ad euro 14.708,30 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole mensilità al saldo.
4. Parte resistente ha poi chiesto il pagamento di ulteriori differenze retributive per assegni nuclei familiari e bonus fiscali.
Tuttavia, la domanda è inammissibile in quanto svolta per la prima volta con il deposito della memoria autorizzata.
5. In merito alla responsabilità delle resistenti rispetto alle poste creditorie qui riconosciute si osserva che l'esistenza di un appalto tra la ed il CP_3 Controparte_1
è documentata (cfr. doc. n. 2 fascicolo . CP_3
La circostanza che le medesime attività appaltate alla siano state poi Controparte_1 affidate alla può dirsi provata per le motivazioni dianzi esplicitate di modo che CP_2 tra queste possa dirsi sia intercorso un contratto di sub appalto. Il fatto invocato dalla per limitare la propria responsabilità in base al CP_3 quale la società abbia fatto ricorso al sub appalto violando così il divieto Controparte_1 contrattuale è irrilevante in quanto la parte committente per sottrarsi ai propri obblighi avrebbe dovuto e potuto ottenere la risoluzione del contratto. Tale ultima circostanza è pacifico che non sia mai intervenuta.
Pertanto, in base all'art. 29 comma 2 del D.lgs. n. 273 del 2003, secondo il quale “in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento”, le odierne parti resistente sono tutte obbligate in solido per le somme dovute a titolo di lavoro straordinario.
6. Parte resistente ha chiesto, in via riconvenzionale, di essere tenuta CP_3 indenne dalla propria appaltatrice dalle somme eventualmente corrisposte Controparte_1 in favore del ricorrente.
La domanda deve essere accolta.
Nel contratto di appalto stipulato tra le parti (cfr. doc. n. 2 fascicolo parte resistente
è sancito che la avrebbe manlevato e tenuto indenne la CP_3 Controparte_1 CP_3
“da ogni e qualsiasi costo o danno derivante da eventuali controversie che possano
[...] insorgere sia direttamente con i dipendenti e collaboratori dell'appaltatore, nonché con i dipendenti e collaboratori di eventuali subappaltatore autorizzati, impiegati per la fornitura dei servizi, sia con gli enti previdenziali e non, per questioni inerenti al rapporto con tali dipendenti e collaboratori”.
La portata e l'efficacia di tale clausola non sono state in alcun modo contestate dalla resistente Controparte_1
7. Il parziale accoglimento delle domande di parte ricorrente comporta una compensazione delle spese di lite nella misura del 30%.
La restante parte delle spese maturate dal ricorrente viene posto a carico solidale delle resistenti.
Le spese di lite tra e vengono compensate attesa la Controparte_1 CP_3 condotta processuale assunta dalla prima società. Le spese di lite vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri medi del D.M. n.
55 del 2014 calcolati per tutte le fasi del giudizio tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra 26.000 e 52.000 euro.
Tra le spese di lite liquidate in favore del ricorrente vengono riconosciuti, al netto della indicata compensazione, gli esborsi sostenuti per l'esecuzione dei conteggi delle ore di straordinario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. accerta e dichiara la nullità del patto di prova apposto al contratto stipulato tra Pt_1
e la società in data 6 ottobre 2021 e per l'effetto dichiara l'inefficacia
[...] Controparte_1 del recesso operato in data 2 novembre 2021;
2. condanna la società al pagamento in favore di parte ricorrente della Controparte_1 somma di euro 9.804,96 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 2 novembre 2021;
3. dichiara inammissibili le domande di parte ricorrente aventi ad oggetto la richiesta di pagamento degli assegni nuclei familiari e dei bonus fiscali;
4. accoglie parzialmente le restanti domande di parte ricorrente e, per l'effetto, condanna in solido tra loro le parti resistenti al pagamento in favore di della somma di euro Parte_1
14.708,30 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole mensilità al saldo;
5. accoglie la domanda riconvenzionale di e, per l'effetto, condanna la CP_3 [...]
a tenerla indenne di tutte le somme che la stessa corrisponderà al ricorrente in forza CP_1 della presente sentenza;
6. condanna, altresì, le parti resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che si liquidano, al netto della indicata compensazione, in € 543,45 per spese, € 5.331,20 per compensi professionali oltre il rimborso delle spese generali pari al 15% dei compensi, nonchè c.p.a. e i.v.a. se prevista secondo le aliquote di legge;
7. compensa le spese di lite tra e CP_3 Controparte_1
Pavia, 8 ottobre 2025
Il Giudice
EA SC IN
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA
c.f. con il patrocinio dell'avv. ROSATI Parte_1 C.F._1
BE TT TE e dell'avv.
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. COLLI FRANCO e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv.POGLIANI IVANA
(c.f. ) contumace CP_2 P.IVA_2
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. POZZOLI CE AN e CP_3 P.IVA_3 dell'avv.CHIELLO ANGELO GIUSEPPE
PARTE RESISTENTE
Oggi 08/10/2025 ad ore 11.55 innanzi al Giudice EA SC IN, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. ROSATI BE TT TE e la parte personalmente per parte resistente l'avv. Paola Grassi COLLI FRANCO CP_1 per parte resistente l'avv. Valerio Orpello in sostituzione dell'avv. POZZOLI CP_3
CE AN
Il Giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:
PARTE RICORRENTE
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Pavia adito, in funzione di Giudice del Lavoro, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa: In via principale: • Accertare e dichiarare la nullità del patto di prova apposto al contratto del 6 ottobre 2021 e per l'effetto dichiarare la nullità del recesso intimato in data 2 novembre 2021 e condannare (C.F. e P.I. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore alla corresponsione P.IVA_1 dell'importo netto di € 9.804,96, secondo quanto argomentato nel presente ricorso, ovvero della maggiore o minor somma che ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi legali ex art.1284 IV comma cod. civ. dalla impugnazione del licenziamento (04/11/2021) al saldo effettivo;
• Accertare e dichiarare che il Ricorrente ha svolto ore di lavoro straordinario non retribuito e per l'effetto condannare nei periodi dal 3 agosto 2018 al 31 agosto 2018 e dal 21 dicembre 2018 al 10 gennaio 2019 e poi ancora dal 6 ottobre 2021 al 2 novembre 2021
(C.F. e P.I. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore e nel periodo dal 4 aprile 2019 al 31 dicembre 2019 e dal 1^ gennaio 2020 al 1^ ottobre 2021 C.F. e P.I. ), in persona del legale rappresentante pro CP_2 P.IVA_2 tempore, entrambe in solido con (P.I. ) in persona del legale CP_3 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, alla corresponsione al Ricorrente di un importo non inferiore ad €
24.747,24 a titolo di differenze retributive (di cui € 14.708,30 lordi per straordinario, TFR, ratei ferie e ROL ed € 10.038,94 netti per A.N.F e bonus fiscali mai corrisposti) , ovvero quella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, tenuto conto che le timbrature esibite da su ordine del G.L. decorrono solo dal 01/09/2019. Il tutto oltre interessi legali ex CP_3 art.1284 IV comma cod. civ. dalla domanda giudiziale al saldo ed alla regolarizzazione contributiva. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso spese generali al
15%, C.p.a. ed Iva come per legge. In via istruttoria: A) Voglia l'adito Giudice, occorrendo e in caso di contestazione dei conteggi prodotti dal ricorrente in data 30/05/2025, disporre perizia contabile diretta a quantificare le differenze retributive vantate dal lavoratore;
B)
Voglia l'adito Giudice ordinare a l'esibizione ex art. 210 c.p.c. del proprio libro CP_2
Iva nel periodo compreso tra il 4 aprile 2019 e il 1^ ottobre 2021; C) Voglia l'adito Giudice ordinare l'esibizione ex art. 210 c.p.c. a lo storico delle presenze del sig. CP_3 Pt_1 per i periodi dal 3 agosto 2018 al 31 agosto 2018 e dal 21 dicembre 2018 al 10 gennaio
[...]
2019, nonché dal 4 aprile 2019 al 31 agosto 2019. Ciò a mente del fatto che le timbrature sono state prodotte solo dal 1 settembre 2019.
PARTE RESISTENTE Controparte_1
voglia l'On.le Tribunale di Pavia, Magistratura del Lavoro, contrariis reiectis, NEL MERITO:
- respingere le domande del Sig. in quanto infondate in fatto e in diritto per le causali Pt_1 di cui in narrativa;
- con vittoria di spese e compensi di causa, IVA, CPA e 15% spese forfettarie. IN VIA ISTRUTTORIA: - ammettersi all'occorrenza prove per testi sulle seguenti circostanze: 1)vero che nel contratto a tempo indeterminato del 6.10.2021 il Sig. era Pt_1 assunto a tempo indeterminato con periodo di prova pari a quattro settimane, come operaio qualificato di V livello con mansioni di manutentore e riparatore meccanico (docc.
1-5 controparte); 2)vero che mi occupavo e mi occupo della consulenza del lavoro, e quindi dell'elaborazione delle buste paga, per conto di 3)vero che le retribuzioni del Controparte_1
Sig. nel periodo in cui era dipendente di (4.4.2019-31.12.2019 e 1.1.2020- Pt_1 CP_2
1.10.2021) erano corrisposte da quest'ultima, come pure la stessa provvedeva all'elaborazione diretta delle busta paga;
4)vero che le fatture pagate da a avevano ad CP_1 CP_2 oggetto prestazioni rese da quest'ultima a per sostituzione martelli mulino CP_1 frantoio, revisione centralina e sostituzione stampa, serraggio corazze mulino, revisione mulino, ed altro come indicato (doc. 1).
PARTE RESISTENTE CP_3 voglia l'Ill.mo Giudice Unico del Tribunale di Pavia, in funzione di Giudice del Lavoro, previo differimento dell'udienza di discussione vista la domanda riconvenzionale spiegata da nei confronti di a) In via principale, rigettare il ricorso e CP_3 Controparte_1 tutte le domande proposte dal sig. nei confronti della b) In Parte_1 CP_3 subordine, nell'ipotesi denegata di accoglimento anche solo parziale delle domande proposte dal sig. nei confronti di accertare e dichiarare il diritto di Parte_1 CP_3 ad essere garantita e manlevata integralmente da e CP_3 Controparte_1 comunque, condannare quest'ultima a restituire quanto eventualmente sarà costretta a pagare al sig. c) In ulteriore subordine rispetto a b), e nell'ipotesi denegata di rigetto Parte_1 integrale o parziale della domanda di garanzia e manleva di cui al punto b) che precede, si chiede 2 Ricavabile dalle buste paga e non dai conteggi avversari, non esplicati né notificati con il ricorso introduttivo del presente giudizio. che e/o da in Controparte_1 CP_2 persona dei rispettivi rappresentanti protempore, siano condannate a pagare ad CP_3
in via di regresso, quanto denegatamente corrisposto da quest'ultima al ricorrente per i
[...] periodi 3.8.2018 - 31.8.2018; 21.12.2018 -10.1.2019 e 6.10.2021 / 2.11.2021 (o per i diversi periodi ritenuti di giustizia) di pertinenza di (allorchè il ricorrente ha Controparte_1 lavorato alle dipendenze di quest'ultima) e per i periodi 4.4.2019 -31.12.2019 e 1.1.2020 -
1.10.2021 (o per i diversi periodi ritenuti di giustizia) di pertinenza di (allorchè il CP_2 ricorrente ha lavorato alle dipendenze di quest'ultima); ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio. In via istruttoria si chiede il rigetto delle avversarie istanze istruttorie, in quanto inammissibili, generiche ed inconferenti ai fini del decidere ed occorrendo ammissione a prova contraria sulle stesse. Si contestano espressamente i documenti avversari per le ragioni già esposte sopra. Si chiede di essere ammessi a prova diretta su tutte le circostanze capitolate supra, al paragrafo 2, ed in particolare su quelle indicate ai numeri da 1 a 10 con i testi indicati in calce al suddetto paragrafo. Si producono, i seguenti documenti: doc. 1 – visura camerale della società ; CP_3 doc. 2 – contratto di appalto stipulato con doc. 3 – proroga del contratto di Controparte_1 appalto del 22.4.2020. Ai fini del pagamento del Contributo Unificato si dichiara che il valore della chiamata in causa è di €. 32.480,43 e che il CU dovuto e pagato è di € 259,00.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429c.p.c. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice EA SC IN ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 490/2022 promossa da:
(cf. con il patrocinio dell'avv. ROSATI Parte_1 C.F._1
BE TT TE
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. COLLI FRANCO e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv.POGLIANI IVANA;
(c.f. ) contumace CP_2 P.IVA_2
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. POZZOLI CE AN CP_3 P.IVA_3
e dell'avv.CHIELLO ANGELO GIUSEPPE
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. ha agito in giudizio rassegnando le conclusioni dianzi evidenziate per Parte_1 il cui accoglimento ha allegato:
- di aver lavorato dal 3 agosto 2018 al 31 agosto 2018, dal 21 dicembre 2018 al 10 gennaio
2019 e dal 6 ottobre 2021 al 2 novembre 2021 per la società svolgendo le Controparte_1 mansioni di manutentore meccanico degli impianti, dei macchinari e dei forni presenti presso la fonderia della CP_3
- che quest'ultima, in qualità di committente, aveva un appalto con la società CP_4
[...]
- di aver svolto le medesime mansioni presso lo stesso impianto nell'ambito dell'appalto menzionato alle dipendenze della tra il 4 aprile 2019 al 1° ottobre 2021; CP_2
- che in occasione dell'ultimo contratto stipulato con la sebbene fosse stato Controparte_1 convenuto che avrebbe svolto sempre le stesse mansioni, era stato previsto un patto di prova dalla durata di quattro settimane;
- che il 2 novembre 2021 gli era stato comunicato il licenziamento per il mancato superamento del periodo di prova.
1.1. Le resistenti, ad eccezione della società che è rimasta contumace, si CP_2 sono costituite in giudizio deducendo, in via principale, la liceità del patto di prova e la mancata dimostrazione delle ore di straordinario richieste.
2. In ordine alla validità del patto di prova stipulato tra il ricorrente e la resistente in occasione della stipula dell'ultimo contratto di lavoro si deve evidenziare Controparte_1 che le resistenti non hanno contestato la medesimezza delle mansioni svolte dal ricorrente rispetto ai periodi di lavoro precedenti;
peraltro, la circostanza è stata confermata da tutti i testi escussi durante il processo (cfr. verbali udienze del 6/4/2023; 19/10/2023; 27/2/2024;
24/10/2024; 27/3/2025).
Parimenti non è stato contestato il fatto che il ricorrente ha lavorato sempre presso lo stesso impianto.
Non può trascurarsi, pertanto, che risulta dimostrato che il ricorrente, in occasione della stipula del patto di prova, aveva già maturato un'esperienza lavorativa di oltre 24 mesi svolgendo le medesime mansioni per le quali era stato nuovamente assunto.
La circostanza che in tale periodo il datore di lavoro sia stato formalmente diverso è irrilevante. Sul punto preme sottolineare che la stessa società resistente ha Controparte_1 allegato di aver adempiuto, da un certo momento in poi, coincidente con il periodo durante il quale il ricorrente è stato dipendente della allo svolgimento delle proprie CP_2 prestazioni previste dall'appalto con la mediante l'opera della società CP_3 menzionata.
La convenuta ha qualificato detto rapporto come un contratto d'opera ma in realtà si tratto di un sub appalto, avendo la svolto, pacificamente, le attività appaltate CP_2 dalla alla CP_3 Controparte_1
Ne consegue che durante tutto il periodo durante il quale il ricorrente ha prestato la propria attività ad essere cambiato è soltanto il datore di lavoro, ma l'oggetto della prestazione, il luogo di esecuzione ed il fruitore finale della medesima sono rimasti identici.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “Nel lavoro subordinato, il patto di prova tutela l'interesse di entrambe le parti a sperimentarne la convenienza, sicché è illegittimamente stipulato ove la suddetta verifica sia già intervenuta, con esito positivo, per le stesse mansioni, ancorché diversamente denominate, e per un congruo lasso di tempo, a favore dello stesso datore di lavoro o di un precedente datore di lavoro-appaltatore, titolare del medesimo appalto (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 17371 del 01/09/2015 (Rv. 636576 - 01).
In definitiva, il patto di prova apposto al contratto stipulato tra il ricorrente ed il del 6/10/2021 è nullo per difetto di causa. CP_1 CP_1
“La nullità della clausola che contiene il patto di prova determina la automatica conversione dell'assunzione in definitiva sin dall'inizio ed il venir meno del regime di libera recedibilità sancito dall'art. 1 della l. n. 604 del 1966, con la conseguenza che il recesso "ad nutum", intimato in assenza di valido patto di prova, equivale ad un ordinario licenziamento - soggetto alla verifica giudiziale della sussistenza o meno della giusta causa o del giustificato motivo -, il quale, nel regime introdotto dal d.lgs. n. 23 del 2015, è assoggettato alla regola generale della tutela indennitaria di cui all'art. 3, comma 1, del predetto d.lgs., non essendo riconducibile ad alcuna delle specifiche ipotesi, di cui al successivo comma 2 del menzionato art. 3, nelle quali è prevista la reintegrazione” (cfr. tra le tante Cass. Sez. L - , Sentenza n.
20239 del 14/07/2023”.
Parte ricorrente ha svolto una domanda di pagamento in linea con le previsioni di cui agli articoli 3 e 9 di cui al D.lgs. n. 23 del 2015, essendo la società resistente al di sotto dei limiti dimensionali di cui all'art. 18 della legge n. 300 del 1970.
L'ammontare dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del tfr non è stato specificatamente contestato dai resistenti di modo che sussiste un credito del ricorrente nei confronti della della somma di euro 9.804,96 oltre interessi legali e Controparte_1 rivalutazione monetaria dal 2 novembre 2021.
3. Parte ricorrente ha anche chiesto il pagamento delle ore di straordinario non corrisposte in costanze dei rapporti di lavoro allegati.
Come è noto, sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice (cfr. tra le tante Cass. Sez. L - , Sentenza n. 16150 del 19/06/2018).
Sull'entità della prestazione lavorativa resa dal ricorrente dal 1° settembre 2019 in avanti vengono in rilievo i tabulati depositati a seguito dell'ordine di esibizione emesso dal
Tribunale.
Per il periodo antecedente devono essere valorizzate le dichiarazioni testimoniali rese nel corso del giudizio.
Giova premettere che parte ricorrente ha allegato di aver svolto un'ora di straordinario al giorno, oltre 8 ore nelle giornate di sabato e di domenica.
Lo stesso teste lavoratore che ha svolto rivendicazioni sovrapponibili a Tes_1 quelle odierne, ha dichiarato che svolgevano due giorni di riposo settimanali sebbene gli orari di lavoro fossero quelli allegati dal ricorrente. Gli altri testimoni escussi non hanno saputo rendere dichiarazioni specifiche sugli orari svolti.
Parte ricorrente ha chiesto di valorizzare come argomento di prova la mancata produzione in giudizio dei tabulati delle presenze relativi al periodo antecedente al 1° settembre 2019, richiamando a tal proposito l'obbligo stabilito dall'art. 3 del D.lgs. n.
102/2022.
Il richiamo alla normativa specificata è inconferente in quanto l'obbligo di conservazione ivi previsto è valido solo per il periodo successivo all'entrata in vigore della normativa;
il periodo oggetto di causa è antecedente alla stessa emanazione della disposizione.
In ogni caso, l'art. 1 del D.lgs. n. 152 del 1997, modificato dalla disposizione citata, non prevede che il datore di lavoro comunichi al lavoratore gli orari di lavoro svolti ma solo quelli programmati.
Pertanto, in relazione al periodo non coperto dai tabulati la domanda del ricorrente deve essere rigettata.
3.1. Quanto al periodo successivo si osserva che le parti sono state invitate dal giudice a depositare un elaborato contenente la quantificazione delle ore di lavoro straordinario. Parte ricorrente con le note del 30 maggio 2025 ha deposito un conteggio che quantifica il credito delle ore di straordinario diurno e notturno svolto in euro 14.708,30.
La resistente ha svolto contestazioni solo rispetto ad alcune mensilità e ha CP_3 depositato un conteggio alternativo.
Tuttavia, la quantificazione del ricorrente deve essere accolta in quanto coerente con i dati emergenti dai tabulati e dalle buste paga agli atti. Viceversa, il prospetto elaborato dalla parte datoriale e le contestazioni svolte presuppongono una quantificazione delle ore di straordinario inferiore alle ore di lavoro emergenti dalla documentazione citata.
Le resistenti hanno contestato l'utilizzabilità dei tabulati prodotti in quanto il lasso di tempo compreso tra la timbratura dell'ingresso e quella dell'uscita sarebbe idoneo a provare la sola presenza del lavoratore all'interno dello stabilimento e non anche la durata di svolgimento della prestazione lavorativa.
Si deve, tuttavia, osservare che la presenza all'interno dello stabilimento da parte del lavoratore costituisce una presunzione semplice in merito alla durata della giornata di lavoro;
l'allegazione svolta dalle resistenti costituisce un'eccezione processuale il cui contenuto le parti avrebbero dovuto provare. Tuttavia, tale onere probatorio non è stato in alcun modo assolto, né le parti hanno svolto istanze di prova a seguito della acquisizione in giudizio della documentazione citata.
In definitiva, sussiste un credito di parte ricorrente per le ore di straordinario non pagate pari ad euro 14.708,30 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole mensilità al saldo.
4. Parte resistente ha poi chiesto il pagamento di ulteriori differenze retributive per assegni nuclei familiari e bonus fiscali.
Tuttavia, la domanda è inammissibile in quanto svolta per la prima volta con il deposito della memoria autorizzata.
5. In merito alla responsabilità delle resistenti rispetto alle poste creditorie qui riconosciute si osserva che l'esistenza di un appalto tra la ed il CP_3 Controparte_1
è documentata (cfr. doc. n. 2 fascicolo . CP_3
La circostanza che le medesime attività appaltate alla siano state poi Controparte_1 affidate alla può dirsi provata per le motivazioni dianzi esplicitate di modo che CP_2 tra queste possa dirsi sia intercorso un contratto di sub appalto. Il fatto invocato dalla per limitare la propria responsabilità in base al CP_3 quale la società abbia fatto ricorso al sub appalto violando così il divieto Controparte_1 contrattuale è irrilevante in quanto la parte committente per sottrarsi ai propri obblighi avrebbe dovuto e potuto ottenere la risoluzione del contratto. Tale ultima circostanza è pacifico che non sia mai intervenuta.
Pertanto, in base all'art. 29 comma 2 del D.lgs. n. 273 del 2003, secondo il quale “in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento”, le odierne parti resistente sono tutte obbligate in solido per le somme dovute a titolo di lavoro straordinario.
6. Parte resistente ha chiesto, in via riconvenzionale, di essere tenuta CP_3 indenne dalla propria appaltatrice dalle somme eventualmente corrisposte Controparte_1 in favore del ricorrente.
La domanda deve essere accolta.
Nel contratto di appalto stipulato tra le parti (cfr. doc. n. 2 fascicolo parte resistente
è sancito che la avrebbe manlevato e tenuto indenne la CP_3 Controparte_1 CP_3
“da ogni e qualsiasi costo o danno derivante da eventuali controversie che possano
[...] insorgere sia direttamente con i dipendenti e collaboratori dell'appaltatore, nonché con i dipendenti e collaboratori di eventuali subappaltatore autorizzati, impiegati per la fornitura dei servizi, sia con gli enti previdenziali e non, per questioni inerenti al rapporto con tali dipendenti e collaboratori”.
La portata e l'efficacia di tale clausola non sono state in alcun modo contestate dalla resistente Controparte_1
7. Il parziale accoglimento delle domande di parte ricorrente comporta una compensazione delle spese di lite nella misura del 30%.
La restante parte delle spese maturate dal ricorrente viene posto a carico solidale delle resistenti.
Le spese di lite tra e vengono compensate attesa la Controparte_1 CP_3 condotta processuale assunta dalla prima società. Le spese di lite vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri medi del D.M. n.
55 del 2014 calcolati per tutte le fasi del giudizio tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra 26.000 e 52.000 euro.
Tra le spese di lite liquidate in favore del ricorrente vengono riconosciuti, al netto della indicata compensazione, gli esborsi sostenuti per l'esecuzione dei conteggi delle ore di straordinario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. accerta e dichiara la nullità del patto di prova apposto al contratto stipulato tra Pt_1
e la società in data 6 ottobre 2021 e per l'effetto dichiara l'inefficacia
[...] Controparte_1 del recesso operato in data 2 novembre 2021;
2. condanna la società al pagamento in favore di parte ricorrente della Controparte_1 somma di euro 9.804,96 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 2 novembre 2021;
3. dichiara inammissibili le domande di parte ricorrente aventi ad oggetto la richiesta di pagamento degli assegni nuclei familiari e dei bonus fiscali;
4. accoglie parzialmente le restanti domande di parte ricorrente e, per l'effetto, condanna in solido tra loro le parti resistenti al pagamento in favore di della somma di euro Parte_1
14.708,30 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole mensilità al saldo;
5. accoglie la domanda riconvenzionale di e, per l'effetto, condanna la CP_3 [...]
a tenerla indenne di tutte le somme che la stessa corrisponderà al ricorrente in forza CP_1 della presente sentenza;
6. condanna, altresì, le parti resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che si liquidano, al netto della indicata compensazione, in € 543,45 per spese, € 5.331,20 per compensi professionali oltre il rimborso delle spese generali pari al 15% dei compensi, nonchè c.p.a. e i.v.a. se prevista secondo le aliquote di legge;
7. compensa le spese di lite tra e CP_3 Controparte_1
Pavia, 8 ottobre 2025
Il Giudice
EA SC IN