Articolo 28 della Legge 15 novembre 1973, n. 734
Articolo 27Articolo 29
Versione
25 novembre 1973
Art. 28.
Ai direttori didattici e agli ispettori scolastici, rispettivamente incaricati, a norma delle vigenti disposizioni, della reggenza di circolo didattico o circoscrizione scolastica vacante, compete, per i periodi di effettiva prestazione di servizio in tale qualita', in aggiunta al normale trattamento economico, una remunerazione lorda ragguagliata, per gli ispettori scolastici, ad un quarto dello stipendio lordo iniziale e, per i direttori didattici, ad un quinto dello stipendio lordo iniziale del parametro in godimento, a decorrere dal 1 settembre 1973.
L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fara' carico ai normali stanziamenti del capitolo n. 1381 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1973 e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.
Entrata in vigore il 25 novembre 1973
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