Articolo 16 della Legge 5 giugno 1974, n. 283
Articolo 15
Versione
11 agosto 1974
Art. 16.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 5331 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1971, anche, ove necessario, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64 .
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 11 agosto 1974