Sentenza 10 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/01/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
così composta: dott.ssa Antonella Izzo, presidente relatore dott.ssa Claudia De Martin, consigliere dott. Marco Emilio Luigi Cirillo, consigliere all'udienza del 10 gennaio 2025 ha pronunciato all'esito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2344/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi, vertente tra
(P.IV ), in persona del legale rappresentante pro tempore¸ Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa giusta procura in calce all'atto di appello dagli avv.ti Michele Pantaleoni, Diego Pantaleoni e Luca Graziani appellante contro
(P.IV ), in persona del legale rappresentante pro tempore¸ rappresentata e CP_1 P.IVA_2 difesa giusta procura in calce all'atto di citazione in primo grado dagli avv.ti Jessica Gamberale e Giuseppe Cece appellato contro
(P.IV ) Controparte_2 P.IVA_3
(contumace) appellato
oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Cassino n. 68/2021 emessa nel giudizio rubricato al n. 1755/2013 R.G., pubblicata in data 20.1.2021.
IN FATTO E IN DIRITTO
§ 1 — Con atto di citazione domandava al Tribunale di Cassino di accertare e dichiarare CP_1 che la e la (D'ora in avanti anche ”) Controparte_2 Controparte_3 Pt_1 non avessero il diritto di richiedere, a mezzo dell'atto di recupero crediti comunicato in data
19.6.2013, il pagamento della somma di € 121.087,30. Premetteva l'attrice in primo grado che detta somma deriverebbe da una pluralità di fatture emesse da per una fornitura di merce di cui non era stato corrisposto il prezzo. Pt_1
Concludeva, inoltre, contestando l'esistenza di qualsiasi rapporto contrattuale sotteso alle fatture indicate e precisava che detto documento fosse di natura esclusIVmente contabile e, pertanto, non dotato di alcuna valenza probatoria ai fini della dimostrazione del fatto costitutivo del credito e della sua esigibilità e liquidità. Si costituIV in giudizio contestando la domanda di accertamento negativo e azionando in Pt_1 via riconvenzionale il credito.
All'esito del processo, il Tribunale così provvedeva:
“Il Tribunale, definitIVmente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accerta e dichiara il difetto di legittimazione passIV di Controparte_2
2) in accoglimento della domanda attorea, accerta e dichiara l'inesistenza del credito di euro
121.087,30 rivendicato da CP_3
3) rigetta la domanda di pagamento avanzata da CP_3
4)condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite del presente procedimento in CP_3 favore della attrice che liquida in euro 660,00 per spese vive e in euro 6.715,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IV se dovuta per legge e c.p.a.;
5) condanna alla rifusione delle spese di lite del presente procedimento in favore della CP_1 che liquida in euro 6.715,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IV se dovuta Controparte_2 per legge e c.p.a.”
§ 2. – Il Tribunale motIVva la decisione come segue. In via preliminare venIV rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale formulata da relatIV alla pretesa di determinare la competenza Pt_1 ai sensi dell'art 20 c.p.c. Invero, il Tribunale accertava che alcuna prova era stata fornita dalla convenuta in ordine al luogo in cui era sorta l'obbligazione.
Sempre in via preliminare venIV dichiarata la carenza di legittimazione passIV in capo a CP_4 atteso che quest'ultima agIV come semplice mandataria per il recupero del credito vantato da
[...]
. Pt_1
Nel merito, il Giudice di prime cure accertava che i documenti allegati da atti a dimostrare Pt_1 l'an ed il quantum del credito vantato non fossero idonei a provare il fatto costitutivo posto alla base dello stesso.
In particolare, il Tribunale rilevava che le fatture fossero un documento formato unilateralmente privo di qualsiasi di valore probatorio nell'ambito di un giudizio di cognizione ordinario, che le scritture contabili prodotte costituissero solo un mero indizio, che i documenti di trasporto non fossero stati CP_ sottoscritti da e che i titoli di pagamento e la fideiussione depositati non si riferissero allo specifico fatto costitutivo dedotto in giudizio.
In ogni caso, prosegue il giudicante argomentando che pur volendo attribuire efficacia indiziaria ai documenti prodotti ai fini dell'esistenza del fatto costitutivo, non aveva allegato alcunché Pt_1 in relazione al prezzo di vendita applicato ai capi di abbigliamento con conseguente mancata dimostrazione del quantum del credito oggetto del giudizio.
Infine, il Tribunale rilevava che ogni valutazione relatIV alle richieste istruttoria formulata dalla convenuta fosse ormai preclusa atteso che non reiterava le richieste istruttorie all'udienza Pt_1 di precisione delle conclusioni e, inoltre, nella propria memoria conclusIV affermava che ogni ulteriore attività istruttoria sarebbe stata superflua e dilatoria.
§ 3 —Con atto di appello contenente due motivi, impugnava la sentenza emessa dal Pt_1
Tribunale di Cassino chiedendone la riforma e domandava in via principale di rigettare tutte le domande formulate da nel giudizio di primo grado e di condannarla, in accoglimento della CP_1 propria domanda riconvenzionale, al pagamento di € 110.567,97 oltre interessi e, in via subordinata, di accogliere le istanze istruttoria formulate nel giudizio di primo grado costituite dalla prova per testimoni e dalla richiesta dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. per la produzione delle scritture contabili relative all'anno 2012 di CP_1
In data 15.7.2021 si costituIV il chiedendo il rigetto dell'appello poiché infondato in fatto CP_1 ed in diritto.
La causa è stata discussa oralmente all'udienza odierna ex art. 281 sexies c.p.c.
§ 4 — L'appello è articolato in due motivi.
§ 4.1. - Con il primo motivo di appello, intitolato “Violazione dei principi in tema di onere della prova- Violazione dell'art 115 c.p.c. - Errata ricostruzione dei fatti -contraddittorietà della motIVzione”, l'appellante critica la errata valutazione delle risultanze dei documenti da essa prodotti a prova del credito e osserva che queste sono corroborate dal comportamento della controparte, che, senza aver dato alcuna risposta ai solleciti di pagamento inviatile sin dal gennaio 2013 aveva introdotto il giudizio nel luglio 2013 con un'azione di accertamento negativo che si basava sulla contestazione radicale e generica del rapporto contrattuale e del valore probatorio delle fatture, preventIVmente disconosciuto. Osserva che essa aveva provato l'esistenza tra le parti di un rapporto di fornitura risalente nel tempo;
che aveva prodotto fatture corredate dell'estratto autentico del libro fatture e dei relativi documenti di consegna;
che la mancata sottoscrizione dei documenti di trasporto della merce (DDT) da parte del destinatario è usuale dato che essi, come previsto dal DPR
n.472/1996, non devono accompagnare la merce durante il trasporto, a differenza delle precedenti bolle di accompagnamento;
che le contestazioni sollevate dalla controparte, genericamente formulate con l'atto introduttivo del giudizio, tali erano rimase fino alla comparsa conclusionale, senza alcuno specifico disconoscimento o contestazione del contenuto dei documenti prodotti a prova del credito.
Il motivo è fondato.
Sebbene il principio di non contestazione di cui all'art.115 comma 1 c.p.c. riguardi i fatti dedotti a fondamento della domanda, non le risultanze dei documenti prodotti a prova di tali fatti, occorre però considerare che, quando le deduzioni dei fatti costitutivi della pretesa - nella fattispecie la fornitura di un certo quantitativo di capi di abbigliamento - siano corredate dal riferimento al contenuto di documenti allegati - come le fatture che contengono l'elenco dei capi forniti e dei relativi prezzi - allora la contestazione del contenuto di tali documenti può assumere rilevanza anche ai fini della CP_ contestazione del fatto nella sua specificità. È vero, quindi, che , omettendo di contestare il contenuto descrittivo delle fatture prodotte dalla controparte e limitandosi a contestarne genericamente il valore probatorio, ha tralasciato di contestare le deduzioni avversarie nella loro CP_ specificità. Infatti, come fondatamente dedotto dall'appellante, nel corso del giudizio ha mantenuto essenzialmente la stessa linea difensIV dell'atto di citazione fondata sulla contestazione generica e preventIV delle fatture, tramite un continuo richiamo a pronunce giurisprudenziali relative al valore probatorio delle stesse.
Comunque, le censure dell'appellante sono fondate anche per ciò che concerne la valutazione data dal primo giudice al materiale probatorio acquisto.
Le fatture, pur non costituendo mezzi di prova del credito, hanno, qualora tale credito derivi da un contratto a forma libera, un valore indiziario apprezzabile, in concomitanza con altri indizi, gravi, precisi e concordanti, ai fini dell'accertamento in via presuntIV del credito stesso (Cass.n.315/2024).
Nella fattispecie, il valore indiziario delle fatture è corroborato dall'iscrizione delle stesse nel libro contabile (registro i.v.a. vendite) prescritto dalla legge tributaria, regolarmente tenuto come da estratto notarile prodotto, e dai relativi documenti di trasporto, attesa l'irrilevanza della mancata sottoscrizione dei tali documenti da parte del destinatario, dato che non accompagnano la merce viaggiante. Altro elemento indiziario è dato dall'esistenza tra le parti, provata dall'appellante e infine riconosciuta dalla stessa appellata, di preesistenti rapporti di fornitura, e dalla mancata contestazione della intimazione di pagamento inviata da a Link con lettera raccomandata ricevuta il Pt_1 16.1.2013, alla quale la società appellata non risulta aver dato risposta alcuna fino alla introduzione CP_ del presente giudizio sei mesi più tardi. Infine, non può nemmeno essere trascurato il fatto che , agendo per l'accertamento negativo del credito, abbia citato in giudizio per un'udienza Pt_1 fissata in citazione a distanza di quasi un anno dalla data di notifica dell'atto introduttivo, il che fa trapelare una certa finalità dilatoria dell'azione di accertamento negativo.
§ 4.2. - Con il secondo motivo di appello censurava la sentenza poiché il Tribunale avrebbe Pt_1 violato l'art. 177 c.p.c. accertando la rinuncia alle istanze istruttorie formulate in primo grado.
A sostegno delle sue pretese, l'appellante esponeva di aver reiterato le richieste istruttorie formulate nell'atto di citazione all'udienza di precisazione delle conclusioni all'udienza del 27 gennaio 2016, nelle successive udienze di mero rinvio nonché nella memoria conclusIV del 3.1.2017.
Atteso quanto sopra domandava l'ammissione dei mezzi di prova formulati in primo grado. Pt_1
Il motivo è integralmente assorbito dall'accoglimento del primo.
§ 5. – Per entrambi i gradi di giudizio le spese seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dell'appellato. Le spese per compensi di liquidano secondo i valori di cui al D.M.n.55/14 per le cause di valore compreso tra € 52.000,01 a € 260.000,00, applicando i valori medi a tutte le fasi eccetto la fase istruttoria/trattazione in appello che ha avuto minimo svolgimento.
Quindi, per il primo grado di giudizio in € 14.103,00 (di cui € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttIV, € 5.670,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 4.253,00 per la fase decisionale) e per il secondo grado di giudizio in € 12.154,00 (di cui € 2.977,00 per la fase di studio,
€ 1.911,00 per la fase introduttIV, € 2.163,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 5.103,00 per la fase decisionale). L'assenza di soccombenza di esclude la necessità di un provvedimento sulle spese nei Controparte_2 suoi confronti.
P.Q.M.
La Corte, definitIVmente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di
Cassino n. 68/2021, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così decide:
1. in riforma della sentenza impugnata, accoglie la domanda riconvenzionale e condanna
[...] a corrispondere in favore di € 110.567,97 oltre agli interessi CP_1 Parte_1 decorrenti dalla scadenza di ciascuna fattura fino al saldo;
2. condanna a rifondere a le spese processuali del primo grado CP_1 Parte_1 di giudizio che si liquidano in € 14.103,00 e del presente grado di giudizio che si liquidano in
€ 12.154,00, il tutto oltre spese generali ex art.2 D.M.n.55/14, i.v.a. e c.a. come per legge. Nulla per le spese verso Controparte_2
Roma il 10.1.2025
Il presidente est.
Antonella Izzo