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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 29/09/2025, n. 1031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1031 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
RG. n. 218/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott.ssa Valeria ALBINO, Consigliere relatore dott. Lorenzo Pietro FABRIS, Consigliere riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa d'appello contro la sentenza n. 124/2025 del Tribunale di Imperia pubblicata in data 10.03.2025, non notificata, promossa da:
, C.F. e , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'Avv. Matteo Morini del Foro di Imperia in C.F._2 forza di deleghe stese in calce all'atto di citazione introduttivo del primo grado del presente giudizio
APPELLANTI contro
, C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._3
Luigi Basso del Foro di Imperia in forza di mandato conferito su foglio separato e depositato allegato alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATO
e contro
(già ), c.f. , in Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_1 persona del procuratore e legale rappresentante dott. rappresentata e CP_4 difesa dall'Avv. Giuseppe Prencipe del Foro di Torino giusta procura speciale alle liti apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER GLI APPELLANTI
1 “Il sottoscritto difensore, in nome e per conto dei propri assistiti ed in forza della facoltà di transigere la controversia di cui alla Procura dichiara di accettare la proposta Parte_3 conciliativa di Codesta Ecc.ma Corte d'Appello di cui all'Ordinanza del 02.07.2025.”
PER L'APPELLATO Controparte_1
“Il sottoscritto difensore, in nome e per conto del proprio assistito sig. , Controparte_1 giusta procura speciale conferente il potere di conciliare e transigere la controversia, dichiara di accettare la proposta conciliativa di Codesta Ecc.ma Corte d'Appello di cui all'Ordinanza del 02.07.2025. Con intesa che detta accettazione equivale a richiesta di pronuncia di cessazione della materia del contendere a spese compensate nonché rinuncia al termine per memorie finali con immediata rimessione della causa al Collegio per la decisione.”
PER L'APPELLATA Controparte_2
“Il procuratore di riferisce la disponibilità della propria assistita a definire la CP_2 controversia alle condizioni proposte dalla Corte di Appello con l'ordinanza 02.07.25.”
-.-.-.-.-
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Emerge univocamente dalle congiunte e concordi conclusioni precisate dalla parte appellante e appellate che relativamente alla presente controversia giudiziale, – originariamente promossa da e al fine di sentir dichiarare Parte_1 Parte_2
civilmente responsabile della causazione del sinistro oggetto di causa Controparte_1 avvenuto in data 20.01.2020 e conseguentemente condannarlo, unitamente alla
[...]
al risarcimento di tutti i danni, materiali e da lesioni personali, non Controparte_5 patrimoniali (biologici, morali, esistenziali) e patrimoniali patiti dagli appellanti in dipendenza del sinistro medesimo – è cessata la materia del contendere, posto che, a seguito della proposta conciliativa del Consigliere Istruttore di cui all'Ordinanza del 02.07.2025, prevedente l'eliminazione della condanna di e Lorenzo al pagamento delle Parte_1 spese di lite di primo grado come stabilite dal Tribunale di Imperia in favore di CP_1
e della Compagnia, con conseguente accollo da parte della Compagnia
[...] [...]
delle spese sostenute per la propria difesa, nonché del 50% di quelle Controparte_2 sostenute dal , e accollo a quest'ultimo della restante frazione del 50% (salvo CP_1 diverso accordo tra e la Compagnia in ordine anche a tale frazione di Controparte_1 spese) e spese del presente giudizio compensate, le parti hanno dichiarato di aderire alla stessa, raggiungendo in tal modo un accordo per la definizione del giudizio.
2 In conformità alle suddette conclusioni della parte appellante e delle parti appellate, deve dichiararsi cessata la materia del contendere e l'estinzione del giudizio. Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte di Appello, ogni diversa o contraria istanza, eccezione e domanda disattesa e reietta, definitivamente pronunciando, dato atto delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti e, quindi, dell'accordo tra loro raggiunto nei termini di cui sopra, dichiara cessata la materia del contendere;
dichiara estinto il giudizio a spese compensate.
Genova, 24.09.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Valeria Albino Dott. Marcello Bruno
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott.ssa Valeria ALBINO, Consigliere relatore dott. Lorenzo Pietro FABRIS, Consigliere riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa d'appello contro la sentenza n. 124/2025 del Tribunale di Imperia pubblicata in data 10.03.2025, non notificata, promossa da:
, C.F. e , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'Avv. Matteo Morini del Foro di Imperia in C.F._2 forza di deleghe stese in calce all'atto di citazione introduttivo del primo grado del presente giudizio
APPELLANTI contro
, C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._3
Luigi Basso del Foro di Imperia in forza di mandato conferito su foglio separato e depositato allegato alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATO
e contro
(già ), c.f. , in Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_1 persona del procuratore e legale rappresentante dott. rappresentata e CP_4 difesa dall'Avv. Giuseppe Prencipe del Foro di Torino giusta procura speciale alle liti apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER GLI APPELLANTI
1 “Il sottoscritto difensore, in nome e per conto dei propri assistiti ed in forza della facoltà di transigere la controversia di cui alla Procura dichiara di accettare la proposta Parte_3 conciliativa di Codesta Ecc.ma Corte d'Appello di cui all'Ordinanza del 02.07.2025.”
PER L'APPELLATO Controparte_1
“Il sottoscritto difensore, in nome e per conto del proprio assistito sig. , Controparte_1 giusta procura speciale conferente il potere di conciliare e transigere la controversia, dichiara di accettare la proposta conciliativa di Codesta Ecc.ma Corte d'Appello di cui all'Ordinanza del 02.07.2025. Con intesa che detta accettazione equivale a richiesta di pronuncia di cessazione della materia del contendere a spese compensate nonché rinuncia al termine per memorie finali con immediata rimessione della causa al Collegio per la decisione.”
PER L'APPELLATA Controparte_2
“Il procuratore di riferisce la disponibilità della propria assistita a definire la CP_2 controversia alle condizioni proposte dalla Corte di Appello con l'ordinanza 02.07.25.”
-.-.-.-.-
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Emerge univocamente dalle congiunte e concordi conclusioni precisate dalla parte appellante e appellate che relativamente alla presente controversia giudiziale, – originariamente promossa da e al fine di sentir dichiarare Parte_1 Parte_2
civilmente responsabile della causazione del sinistro oggetto di causa Controparte_1 avvenuto in data 20.01.2020 e conseguentemente condannarlo, unitamente alla
[...]
al risarcimento di tutti i danni, materiali e da lesioni personali, non Controparte_5 patrimoniali (biologici, morali, esistenziali) e patrimoniali patiti dagli appellanti in dipendenza del sinistro medesimo – è cessata la materia del contendere, posto che, a seguito della proposta conciliativa del Consigliere Istruttore di cui all'Ordinanza del 02.07.2025, prevedente l'eliminazione della condanna di e Lorenzo al pagamento delle Parte_1 spese di lite di primo grado come stabilite dal Tribunale di Imperia in favore di CP_1
e della Compagnia, con conseguente accollo da parte della Compagnia
[...] [...]
delle spese sostenute per la propria difesa, nonché del 50% di quelle Controparte_2 sostenute dal , e accollo a quest'ultimo della restante frazione del 50% (salvo CP_1 diverso accordo tra e la Compagnia in ordine anche a tale frazione di Controparte_1 spese) e spese del presente giudizio compensate, le parti hanno dichiarato di aderire alla stessa, raggiungendo in tal modo un accordo per la definizione del giudizio.
2 In conformità alle suddette conclusioni della parte appellante e delle parti appellate, deve dichiararsi cessata la materia del contendere e l'estinzione del giudizio. Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte di Appello, ogni diversa o contraria istanza, eccezione e domanda disattesa e reietta, definitivamente pronunciando, dato atto delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti e, quindi, dell'accordo tra loro raggiunto nei termini di cui sopra, dichiara cessata la materia del contendere;
dichiara estinto il giudizio a spese compensate.
Genova, 24.09.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Valeria Albino Dott. Marcello Bruno
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