Articolo 2 della Legge 10 maggio 1976, n. 343
Articolo 1Articolo 3
Versione
18 giugno 1976
Art. 2.
Ad integrazione degli stanziamenti previsti dalla legge 10 gennaio 1952, n. 16 , e successive modificazioni, concernenti il concorso statale nel pagamento degli interessi sui mutui pescherecci, e' autorizzata a carico del bilancio del Ministero della marina mercantile la spesa di 150 milioni di lire per ciascuno degli esercizi dal 1975 al 1980.
Il Ministro per la marina mercantile e' autorizzato in ciascun anno ad assumere impegni fino a concorrenza della spesa prevista anche per gli anni successivi, a condizione che l'erogazione dei contributi abbia luogo a partire dall'anno cui si riferisce lo stanziamento sul quale l'impegno e' assunto.
Entrata in vigore il 18 giugno 1976