CA
Sentenza 4 maggio 2025
Sentenza 4 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/05/2025, n. 2191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2191 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 3483 dell'anno 2022, vertente tra rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paola Porcelli e Fabio Parte_1
Pannone, giusta procura in atti.
-APPELLANTE-
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Controparte_1 C.F._1
Prozzo, giusta delega in atti.
-APPELLATO-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1500/2022 emessa dal Tribunale di Benevento, pubblicata il 28/06/2022;
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: “in riforma della Sentenza n. 1500/2022 del Tribunale di Benevento, così provvedere: 1) preliminarmente, dichiarare giuridicamente inesistente o, comunque considerare tale, la Sentenza n. 1393/2017 nella parte in cui il Tribunale di Benevento entrava nel merito della azione causale dichiarando non provato il credito contrattuale;
2) per l'effetto, dichiarare ammissibile la domanda di ripetizione a titolo di indebito oggettivo o, in subordine, di ingiustificato arricchimento, azionata in primo grado dalla nei confronti di 3) Pt_1 Controparte_1
accertare e dichiarare che è tenuto alla restituzione in favore della Controparte_1 [...] della somma di €. 49.082,00, oltre interessi dalla data di ciascun bonifico Parte_2
effettuato dalla in suo favore al soddisfo, a titolo di indebito oggettivo e/o arricchimento Pt_1
senza causa;
4) condannare al pagamento in favore della Controparte_1 Parte_2
della somma di €. 49.082,00, oltre interessi oltre interessi dalla data di ciascun
[...]
bonifico effettuato dalla in suo favore sino al soddisfo;
5) condannare Pt_1 Controparte_1 al pagamento delle spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio, con attribuzione”.
Per l'appellato: “Si conclude per il rigetto dell'appello, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali, con attribuzione in favore del sottoscritto anticipatario”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in giudizio Parte_1
dinanzi al Tribunale di Benevento, esponendo: 1) che ella, con ricorso monitorio Controparte_1
depositato in data 19.07.2012 (R.G. 2483/2012), aveva chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti del convenuto per la somma di € 75.161,85, in forza di un contratto di mutuo intercorso tra le parti;
2) che, avverso tale decreto, il aveva proposto opposizione, contestando il CP_1 credito vantato dalla sostenendo l'inidoneità probatoria delle scritture contabili depositate Pt_1 dalla società, la erroneità delle operazioni conteggiate, l'assenza di contratto scritto, l'omessa prova delle erogazioni e la non debenza di interessi e capitalizzazione;
3) che in tale giudizio, costituitasi, ella aveva proposto domanda riconvenzionale subordinata all'ipotesi in cui fosse dichiarata la nullità/inesistenza del contratto di mutuo, chiedendo la ripetizione delle somme versate ex art. 2033
c.c., ovvero, in via ulteriormente subordinata l'indennizzo ex art. 2041 c.c.; 4) che, il giudice, dichiarata l'inammissibilità della domanda riconvenzionale - poiché "nel giudizio di cognizione introdotto dall'opposizione a decreto ingiuntivo solo l'opponente, in virtù della sua posizione sostanziale di convenuto, è legittimato a proporre domande riconvenzionali, e non anche l'opposto, che incorrerebbe, ove le avanzasse, nel divieto (la cui violazione è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità) di formulazione di domande nuove, salvo il caso in cui, per effetto di una riconvenzionale proposta dall'opponente, la parte opposta venga a trovarsi, a sua volta, nella posizione processuale di convenuta" - accoglieva nel merito l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo, ritenendo non raggiunta la prova sulla esistenza del contratto;
5) che la suddetta pronuncia diveniva cosa giudicata, in assenza di gravame;
6) che, pertanto, atteso l'esito del giudizio e vista la declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale, ella riproponeva in altra sede la domanda, convenendo in giudizio il per sentirlo condannare al pagamento CP_1 della somma di euro 49.082,00, oltre interessi, a titolo di indebito oggettivo e/o arricchimento senza causa.
Costituitosi, il convenuto si opponeva alle argomentazioni proposte, chiedendo Controparte_1
il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Con sentenza n. 1500/2022, pubblicata il 28.06.2022, il Tribunale di Benevento rigettava la domanda avanzata da parte attrice, condannandola al pagamento delle spese di giudizio.
Il Giudice, invero, dava atto che il rimedio di cui all'art. 2041 c.c. non può essere adoperato quando la domanda principale sia stata respinta per difetto di prova. Sul punto, il Tribunale rilevava che, se
è vero che il danneggiato può proporla, in via subordinata, quando l'azione tipica avanzata in via principale abbia avuto esito negativo per carenza del titolo posto a suo fondamento, tale principio non può più operare né quando la domanda ordinaria, fondata su un titolo contrattuale, è stata rigettata per l'assenza di prove, né quando tale domanda, dopo essere stata proposta, non è stata più coltivata dall'interessato (Cass. n. 8020 del 2009; n. 6295 del 2013). E dunque, ciò premesso, il
Tribunale rilevava che nel caso di specie la domanda proposta in via principale dalla era Pt_1 stata rigettata con sentenza ormai passata in giudicato all'estio del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, pronuncia che aveva accertato sia la assenza di prova dell'esistenza di un valido contratto di finanziamento, quanto la ulteriore mancanza di prova della esistenza del credito, risultando così evidente una complessiva carenza di riscontri probatori sulla domanda monitoria in accoglimento di tutti i motivi di opposizione.
Pertanto, essendosi ormai formato giudicato anche nel merito della fondatezza della domanda monitoria (rigettata non solo per mancanza di un valido contratto ma anche perché non ne risultava provato l'an ed il quantum), la domanda di indebito arricchimento non poteva che essere rigettata.
2. Il giudizio di appello e l'analisi dei relativi motivi.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha proposto appello Parte_1
avverso la predetta sentenza, per i motivi che si andranno ad esaminare.
Costituitosi, l'appellato si è opposto alle argomentazioni proposte, chiedendone Controparte_1
il rigetto.
All'udienza del 22.01.2025, la Corte ha assegnato la causa a sentenza, con termine per comparse conclusionali e repliche ai sensi dell'art 190 c.p.c.
L'odierno appellante propone le seguenti censure avverso la sentenza impugnata:
a) il Giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere inammissibile la domanda di ingiustificato arricchimento, difettando il requisito della sussidiarietà, sul presupposto che, il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, con sentenza passata in giudicato resa in altro giudizio, non si era limitato a dichiarare invalido il contratto di finanziamento ma aveva ritenuto, inoltre, non riscontrata in radice la sussistenza del credito azionato in sede monitoria. Secondo la tesi sostenuta da parte appellante, il giudice dell'opposizione, dopo aver dichiarato l'invalidità del contratto, non si sarebbe potuto pronunciare anche sulla sussistenza effettiva del credito in quanto, a suo dire, la dichiarata invalidità del contratto era già un elemento di giudizio idoneo e sufficiente ad accogliere l'opposizione ed a respingere la domanda creditoria, e ciò in ragione di un consolidato orientamento giurisprudenziale che legittimerebbe tale sua prospettazione.
In ragione di ciò, il giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere la domanda ex art. 2041
c.c. inammissibile, non avendo considerato la sentenza del giudice d'opposizione affetta da inesistenza nella parte in cui aveva ritenuto, impropriamente e ad abundantiam, non provata l'esistenza del credito. Secondo quanto sostenuto dalla società, argomentando a contrariis - e cioè, ritenendo invece non priva di effetti giuridici tale parte della predetta pronuncia - si giungerebbe ad una inaccettabile conclusione: la infatti, ritenendo corrette sia la Parte_1
pronuncia di inammissibilità della domanda riconvenzionale ex artt. 2041 e 2033 c.c., poiché proposta in sede di costituzione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, sia la pronuncia di invalidità del contratto, avrebbe potuto appellare la sentenza esclusivamente nella parte in cui il Giudice della opposizione a d.i. aveva dichiarato non provato il credito, articolando dunque un unico motivo di gravame a suo dire da ritenersi inammissibile, ex art. 100 c.p.c., per carenza di interesse in quanto privo di «utilità concreta» (Cassazione civile,
Sezione II, Sentenza del 2.10.2017, n. 22981).
In considerazione di quanto esposto, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto valutare tali circostanze e conseguentemente ritenere inesistente la sentenza del giudizio di opposizione nella parte in cui dichiarava non provato il credito da lei vantato, con conseguente positivo riscontro del requisito della sussidiarietà ex art. 2042 c.c. e della ammissibilità della domanda di ingiustificato arricchimento, restando ancorato l'accoglimento dell'opposizione alla sola riscontrata carenza ab origine del titolo contrattuale.
In conseguenza dell'auspicato accoglimento del primo motivo di gravame, l'appellante ha chiesto a questa Corte di esaminare nel merito la domanda di indebito oggettivo e, in subordine, di ingiustificato arricchimento avanzata in primo grado, con conseguente condanna del CP_1
a corrisponderle la somma di € 49.082,00 a titolo di indebito oggettivo o, in subordine, a titolo di arricchimento senza causa.
Ciò posto, la Corte osserva quanto segue.
In primo luogo, va affermato il pieno valore di giudicato della sentenza n. 1393/2017 su tutte le questioni di merito in essa affrontate, e dunque nella sua interezza. Ciò perché non è applicabile, al caso di specie, tanto il principio enunciato dalle S.S.U.U. (ed invocato dall'appellane), che attiene alla diversa ipotesi del rapporto tra argomentazioni in merito, impropriamente rese a corredo di una statuizione di inammissibilità o declaratoria di competenza o giurisdizione (“Qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha
l'onere né l'interesse ad impugnare” Cass. S.S.U.U. n. 3840/2007), quanto il principio di cui alla successiva pronuncia (Cass. n. 18429/2022) secondo cui, è inammissibile, in sede di giudizio di legittimità, il motivo di ricorso che censuri un'argomentazione della sentenza impugnata svolta "ad abundantiam", in quanto la stessa, non costituendo una "ratio decidendi" della decisione, non spiega alcuna influenza sul dispositivo della stessa e, pertanto, essendo improduttiva di effetti giuridici, la sua impugnazione è priva di interesse.
Le considerazioni qui espresse si fondano sull'attento esame della pronuncia n. 1393/2017, passata in giudicato, la quale non contiene argomentazioni né statuizioni ultronee, esposte ad abundantiam
o superflue rispetto alla decisione. Ed infatti, la statuizione contenuta in motivazione, circa la mancanza di prova sull'an e sul quantum della pretesa monitoria si giustifica per effetto di una necessaria lettura complessiva dell'attività istruttoria documentale svolta, non scindibile in autonomi ambiti di giudizio, diversamente funzionali alla decisione sui motivi di opposizione a decreto ingiuntivo formulati nell'atto introduttivo, ma attinta in un unico corpo argomentativo. Il
Tribunale ha, infatti, necessariamente valutato i motivi di opposizione che afferivano tanto all'esistenza o meno del credito, quanto al titolo posto a suo fondamento (cfr. sentenza pagina 2), valutando per tali profili, tanto l'inesistenza di un valido momento genetico del finanziamento, quanto le criticità relative all'erogazione concreta dei relativi bonifici, non in favore dell'opponente ma di soggetto terzo. Appare dunque evidente come la motivazione di accoglimento dell'opposizione spiegata, in ragione dei relativi ed eterogenei motivi, non poteva che contenere in un unicum inscindibile, privo di elementi superflui o ad abundantiam, la valutazione di tutti gli aspetti esaminati, con la conseguente statuizione tanto della mancanza di un titolo formale, che in ogni caso del mancato assolvimento dell'onere probatorio sia sull'an che sul quantum della pretesa da parte della creditrice opposta. Parte_1
Stanti le considerazioni svolte, non risultano condivisibili le argomentazioni dell'appellante quanto al rapporto tra tale pronuncia ed il suo interesse ad impugnarla. Come già espresso, l'appellante ha dedotto che, non dovendo ella muovere censure né alla pronuncia di inammissibilità della domanda riconvenzionale, né all'accertamento sulla invalidità del contratto contenute nella sentenza sulla opposizione a d.i., ella avrebbe potuto appellarla solo nella parte in cui il Tribunale aveva dichiarato non provato il credito. Tale motivo di gravame, secondo la tesi dell'appellante, sarebbe stato però dichiarato inammissibile ex art. 100 c.p.c., per carenza di interesse in quanto privo di «utilità concreta», attesa la preliminare e non contestata declaratoria di invalidità del contratto. Da ciò, la necessità sostanziale e processuale di agire in altra sede per sentire tutelare le sue ragioni – così come avvenuto nel giudizio di primo grado - abbandonando invece le sorti del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, con conseguente passaggio in giudicato della relativa pronuncia.
Tale tesi non può essere in alcun modo condivisa. L'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c, quale condizione dell'azione, va inteso come interesse al conseguimento di un'utilità o di un vantaggio non ottenibile senza l'intervento del giudice. L'interesse deve essere personale, nel senso che il risultato vantaggioso deve riguardare direttamente il soggetto che agisce, attuale, nel senso che deve sussistere al momento in cui si propone la domanda, ed infine concreto, ovvero deve essere valutato con riferimento ad un pregiudizio concretamente verificatosi ai danni del soggetto che esercita l'azione. In giurisprudenza si osserva che “l'interesse ad agire in giudizio trascende il piano della mera prospettazione soggettiva dell'agente, dovendo, per converso, assurgere ad una consistenza giuridicamente oggettiva, tale da rinvenire la sua caratterizzazione nella necessità di una decisione del giudice che non si limiti ad un'affermazione di puro principio, di massima o accademica, ma che sia invece idonea ad accertare, costituire, modificare o estinguere una situazione giuridica direttamente ed effettivamente incidente sulla sfera patrimoniale dell'agente” (Cass. n.
12548/2002; Cass. n. 12532/2024). Così definito il significato dell'interesse ad agire ex art. 100
c.p.c., è di tutta evidenza che la avesse un chiaro interesse ad impugnare la sentenza n. Parte_1
1393/2017, anche solo in riferimento alla parte in cui il giudice aveva ritenuto non dimostrata l'esistenza del credito. La società, individuando in maniera errata l'interesse ad agire unicamente nell'accoglimento della domanda causale, invero riconosciuta dalla stessa come infondata, cade in un evidente errore di prospettazione, non individuando la reale “utilità concreta”, oggettivamente riscontrabile nel caso de quo, nell'impedire la formazione di un giudicato sull'inesistenza del credito e di converso nell'accertamento del relativo diritto, avente senza dubbio diretta e concreta incidenza sulla sua sfera patrimoniale. Deve essere dunque affermato che l'interesse ad impugnare della risiedeva proprio nel tema generale dell'accertamento del credito da lei Parte_1 asseritamente vantato, che avrebbe già di per sé comportato un'oggettiva ed effettiva incidenza sulla sua sfera giuridica. In considerazione di quanto esposto, qualsiasi doglianza in merito all'inesistenza del credito, andava sollevata proponendo appello avverso la sentenza n. 1393/2017, contrastando in quella sede qualsiasi pronuncia già formatasi contraria al proprio interesse.
Ciò posto, in assenza di siffatta impugnazione, tanto la pronuncia relativa alla mancata prova dell'esistenza di un valido contratto, quanto la pronuncia circa l'inesistenza del credito, hanno assunto forza di giudicato;
tanto premesso, la Corte rileva che il giudice di prime cure ha dunque correttamente rigettato la domanda di ingiustificato arricchimento per carenza del requisito della sussidiarietà, in quanto, “il rimedio di cui all'art. 2041 c.c. non può essere adoperato quando la domanda principale sia stata respinta per difetto di prova (Cass. n. 8020/2009; Cass. n.
6295/2013), come nel caso di specie, essendosi ormai formato il giudicato sulla non sussistenza della pretesa creditoria, per mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sul creditore, come espressamente indicato nella pronuncia n. 1393/17, ove testualmente si è affermato che la
“non ha esaustivamente dimostrato l'an ed il quantum della pretesa monitoria Parte_1 avanzata in giudizio” (cfr. sentenza pag. 3). Proprio rispetto al requisito della sussidiarietà, di recente le S.S.U.U. hanno specificato, che: “Ai fini della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo. Viceversa, resta preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa l'esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico” (Cassazione Sez. Un. - 05/12/2023, n. 33954). Pertanto, mancando la prova della esistenza del credito, e quindi dell'”esistenza del pregiudizio subito”, la domanda di arricchimento proposta resta preclusa per difetto del requisito della sussidiarietà di cui all'art. 2042
c.c., come correttamente statuito dal Giudice di primo grado.
In considerazione di quanto esposto, il motivo di appello è infondato e va rigettato.
Quanto alla ulteriore doglianza, relativa alla mancata pronuncia in merito alla domanda di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., avanzata in primo grado, deve essere rilevato che tale domanda presuppone l'esistenza certa di un pregresso pagamento non dovuto;
nel caso di specie, essendosi formato il giudicato circa la mancata prova dell'esistenza di un credito in capo alla società, la domanda di indebito oggettivo non poteva che avere esito negativo, perché fondata su fatti già oggetto di precedente giudizio divenuto irrevocabile che ne hanno attestato la assenza di presupposti in fatto.
Anche tale doglianza è dunque infondata.
3. Le spese di lite
Le spese di lite del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
In particolare, i compensi professionali spettanti al difensore vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri medi, per tutte le fasi (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del
16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325) di cui al D.M. n. 55/2014
(nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse dell'appellato stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione per le cause di valore compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00.
Sussistono, infine, quanto all'appello proposto, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 3^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 3483/2022 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n. 1500/2022 emessa dal Tribunale di
Benevento.
2. Condanna l'appellante, al pagamento in favore della parte appellata dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 5.809,00, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
Napoli, 30.04.2025
Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
Il Consigliere est.
Dott. Stefano Celentano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 3483 dell'anno 2022, vertente tra rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paola Porcelli e Fabio Parte_1
Pannone, giusta procura in atti.
-APPELLANTE-
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Controparte_1 C.F._1
Prozzo, giusta delega in atti.
-APPELLATO-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1500/2022 emessa dal Tribunale di Benevento, pubblicata il 28/06/2022;
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: “in riforma della Sentenza n. 1500/2022 del Tribunale di Benevento, così provvedere: 1) preliminarmente, dichiarare giuridicamente inesistente o, comunque considerare tale, la Sentenza n. 1393/2017 nella parte in cui il Tribunale di Benevento entrava nel merito della azione causale dichiarando non provato il credito contrattuale;
2) per l'effetto, dichiarare ammissibile la domanda di ripetizione a titolo di indebito oggettivo o, in subordine, di ingiustificato arricchimento, azionata in primo grado dalla nei confronti di 3) Pt_1 Controparte_1
accertare e dichiarare che è tenuto alla restituzione in favore della Controparte_1 [...] della somma di €. 49.082,00, oltre interessi dalla data di ciascun bonifico Parte_2
effettuato dalla in suo favore al soddisfo, a titolo di indebito oggettivo e/o arricchimento Pt_1
senza causa;
4) condannare al pagamento in favore della Controparte_1 Parte_2
della somma di €. 49.082,00, oltre interessi oltre interessi dalla data di ciascun
[...]
bonifico effettuato dalla in suo favore sino al soddisfo;
5) condannare Pt_1 Controparte_1 al pagamento delle spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio, con attribuzione”.
Per l'appellato: “Si conclude per il rigetto dell'appello, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali, con attribuzione in favore del sottoscritto anticipatario”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in giudizio Parte_1
dinanzi al Tribunale di Benevento, esponendo: 1) che ella, con ricorso monitorio Controparte_1
depositato in data 19.07.2012 (R.G. 2483/2012), aveva chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti del convenuto per la somma di € 75.161,85, in forza di un contratto di mutuo intercorso tra le parti;
2) che, avverso tale decreto, il aveva proposto opposizione, contestando il CP_1 credito vantato dalla sostenendo l'inidoneità probatoria delle scritture contabili depositate Pt_1 dalla società, la erroneità delle operazioni conteggiate, l'assenza di contratto scritto, l'omessa prova delle erogazioni e la non debenza di interessi e capitalizzazione;
3) che in tale giudizio, costituitasi, ella aveva proposto domanda riconvenzionale subordinata all'ipotesi in cui fosse dichiarata la nullità/inesistenza del contratto di mutuo, chiedendo la ripetizione delle somme versate ex art. 2033
c.c., ovvero, in via ulteriormente subordinata l'indennizzo ex art. 2041 c.c.; 4) che, il giudice, dichiarata l'inammissibilità della domanda riconvenzionale - poiché "nel giudizio di cognizione introdotto dall'opposizione a decreto ingiuntivo solo l'opponente, in virtù della sua posizione sostanziale di convenuto, è legittimato a proporre domande riconvenzionali, e non anche l'opposto, che incorrerebbe, ove le avanzasse, nel divieto (la cui violazione è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità) di formulazione di domande nuove, salvo il caso in cui, per effetto di una riconvenzionale proposta dall'opponente, la parte opposta venga a trovarsi, a sua volta, nella posizione processuale di convenuta" - accoglieva nel merito l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo, ritenendo non raggiunta la prova sulla esistenza del contratto;
5) che la suddetta pronuncia diveniva cosa giudicata, in assenza di gravame;
6) che, pertanto, atteso l'esito del giudizio e vista la declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale, ella riproponeva in altra sede la domanda, convenendo in giudizio il per sentirlo condannare al pagamento CP_1 della somma di euro 49.082,00, oltre interessi, a titolo di indebito oggettivo e/o arricchimento senza causa.
Costituitosi, il convenuto si opponeva alle argomentazioni proposte, chiedendo Controparte_1
il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Con sentenza n. 1500/2022, pubblicata il 28.06.2022, il Tribunale di Benevento rigettava la domanda avanzata da parte attrice, condannandola al pagamento delle spese di giudizio.
Il Giudice, invero, dava atto che il rimedio di cui all'art. 2041 c.c. non può essere adoperato quando la domanda principale sia stata respinta per difetto di prova. Sul punto, il Tribunale rilevava che, se
è vero che il danneggiato può proporla, in via subordinata, quando l'azione tipica avanzata in via principale abbia avuto esito negativo per carenza del titolo posto a suo fondamento, tale principio non può più operare né quando la domanda ordinaria, fondata su un titolo contrattuale, è stata rigettata per l'assenza di prove, né quando tale domanda, dopo essere stata proposta, non è stata più coltivata dall'interessato (Cass. n. 8020 del 2009; n. 6295 del 2013). E dunque, ciò premesso, il
Tribunale rilevava che nel caso di specie la domanda proposta in via principale dalla era Pt_1 stata rigettata con sentenza ormai passata in giudicato all'estio del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, pronuncia che aveva accertato sia la assenza di prova dell'esistenza di un valido contratto di finanziamento, quanto la ulteriore mancanza di prova della esistenza del credito, risultando così evidente una complessiva carenza di riscontri probatori sulla domanda monitoria in accoglimento di tutti i motivi di opposizione.
Pertanto, essendosi ormai formato giudicato anche nel merito della fondatezza della domanda monitoria (rigettata non solo per mancanza di un valido contratto ma anche perché non ne risultava provato l'an ed il quantum), la domanda di indebito arricchimento non poteva che essere rigettata.
2. Il giudizio di appello e l'analisi dei relativi motivi.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha proposto appello Parte_1
avverso la predetta sentenza, per i motivi che si andranno ad esaminare.
Costituitosi, l'appellato si è opposto alle argomentazioni proposte, chiedendone Controparte_1
il rigetto.
All'udienza del 22.01.2025, la Corte ha assegnato la causa a sentenza, con termine per comparse conclusionali e repliche ai sensi dell'art 190 c.p.c.
L'odierno appellante propone le seguenti censure avverso la sentenza impugnata:
a) il Giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere inammissibile la domanda di ingiustificato arricchimento, difettando il requisito della sussidiarietà, sul presupposto che, il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, con sentenza passata in giudicato resa in altro giudizio, non si era limitato a dichiarare invalido il contratto di finanziamento ma aveva ritenuto, inoltre, non riscontrata in radice la sussistenza del credito azionato in sede monitoria. Secondo la tesi sostenuta da parte appellante, il giudice dell'opposizione, dopo aver dichiarato l'invalidità del contratto, non si sarebbe potuto pronunciare anche sulla sussistenza effettiva del credito in quanto, a suo dire, la dichiarata invalidità del contratto era già un elemento di giudizio idoneo e sufficiente ad accogliere l'opposizione ed a respingere la domanda creditoria, e ciò in ragione di un consolidato orientamento giurisprudenziale che legittimerebbe tale sua prospettazione.
In ragione di ciò, il giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere la domanda ex art. 2041
c.c. inammissibile, non avendo considerato la sentenza del giudice d'opposizione affetta da inesistenza nella parte in cui aveva ritenuto, impropriamente e ad abundantiam, non provata l'esistenza del credito. Secondo quanto sostenuto dalla società, argomentando a contrariis - e cioè, ritenendo invece non priva di effetti giuridici tale parte della predetta pronuncia - si giungerebbe ad una inaccettabile conclusione: la infatti, ritenendo corrette sia la Parte_1
pronuncia di inammissibilità della domanda riconvenzionale ex artt. 2041 e 2033 c.c., poiché proposta in sede di costituzione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, sia la pronuncia di invalidità del contratto, avrebbe potuto appellare la sentenza esclusivamente nella parte in cui il Giudice della opposizione a d.i. aveva dichiarato non provato il credito, articolando dunque un unico motivo di gravame a suo dire da ritenersi inammissibile, ex art. 100 c.p.c., per carenza di interesse in quanto privo di «utilità concreta» (Cassazione civile,
Sezione II, Sentenza del 2.10.2017, n. 22981).
In considerazione di quanto esposto, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto valutare tali circostanze e conseguentemente ritenere inesistente la sentenza del giudizio di opposizione nella parte in cui dichiarava non provato il credito da lei vantato, con conseguente positivo riscontro del requisito della sussidiarietà ex art. 2042 c.c. e della ammissibilità della domanda di ingiustificato arricchimento, restando ancorato l'accoglimento dell'opposizione alla sola riscontrata carenza ab origine del titolo contrattuale.
In conseguenza dell'auspicato accoglimento del primo motivo di gravame, l'appellante ha chiesto a questa Corte di esaminare nel merito la domanda di indebito oggettivo e, in subordine, di ingiustificato arricchimento avanzata in primo grado, con conseguente condanna del CP_1
a corrisponderle la somma di € 49.082,00 a titolo di indebito oggettivo o, in subordine, a titolo di arricchimento senza causa.
Ciò posto, la Corte osserva quanto segue.
In primo luogo, va affermato il pieno valore di giudicato della sentenza n. 1393/2017 su tutte le questioni di merito in essa affrontate, e dunque nella sua interezza. Ciò perché non è applicabile, al caso di specie, tanto il principio enunciato dalle S.S.U.U. (ed invocato dall'appellane), che attiene alla diversa ipotesi del rapporto tra argomentazioni in merito, impropriamente rese a corredo di una statuizione di inammissibilità o declaratoria di competenza o giurisdizione (“Qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha
l'onere né l'interesse ad impugnare” Cass. S.S.U.U. n. 3840/2007), quanto il principio di cui alla successiva pronuncia (Cass. n. 18429/2022) secondo cui, è inammissibile, in sede di giudizio di legittimità, il motivo di ricorso che censuri un'argomentazione della sentenza impugnata svolta "ad abundantiam", in quanto la stessa, non costituendo una "ratio decidendi" della decisione, non spiega alcuna influenza sul dispositivo della stessa e, pertanto, essendo improduttiva di effetti giuridici, la sua impugnazione è priva di interesse.
Le considerazioni qui espresse si fondano sull'attento esame della pronuncia n. 1393/2017, passata in giudicato, la quale non contiene argomentazioni né statuizioni ultronee, esposte ad abundantiam
o superflue rispetto alla decisione. Ed infatti, la statuizione contenuta in motivazione, circa la mancanza di prova sull'an e sul quantum della pretesa monitoria si giustifica per effetto di una necessaria lettura complessiva dell'attività istruttoria documentale svolta, non scindibile in autonomi ambiti di giudizio, diversamente funzionali alla decisione sui motivi di opposizione a decreto ingiuntivo formulati nell'atto introduttivo, ma attinta in un unico corpo argomentativo. Il
Tribunale ha, infatti, necessariamente valutato i motivi di opposizione che afferivano tanto all'esistenza o meno del credito, quanto al titolo posto a suo fondamento (cfr. sentenza pagina 2), valutando per tali profili, tanto l'inesistenza di un valido momento genetico del finanziamento, quanto le criticità relative all'erogazione concreta dei relativi bonifici, non in favore dell'opponente ma di soggetto terzo. Appare dunque evidente come la motivazione di accoglimento dell'opposizione spiegata, in ragione dei relativi ed eterogenei motivi, non poteva che contenere in un unicum inscindibile, privo di elementi superflui o ad abundantiam, la valutazione di tutti gli aspetti esaminati, con la conseguente statuizione tanto della mancanza di un titolo formale, che in ogni caso del mancato assolvimento dell'onere probatorio sia sull'an che sul quantum della pretesa da parte della creditrice opposta. Parte_1
Stanti le considerazioni svolte, non risultano condivisibili le argomentazioni dell'appellante quanto al rapporto tra tale pronuncia ed il suo interesse ad impugnarla. Come già espresso, l'appellante ha dedotto che, non dovendo ella muovere censure né alla pronuncia di inammissibilità della domanda riconvenzionale, né all'accertamento sulla invalidità del contratto contenute nella sentenza sulla opposizione a d.i., ella avrebbe potuto appellarla solo nella parte in cui il Tribunale aveva dichiarato non provato il credito. Tale motivo di gravame, secondo la tesi dell'appellante, sarebbe stato però dichiarato inammissibile ex art. 100 c.p.c., per carenza di interesse in quanto privo di «utilità concreta», attesa la preliminare e non contestata declaratoria di invalidità del contratto. Da ciò, la necessità sostanziale e processuale di agire in altra sede per sentire tutelare le sue ragioni – così come avvenuto nel giudizio di primo grado - abbandonando invece le sorti del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, con conseguente passaggio in giudicato della relativa pronuncia.
Tale tesi non può essere in alcun modo condivisa. L'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c, quale condizione dell'azione, va inteso come interesse al conseguimento di un'utilità o di un vantaggio non ottenibile senza l'intervento del giudice. L'interesse deve essere personale, nel senso che il risultato vantaggioso deve riguardare direttamente il soggetto che agisce, attuale, nel senso che deve sussistere al momento in cui si propone la domanda, ed infine concreto, ovvero deve essere valutato con riferimento ad un pregiudizio concretamente verificatosi ai danni del soggetto che esercita l'azione. In giurisprudenza si osserva che “l'interesse ad agire in giudizio trascende il piano della mera prospettazione soggettiva dell'agente, dovendo, per converso, assurgere ad una consistenza giuridicamente oggettiva, tale da rinvenire la sua caratterizzazione nella necessità di una decisione del giudice che non si limiti ad un'affermazione di puro principio, di massima o accademica, ma che sia invece idonea ad accertare, costituire, modificare o estinguere una situazione giuridica direttamente ed effettivamente incidente sulla sfera patrimoniale dell'agente” (Cass. n.
12548/2002; Cass. n. 12532/2024). Così definito il significato dell'interesse ad agire ex art. 100
c.p.c., è di tutta evidenza che la avesse un chiaro interesse ad impugnare la sentenza n. Parte_1
1393/2017, anche solo in riferimento alla parte in cui il giudice aveva ritenuto non dimostrata l'esistenza del credito. La società, individuando in maniera errata l'interesse ad agire unicamente nell'accoglimento della domanda causale, invero riconosciuta dalla stessa come infondata, cade in un evidente errore di prospettazione, non individuando la reale “utilità concreta”, oggettivamente riscontrabile nel caso de quo, nell'impedire la formazione di un giudicato sull'inesistenza del credito e di converso nell'accertamento del relativo diritto, avente senza dubbio diretta e concreta incidenza sulla sua sfera patrimoniale. Deve essere dunque affermato che l'interesse ad impugnare della risiedeva proprio nel tema generale dell'accertamento del credito da lei Parte_1 asseritamente vantato, che avrebbe già di per sé comportato un'oggettiva ed effettiva incidenza sulla sua sfera giuridica. In considerazione di quanto esposto, qualsiasi doglianza in merito all'inesistenza del credito, andava sollevata proponendo appello avverso la sentenza n. 1393/2017, contrastando in quella sede qualsiasi pronuncia già formatasi contraria al proprio interesse.
Ciò posto, in assenza di siffatta impugnazione, tanto la pronuncia relativa alla mancata prova dell'esistenza di un valido contratto, quanto la pronuncia circa l'inesistenza del credito, hanno assunto forza di giudicato;
tanto premesso, la Corte rileva che il giudice di prime cure ha dunque correttamente rigettato la domanda di ingiustificato arricchimento per carenza del requisito della sussidiarietà, in quanto, “il rimedio di cui all'art. 2041 c.c. non può essere adoperato quando la domanda principale sia stata respinta per difetto di prova (Cass. n. 8020/2009; Cass. n.
6295/2013), come nel caso di specie, essendosi ormai formato il giudicato sulla non sussistenza della pretesa creditoria, per mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sul creditore, come espressamente indicato nella pronuncia n. 1393/17, ove testualmente si è affermato che la
“non ha esaustivamente dimostrato l'an ed il quantum della pretesa monitoria Parte_1 avanzata in giudizio” (cfr. sentenza pag. 3). Proprio rispetto al requisito della sussidiarietà, di recente le S.S.U.U. hanno specificato, che: “Ai fini della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo. Viceversa, resta preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa l'esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico” (Cassazione Sez. Un. - 05/12/2023, n. 33954). Pertanto, mancando la prova della esistenza del credito, e quindi dell'”esistenza del pregiudizio subito”, la domanda di arricchimento proposta resta preclusa per difetto del requisito della sussidiarietà di cui all'art. 2042
c.c., come correttamente statuito dal Giudice di primo grado.
In considerazione di quanto esposto, il motivo di appello è infondato e va rigettato.
Quanto alla ulteriore doglianza, relativa alla mancata pronuncia in merito alla domanda di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., avanzata in primo grado, deve essere rilevato che tale domanda presuppone l'esistenza certa di un pregresso pagamento non dovuto;
nel caso di specie, essendosi formato il giudicato circa la mancata prova dell'esistenza di un credito in capo alla società, la domanda di indebito oggettivo non poteva che avere esito negativo, perché fondata su fatti già oggetto di precedente giudizio divenuto irrevocabile che ne hanno attestato la assenza di presupposti in fatto.
Anche tale doglianza è dunque infondata.
3. Le spese di lite
Le spese di lite del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
In particolare, i compensi professionali spettanti al difensore vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri medi, per tutte le fasi (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del
16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325) di cui al D.M. n. 55/2014
(nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse dell'appellato stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione per le cause di valore compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00.
Sussistono, infine, quanto all'appello proposto, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 3^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 3483/2022 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n. 1500/2022 emessa dal Tribunale di
Benevento.
2. Condanna l'appellante, al pagamento in favore della parte appellata dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 5.809,00, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
Napoli, 30.04.2025
Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
Il Consigliere est.
Dott. Stefano Celentano