Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 06/10/2025, n. 6576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 6576 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06576/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02314/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2314 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Maria Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Marigliano, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
- al giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS- TAR Campania-Napoli (R.G. -OMISSIS-) da parte del Comune di Marigliano, per essere la relazione del Comune di Marigliano-Settore III-Ufficio Urbanistica prot. n. -OMISSIS- inefficace in quanto violatrice e/o elusiva ed inadempiente di predetta sentenza, con conseguente dichiarazione di nullità della stessa;
-per la nomina, pertanto, di un commissario ad acta;
-per la fissazione, ove ritenuto, della somma di denaro dovuta ex art. 114 comma 4 lettera e);
-per l’annullamento, in ogni caso, di suddetta relazione del Comune di Marigliano-Settore III-Ufficio Urbanistica prot. n. -OMISSIS- perché, oltre ad essere connotata da un manifesto sviamento di potere in quanto violatrice e/o elusiva ed inadempiente di predetta sentenza, è chiaramente viziata ed illegittima in quanto mancante degli elementi essenziali del provvedimento amministrativo di cui alla legge 241//1990.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 luglio 2025 la dott.ssa Mariagiovanna Amorizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I ricorrenti sono eredi del defunto sig. -OMISSIS-, il quale - avendo ricevuto in data 24/05/2024 la notifica della sentenza della Corte d’Appello di Napoli, di settima sezione penale n. -OMISSIS- del 17/02/2015, cui veniva revocato l’ordine di demolizione del sottotetto di sua proprietà - con istanza del 18/06/2024 chiedeva al Comune di Marigliano di revocare l’ordinanza di acquisizione gratuita del medesimo immobile dallo stesso disposta in data 3/3/2016, dichiarandosi disponibile a provvedere a propria cura e spese alla demolizione del manufatto.
Dopo aver provveduto alla demolizione, nell’inerzia del Comune sull’istanza di revoca dell’acquisizione, agiva innanzi a questo T.A.R. per far dichiarare l’obbligo del Comune di pronunciarsi.
Con sentenza n. -OMISSIS- il ricorso veniva accolto.
Con il ricorso in esame, i ricorrenti agiscono per far dichiarare la nullità della relazione del Comune di Marigliano-Settore III-Ufficio Urbanistica prot. n. -OMISSIS-, ritenendola elusiva del giudicato formatosi sulla sentenza sopra citata o, comunque, perché ne fosse accertata l’illegittimità per i seguenti motivi:
1) violazione di legge: sviamento di potere per violazione e/o elusione sentenza. Nullità provvedimento ai sensi dell’art. 21 septies legge 241/1990.
2) violazione di legge: mancanza degli elementi essenziali dell’atto amministrativo previsti dalla legge 241/90.
Il Comune di Marigliano, benchè ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio.
All’esito dell’udienza camerale del 22 luglio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato. Come correttamente ricorda parte ricorrente, la sentenza ottemperanda così ha motivato l’accoglimento del ricorso avverso il silenzio-inadempimento del Comune: “l’istanza su cui si è formato il silenzio-inadempimento non è limitata al semplice riesame di una sanzione edilizia già eseguita e divenuta inoppugnabile, ma concerne anche la situazione giuridica venuta a determinarsi a seguito dell’esecuzione, sia pure, tardiva, dell’ordinanza di demolizione. Invero il privato ha sollecitato l’esame della peculiare situazione costituita dalla conformazione dell’area di sedime acquisita, afferente ad un sottotetto, e della circostanza che per l’effetto diventerebbe comproprietaria dell’edificio, essendo esposta anche ad eventuali spese di manutenzione. Il ricorrente ha chiesto al Comune di esaminare la situazione dedotta, per cui:- l’area di sedime del sottotetto demolito e la servitù di passaggio per l’accesso, per la loro collocazione, non avrebbero alcuna utilità pubblica; -che non sarebbe possibile costruire alcun manufatto sull’area di sedime del vano sottotetto demolito, al fine di fare ottenere – in via teorica- un concreto vantaggio economico per il Comune; -che la comunione della zona di calpestio dell’area terrazzata e del solaio della zona sottostante comporterebbe l’obbligo del Comune di partecipare alle spese di manutenzione senza ricavarne alcun vantaggio. Di qui si ravvisa l’obbligo del Comune di pronunciarsi sulla persistenza dell’interesse pubblico al mantenimento dell’acquisizione dell’area di risulta e di quella pertinenziale, dopo l’esecuzione (tardiva) della sanzione demolitoria da parte del proprietario, essendo stato conseguito l’effetto tipo della norma (eliminazione del manufatto abusivo dal mondo fisico). Sussiste invero il dovere di provvedere espressamente in tutte le fattispecie particolari nelle quali ragioni di giustizia e di equità impongano l’adozione di un provvedimento ovvero le volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) dell’Amministrazione-cfr ex multis Tar Campania, sez. V, 29 aprile 2019, n. 2293. L’obbligo di provvedere deriva di regola da una norma di legge o di regolamento, ma può talora desumersi anche da prescrizioni di carattere generale o dai principi generali dell’ordinamento che regolano l’azione amministrativa, sicchè ad esempio, può originare dal rispetto del principio di imparzialità o trovare fondamento nel principio di buon andamento dell’azione amministrativa o nel principio di legalità della stessa azione amministrativa. Pertanto, si può ritenere che, a prescindere dall’esistenza di una specifica disposizione normativa, l’obbligo di provvedere sussiste in tutte quelle fattispecie particolari nelle quali ragioni di giustizia ed equità impongano l’adozione di un provvedimento, cioè in tutte quelle ipotesi in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) di quest’ultima. Nel caso in esame, l’obbligo per il Comune intimato di riscontrare la domanda formulata dal ricorrente discende proprio dal dovere di correttezza e buona amministrazione, e quindi il ricorrente ha interesse a ottenere un provvedimento esplicito che elimini lo stato di incertezza ed assicuri al privato una decisione che investe la fondatezza o meno della sua pretesa”.
Nella relazione istruttoria impugnata il Comune si è limitato a ricostruire la cronologia dei fatti antecedenti all’istanza presentata da parte ricorrente, concludendo che il contegno assunto dal Comune sarebbe stato ineccepibile.
Non era, tuttavia, questo il contenuto conformativo della sentenza ottemperanda. Invero, con la suddetta pronuncia era stato accertato l’obbligo del Comune di pronunciarsi sull’istanza di revoca dell’ordinanza di acquisizione formulata dal ricorrente, tenendo conto delle circostanze di fatto dallo stesso evidenziate in ordine alla situazione proprietaria che si era venuta a determinare sull’immobile.
La revoca è istituto diverso dall’annullamento d’ufficio e, a differenza di quest’ultimo, presuppone la piena legittimità del provvedimento di primo grado, costituendo espressione di uno ius poenitendi dell’Amministrazione per sopravvenute ragioni di interesse pubblico.
Pertanto, la riaffermazione della legittimità del provvedimento di acquisizione gratuita che costituisce l’unica motivazione del provvedimento impugnato non è argomento sufficiente ad esaurire le valutazioni necessarie a dare esecuzione alla sentenza.
Per tale ragione, va dichiarata la nullità della relazione impugnata, avendo con essa il Comune sostanzialmente eluso il giudicato formatosi sulla sentenza di questo T.A.R. n. -OMISSIS-.
Va, dunque, ordinato al Comune di Marigliano di conformarsi al giudicato entro il termine di giorni 60 dalla comunicazione in via amministrativa, ovvero dalla notificazione, se anteriore, della presente sentenza, procedendo alle valutazioni indicate nella sentenza ottemperanda.
2. Per il caso di ulteriore inottemperanza, va nominato, fin da ora, quale commissario ad acta, il Responsabile della Direzione Pianificazione Territoriale della Città Metropolitana di Napoli, con possibilità di delega a proprio dirigente o funzionario, affinché agisca, in sostituzione e spese a carico dell’Amministrazione inadempiente, entro l’ulteriore termine di 60 giorni.
3. Tenuto conto della peculiarità della fattispecie, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto:
- ordina al Comune di Marigliano di conformarsi al giudicato entro il termine di giorni 60 dalla comunicazione in via amministrativa, ovvero dalla notificazione, se anteriore, della presente sentenza, procedendo alle valutazioni indicate nella sentenza ottemperanda;
- per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina, quale commissario ad acta , il Responsabile della Direzione Pianificazione Territoriale della Città Metropolitana di Napoli, con possibilità di delega a proprio dirigente o funzionario, affinché agisca, in sostituzione e spese a carico dell’Amministrazione inadempiente, entro l’ulteriore termine di 60 giorni.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e il loro dante causa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Anna Pappalardo, Presidente
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
Mariagiovanna Amorizzo, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mariagiovanna Amorizzo | Anna Pappalardo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.