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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/04/2025, n. 2838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2838 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
. 16653/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Nona Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice Relatore
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F: ) assistita e difesa dall'avvocato RIVERA Parte_1 C.F._1
NICOLE MARIA LUISA con studio in Milano Viale Monza n. 2024 presso il quale ha eletto domicilio telematico
nei confronti di
(C.F.: ) Controparte_1 C.F._2
atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c;
OGGETTO: RICORSO PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPOSNABILITA' GENITORIALE E PER IL MATENIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI
DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI
(rassegnate all'udienza ex art. 473 bis. 22 cpc celebrata il 27.03.2025)
Per parte attrice: insistito per l'accoglimento delle domande formulate in ricorso
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che: le parti hanno intrattenuto una relazione more uxorio dal 2019 al 2022.
Dalla loro unione, in data 14.11.2020, è nato riconosciuto da entrambi i genitori. Persona_1 Con ricorso depositato presso questo Tribunale in data 07.05.2024 ha Parte_1 chiesto l'affido super esclusivo del figlio minore, la regolamentazione delle frequentazioni padre
/figlio previ accordi tra i genitori alla presenza della mamma, la determinazione del contributo paterno al mantenimento del minore nella misura di € 250,00 oltre al 50% delle spese extra assegno.
All'udienza ex art. 73 bis. 21 cpc celebrata, dopo alcuni rinvii necessitati dalle difficoltà di perfezionamento della notifica, in data 27.03.2025 il Giudice delegato, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e dato atto che , nonostante la Controparte_1 rituale notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, non si era costituito in giudizio, ne ha dichiarato la contumacia.
Sentita dal Giudice parte attrice ha dichiarato quanto segue: la convivenza tra me e il mio ex compagno è cessata nel marzo 2022 quando io ho deciso di tornare in Italia insieme a nostro figlio con il suo consenso. L'ultima volta che ha visto il papà è il giorno del suo secondo Per_1 compleanno. Da quel momento qualche volta ha chiamato quando voleva lui ma non lo ha più visto.
Quanto a me sono tre anni che mi ha bloccato l'utenza, sono riesco solo mandare messaggi ma non
a chiamare. Non so nulla di lui e nemmeno ho mai ricevuto qualche richiesta di informazione relativa al bambino. Non mi ha mai dato nulla a titolo di mantenimento del bambino ma questo in realtà neppure quando vivevamo insieme in Spagna, lui si è limitato a condividere con me l'affitto il primo anno di convivenza e poi neppure quello.
ADR: non so adesso cosa faccia. Quando stavamo insieme faceva il commesso e guadagnava circa
1.200 euro non so la cifra esatta perché non vedevo le sue buste paga. ADR: anche io guadagno circa 1.200 euro su 14 mensilità. Vivo in una casa di proprietà non gravata da mutuo. Percepisco l'assegno unico in ragione del 100% che però è di soli 57 euro.
Invitato dal Giudice ad interloquire sul punto, il difensore di parte attrice ha rinunciato alle istanze istruttorie formulate in atti anche in considerazione della contumacia del convenuto.
Previa interlocuzione con parte attrice e con il suo difensore, che si sono dichiarati d'accordo, il
Giudice delegato non ha ritenuto necessario adottare provvedimenti temporanei nell'interesse della prole minorenne tenuto conto dell'assenza di urgenza valutata alla luce della situazione del nucleo nell'attualità così come descritta dalla donna e considerate le tempistiche di pronta definizione del giudizio.
Ritenuta la causa matura per la decisione senza la necessità di assumere prove, il Giudice delegato ha invitato il procuratore di parte attrice a precisare le conclusioni e ha ordinato la discussione orale della causa.
Il difensore ha insistito per l'accoglimento delle domande formulate nel ricorso introduttivo.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione e discussa alla camera di consiglio del
2.04.2025.
*******
Ritenuto:
Con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale
Alla luce delle circostanze emerse in corso di giudizio deve ritenersi che il padre ha manifestato per fatti il proprio disinteresse per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale, rilevando così una condizione di scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore, tale da rendere necessario l'affidamento monogenitoriale.
L'uomo, infatti, rendendosi irreperibile e non mostrando alcun interesse rispetto al figlio minore, che non vede e non sente da oltre due anni e rispetto al quale non ha mai provveduto ad alcune esigenza né morale né materiale, dalla fine della relazione tra le parti ha, di fatto, abdicato al proprio ruolo genitoriale.
Come noto, la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c., è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, frequentando in modo discontinuo il figlio minore, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr Cass. 27/2017,
Cass. 26587/09; Cass. 16593/08;). Quando un genitore resosi irreperibile/ con condotte pretestuose ed oppositive abbia precluso l'adozione di decisioni celeri nell'interesse del figlio pregiudicato nella sua quotidianità da stalli decisionali importanti e dall'immobilismo conseguente;
Pertanto, in applicazione del principio giurisprudenziale appena richiamato e delle circostanze sopra esposte, la domanda di affidamento esclusivo del figlio alla madre deve essere accolta in quanto la donna, che si è sempre occupata della prole con continuità e responsabilità nella latitanza paterna, ha dimostrato, per fatti, la propria idoneità al ruolo genitoriale.
Invero, le condizioni sopra indicate e in particolare il sostanziale disinteresse paterno per tutto quanto concerne gli aspetti salienti della vita del minore in uno alla irreperibilità paterna impongono una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, come richiesto in ricorso ed in udienza da parte attrice, anche con riguardo alle scelte più importanti per la minore, (residenza abituale, salute, educazione, istruzione, rilascio del passaporto o documento valido per l'espatrio), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater,
3° comma c.c.
Quanto alla frequentazione tra il figlio e il padre tenuto conto dell'età del minore (4 e 4 mesi) e della inaffidabilità paterna deve essere rimesso alla affidataria esclusiva il compito di individuare, se e quando l'umo ne farà richiesta, le migliori modalità e tempistiche di incontro con il figlio tutelando il suo interesse e raccolti comunque i suoi desideri
Alla luce delle considerazioni sopra svolte e tenuto conto della tenera età del figlio, l'audizione del minore deve ritenersi superflua.
Con riferimento al mantenimento della prole
Il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013)
Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Ai sensi degli artt. 337ter c.c il Giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento comprensive di quelle abitative in relazione anche al tenore di vita complessivamente inteso goduto dai figli, con esclusione quanto ai figli delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012 n. 9372, Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n. 21273).
Pertanto al fine di quantificare le modalità contributive a carico di entrambi i genitori occorre aver riguardo:
1. alle capacità economiche dei genitori: la madre. percepisce uno stipendio di circa € 1.200 mensili per 14 mensilità, vive unitamente al piccolo in una casa di proprietà Persona_1 non gravata da mutuo e percepisce integralmente l'assegno unico universale di € 57 mensili. Il padre: giovane uomo di 50 anni da quanto riferito dalla ex compagna durante la convivenza ha sempre svolto la professione di commesso percependo una retribuzione netta mensile di circa € 1.200 e non risulta in atti alcun elemento che consenta di ritenere che vi siano state significative modificazioni della relativa situazione;
2. al tempo di permanenza del minore presso ciascun genitore che in quel frangente si occupa del suo mantenimento diretto: nel caso di specie è la madre a farsi integralmente carico di ogni necessità, anche economica del minore;
3. alle necessità economiche, di socializzazione e di mantenimento di un bambino di 4 anni da parametrarsi al tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori come evincibile dalle capacità economiche complessive del nucleo;
La valutazione di tutti i criteri sopra esposti porta a quantificare, come peraltro richiesto dalla madre, il contributo paterno dovuto per il mantenimento della prole minorenne in € 250,00 al mese importo da versarsi in vi anticipata alla madre entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT. Il padre dovrà inoltre contribuire nel mantenimento della prole sostenendo nella misura del 50% le spese extra assegno come da Linee Guida del Tribunale di Milano
L'obbligo di mantenimento dovrà farsi decorrere dalla data della domanda e quindi dalla mensilità di maggio 2024, posto che è principio generale che il tempo che intercorre dalla proposizione della domanda per l'accertamento del diritto non può andare a danno dell'attore e che i presupposti per l'accoglimento della domanda sussistevano già al momento introduttivo del giudizio.
Con riferimento alle spese di lite che attesa la mancata costituzione della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, nulla debba disporsi in ordine alle spese processuali, che resteranno di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra Parte_1
e letti ed applicati gli artt. 316, comma IV, 337-bis e
[...] Controparte_1 ss c.c., 473 bis e ss cpc ,38 disp. att. c.p.c., ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta così provvede:
Affida nato il [...] in [...] esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà collocato, Persona_1 anche ai fini della residenza anagrafica, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3
c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la prole, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
Rimette alla affidataria esclusiva la scansione delle modalità e tempistiche di frequentazione padre/ figlio ferma la tutela dell'interesse del minore e nel rispetto dei suoi tempi e della sua volontà, anche tenuto conto dell'età dello stesso
Pone a carico di , l'obbligo di contribuire, con decorrenza dalla Controparte_1 mensilità di maggio 2024 , nel mantenimento del figlio minore versando alla madre entro il 5 di ogni mese l'importo di € 250,00 mensili oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT
Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire, nella misura del 50% nelle spese extra assegno che individuate come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al
Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di
Milano il 14 novembre 2017
Dispone che l'assegno unico universale per la famiglia venga percepito per intero dalla madre affidataria esclusiva;
Dichiara irripetibili le spese di lite
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 2.04.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Maderna Dott. Maria Laura Amato
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Nona Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice Relatore
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F: ) assistita e difesa dall'avvocato RIVERA Parte_1 C.F._1
NICOLE MARIA LUISA con studio in Milano Viale Monza n. 2024 presso il quale ha eletto domicilio telematico
nei confronti di
(C.F.: ) Controparte_1 C.F._2
atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c;
OGGETTO: RICORSO PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPOSNABILITA' GENITORIALE E PER IL MATENIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI
DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI
(rassegnate all'udienza ex art. 473 bis. 22 cpc celebrata il 27.03.2025)
Per parte attrice: insistito per l'accoglimento delle domande formulate in ricorso
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che: le parti hanno intrattenuto una relazione more uxorio dal 2019 al 2022.
Dalla loro unione, in data 14.11.2020, è nato riconosciuto da entrambi i genitori. Persona_1 Con ricorso depositato presso questo Tribunale in data 07.05.2024 ha Parte_1 chiesto l'affido super esclusivo del figlio minore, la regolamentazione delle frequentazioni padre
/figlio previ accordi tra i genitori alla presenza della mamma, la determinazione del contributo paterno al mantenimento del minore nella misura di € 250,00 oltre al 50% delle spese extra assegno.
All'udienza ex art. 73 bis. 21 cpc celebrata, dopo alcuni rinvii necessitati dalle difficoltà di perfezionamento della notifica, in data 27.03.2025 il Giudice delegato, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e dato atto che , nonostante la Controparte_1 rituale notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, non si era costituito in giudizio, ne ha dichiarato la contumacia.
Sentita dal Giudice parte attrice ha dichiarato quanto segue: la convivenza tra me e il mio ex compagno è cessata nel marzo 2022 quando io ho deciso di tornare in Italia insieme a nostro figlio con il suo consenso. L'ultima volta che ha visto il papà è il giorno del suo secondo Per_1 compleanno. Da quel momento qualche volta ha chiamato quando voleva lui ma non lo ha più visto.
Quanto a me sono tre anni che mi ha bloccato l'utenza, sono riesco solo mandare messaggi ma non
a chiamare. Non so nulla di lui e nemmeno ho mai ricevuto qualche richiesta di informazione relativa al bambino. Non mi ha mai dato nulla a titolo di mantenimento del bambino ma questo in realtà neppure quando vivevamo insieme in Spagna, lui si è limitato a condividere con me l'affitto il primo anno di convivenza e poi neppure quello.
ADR: non so adesso cosa faccia. Quando stavamo insieme faceva il commesso e guadagnava circa
1.200 euro non so la cifra esatta perché non vedevo le sue buste paga. ADR: anche io guadagno circa 1.200 euro su 14 mensilità. Vivo in una casa di proprietà non gravata da mutuo. Percepisco l'assegno unico in ragione del 100% che però è di soli 57 euro.
Invitato dal Giudice ad interloquire sul punto, il difensore di parte attrice ha rinunciato alle istanze istruttorie formulate in atti anche in considerazione della contumacia del convenuto.
Previa interlocuzione con parte attrice e con il suo difensore, che si sono dichiarati d'accordo, il
Giudice delegato non ha ritenuto necessario adottare provvedimenti temporanei nell'interesse della prole minorenne tenuto conto dell'assenza di urgenza valutata alla luce della situazione del nucleo nell'attualità così come descritta dalla donna e considerate le tempistiche di pronta definizione del giudizio.
Ritenuta la causa matura per la decisione senza la necessità di assumere prove, il Giudice delegato ha invitato il procuratore di parte attrice a precisare le conclusioni e ha ordinato la discussione orale della causa.
Il difensore ha insistito per l'accoglimento delle domande formulate nel ricorso introduttivo.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione e discussa alla camera di consiglio del
2.04.2025.
*******
Ritenuto:
Con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale
Alla luce delle circostanze emerse in corso di giudizio deve ritenersi che il padre ha manifestato per fatti il proprio disinteresse per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale, rilevando così una condizione di scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore, tale da rendere necessario l'affidamento monogenitoriale.
L'uomo, infatti, rendendosi irreperibile e non mostrando alcun interesse rispetto al figlio minore, che non vede e non sente da oltre due anni e rispetto al quale non ha mai provveduto ad alcune esigenza né morale né materiale, dalla fine della relazione tra le parti ha, di fatto, abdicato al proprio ruolo genitoriale.
Come noto, la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c., è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, frequentando in modo discontinuo il figlio minore, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr Cass. 27/2017,
Cass. 26587/09; Cass. 16593/08;). Quando un genitore resosi irreperibile/ con condotte pretestuose ed oppositive abbia precluso l'adozione di decisioni celeri nell'interesse del figlio pregiudicato nella sua quotidianità da stalli decisionali importanti e dall'immobilismo conseguente;
Pertanto, in applicazione del principio giurisprudenziale appena richiamato e delle circostanze sopra esposte, la domanda di affidamento esclusivo del figlio alla madre deve essere accolta in quanto la donna, che si è sempre occupata della prole con continuità e responsabilità nella latitanza paterna, ha dimostrato, per fatti, la propria idoneità al ruolo genitoriale.
Invero, le condizioni sopra indicate e in particolare il sostanziale disinteresse paterno per tutto quanto concerne gli aspetti salienti della vita del minore in uno alla irreperibilità paterna impongono una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, come richiesto in ricorso ed in udienza da parte attrice, anche con riguardo alle scelte più importanti per la minore, (residenza abituale, salute, educazione, istruzione, rilascio del passaporto o documento valido per l'espatrio), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater,
3° comma c.c.
Quanto alla frequentazione tra il figlio e il padre tenuto conto dell'età del minore (4 e 4 mesi) e della inaffidabilità paterna deve essere rimesso alla affidataria esclusiva il compito di individuare, se e quando l'umo ne farà richiesta, le migliori modalità e tempistiche di incontro con il figlio tutelando il suo interesse e raccolti comunque i suoi desideri
Alla luce delle considerazioni sopra svolte e tenuto conto della tenera età del figlio, l'audizione del minore deve ritenersi superflua.
Con riferimento al mantenimento della prole
Il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013)
Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Ai sensi degli artt. 337ter c.c il Giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento comprensive di quelle abitative in relazione anche al tenore di vita complessivamente inteso goduto dai figli, con esclusione quanto ai figli delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012 n. 9372, Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n. 21273).
Pertanto al fine di quantificare le modalità contributive a carico di entrambi i genitori occorre aver riguardo:
1. alle capacità economiche dei genitori: la madre. percepisce uno stipendio di circa € 1.200 mensili per 14 mensilità, vive unitamente al piccolo in una casa di proprietà Persona_1 non gravata da mutuo e percepisce integralmente l'assegno unico universale di € 57 mensili. Il padre: giovane uomo di 50 anni da quanto riferito dalla ex compagna durante la convivenza ha sempre svolto la professione di commesso percependo una retribuzione netta mensile di circa € 1.200 e non risulta in atti alcun elemento che consenta di ritenere che vi siano state significative modificazioni della relativa situazione;
2. al tempo di permanenza del minore presso ciascun genitore che in quel frangente si occupa del suo mantenimento diretto: nel caso di specie è la madre a farsi integralmente carico di ogni necessità, anche economica del minore;
3. alle necessità economiche, di socializzazione e di mantenimento di un bambino di 4 anni da parametrarsi al tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori come evincibile dalle capacità economiche complessive del nucleo;
La valutazione di tutti i criteri sopra esposti porta a quantificare, come peraltro richiesto dalla madre, il contributo paterno dovuto per il mantenimento della prole minorenne in € 250,00 al mese importo da versarsi in vi anticipata alla madre entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT. Il padre dovrà inoltre contribuire nel mantenimento della prole sostenendo nella misura del 50% le spese extra assegno come da Linee Guida del Tribunale di Milano
L'obbligo di mantenimento dovrà farsi decorrere dalla data della domanda e quindi dalla mensilità di maggio 2024, posto che è principio generale che il tempo che intercorre dalla proposizione della domanda per l'accertamento del diritto non può andare a danno dell'attore e che i presupposti per l'accoglimento della domanda sussistevano già al momento introduttivo del giudizio.
Con riferimento alle spese di lite che attesa la mancata costituzione della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, nulla debba disporsi in ordine alle spese processuali, che resteranno di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra Parte_1
e letti ed applicati gli artt. 316, comma IV, 337-bis e
[...] Controparte_1 ss c.c., 473 bis e ss cpc ,38 disp. att. c.p.c., ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta così provvede:
Affida nato il [...] in [...] esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà collocato, Persona_1 anche ai fini della residenza anagrafica, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3
c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la prole, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
Rimette alla affidataria esclusiva la scansione delle modalità e tempistiche di frequentazione padre/ figlio ferma la tutela dell'interesse del minore e nel rispetto dei suoi tempi e della sua volontà, anche tenuto conto dell'età dello stesso
Pone a carico di , l'obbligo di contribuire, con decorrenza dalla Controparte_1 mensilità di maggio 2024 , nel mantenimento del figlio minore versando alla madre entro il 5 di ogni mese l'importo di € 250,00 mensili oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT
Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire, nella misura del 50% nelle spese extra assegno che individuate come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al
Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di
Milano il 14 novembre 2017
Dispone che l'assegno unico universale per la famiglia venga percepito per intero dalla madre affidataria esclusiva;
Dichiara irripetibili le spese di lite
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 2.04.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Maderna Dott. Maria Laura Amato