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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/05/2025, n. 2094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2094 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso, all'udienza del giorno 15 maggio 2025 sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note scritte, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 522/2024 promossa da
, rappresentata e difesa dall'avvocato Filippo Bevilacqua, Parte_1
come da procura in atti;
-ricorrente- contro
, in persona del pro tempore - Controparte_1 CP_2
, rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dal dott. Controparte_3
Alessio Mario Riccobene, funzionario del , Controparte_1 [...]
. Controparte_4 Controparte_5
-resistente -
Oggetto: “carta elettronica del docente”
Conclusioni: come da ricorso e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 16.1.2024, la ricorrente in epigrafe indicata, premesso di essere docente a tempo determinato in servizio alla dipendenze del nell'anno Controparte_1 scolastico 2023/2024 presso l'I. C. “Rita Atria” di , ha adito il Tribunale di Catania in funzione CP_5 di giudice del lavoro esponendo di aver prestato servizio per l'Amministrazione scolastica resistente negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, in forza di contratti a tempo determinato annuali o fino al termine delle attività didattiche, senza fruire della c.d. “Carta elettronica del docente”, ossia dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per l'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali.
Ha riferito di aver inviato, a mezzo pec del 27.6.2022, diffida all'Amministrazione scolastica al fine di ottenerne il riconoscimento, rimasta senza priva riscontro.
Ha lamentato l'illegittimità del mancato riconoscimento del predetto beneficio economico, deducendo la violazione il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo
Quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell'Unione
Europea del 28.6.1999.
Ha richiamato l'ordinanza del 18.5.2022 della VI sezione della Corte di Giustizia Europea, con la quale è stato riconosciuto a tutti i docenti precari della scuola il diritto ad usufruire del beneficio in questione, ritenendo che la limitazione ai soli docenti di ruolo contrastasse con il divieto di discriminazione definito nella clausola 4 dell'Accordo europeo sul lavoro a tempo determinato e affermando, conseguentemente, l'incompatibilità dell'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015 con l'ordinamento comunitario.
Ha invocato, altresì, la recentissima sentenza n. 29961 del 27.10.2023 con la quale la Suprema Corte
- soffermandosi sulle fattispecie di incarico annuale o sino al termine delle attività didattiche conferite ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 della L. 3 maggio 1999 n. 124, in quanto rilevanti nel giudizio sottoposto al suo esame - ha chiarito che la connessione tra l'attribuzione della cd. Carta docenti e gli obblighi formativi renda indubitabile che tale erogazione spetti anche ai docenti supplenti.
Tanto premesso, la ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni chiedendo: “ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente a conseguire il riconoscimento, da parte dell'Amministrazione intimata, del beneficio economico c.d. Carta Docenti ex art. 1, co. 121 della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; per l'effetto condannare l'Amministrazione intimata ad attribuire alla ricorrente le corrispondenti somme secondo il meccanismo di cui al D.P.C.M. del 28 novembre 2016. Con il favore delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Fissata la prima udienza per la data del 10.9.2024, con memoria depositata il 20.2.2025 si è costituito tardivamente in giudizio il convenuto il quale, eccepita la prescrizione quinquennale ai CP_1 sensi dell'art. 2948 c.c., ovvero la prescrizione ordinaria dei diritti e/o del risarcimento del danno, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “In via principale: rigettare il ricorso ove infondato o carente di prova;
Rigettare ogni altra azione perché infondata e/o carente di prova;
In via subordinata limitare le statuizioni nei limiti di quanto statuito dal Giudice della nomofilachia e con esclusione delle annualità in cui la parte ricorrente è stata contrattualizzata in maniera breve e saltuaria;
Disporre la compensazione delle spese di giudizio in ragione della serialità della controversia (cfr., ex multis,
Cass. Civ., sez. Lav., 18/02/2015, n. 3244)”.
La causa è stata istruita documentalmente.
Sostituita l'udienza del 15 maggio 2025 con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. all'esito, esaminati gli atti, la causa viene decisa con la presente sentenza.
∞∞∞
1. In via preliminare va ritenuta la competenza per territorio di questo Tribunale, risultando dalla documentazione allegata da parte ricorrente che al momento del deposito del ricorso ella prestava servizio presso l'I.C. Rita Atria di (cfr. doc.
1. Contratto e doc. 2 ). CP_5 Pt_2
Sempre preliminarmente, deve dichiararsi l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto, considerata la tardività della sua costituzione che, ai sensi dell'art. 416 CP_1
c.p.c., importa la decadenza dal potere di sollevare le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio.
2. Ciò posto, il ricorso è fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione.
Al riguardo, il Tribunale prende atto dell'orientamento già espresso dall'Ufficio in numerose pronunce dallo stesso emesse, cui – per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale – può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c., recependone la motivazione che di seguito si riporta in modo quasi testuale (cfr., tra le altre, sentenza n. 3929/2022 emessa in data
15.11.2022 nel proc. n. 5471/2022 R.G. – est. dott.ssa L. Renda – e sentenza n. 3798/2022 emessa in data 9.11.2022 nel proc. n. 7698/2022 R.G. – est. dott. M. Fiorentino;
da ultimo, cfr. altresì sentenza n. 138/2023 emessa in data 17.1.2023 nel proc. n. 10462/2022 R.G. – est. dott.ssa P. Mirenda;
da ultimo v. sentenza n. 4852/2023 emessa in data 1.12.2023 nel procedimento n. 9612/2023 R.G. – est. dott. L. Renda e sentenza n. 4800/2023 emessa in data 29.11.2023 nel procedimento n. 6901/2023 – est. dott.ssa P. Mirenda).
3. «Dirimente per il riconosciuto fondamento della domanda è la pronuncia della CGUE (ordinanza
18 maggio 2022, sesta sezione, causa C-450/21), peraltro preceduta in data 16.3.2022 dalla pubblicazione della sentenza n. 1842/2022 del Consiglio di Stato, Sez. VII, che mutando il proprio precedente orientamento (Sentenza n. 3979/2017), ha annullato gli atti amministrativi impugnati nella parte in cui non contemplavano i docenti non di ruolo tra i destinatori della carta del docente.
Segnatamente il CdS aveva ritenuto che “L'interpretazione di tali commi (n.d.r. art. 1 c. 121-124 della l. n. 107/2015) deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato … così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna” ed aveva di conseguenza annullato il DPCM n. 32313 del 2015, in forza di una giusta interpretazione costituzionalmente orientata della L. n. 107/2015, con riconoscimento del bonus di 500,00 euro anche al personale assunto a tempo determinato, stante la contrarietà di detta esclusione agli artt. 3, 35 e 97
Cost. e con gli artt. 29, 63 e 64 del CCNL del 29.11.2007, secondo cui l'obbligo formativo grava anche sui docenti precari.
Ciò premesso, ribadisce l'Ufficio le argomentazioni e motivazioni espresse nella citata sentenza del
Tribunale di Catania, n. 3798/2022.
“Giova richiamare, nella materia, la recente decisione della Corte di Giustizia dell'UE, secondo cui
“La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo
1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al CP_1
fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o
a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”, con l'ulteriore specificazione, in punto di motivazione, per cui “spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se” colui che (ndr) “era alle dipendenze del CP_1 con contratti di lavoro a tempo determinato, si trovasse in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo (v., per analogia, sentenza del 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility, C-574/16,
EU:C:2018:390, punto 49 e giurisprudenza ivi citata)” (Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022,
n.450).
Quanto alla verifica di comparabilità demandata al giudice nazionale, la Corte ha ricordato che
“Secondo (…) giurisprudenza costante (…) la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive
e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime
o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro
(sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).
46. Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi
a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
La Corte ha ancora evidenziato che “Secondo una giurisprudenza costante, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile
(sentenza del 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 48 e giurisprudenza ivi citata)...” (cfr. sentenza n. 3798/2022 del Tribunale di Catania, cit.).
In dettaglio la VI Sezione della Corte, nella causa C-450/21 ai punti 35 e ss., per quanto in questa sede rileva, ha evidenziato: «35- Nel caso di specie (…) risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
36- Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il
, e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge CP_1 dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro CP_1 compiti professionali a distanza…».
- Omissis.
38- La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego» (Cfr. in termini CGUE. ordinanza del 9 febbraio 2012, C-556/11, punto Persona_1
38, e, in senso conforme, CGUE 12 dicembre 2013, C-361/12, punto 35, 5 giugno 2018, Per_2
Grupo Norte Facility C-574/16, punto 41, ordinanze del 21 settembre 2016, C- Persona_3
631/15, punto 34, e 22 marzo 2018, C-315/17, punto 45)”. Persona_4
Passando ora all'individuazione, in concreto e nel presente giudizio, degli effetti della pronunzia della
Corte di giustizia invocata dai ricorrenti, osserva il Tribunale come, ai sensi dell'art. 19 TUE,
l'interpretazione del diritto UE, fornita dalla Corte di Giustizia, ha efficacia vincolante per tutte le autorità (giurisdizionali o amministrative) degli Stati membri, restando in tal modo superato anche il pronunciamento del Consiglio di Stato.
La Corte costituzionale, a partire dalle sentenze nn. 113/1985 e 389/1989, ha con continuità affermato che “le statuizioni interpretative della Corte di giustizia delle comunità europee hanno, al pari delle norme comunitarie direttamente applicabili, operatività immediata negli ordinamenti interni”.
Anche secondo la Corte di Cassazione, «la Corte di giustizia della UE è l'unica autorità giudiziaria deputata all'interpretazione delle norme comunitarie, la quale ha carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarla anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. Ne consegue che a tali sentenze, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti,
e “ultra partes”, di ulteriore fonte del diritto della UE, non nel senso che esse creino “ex novo” norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia
“erga omnes” nell'ambito dell'Unione» (Cass. sez. VI, 8 febbraio 2016, n. 2468). 4. Ora, posto che nel caso di specie sussiste l'incompatibilità delle norme interne indicate in ricorso con la clausola 4 dell'Accordo quadro europeo allegato alla direttiva 1999/70/CE e che tale contrasto non può che essere risolto in favore delle previsioni del diritto dell'Unione, va disposta la disapplicazione della normativa interna (art. 1, co. 121 e ss., legge n. 107/2015 e successivi decreti attuativi), nella parte in cui preclude al docente a tempo determinato, che versi in condizioni assimilabili al docente a tempo indeterminato, la fruizione della carta elettronica del docente di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015.
Ed invero, “Il giudice nazionale deve disapplicare la norma dell'ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui il conflitto insorga con una disciplina prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento, sia nel caso in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell'ordinamento comunitario, ricavate in sede di interpretazione dell'ordinamento stesso da parte della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, nell'esercizio dei compiti ad essa attribuiti dagli artt. 169 e 177 del Trattato del 25 marzo 1957, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203” (ex multis Cass. nn. 26897/2009 e 3841/2002).
5. Nella fattispecie in esame la natura del lavoro svolto dai docenti a tempo determinato negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/ 2022 e 2022/2023 è del tutto analoga a quella dei docenti di ruolo, eccezion fatta per la temporaneità dell'incarico, che non può rilevare al fine di escludere la dedotta discriminazione, dovendosi al contrario concludersi nel senso che anche i docenti a tempo determinato abbiano il diritto-dovere di procedere all'aggiornamento professionale, essendo chiamati a svolgere le medesime funzioni didattiche, formative ed ordinamentali dei docenti a tempo indeterminato, al fine del perseguimento dell'istruzione pubblica.
La comparabilità del servizio prestato dai ricorrenti negli anni scolastici dedotti in ricorso a quello svolto da un docente a tempo indeterminato risulta confermata, in concreto, dalla documentazione in atti.
In particolare, dovendo procedersi all'esame della posizione lavorativa della ricorrente, dalla documentazione allegata al ricorso risulta che ha prestato servizio di Parte_1 insegnamento con contratto a tempo determinato nell'a.s. 2017/2018 dal 19.9.2017 al 30.6.2018; nell'anno scolastico 2018/2019 dal 17.9.208 al 30.6.2019; nell'anno scolastico 2019/2020 dal
18.9.2019 al 31.8.2020; nell'anno scolastico 2020/2021 dal 21.9.2020 al 30.6.2021; nell'anno scolastico 2021/2022 dal 27.9.2021 al 30.11.2021 presso l'I.C. Tempesta di e, CP_5
successivamente, dal 26.1.2022 fino al termine delle attività didattiche al 30.6.2022 presso l'I.C.
Dusmet- Doria di;
nell'anno scolastico 2022/2023 dal 5.9.2022 al 30.6.2023 (cfr. doc. 3, 4, CP_5
5, 6 e 9 -contratti, fascicolo parte ricorrente). Negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 2022/2023 la ricorrente è stata destinataria di incarichi per docenza ai sensi dell'art. 4, comma 1 e 2, legge n.
124/1999 con contratto a tempo determinato a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico - o poco dopo l'inizio dello stesso fino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), e nell'anno scolastico 2019/2020 di incarico di docenza annuale fino al 31 agosto.
6. Sulla scorta delle superiori emergenze fattuali e in applicazione dei suesposti princìpi di diritto, la prestazione lavorativa resa dalla ricorrente in forza dei menzionati contratti a tempo determinato va ritenuta, pertanto, assimilabile a quella di un docente assunto a tempo indeterminato, non apparendo possibile individuare, nella materia in scrutinio, legittimo fondamento alla diversità di trattamento che integra la denunciata discriminazione tra docenti a tempo indeterminato e determinato.
Tale soluzione trova, del resto, riscontro in quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 29961/2023 emessa il 27.10.2023 sul procedimento di rinvio pregiudiziale promosso con ordinanza del Tribunale di Taranto del 24.4.2023 ex art. 363-bis c.p.c., la quale, comunque precisando come fosse estraneo al giudizio a quo il tema delle supplenze temporanee, ragione per cui il relativo tema non è stato affrontato, ha enunciato il principio di diritto secondo cui “La Carta Docente di cui all'art.
1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
7. Sulla scorta delle superiori considerazioni va accertato il diritto della ricorrente alla fruizione della
Carta elettronica del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per il servizio prestato negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023
e l'Amministrazione scolastica va condannata agli adempimenti conseguenti al fine di assegnare alla ricorrente la carta elettronica del docente, alle medesime condizioni (durata di utilizzo, importo, etc.) già garantite ai docenti di ruolo, oltre accessori nei termini di cui in dispositivo in ragione della natura pubblica del rapporto.
8. In conclusione, va accertato il diritto di di fruire del beneficio economico Parte_1 di € 500,00 tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per il servizio prestato negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022
2022/2023 – e dunque per complessivi € 3.000,00 - con condanna del agli adempimenti CP_1
conseguenti al fine di rendere fruibile la carta elettronica del docente alle medesime condizioni
(durata di utilizzo, importo, ecc.) già garantite ai docenti di ruolo.
9. Le spese di lite, tenuto conto del consolidamento della giurisprudenza sulla questione, seguono la soccombenza e vanno poste a carico del nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del CP_1 d.m. n. 55/2014 (come modificato dal d.m. n. 147/2022), tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore della ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
dichiara il diritto di alla fruizione della Carta elettronica per Parte_1
l'aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; per l'effetto condanna il , in persona del , Controparte_1 Controparte_6
alla attribuzione a della carta elettronica del docente nei termini e per le Parte_1
ragioni di cui in motivazione per il valore nominale in parte motiva – pari ad euro 3.000,00 oltre accessori dal dovuto al soddisfo nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30.12.1991, n.
412, richiamato dall'art. 22 della legge n. 724/1994; condanna il al pagamento delle spese processuali in favore di Controparte_1
parte ricorrente liquidate per la parte già proporzionalmente ridotta in euro 1029,50 oltre rimborso spese generali al 15%, CPA e IVA e CU se dovuto, come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario, avvocato Filippo Bevilacqua;
Catania, 16/05/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Federica Amoroso