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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/02/2025, n. 1304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1304 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dai magistrati: PINTO Dott. Diego Rosario Antonio PRESIDENTE
CIMINI Dott. Biagio Roberto CONSIGLIERE rel. SARACINO Dott. Nicola CONSIGLIERE
riunita nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 3891 R.G. degli affari contenziosi del 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 31. 5. 2023 all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c. p. c.
TRA
, (CF ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Ministro p. t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliato presso i suoi uffici in Roma, Via dei Portoghesi n.
12
APPELLANTE – APPELLATO INCIDENTALE
E
nata a [...] il [...] Controparte_1
C.F.: e residente in [...]
Resistenza n. 185, elettivamente domiciliata in Colleferro (RM) Via Enrico Ferri
n. 6 – Fax 069702273, presso e nello studio dell'Avv. Maria Antonietta
Colabucci C.F.: Pec.: CodiceFiscale_2
che la rappresenta e difende in giudizio, in Email_1
forza di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, con firma autografa e certificata)
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
r.g. n. 1 OGGETTO: Altre controversie di diritto amministrativo - Appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, sezione seconda civile, n.
22857/2017 emessa in data 6.12.2017
CONCLUSIONI: All'udienza del 31. 5. 2023 all'esito della trattazione scritta le parti hanno precisato le conclusioni come da scritti difensivi in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del presente giudizio è l'appello proposto dal Parte_1
avverso la sentenza di cui in premessa del Tribunale di Roma con la
[...]
quale era stato così statuito:
• Condanna il al risarcimento del danno nei Parte_1
confronti di parte attrice, quantificato in € 132.209,00, oltre lucro cessante come in motivazione ed interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza all'effettivo soddisfo;
• Condanna il predetto al pagamento delle spese del presente Parte_1
giudizio in favore dello Stato ex art. 133 DPR 30 maggio 2002, n. 115, liquidate in complessivi € 5.640,00, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito, spese forfettarie e accessori come per legge.
Il Tribunale si era pronunciato rispetto alla citazione in giudizio del
, da parte di sorella di Parte_1 Controparte_1
, per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e Persona_1
non patrimoniale subito in conseguenza della morte del fratello avvenuta per impiccagione nella Casa circondariale di Velletri il 7. 3. 2009, e rispetto al quale l'attrice aveva esposto che: era detenuto in carcere dal 29. 11. 2008 in Persona_1
esecuzione di una condanna per furto definitiva, ed aveva manifestato da tempo segni di disagio tali da condurlo a compiere gesti insani contro sé stesso (come reiterata ingestione di corpi estranei e rifiuto di volontario dell'alimentazione); tale stato di prostrazione si era manifestato anche attraverso litigi con i compagni di cella, come risultava evidente dal contenuto delle lettere inoltrate ai r.g. n. 2 familiari;
in data 7. 3. 2009 il detenuto era stato rinvenuto dal personale della Casa circondariale di Velletri in fin di vita sospeso all'inferriata della cella mediante i lacci delle proprie scarpe, ed aveva cessato di vivere prima dell'arrivo in ospedale;
l'amministrazione carceraria non aveva emesso ordini di servizio dettagliati nei quali fossero specificati i comportamenti da adottare da parte del personale di custodia;
non era stato istituito un registro in cui annotare le cautele da adottare, nel caso in cui fosse stato necessario adottare il regime di grande sorveglianza, come nel caso di specie, nonostante ciò fosse previsto dalla Circolare del 12. 5.
2000;
l'amministrazione penitenziaria non aveva ottemperato agli obblighi di sorveglianza continua ed accurata del condannato previsti dal regime di grande sorveglianza, tanto da non privarlo di un evidente potenziale strumento di lesione come i lacci delle scarpe;
l'amministrazione della giustizia era incorsa nella responsabilità ex art. 2043 c. c., 26 e 27 Cost. per omissione delle cautele necessarie ad evitare il suicidio del condannato.
Per quanto riguarda lo svolgimento del giudizio di primo grado si rimanda alla sentenza impugnata ed agli atti processuali delle parti.
Con atto ritualmente notificato il appellante ha impugnato detta Parte_1
sentenza per vedere accolte le seguenti conclusioni:
Voglia l'adita Corte: sospendere l'efficacia esecutiva dalla della sentenza;
Accogliere il proposto appello rigettando integralmente la domanda di controparte;
Condannare la stessa alla restituzione di quanto percepito medio tempore per effetto dell'efficacia esecutiva della sentenza;
vinte le spese del doppio r.g. n. 3 grado.
Si costituiva per rassegnare le seguenti Controparte_1
conclusioni:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, adversis reiectis:
Così come proposto, siccome improponibile ed inammissibile per illogicità dei motivi di appello articolati dal , contrastanti con le Controparte_2
risultanze istruttorie ed incongruenti nei sillogismi, voler:
1) respingere il gravame assolutamente infondato in facto ipsoque jure;
2)accogliere l'appello incidentale, nei termini esposti in trattazione e dunque:
a) condannare il convenuto , in persona del Parte_1
Ministro pro tempore, a rifondere ad per le causali Controparte_1
dedotte in narrativa, la somma di € 250.000,00 (€ duecentocinquantamila/00), per i danni a costei cagionati, a seguito della morte del fratello
[...]
avvenuta per impiccagione nella Casa Circondariale di Velletri, Persona_1
il giorno 7 marzo 2009, di cui alla odierna cognizione;
b) condannare il convenuto , in persona del Parte_1
Ministro pro tempore, al pagamento, a favore della attrice, a titolo di danno morale della ulteriore somma di € 50.000,00 (€ cinquantamila/00), ovvero di quell'altra somma ritenuta equa e di giustizia;
c) inoltre, con interessi legali e rivalutazione monetaria, dal giorno dell'evento, così come indicato nel capo di imputazione;
In subordine
a) si chiede per i titoli di cui sopra, la liquidazione equitativa ex officio;
b) emettere ogni altra statuizione di legge e di giustizia;
c) in ogni caso, condannare lo stesso , in persona Parte_1
del Ministro pro tempore, alla refusione delle spese del doppio grado del giudizio, oltre oneri fiscali (IVA + CAP), secondo criteri normativi, ovvero con liquidazione a carico dello Stato, giusta accesso al patrocinio gratuito e r.g. n. 4 condanna, oltre i danni ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi equitativamente, ex officio;
S.J.
Con decreto presidenziale in data 13. 6. 2018 il presente procedimento veniva assegnato all'odierno relatore.
All'udienza del 31. 5. 2023 la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di cui agli artt. 190 e 352 c. p. c.
APPELLO PRINCIPALE (MINISTERO DELLA GIUSTIZIA)
L'appello principale è infondato e deve essere respinto.
Il ha dedotto cinque motivi di gravame. Parte_1
Con il primo ha lamentato la violazione dell'art. 112 c. p. p. sostenendo che parte attrice non avrebbe mai fatto riferimento ad un profilo di inadeguatezza delle cure mediche apprestate nei confronti del detenuto.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, e poi con l'atto di riassunzione, l'attrice non avrebbe mai fatto riferimento ad un profilo di inadeguatezza delle cure mediche apprestate nei confronti del detenuto, ed anzi, dalla stessa lettura dell'atto di riassunzione emergerebbe che il detenuto era stato seguito con assiduità sia dai sanitari che dagli operatori del trattamento SERT e dell'istituto.
Peraltro, neanche nella memoria prevista dal primo termine dell'articolo
183 c.p.c. tale ulteriore causa petendi era stata indicata, essendosi l'attrice richiamata all'atto introduttivo del giudizio, precisando che la responsabilità dell'Amministrazione doveva ritenersi fondata su “tutte le motivazioni di cui al libello introduttivo, da intendersi qui richiamato in toto” (v. pagina 2 della predetta memoria).
In realtà il fondamento dell'azione di risarcimento dovrebbe individuarsi esclusivamente nell'ulteriore motivazione della sentenza impugnata, laddove l'attrice aveva posto a fondamento della propria azione l'unica circostanza secondo cui “non avrebbe potuto attuare il proprio suicidio se attentamente sorvegliato, e soprattutto se privato di mezzi atti a nuocere, come, per l'appunto,
r.g. n. 5 le stringhe delle scarpe, con cui si appendeva per il collo, all'inferriata della finestra...”; ma nella seconda memoria non possono essere modificate le domande, né essere introdotti nuovi temi di indagine.
In ogni caso, anche tale ulteriore profilo di responsabilità del Parte_1
sarebbe infondato. Infatti, prima del suicidio il era stato visitato Persona_1
da un medico psichiatra, dopo il terzo episodio autolesionistico del 16 febbraio
2009, ed il carattere dimostrativo del gesto era stato confermato dalla relazione redatta dal medico psichiatra interpellato (v. doc.12), il quale aveva descritto nel seguente modo il detenuto: “paziente accessibile al colloquio nel quale esprime polemica e rivendicatività rispetto all'ambiente carcerario…. asse timico sufficientemente equilibrato. Il gesto odierno “ingestione incongrua di una lametta) è inquadrabile in manifestazione dimostrativa. Non necessita di intervento psichiatrico urgente”.
L'asse timico indica uno squilibrio dell'umore che induce un disagio clinicamente significativo oltre ad una compromissione del consueto funzionamento della persona.
Nel caso del era stato attestato da un medico un asse timico Persona_1
sufficientemente equilibrato ed era stata esclusa la necessità di un intervento psichiatrico urgente.
Alla luce delle indicazioni dello specialista il comportamento del personale del carcere sarebbe stato improntato a massima prudenza in ragione del carattere del detenuto in quanto:
a) aveva posto lo stesso nel reparto di isolamento in una camera detentiva priva di suppellettili (relazione del 18 febbraio 2009);
b) aveva chiesto il trasferimento dello stesso presso altra casa circondariale
(trasferimento reso impossibile dalla mancanza di posti in altri istituti di pena, vedi registro del 18 febbraio 2009);
c) aveva disposto la perquisizione della cella e l'ispezione sia del che del compagno di cella per sequestrare strumenti di Persona_1
r.g. n. 6 autolesione (avviso di servizio del 23 febbraio 2009);
d) aveva rinnovato in data 6 marzo 2009 la richiesta di trasferimento ad altro istituto di pena del Persona_1
e) aveva ascoltato, appena 2 giorni prima dell'insano gesto, lo stesso non quale vittima di vessazioni da parte di compagni di cella, ma Persona_1
quale artefice di una situazione di incompatibilità nella convivenza con altro detenuto con lo stesso alloggiato.
Quindi, non solo il Tribunale avrebbe accolto la domanda sulla base di fatti mai dedotti da controparte, ma il avrebbe provato di aver attuato Parte_1
misure adeguate a garantire che il non potesse compiere altri gesti Persona_1
analoghi a quelli posti in essere.
Nessuna indicazione di una più stretta sorveglianza era venuta dal personale sanitario incaricato di visitare il detenuto;
nessuna indicazione di rischio suicidario;
nessun invito ad adottare misure di privazione dei lacci delle scarpe;
e solo ove fosse stato attestato un rischio suicidario, secondo prassi avrebbe dovuto essere assunta una misura del genere che incideva in modo profondo sui diritti del detenuto a garanzia della sua stessa salute;
ed in mancanza di un'indicazione del genere la privazione dei lacci delle scarpe sarebbe stata una misura vessatoria e sproporzionata rispetto alle circostanze note al personale dell'Amministrazione.
Il Tribunale avrebbe accolto la domanda sulla base di una causa petendi mai dedotta dall'attrice, senza individuare la regola cautelare che sarebbe stata violata dal Ministero, omettendo di considerare che in presenza di una indicazione come quella sopra indicata, mancando la consapevolezza della possibilità di assistere ad un suicidio, non sarebbe stata esigibile la sottrazione dei lacci delle scarpe.
Il primo motivo è infondato e deve essere respinto.
La Corte osserva che le deduzioni della difesa erariale non possono essere condivise, posto che alla luce delle circostanze esposte dall'attrice già nell'atto r.g. n. 7 introduttivo del presente giudizio emergevano chiaramente gli addebiti prospettati e posti a base della richiesta di risarcimento.
Inoltre, il giudice di primo grado ha rilevato che era stato “ammesso dalla stessa difesa erariale che il detenuto, prossimo congiunto dell'attrice, ristretto presso la Casa circondariale di Velletri dal 29 novembre 2008 avesse manifestato “una marcata sofferenza al regime detentivo, con la protesta dello sciopero della fame ed atti autolesionistici a mezzo di ingestione di corpi estranei (lamette tipo Bic)”.
Situazione poi confermata dall'evolversi degli eventi, in quanto effettivamente poi il si era suicidato per impiccagione legandosi Persona_1
con un laccio di scarpe alle sbarre della finestra della stanza n. 17 del reparto di isolamento dove si trovava da solo.
Alla stregua di quanto sinora esposto il primo motivo deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
Con il secondo motivo è stato eccepito il difetto di legittimazione del
. Parte_1
All'esito di un excursus relativo alla medicina penitenziaria il ha Parte_1
precisato che mentre le competenze in materia di sicurezza all'interno delle strutture sanitarie ubicate negli istituti penitenziari sono state attribuite al
, le competenze in materia sanitaria sarebbero state Parte_1
articolate su tre livelli: e già con il D. L. vo n. 230/99 tutte le funzioni sanitarie da svolgersi all'interno degli istituti di pena sarebbero state trasferite al SSN, con la conseguenza che il rapporto tra istituti penitenziari e medici sarebbe stato mediato dalla presenza delle ASL.
Successivamente il D.P.C.M. 1° aprile 2008 ha disciplinato le modalità, i criteri e le procedure per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, delle risorse finanziarie, dei rapporti di lavoro, delle attrezzature, arredi e beni strumentali relativi alla sanità penitenziaria.
Tale decreto ha in concreto disposto:
r.g. n. 8 a) il trasferimento al Servizio sanitario nazionale di tutte le funzioni sanitarie svolte dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal
Dipartimento della giustizia minorile (art. 2);
b) il trasferimento dei rapporti di lavoro alle Aziende sanitarie locali del
Servizio sanitario nazionale (art. 3), prevedendosi – nel dettaglio – che il personale dipendente di ruolo, in servizio alla data del 15 marzo 2008, che esercitasse funzioni sanitarie nell'ambito del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della
Giustizia, venisse trasferito alle Asl territorialmente competenti. Al contempo, è stata disposta la temporanea efficacia di tutti i contratti stipulati ai sensi della legge n. 740 del 1970 e vigenti alla data del 15 marzo 2008, sino alla loro naturale scadenza (la quale, se anteriore al 31 marzo 2009, è stata prorogata automaticamente di dodici mesi). Al termine della durata dei contratti stipulati con gli specialisti libero professionisti è entrato dunque a regime il sistema del
SSN, che si avvale di medici in rapporto di lavoro autonomo convenzionato con le Asl.
Pertanto, dal momento che il rapporto per cui è causa era entrato nella sfera giuridica delle Asl di competenza, soltanto queste potevano essere chiamate a rispondere delle sottostanti obbligazioni, e tutti i rapporti giuridici attivi e passivi (compresi quelli derivanti da responsabilità civile) pendenti alla data dell'intervenuto trasferimento di funzioni, dovrebbero intendersi come automaticamente devoluti al soggetto subentrato nella titolarità e nell'esercizio di quelle funzioni, con la conseguenza che la circostanza che i fatti oggetto del presente giudizio si erano verificati successivamente al 1. 4. 2008 (data di entrata in vigore del DPCM) sarebbe decisiva per individuare il soggetto effettivamente munito di legittimazione passiva.
Essendo quindi il rapporto per cui è causa entrato nella sfera di competenza delle ASL, solo le ASL potevano essere chiamate a rispondere delle predette obbligazioni, ivi compresa quella derivante dalla presente vicenda.
r.g. n. 9 Il secondo motivo è infondato e deve essere respinto.
La Corte osserva che la tesi del appellante, secondo cui sarebbe Parte_1
legittimata passivamente l'ASL in forza del D. L. vo n. 230/99 in materia di riordino della medicina penitenziaria, che ha demandato alle ASL la cura dei compiti di salvaguardia della salute dei detenuti, è infondata.
Infatti, pur in presenza dell'attuazione di quanto disposto con il D. L. vo n.
230 del 1999, avvenuta con il DPCM del 1. 4. 2008, deve rilevarsi che il trasferimento delle funzioni in materia di sanità penitenziaria al SSN a decorrere dal 1. 4, 2008, quale fenomeno di successione a titolo universale o di successione nel munus, non esclude, rispetto al caso di specie, la legittimazione passiva del appellante alla luce della concreta dinamica dei fatti Parte_1
oggetto di causa.
Infatti, nel caso di specie può configurarsi un'ipotesi di responsabilità contrattuale da c. d. contatto sociale con riferimento al rapporto tra detenuto ed amministrazione penitenziaria in quanto, conformemente ai principi ai principi affermati dalla Suprema Corte, quando l'ordinamento impone a determinati soggetti, in ragione dell'attività o funzione esercitata e della professionalità richiesta a tal fine, di tenere in determinate situazioni e che entrino in contatto con l'attività di quel soggetto, uno specifico diritto di credito alla prestazione di facere contemplata ed agli annessi obblighi di protezione, diritto a cui corrisponde specularmente una specifica obbligazione in capo al soggetto tenuto a quel comportamento;
e solo quando il danno sia derivato dalla violazione di una precisa regola di condotta, imposta dalla legge allo specifico fine di tutelare i terzi potenzialmente esposti ai rischi dell'attività svolta dal danneggiante (v.
Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 29711 del 29. 12. 2020).
Alla luce di quanto sinora esposto il secondo motivo deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
Con il terzo motivo il ha dedotto in ordine all'assenza di una Parte_1
sua responsabilità.
r.g. n. 10 Delimitato l'ambito dei fatti che possono essere rimproverati all'amministrazione (con esclusione di quelli relativi alle omissioni “di ordine terapeutico e di trattamento”), dovrebbe essere esclusa qualsiasi responsabilità dell'Amministrazione sotto il diverso, e concorrente, profilo di colpevolezza relativo al possesso dei lacci da parte del detenuto.
Secondo l'attrice il “…ometteva clamorosamente di adottare le Parte_1
richieste cautele, prima fra tutte la privazione delle stringhe al carcerato”, ma non era stato specificato chi avesse richiesto tale cautela o quale regolamento imponesse, in presenza di una situazione come quella in esame, l'adozione di tale estrema cautela.
Peraltro, tutti e tre gli episodi che avevano caratterizzato la sua permanenza presso la CC di Velletri avevano caratteristiche dimostrative e palesavano un'insofferenza nei confronti del regime carcerario, ma senza denotare una tendenza suicidaria.
Il carattere dimostrativo del gesto compiuto a febbraio 2009 (poco prima del suicidio) sarebbe confermato dalla relazione redatta dal medico psichiatra interpellato (v. doc.12), già richiamata nell'ambito del primo motivo di gravame, ed in assenza di rischio suicidario vi sarebbe stata solo la necessità di un monitoraggio più stretto.
Senza contare che in presenza delle indicazioni dello specialista, il comportamento del personale del carcere sarebbe stato improntato a massima prudenza in ragione del carattere del detenuto, essendo stati posti in essere tutti gli specifici comportamenti evidenziati nell'ambito del primo motivo di gravame, sottoponendo il al regime custodiale della grande Persona_1
sorveglianza ed al divieto assoluto di tenere in cella rasoi da barba tipo bic.
Inoltre, dalla relazione del 16 giugno 2009 del Comandante della polizia penitenziaria della Casa circondariale di Velletri (depositata da controparte come doc. 1) risultava che “il detenuto risulta essere stato seguito con assiduità sia dai sanitari che dagli operatori del trattamento del Sert e dell'Istituto…”,
r.g. n. 11 mentre in assenza di rischio suicidario attestato dallo psichiatra non vi sarebbero stati i presupposti per la grandissima sorveglianza, né per la privazione dei lacci delle scarpe.
Neanche parte attrice (v. pag. 4 dell'atto di citazione) avrebbe contestato quanto si legge in tale relazione, e cioè che il detenuto fosse stato sottoposto a controlli più frequenti rispetto ad altri detenuti perché resosi protagonista di atti di autolesionismo e che fosse stato seguito con assiduità sia dai sanitari che dagli operatori del trattamento del Sert e dell'Istituto. L'attenzione nei confronti del detenuto era stata notevole fin dall'inizio della sua detenzione, e dopo il primo episodio di molestie con altro detenuto ) la direzione della Persona_2
casa circondariale aveva posto in essere i comportamenti in precedenza evidenziati, circostanza che dimostrerebbe la notevole attenzione degli addetti alla casa circondariale di Velletri nei confronti del detenuto.
La difesa erariale ha quindi rappresentato che non essendo pervenuta alcuna indicazione da parte del personale medico psichiatrico, unico competente a valutare l'esistenza di un rischio suicidario ed a dare le opportune disposizioni sulla misura custodiale del detenuto, in relazione all'attuazione di una grandissima sorveglianza nei confronti del detenuto, non vi sarebbe stato bisogno di attuare la continua diretta sorveglianza da parte di personale dipendente dell'istituto di pena (grandissima sorveglianza).
Anzi, pochi giorni prima del suicidio, il medico psichiatra aveva escluso qualsiasi rischio di un gesto autosoppressivo, inquadrando il comportamento tenuto del detenuto, che aveva ingerito lamette, come una manifestazione di carattere “dimostrativo”.
Trattandosi di un'indicazione di cui l'Amministrazione penitenziaria deve necessariamente tener conto, provenendo da un soggetto qualificato (medico psichiatra) appartenente ad una struttura sanitaria esterna rispetto all'Amministrazione penitenziaria, il al momento della morte, Persona_1
era in possesso oltre che delle scarpe, degli indumenti personali, della biancheria r.g. n. 12 intima, di lenzuola, asciugamani, fornellino, etc......, come espressamente previsto dall'Ordinamento Penitenziario e dal Regolamento di Esecuzione, che sono le norme cautelari cui l'amministrazione deve attenersi in mancanza di indicazioni contrarie da parte del personale sanitario.
Quindi, l'approccio tenuto dall'Amministrazione penitenziaria nella gestione del detenuto sarebbe stato coerente con le indicazioni provenienti dal personale sanitario interpellato in occasione dei vari episodi e non si presterebbe a nessun addebito, né sul piano del nesso di causalità, né sul piano dell'elemento soggettivo.
L'assenza di responsabilità del sarebbe dimostrata anche alla Parte_1
luce di quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità rispetto ad una fattispecie del tutto analoga a quella in esame (v. Cassazione penale sez. IV,
28/04/2016, n.39028).
Infatti, dalla motivazione della suddetta sentenza emergerebbe che anche nel caso esaminato dalla Suprema Corte vi erano stati atti di autolesionismo, del tutto simili a quelli posti in essere dal e che il medico di guardia, Persona_1
dopo un colloquio di circa 45 minuti, rilevate le pulsioni aggressive verso il compagno di cella ed il desiderio di essere visitato da uno psichiatra, aveva disposto il suo alloggiamento in una cella singola presso il reparto isolamento, con disposizione di "grande sorveglianza" ed ispezione visiva ogni dieci minuti, e pur essendo poi il detenuto stato rinvenuto impiccato all'inferriata della cella con un lenzuolo avvolto al collo, la Suprema Corte aveva ritenuto che la misura adottata della “grande sorveglianza” fosse adeguata, confermando la decisione del giudice del merito, che aveva ritenuto che: “…nella condotta dell'imputata non si potesse rinvenire alcun profilo di colpa. Invero il suo alloggiamento nel reparto isolamento era stato determinato dal fatto che era
l'unico luogo che aveva celle singole e la sua allocazione in quel reparto si giustificava con gli intenti aggressivi manifestati nei confronti del compagno di cella (come nel caso del . Inoltre, il D., a parte un'annotazione Persona_1
r.g. n. 13 del luglio 2002, non aveva mai manifestato intenti suicidari, ma solo esternato condotte autolesionistiche peraltro di modesto rilievo, quali il ferimento di avambracci (come nel caso del . Persona_1
La Suprema Corte aveva convalidato la decisione della Corte di merito, che aveva ritenuto “…corretta ed adeguata la misura cautelare adottata dall'imputata, di vigilanza visiva ogni dieci minuti, peraltro finalizzata ad evitare eventuali escandescenze e non per prevenire intenti suicidari, che la storia clinica del detenuto non consentivano di ritenere prognosticamente probabili”.
Il terzo motivo è infondato e deve essere respinto.
La Corte ritiene di dover condividere sul punto le valutazioni effettuate dal
Tribunale, che ha ritenuto sussistente “un comportamento negligente ed imprudente, causalmente collegato all'evento danno (suicidio) e ciononostante non ha sottoposto il soggetto a terapie psichiatriche particolari, limitandosi ad una maggiore generica sorveglianza, privandolo di suppellettili e lamette, ma lasciandogli in uso lacci di scarpe resistenti ed idonee ad impiccarsi alle sbarre della cella. Si tratta di una grave leggerezza. Invero, il regime di “grave sorveglianza” doveva essere attuato in modo tale da evitare il compimento di atti autolesivi da parte del detenuto, sicuramente soggetto a rischio suicidio, per averlo già poco tempo prima tentato. Ad avviso del Tribunale costituisce grave colpa, sotto il profilo dell'imprudenza e della negligenza, non solo l'avere consentito al detenuto di avere la disponibilità di lacci di scarpe (strumenti idonei all'impiccagione, poi verificatasi), ma l'averlo relegato per diversi periodi in isolamento senza cure psichiatriche adeguate, nonostante le sue precarie condizioni psichiche. L'amministrazione penitenziaria è dunque responsabile per avere lasciato il detenuto nella libera disponibilità di uno strumento idoneo a consentirgli di darsi la morte (o di trovarla nel caso del tutt'altro che imprevedibile suo uso distorto), in presenza di una situazione di pericolo non solo prevedibile, ma del tutto prevista in un contesto di r.g. n. 14 comportamenti premonitori messi in atto dal detenuto. Del resto, la circostanza che pochi giorni prima dell'atto autolesionistico il fosse entrato in Persona_1
conflitto con altro detenuto non è un elemento che poteva ragionevolmente indurre l'amministrazione a tranquillarsi riguardo ai propositi suicidi già manifestati, ma al contrario doveva chiaramente intendersi quale espressione del perdurare del disagio psichico e del profondo malessere in cui versava il
” Persona_1
A fronte della convincente ed esaustiva motivazione addotta dal Tribunale, condivisa da questa Corte, le censure svolte dalla difesa erariale non possono essere condivise.
Del resto, la stessa difesa erariale, nell'invocare il ricorso alla terapia psicologica predisposta per il paziente, ne ha di fatto riconosciuto la mancata applicazione nel caso di specie, dal momento che:
1) il detenuto soleva procurarsi traumi ripetuti, per il Persona_1
conclamato disagio connesso alla detenzione;
2) poco tempo prima di morire, i sanitari avevano diagnosticato al recluso stato ansioso depressivo, connotato da idee autosoppressive per gravi motivi personali;
3) il Servizio Sanitario, per tali ragioni, aveva segnalato la necessità di sottoporre ad attenta sorveglianza il detenuto.
Tale situazione, mai contestata, ed anzi confermata dalla stessa difesa erariale, imponeva il rispetto delle disposizioni impartite dai medici, a tutela del detenuto ma il personale preposto alla Casa Persona_1
Circondariale, come rilevato dal Tribunale, aveva omesso di adottare le richieste cautele, tra cui anche la privazione delle stringhe al carcerato.
Alla stregua di quanto sinora esposto il terzo motivo deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
Con il quarto motivo la difesa erariale ha lamentato l'erronea applicazione delle tabelle di Roma.
r.g. n. 15 Il Tribunale per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del congiunto anziché applicare le tabelle del Tribunale di Milano ha applicato le tabelle del Tribunale di Roma del 2017.
Al riguardo la difesa erariale ha evidenziato che la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che la liquidazione del danno alla salute, se effettuata in via equitativa per mancanza di criteri legali, deve avvenire con modalità idonee a garantire la parità di trattamento, a parità di conseguenze, principio che costituisce, unitamente alla valutazione della specificità del caso concreto, uno dei pilastri sui cui si basa la valutazione equitativa prevista dall'art. 1226 c. c.
In presenza della perdurante mancanza di criteri oggettivi, l'unico metodo ritenuto idoneo a soddisfare nel miglior modo possibile la parità di trattamento è stato individuato nel c. d. criterio a punto variabile, adottato dal Tribunale di
Milano e spontaneamente recepito dalla maggior parte degli altri uffici giudiziari.
Nel caso di specie il Tribunale non ha applicato il criterio milanese senza esplicarne le ragioni.
La difesa erariale ha quindi rappresentato che le tabelle milanesi per l'anno
2018 prevedono, a titolo di danno non patrimoniale in favore del fratello, una somma che va da un minimo di € 24.020,00 ad un massimo di € 144.130,00; alla luce di tale criterio il Tribunale avrebbe dovuto risarcire il danno da perdita del congiunto, anche in assenza di prova di una relazione affettiva tra il defunto ed il danneggiato, nel caso di specie, applicando le tabelle del Tribunale di Milano, utilizzando la somma minima, tenendo conto dell'assenza di convivenza con i danneggiati e dell'assenza di una relazione affettiva in atto.
Tale censura è stata poi sviluppata nella comparsa conclusionale dalla difesa erariale che, per dare un'idea dell'applicazione delle tabelle del 2022 ha rappresentato che al caso di specie si potrebbe arrivare ad un risarcimento pari ad € 77.443,60, e ciò in ragione del seguente calcolo:
18 punti per l'età del;
16 punti per l'età dell'attrice; 0 per la CP_1
r.g. n. 16 convivenza;
9 per il numero dei superstiti;
10 come media dei punti precedenti per i contatti sporadici.
Moltiplicando il valore punto per la somma dei punteggi si avrebbe:
€ 1461,20 X 53 = € 77.443,60 all'attualità, laddove la sentenza di primo grado ha riconosciuto all'attrice la somma di € 132.209,00 al valore attuale dell'epoca della sentenza, quasi prossimo al massimo di € 146.120,00, che non potrebbe essere superato fatte salve circostanze eccezionali.
Con il quinto motivo è stata lamentata l'erronea liquidazione del danno non patrimoniale.
Il Tribunale ha liquidato in favore dell'attrice un danno da perdita del rapporto parentale, nonostante l'assenza di prova del vincolo affettivo;
ove si dovesse liquidare una somma a titolo di risarcimento del danno dovrebbe tenersi conto del fatto che non risultavano colloqui con il detenuto e non vi era stata alcuna prova orale in grado di dimostrare lo sconvolgimento della vita di relazione degli attori in seguito alla notizia del decesso del loro congiunto;
in ogni caso la decisione di togliersi la vita sarebbe stata il frutto di una libera determinazione del detenuto, rispetto alla quale dovrebbe farsi applicazione della regola del concorso del fatto doloso del creditore, applicabile anche quando il risarcimento del danno viene chiesto dai suoi congiunti.
Ed anche applicando le tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale da morte di un congiunto utilizzate dal Tribunale nella sentenza impugnata, si sarebbe dovuto tenere conto dell'evanescenza, o meglio, dell'inesistenza di un rapporto affettivo tra gli attori ed il de cuius, con conseguente esclusione del diritto al risarcimento del danno, o quantomeno di una sua consistente riduzione.
Il quarto ed il quinto motivo, che possono essere esaminati congiuntamente essendo strettamente connessi, sono infondati e devono essere respinti.
La Corte osserva che le censure svolte dalla difesa erariale non possono essere condivise, posto che le stesse non evidenziano un errore del Tribunale
r.g. n. 17 nell'aver adottato le Tabelle del Tribunale di Roma, la cui adozione è stata condivisibilmente giustificata dall'esigenza di adeguare in concreto il risarcimento e di uniformarlo a casi simili, nonchè di evitare disparità di pronunce all'interno dello stesso ufficio giudiziario, ma sono volte solo a prospettare una diversa quantificazione del danno basata su mere valutazioni soggettive.
Al riguardo deve rilevarsi che il Tribunale è giunto alla determinazione del quantum risarcitorio facendo riferimento: alla particolare drammaticità dell'evento luttuoso ed alla circostanza che la morte del di anni Persona_1
24 al momento del decesso, aveva presumibilmente cagionato un dolore assai grande nella sorella di anni 34, nonché della mancanza di convivenza tra la vittima ed i superstiti, essendo il in stato di detenzione e quindi Persona_1
per un certo periodo di tempo non poteva convivere con la sorella, anche alla luce del fatto che non erano stati allegati elementi di fatto da cui desumere che dopo la scarcerazione i due fratelli avrebbero convissuto, e quindi dovendo presumersi che il danno fosse tanto maggiore quanto più stretta era la frequentazione tra gli stessi;
alla relazione affettiva e di convivenza tra l'attrice ed i numerosi familiari superstiti, che poteva contribuire ad attenuare il dolore della perdita.
In tale contesto deve ritenersi del tutto corretta la liquidazione del danno non patrimoniale operata dal Tribunale, che ha valorizzato la risarcibilità del danno morale e del danno esistenziale, fondandola sul “valore uomo” e sulla
“perdita irreversibile del rapporto parentale”, evidenziando come nell'importo riconosciuto dovesse ritenersi ricompreso anche il danno morale ed esistenziale, inteso quest'ultimo come alterazione delle abitudini di vita, atteso che, stante la evidente stretta connessione fra il dolore psichico ed il modus vivendi di chi lo pativa e l'unitarietà del valore uomo, il danno morale soggettivo ed alla persona per la perdita irreversibile del rapporto parentale doveva ricomprendere anche tale danno per evitare una inammissibile duplicazione del danno risarcibile.
r.g. n. 18 Né appare condivisibile la doglianza della difesa erariale relativa all'assenza di prova del vincolo affettivo, basata sul fatto che non risultavano colloqui con il detenuto e che non vi era stata alcuna prova orale che potesse dimostrare lo sconvolgimento della vita di relazione degli attori in seguito alla notizia del decesso del loro congiunto, avendo invece l'attrice dimostrato documentalmente l'esistenza del vincolo affettivo intercorrente tra fratello e sorella.
Alla luce di tale ultimo rilievo deve ritenersi del tutto generica anche l'invocata esclusione o riduzione del diritto al risarcimento del danno.
Alla stregua di quanto sinora esposto il quarto ed il quinto motivo devono ritenersi infondati e devono essere respinti.
APPELLO INCIDENTALE
L'appello incidentale proposto è infondato e deve essere respinto.
L'appellata ha proposto appello incidentale impugnando la sentenza oggetto del presente giudizio lamentando l'insufficiente misura del risarcimento liquidato.
Il danno patito dall'appellata-appellante incidentale sarebbe in re ipsa, poiché il riuscito suicidio avrebbe privato la donna dell'affetto e del sostegno del fratello minore;
l'appellata ha quindi chiesto il ristoro maggiore, cui si dovrebbe pervenire secondo il seguente schema riassuntivo:
a) condannare il in persona del a Parte_1 CP_3
rifondere all'appellata - appellante incidentale, la somma di € 250.000,00 (€ duecentocinquantamila/00), per i danni cagionati, a seguito della morte del fratello;
b) condannare il in persona del Ministro p.t. al Parte_1
pagamento, a favore di , a titolo di danno morale della Controparte_1
ulteriore somma di € 50.000,00 (€ cinquantamila/00), ovvero di quell'altra somma ritenuta equa e di giustizia;
c) con interessi legali e rivalutazione monetaria, dal giorno dell'evento.
r.g. n. 19 Il motivo di gravame è infondato e deve essere respinto, posto che le deduzioni svolte dall'appellante incidentale sono del tutto generiche e non idonee ad inficiare l'articolato percorso argomentativo adottato dal Tribunale per pervenire alla concreta determinazione del quantum da liquidare.
All'esito di quanto sinora esposto sia l'appello principale che l'appello incidentale proposto devono ritenersi infondati e devono essere respinti.
Non può essere accolta la domanda proposta ex art. 96 c. p. c. dalla difesa dell'appellata non essendo stato fornito alcun concreto elemento idoneo a dimostrare che la difesa erariale abbia agito con mala fede o colpa grave.
In ragione del rigetto di entrambi gli appelli le spese processuali del presente grado di giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal avverso la sentenza del Tribunale di Roma, sezione Parte_1
seconda civile, n. 22857/2017 emessa in data 6.12.2017, così provvede:
A) Respinge l'appello principale proposto e conferma la sentenza impugnata;
B) Respinge l'appello incidentale proposto;
C) Respinge la domanda ex art. 96 c. p. c.; D) Compensa integralmente le spese processuali del presente grado di giudizio tra le parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 dicembre 2024
Il Consigliere Estensore Il Presidente Dott. Biagio Roberto Cimini Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
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