Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/05/2025, n. 2564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2564 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Udienza del 21/05/2025 N. 11018/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO
Dr Riccardo Atanasio quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa
da
rappresentato e difeso dall'Avv.to PATANE' ROBERTA nonchè Parte_1 dall'Avv.to PATANE' AUSILIOABRAMO ( ) Indirizzo Telematico;
e C.F._1
PATANE' GIUSEPPE ( ) Indirizzo Telematico;
ed elett.te dom.to C.F._2
presso lo studio in Indirizzo Telematico
RICORRENTE
contro
rappresentata e difesa dall'Avv.to GIUSTINIANI MARCELLO e dall'Avv.to CP_1
CONTI MARIA GIOVANNA ( ) VIA BAROZZI, 1 20122 MILANO;
ed C.F._3
elett.te dom.to presso lo studio in VIA BAROZZI, 1 20122 MILANO
RESISTENTE
OGGETTO: incidenza indennità variabili su ferie
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti
1/8 Dott. Riccardo Atanasio
Con ricorso depositato in data 25.9.24 il ricorrente ha convenuto in Parte_1
giudizio la società chiedendo al giudice: CP_1
“Rigettata ogni contraria e diversa istanza comunque formulata, nel merito, accertare e dichiarare la nullità/annullabilità o comunque l'inopponibilità al ricorrente delle clausole contenute:
- nell'art.31.5 del Contratto Aziendale FS 2012 e 2016, nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di €
12,80;
-dell'art. 72.2.4 del CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie 2003 , dell'art. 77, punto 2.4, del CCNL
Mobilità, Area Attività Ferroviarie 2012 e 2016, laddove esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
-dell'art. 30.6 CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie 2012 e 2016, laddove limita il computo della retribuzione dei giorni di ferie ai soli elementi nello stesso indicati;
- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a che ogni giorno di ferie sia retribuito dalla Società con un importo pari alla retribuzione giornaliera, calcolata sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie a titolo sia di retribuzione fissa sia di retribuzione variabile legata all'esecuzione della prestazione e alla qualifica del ricorrente, e che gli elementi variabili della retribuzione da computare nel predetto calcolo medio dei compensi per il ricorrente sono quelli previsti:
A) dall'art. 77, punto 2, CCNL Mobilità Area Attività Ferroviarie 2012 e 2016 (“assenza dalla residenza”); B) dall'art.31, punto 4, tabella B, e punto 5, dei Contratti Aziendali FS 2012 e 2016
(“intera indennità di utilizzazione/ condotta chilometrica/ dell'indennità di riserva/disponibilità/formazione/traghettamento”);
e per l'effetto condannare la società in persona del legale rappresentate pro Controparte_1 tempore. c.f. / p.iva con sede legale corrente in 00161 Roma alla Piazza della Croce P.IVA_1
Rossa n. 1 al pagamento in favore del lavoratore della somma di Euro 14.469,06 già detratto l'importo fisso corrisposto a titolo di IUP per i giorni di ferie fruiti da agosto 2007 sino al mese di luglio 2024 ovvero nella maggiore o minore somma che verrà accertata nel corso del presente giudizio per le causali meglio esposte in atti oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- ove Codesto Tribunale ne ravvisasse la necessità, si chiede la nomina di idoneo CTU affinché provveda alla quantificazione delle somme dovute al ricorrente;
- condannare la in persona del legale rappresentate pro tempore. c.f. / p.iva Controparte_1
con sede legale corrente in 00161 Roma alla Piazza della Croce Rossa n. 1 al P.IVA_1 pagamento delle spese, compensi professionali di causa, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, oltre CPA ed IVA, se dovuta, in favore dei sottoscritti procuratori antistatari che all'uopo ne fanno espressa dichiarazione.”
2/8 Dott. Riccardo Atanasio Si è costituita la società contestando le avverse deduzioni e domande delle CP_1
quali ha chiesto il rigetto con vittoria di spese.
Ritenuta la causa matura per la decisione giudice ha fissato udienza di discussione all' esito della quale i procuratori hanno concluso come in atti.
IN DIRITTO
La questione qui esaminata attiene alla corretta determinazione della retribuzione spettante, nel periodo di godimento delle ferie, al ricorrente , il quale ha espletato Parte_1
fino al 16.7.24 attività di tecnico specializzato/macchinista per conto della società resistente.
Il ricorrente rientra nella categoria del “personale mobile” come definito dal CCNL AF, del quale fanno parte i macchinisti, definiti anche PD (personale di macchina) ed i capi treno (o personale di bordo) definiti anche PD (personale di bordo)
La loro retribuzione è composta da una parte fissa che spetta indipendentemente dalle ore effettuate e da una parte variabile che invece è legata alle tratte e agli orari effettuati oppure all'attività prestata.
Il ricorrente lamenta che la società resistente non ha corrisposto in suo favore una retribuzione per le ferie godute che sia comprensiva:
- della intera indennità di utilizzazione professionale giornaliera prevista dall'art. 31.5 Contratti
Aziendali FS 2012, 2016;
- della indennità di assenza dalla residenza, di cui all'art. 77, punto 2.4 CCNL Mobilità Area
Attività Ferroviaria 20/7/2012 e CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviaria 16/12/2016
La contrattazione collettiva applicata in azienda prevede che, durante i giorni di ferie, i lavoratori vengano retribuiti con i soli elementi retributivi fissi e, tra quelli variabili, con la sola indennità di turno non anche con gli elementi variabili e accessori di cui si è detto prima.
II ricorrente ritiene che il calcolo della retribuzione per le giornate di ferie godute debba avvenire computando anche elementi di retribuzione variabili quali appunto quelli più su indicati.
La sua tesi trova fondamento nella normativa comunitaria e nelle interpretazioni che di quella normativa è stata fatta dalle sentenze della Corte di giustizia prima e della Cassazione poi.
Più in generale occorre ricordare che la Corte di Giustizia ha chiarito che un lavoratore, nel corso del godimento delle sue ferie annuali, ha diritto non solo al mantenimento della sua paga base bensì anche a tutti gli elementi retributivi intrinsecamente connessi con l' espletamento delle sue mansioni, compensati con una somma che fa parte della sua retribuzione complessiva nonché con elementi retributivi collegati allo status personale e
3/8 Dott. Riccardo Atanasio professionale;
per quanto attiene a questi ultimi, con riferimento ai piloti, la Corte di Giustizia aveva ritenuto che andasse computata anche la parte variabile della retribuzione che teneva conto delle ore di volo prestate e del tempo trascorso fuori dalla base.
La Corte di Giustizia ha individuato questo diritto innanzi tutto nella normativa CE in quanto l'articolo 7 della direttiva 2003/88, col titolo “Ferie annuali”, dispone: “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali”.
L'art. 31, nr. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati col titolo “Condizioni di lavoro giuste ed eque” dispone poi che: “Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite”.
Per quanto riguarda invece il diritto interno occorre ricordare il diritto del lavoratore a ferie retribuite è riconosciuto sia dall'art. 36, comma 3, della Cost. il quale dispone che “Il lavoratore ha diritto ... a ferie annuali retribuite”, sia dall'art. 2109, comma 2, cod.civ. che prevede che il lavoratore ha diritto “ad un periodo annuale di ferie retribuite» sia dall'art. 10 del D.Lgs. nr. 66 del 2003 il quale dispone che “il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo
[...] di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane”.
Per quanto riguarda invece la nozione e la misura della retribuzione da ricevere a titolo di ferie annuali la Corte di Giustizia, con la sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e
C-257/04, (punto 50) ha precisato che l'espressione “ferie annuali retribuite” Persona_1
di cui all'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 deve essere intesa nel senso che per tutta la durata delle ferie “deve essere mantenuta” la retribuzione vale a dire che il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria (così anche la sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-
350/06 e C- 520/06, Schultz-Hoff e altri, punto 58) nel senso che durante il godimento delle ferie il lavoratore deve trovarsi in una situazione paragonabile ai periodi di lavoro.
Con la sentenza 15 settembre 2011, causa C-155/10, e altri (punto 21) la Corte di Per_2
Giustizia ha poi affermato che la “retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione”; pertanto “qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo
4/8 Dott. Riccardo Atanasio pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore [...] deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali” (punto 24); vanno altresì compresi nella retribuzione nel corso delle ferie annuali gli elementi della retribuzione “correlati allo status personale e professionale” (punto 28 della stessa sentenza); invece devono essere esclusi dal calcolo “gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro” (punto 25).
La Corte di Giustizia poi con la sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, , ha CP_2
precisato che possono essere individuati, quali elementi della retribuzione correlati allo status personale e professionale, quelli riconosciuti per la qualità di superiore gerarchico, o per l'anzianità, o per le qualifiche professionali.
Dal canto suo la Corte di Cassazione, recependo le indicazioni della Corte di Giustizia, con la sentenza 17.5.2019 n. 13425 ha affermato che:
“16. In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione europea di «retribuzione» dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia.
17. Questa Corte di legittimità ha più volte ribadito che l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito «il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità» (cfr. Cass. nr. 22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata).
18. In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a «ferie retribuite» nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione.
19. A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità ( id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011,
e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la Per_2 retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretare ed applicare le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7
5/8 Dott. Riccardo Atanasio della direttiva 2003/88/CE” (cfr nello stesso senso la sentenza della Suprema Corte n. 22401 del 15.10.2020 e n. 20216 del 23.6.2022).
Hanno recepito infine le conclusioni della giurisprudenza della Corte di Giustizia e della
Cassazione anche numerosi giudici di merito anche di questo Tribunale dei quali vanno ricordate: sentenza n. 453 del 6 marzo 2020 OT Porcelli;
sentenza n. 926 del 26 giugno 2020 OT;
sentenza n. 1076 del 31 agosto 2020 OT;
Per_3 Per_4
sentenza n. 1033 del 25 agosto 2020 OT;
sentenza n. 855 del 21 luglio Persona_5
2020 OT sentenza n. 1185 del 23 luglio 2020 dottor Pazienza;
sentenza n. Per_6
1774 del 22.10.2020 di questo stesso giudice). Va poi altresì ricordata la sentenza della Corte di Appello di Milano n. 649 del 2019.
Tutto ciò premesso in via di diritto, in fatto si deve considerare che certamente l'indennità per l'attività di utilizzazione/navigazione e l'indennità di assenza dalla residenza sono intrinsecamente connesse alla prestazione di lavoro del macchinista e del capo treno;
come tali devono essere computate ai fini del calcolo della base retributiva di cui si tiene conto per il calcolo della retribuzione da erogare durante il godimento delle ferie annuali.
Con riferimento al calcolo della indennità corrisposta nel periodo di ferie, l'indennità di assenza dalla residenza di cui all'articolo 77 punto 2.1 del contratto collettivo - a differenza dell' indennità di trasferta riconosciuta dal medesimo articolo 77 al punto 1 al dipendente non appartenente al personale mobile - spetta al personale mobile in quanto sempre in viaggio ed
è definita all'articolo 28 punto 2 lettera d) del contratto nei seguenti termini: “assenza dalla residenza, è il periodo intercorrente tra l'ora di partenza effettiva del treno da uno degli impianti ferroviari della base operativa di appartenenza e l'ora reale di arrivo del treno, nello stesso impianto ferroviario nel quale ha avuto inizio il periodo di lavoro giornaliero o in altro impianto ferroviario della stessa base operativa, e comprende anche l'eventuale riposo fuori residenza”.
Come è evidente questa indennità sostituisce l'indennità di trasferta;
anch'essa va computata ai fini del calcolo dell'indennità di ferie in quanto ha natura retributiva [essendo strettamente connessa allo svolgimento delle mansioni del ricorrente ed è finalizzata a compensare Il disagio di svolgere un'attività mai in luogo fisso bensì costantemente lontano dal luogo di residenza].
Nessuna violazione di norma costituzionale può ritenersi si compia con la suddetta interpretazione in quanto essa prende le mosse dalla necessità di dare piena attuazione anche a norme costituzionali (art. 36 Cost.).
6/8 Dott. Riccardo Atanasio Va pertanto dichiarata la nullità dell'art. 31 punto 5 dei contratti aziendali 2012 e 2016 del
, nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione Controparte_3
professionale giornaliera, da corrispondere nelle giornate di ferie, al solo importo fisso di euro
12,80, nonché la nullità dell'art. 77, punto 2.4 dei CCNL della Mobilità, Area Attività
Ferroviarie del 20/07/2012 e del 16/12/2016, laddove essi escludono l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie.
Va dichiarato il diritto del ricorrente a percepire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione comprensiva dell'indennità di “Assenza dalla residenza” e dell'indennità di utilizzazione professionale calcolate sulla media dei compensi percepiti a tali titoli in ciascun anno di fruizione delle ferie detratto l'importo fisso giornaliero di euro 12,80 già riconosciuto al ricorrente.
Nessuna prescrizione è maturata nel periodo di cui è causa in considerazione dell'entrata in vigore della legge 92/2012 a far tempo dal 18.7.2012 (cfr Cassazione Sentenza n. 26246 del
06/09/2022) con la conseguenza che la prescrizione decorre dalla data di interruzione del rapporto di lavoro.
va condannata a corrispondere al ricorrente la somma di € 14.469,06 lordi CP_1
per il periodo agosto 2007/luglio 2024 già detratto l'importo fisso corrisposto a titolo di IUP da parte del ricorrente oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge dalle singole scadenze al saldo.
In quanto soccombente va altresì condannata a rimborsare ai procuratori CP_1 dei ricorrenti Avv.ti PATANE' AUSILIOABRAMO, PATANE' GIUSEPPE e PATANE'
ROBERTA che si dichiarano antistatari le spese di lite determinate in euro 2.200,00 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali.
Sentenza esecutiva ex art. 431 cpc
PQM
dichiara la nullità dell'art. 31 punto 5 dei contratti aziendali 2012 e 2016 del CP_3 [...]
, nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera, da CP_3
corrispondere nelle giornate di ferie, al solo importo fisso di euro 12,80 nonché la nullità dell'art. 77, punto 2.4 dei CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 20/07/2012 e del
16/12/2016, laddove essi escludono l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
dichiara il diritto del ricorrente a percepire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione comprensiva dell'indennità di “Assenza dalla residenza” e dell'indennità di utilizzazione
7/8 Dott. Riccardo Atanasio professionale (condotta chilometrica, indennità di riserva, disponibilità, formazione, traghettamento) calcolate sulla media dei compensi percepiti a tali titoli in ciascun anno di fruizione delle ferie da agosto 2008 a luglio 2024; condanna a corrispondere al ricorrente la somma di CP_1 Parte_1
€ 14.469,06 lordi per il periodo agosto 2007/luglio 2024 già detratto l'importo fisso corrisposto a titolo di IUP da parte del ricorrente oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge dalle singole scadenze al saldo.
Condanna a rimborsare ai procuratori dei ricorrenti Avv.ti PATANE' CP_1
AUSILIOABRAMO, PATANE' GIUSEPPE e PATANE' ROBERTA che si dichiarano antistatari le spese di lite che liquida in euro 2.200,00 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali.
Sentenza esecutiva
Milano, 21/05/2025 il Giudice del Lavoro
Dott. Riccardo Atanasio
8/8 Dott. Riccardo Atanasio