Articolo 1 della Legge 12 luglio 1951, n. 636
Versione
31 agosto 1951
Art. 1. Art. 16-bis (nuovo). - "Le vedove di guerra, in servizio da almeno due anni nelle biblioteche pubbliche governative, quali avventizie di prima, seconda, terza e quarta categoria, potranno essere assunte nei ruoli rispettivamente di gruppo A, B, o C o del personale subalterno, ove vi sia la disponibilita' di posti, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione".

Entrata in vigore il 31 agosto 1951