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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 26/06/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA
Alla pubblica udienza del 26 giugno 2025, innanzi alla Corte di Appello di Messina, Seconda
Sezione Civile, composta da
Dott.ssa Vincenza Randazzo Presidente
Dott. Giuseppe Minutoli Consigliere
Dott.ssa Silvana Cannizzaro Consigliere rel.
Viene chiamata la causa civile iscritta al n. 590/2024 R.G.A., promossa da
, nata a Tusa (ME), in [...] 1° gennaio 1947 (C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Andrea Cuva (con pec indicata), presso il cui studio, in Castel di Tusa, Via Nazionale n. 66, è elettivamente domiciliata,
Appellante contro nata a [...], il [...] (C.F. ), Controparte_1 CodiceFiscale_2 contumace,
Appellata
Nessuna delle parti è comparsa. la Corte si ritira in camera di consiglio e, in esito, pronuncia, dando lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
FATTO E DIRITTO
Con sentenza emessa in data 2 agosto 2023, il Tribunale di Patti, provvedendo sulle domande proposte da contro , così provvedeva: “
1. Rigetta la domanda Controparte_1 Parte_1 attorea di rimozione/adeguamento della tettoia;
2. Accoglie la domanda attorea di eliminazione immediata da parte della convenuta di emissione di fumi ed odori provenienti dai manufatti di quest'ultima e, per l'effetto, condanna la convenuta all'eliminazione immediata delle emissioni di fumi provenienti dalla cucina;
3. Compensa tra le parti le spese di lite”.
Con successivo provvedimento del 4 giugno 2024, comunicato il 6 giugno 2024, il Tribunale, accogliendo l'istanza proposta, ai sensi dell'art. 287 c.p.c., da , di correzione Controparte_1 della sentenza, nella parte in cui, nel disporre la compensazione delle spese di lite non aveva esplicitato che in esse fossero comprese le spese relative alla c.t.u., disponeva che, nella motivazione, dovesse leggersi ed intendersi “L'esito della controversia giustifica la compensazione delle spese ivi comprese quelle di c.t.u. liquidate in corso di causa” e nel
1 dispositivo, dovesse leggersi ed intendersi “Compensa tra le parti le spese di lite comprese quelle di c.t.u. liquidate in corso di causa”.
Avverso detta sentenza ha proposto appello, ai sensi dell'art. 288 c.p.c., , Parte_1 chiedendo che siano rimosse dalla sentenza le parti aggiunte dal provvedimento di correzione.
Con vittoria di spese ed onorari di causa.
Malgrado la rituale notificazione dell'atto di appello, non si è costituita in giudizio CP_1
, per cui ne va dichiarata la contumacia.
[...]
All'udienza del 22 maggio 2025, fissata, ai sensi dell'art. 350 bis, comma 2, c.p.c., per la discussione orale della causa, nessuna delle parti è comparsa, per cui è stata fissata l'odierna udienza, disponendone la comunicazione, a cura della cancelleria, alla parte costituita.
All'odierna udienza collegiale, nessuna delle parti è comparsa.
******
La mancata comparizione delle parti, nel corso del processo, all'udienza del 22 maggio 2025 e a quella successiva, del 26 giugno 2025, fissata con ordinanza ritualmente comunicata alla parte costituita, comporta, in applicazione degli artt. 309 e 181 c.p.c., la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo.
Trattandosi di provvedimento collegiale, che definisce il giudizio, l'estinzione del processo va dichiarata con sentenza, ex art. 307, quarto comma, c.p.c..
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, va applicata la regola generale, di cui all'art. 310, ultimo comma, c.p.c., secondo la quale le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, letto l'art. 350 bis c.p.c., pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 798/2023 emessa in data 2 agosto Parte_1
2023, dal Tribunale di Patti, così provvede:
- Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
- Dispone che le spese processuali rimangano a carico delle parti che le hanno anticipate, ex art. 310 c.p.c..
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 26 giugno 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(Dott.ssa Silvana Cannizzaro) (Dott.ssa Vincenza Randazzo)
2
Seconda Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA
Alla pubblica udienza del 26 giugno 2025, innanzi alla Corte di Appello di Messina, Seconda
Sezione Civile, composta da
Dott.ssa Vincenza Randazzo Presidente
Dott. Giuseppe Minutoli Consigliere
Dott.ssa Silvana Cannizzaro Consigliere rel.
Viene chiamata la causa civile iscritta al n. 590/2024 R.G.A., promossa da
, nata a Tusa (ME), in [...] 1° gennaio 1947 (C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Andrea Cuva (con pec indicata), presso il cui studio, in Castel di Tusa, Via Nazionale n. 66, è elettivamente domiciliata,
Appellante contro nata a [...], il [...] (C.F. ), Controparte_1 CodiceFiscale_2 contumace,
Appellata
Nessuna delle parti è comparsa. la Corte si ritira in camera di consiglio e, in esito, pronuncia, dando lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
FATTO E DIRITTO
Con sentenza emessa in data 2 agosto 2023, il Tribunale di Patti, provvedendo sulle domande proposte da contro , così provvedeva: “
1. Rigetta la domanda Controparte_1 Parte_1 attorea di rimozione/adeguamento della tettoia;
2. Accoglie la domanda attorea di eliminazione immediata da parte della convenuta di emissione di fumi ed odori provenienti dai manufatti di quest'ultima e, per l'effetto, condanna la convenuta all'eliminazione immediata delle emissioni di fumi provenienti dalla cucina;
3. Compensa tra le parti le spese di lite”.
Con successivo provvedimento del 4 giugno 2024, comunicato il 6 giugno 2024, il Tribunale, accogliendo l'istanza proposta, ai sensi dell'art. 287 c.p.c., da , di correzione Controparte_1 della sentenza, nella parte in cui, nel disporre la compensazione delle spese di lite non aveva esplicitato che in esse fossero comprese le spese relative alla c.t.u., disponeva che, nella motivazione, dovesse leggersi ed intendersi “L'esito della controversia giustifica la compensazione delle spese ivi comprese quelle di c.t.u. liquidate in corso di causa” e nel
1 dispositivo, dovesse leggersi ed intendersi “Compensa tra le parti le spese di lite comprese quelle di c.t.u. liquidate in corso di causa”.
Avverso detta sentenza ha proposto appello, ai sensi dell'art. 288 c.p.c., , Parte_1 chiedendo che siano rimosse dalla sentenza le parti aggiunte dal provvedimento di correzione.
Con vittoria di spese ed onorari di causa.
Malgrado la rituale notificazione dell'atto di appello, non si è costituita in giudizio CP_1
, per cui ne va dichiarata la contumacia.
[...]
All'udienza del 22 maggio 2025, fissata, ai sensi dell'art. 350 bis, comma 2, c.p.c., per la discussione orale della causa, nessuna delle parti è comparsa, per cui è stata fissata l'odierna udienza, disponendone la comunicazione, a cura della cancelleria, alla parte costituita.
All'odierna udienza collegiale, nessuna delle parti è comparsa.
******
La mancata comparizione delle parti, nel corso del processo, all'udienza del 22 maggio 2025 e a quella successiva, del 26 giugno 2025, fissata con ordinanza ritualmente comunicata alla parte costituita, comporta, in applicazione degli artt. 309 e 181 c.p.c., la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo.
Trattandosi di provvedimento collegiale, che definisce il giudizio, l'estinzione del processo va dichiarata con sentenza, ex art. 307, quarto comma, c.p.c..
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, va applicata la regola generale, di cui all'art. 310, ultimo comma, c.p.c., secondo la quale le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, letto l'art. 350 bis c.p.c., pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 798/2023 emessa in data 2 agosto Parte_1
2023, dal Tribunale di Patti, così provvede:
- Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
- Dispone che le spese processuali rimangano a carico delle parti che le hanno anticipate, ex art. 310 c.p.c..
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 26 giugno 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(Dott.ssa Silvana Cannizzaro) (Dott.ssa Vincenza Randazzo)
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