Articolo 1 della Legge 3 febbraio 1963, n. 125
Versione
17 marzo 1963
Art. 1. Articolo unico.

E' convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1962, n. 74 , concernente il prelevamento di lire 1.785.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1961-62.

Entrata in vigore il 17 marzo 1963
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