Sentenza 14 dicembre 2000
Massime • 1
L'ordinanza cautelare emessa dopo l'estinzione di altra precedente, divenuta inefficace ai sensi dell'art. 302 cod. proc. pen. per omesso interrogatorio dell'imputato nei cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della custodia, deve considerarsi del tutto nuova e autonoma rispetto alla prima, e cioè come vera e propria "ordinanza che dispone una misura coercitiva" a norma dell'art. 309, comma 1, stesso codice, sicché essa è impugnabile con richiesta di riesame e non con appello.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/12/2000, n. 12398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12398 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SEVERO CHIEFFI Presidente del 14/12/2000
1. Dott. ANNA MABELLINI Consigliere SENTENZA
2. Dott. GIOVANNI SILVESTRI " N. 7370
3. Dott. EMILIO GIRONI " REGISTRO GENERALE
4. Dott. ANGELO VANCHERI " N. 023988/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LO EN N. il 20/09/1944 avverso ORDINANZA del 01/04/2000 TRIB. LIBERTÀ di PALERMO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVESTRI GIOVANNI lette le conclusioni del P.G. Dott. G. PASSACANTANDO che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
OSSERVA
Con ordinanza dell'11.4.2000, il Tribunale di Palermo dichiarava inammissibile l'appello proposto nell'interesse di AL ZO avverso il provvedimento emesso in data 21.2.2000 con cui la Corte di Assise di Palermo aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere a seguito della condanna dell'imputato a trenta anni di reclusione e lire 212.000.000 di multa per i delitti di cui agli artt. 416 bis, 110, 513 e 629 c.p.. Il tribunale rilevava che la stessa misura, applicata per gli stessi fatti con ordinanza del 10.7.1997, aveva perduto efficacia ai sensi dell'art. 302 c.p.p. e che contro il provvedimento di ripristino era esperibile unicamente l'appello, la cui inammissibilità derivava dalla mancata indicazione dei motivi di gravame.
Il difensore dell'imputato proponeva ricorso per cassazione denunciando violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), in relazione agli artt. 302, 309 e 310 c.p.p., sul rilievo che non era corretta la qualificazione dell'impugnazione come appello anziché come richiesta di riesame per la ragione che nel caso di specie non si trattava di ripristino della originaria misura ma di applicazione di una nuova misura, contro la quale era ammesso il rimedio previsto dall'art. 309 c.p.p.. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Deve premettersi che il tribunale ha ritenuto che nel caso di specie si verta in tema di ripristino della originaria misura della custodia in carcere, divenuta inefficace a norma dell'art. 302 c.p.p. per omesso interrogatorio dell'imputato, e che l'istanza presentata dall'interessato debba essere qualificata non come richiesta di riesame, ma come appello, che, di conseguenza, è stato dichiarato inammissibile per mancanza dei motivi.
La ratio decidendi dell'ordinanza è viziata dall'erronea assimilazione della situazione cautelare in esame a quella prevista dall'art. 307, comma 2, lett. b) c.p.p., riguardante la diversa ipotesi del ripristino della misura cautelare a seguito della pronuncia di sentenza di condanna nei confronti dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini. Invero, mentre in quest'ultimo caso il provvedimento coercitivo che fa rivivere quello originario è impugnabile soltanto con l'appello ex art. 310 c.p.p. (Cass., Sez. VI^, 6 dicembre 1996, Leggio, rv. 208190), l'ordinanza cautelare emessa dopo l'estinzione di altra precedente, divenuta inefficace ai sensi dell'art. 302 per omesso interrogatorio dell'imputato, deve considerarsi del tutto nuova ed autonoma, ossia come vera e propria "ordinanza che dispone una misura coercitiva" a norma dell'art. 309, comma 1 c.p.p., sicché essa è impugnabile con richiesta di riesame e non con appello (Cass., Sez. I^, 6 giugno 1996, Nicosia, rv. 205682).
Dai precedenti rilievi si evince l'illegittimità dell'ordinanza impugnata, con cui nel caso in esame è stato erroneamente ritenuto che fosse esperibile l'appello e non la richiesta di riesame:
pertanto, deve pronunciarsi l'annullamento del provvedimento con rinvio al Tribunale di Palermo, che dovrà provvedere alla trattazione della richiesta di riesame presentata dall'imputato. La cancelleria dovrà provvedere all'adempimento prescritto dall'art.23 della l. n. 332/95.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Palermo. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario a norma dell'art. 23 della l. n. 332/95. Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2001