TRIB
Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 22/07/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2022 1416
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale composto dai sigg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Oriana Calvo Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est.
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1416/2022 R.G.
PROMOSSO DA
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Giaconia e dall'avv. Maria Grazia Saccà;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Cintolo;
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
OGGETTO: Divorzio giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 All'udienza del 09.07.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti dichiaravano di aver raggiungo un accordo sulle condizioni di divorzio, depositato in atti in data
08.07.2025 e, pertanto, precisavano congiuntamente le conclusioni come di seguito riportato:
“la causa relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio recante il n. 1416/2022 R.G. presso il Tribunale di LT, che sarà chiamata all'udienza del prossimo 9 luglio 2025, verrà CP_ definitiva con al dichiarazione della sig.ra , che rinuncerà all'eccezione formulata in seno alla comparsa di costituzione e risposta, e non si opporrà a che il Tribunale pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 5 ottobre 2007, alle condizioni di cui alla memoria congiunta che entrambe le parti depositeranno entro l'udienza del 9 luglio 2025;
le parti inoltre rinunzieranno a tutti i diritti, alle domande e alle azioni proposte nel predetto giudizio, CP_ quali la domanda di assegno divorzile proposta dalla e la domanda di rivendica dei mobili che arredano la casa di Via O. Penna n. 62 a LT, proposta dallo Pt_1
CP_ la signora rinuncerà al suo diritto di abitazione sull'immobile sito in LT, via Ottavio
Penna n. 62, di proprietà della società “ , che riunirà alla nuda proprietà Controparte_2 dell'immobile anche il possesso sia di fatto che di diritto relativo al detto immobile, senza onere alcuno per la signora CP_1
CP_ A fronte della rinuncia al diritto di abitazione da parte della signora la società “
[...]
, a titolo di indennizzo per la rinuncia al diritto di abitazione e la ricerca di un Controparte_2 nuovo alloggio, verserà una tantum alla signora la complessiva somma di 20.000,00, CP_1 somma che sarà versata in due soluzioni, ed esattamente, quanto all'importo di 5.000,00 alla sottoscrizione della presente privata scrittura mediante n. 2 assegni circolari, dell'importo di euro duemilacinquecento = (€ 2.5000,00) cadauno tratti da Poste Italiane S.p.A. in data 17 giugno 2025, all'ordine di – NON TRASFERIBILI –, recanti il n. 0374401254-06 il primo e n. CP_1
CP_ 0374401249-01 il secondo (allegati alla presente), dei quali la signora accusa ricevuta con la sottoscrizione della presente scrittura;
quanto ad € 15.000,00 alla stipula dell'atto pubblico di rinuncia al diritto di abitazione in suo favore sull'immobile sito in LT, via Ottavio Penna n.
62, di proprietà della società “ , atto che sin d'ora le parti si impegnano a Controparte_2 stipulare innanzi al Notaio , entro e non oltre la data del 1° settembre 2025. Persona_1
La società “ in persona del signor nella qualità di Controparte_2 Parte_1 procuratore del socio unico Ing. si impegna ad estinguere il mutuo contratto dalla società con CP_3 la banca Credit Agricole Italia S.p.A. garantito anche dalla signora in virtù della CP_1
2 fideiussione rilasciata alla banca, con il versamento del residuo importo così come sarà indicato dall'istituto di credito e ciò entro la data del 1° settembre 2025.
La signora si impegna a rilasciare, subordinatamente all'integrale estinzione del CP_1 mutuo e al pagamento della somma residua di € 15.000,00, l'immobile sito in LT, via
Ottavio Penna n. 62, entro e non oltre il prossimo 1° settembre 2025, ed in caso di ritardato rilascio dello stesso, si applicherà una penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo sino all'effettiva riconsegna dell'immobile.
Il signor si impegna anche a rinunciare al giudizio n. 412/2024 R.G. pendente innanzi al Pt_1
Tribunale di LT avete ad oggetto azione revocatoria relativa all'atto di donazione effettuato dalla signora in favore dei figli e rinunciando, Persona_2 CP_4 CP_1 altresì, al preteso credito vantato nei confronti della signora per i prestiti e le Persona_2 anticipazioni che assume di avere effettuato per il pagamento dei debiti della detta signora Per_2
ei confronti del fisco e dell'erario e portai da cartelle esattoriali notificate.
[...]
CP_ Inoltre, la signora , nella sua qualità, convocherà senza indugio un'apposita assemblea della società “ , il cui socio unico è l'Ing. nato a [...] l'8 maggio Controparte_2 CP_5
1976, residente in [...], c.f. , con l'ordine del C.F._3 giorno approvazione bilancio 2024, dimissioni irrevocabili della carica di amministratore unico e legale rappresentante della stessa, nomina nuovo amministratore, con conseguente accettazione da parte dell'assemblea, nella quale il socio unico, Ing. sarà rappresentato dal signor CP_5 in virtù di Procura Generale giusta nomina conferita in data 24 maggio 2023 ai Parte_1 rogiti del Notaio di LT (che si allega), che la manleverà da Persona_1 qualsivoglia eventuale responsabilità relativa alla carica per il periodo in cui la stessa è stata amministratore unico della società.
La manleva di cui sopra inerisce a qualsiasi eventuale responsabilità derivante anche in futuro alla signora dalle pregresse funzioni di amministratrice e/0 socia, rivestite nella società CP_1
la ridetta manleva viene garantita oltre che dalla società Controparte_2 [...] anche dal signor personalmente il quale, a sua volta, si impegna Controparte_2 Parte_1
CP_ a tenere indenne ed eventualmente risarcire la da qualsivoglia pagamento che la stessa fosse in futuro tenuta ad effettuare in ragione della carica a suo tempo rivestita nella società anzidetta.
Le parti si danno reciprocamente atto che con quanto pattuito con la presente scrittura, non avranno altro a pretendere l'una nei riguardi dell'altra, avendo soddisfatto ogni reciproca pretesa.
3 Tutte le spese relative ai giudizi pendenti saranno compensate tra le parti e a tal proposito sottoscriveranno la presente scrittura privata anche gli avvocati Giuseppe Giaconia e Alessandra
Cintolo per rinuncia alla solidarietà professionale”.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso del 09.12.2022, depositato in data 15.12.2022, ritualmente notificato, il sig. Pt_1 adiva codesto Tribunale al fine di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili
[...] del matrimonio concordatario contratto con la sig.ra LT in data 05.10.2007, CP_1 con atto trascritto nel predetto comune al n. 138, parte II, serie A, anno 2007, e dalla cui unione non sono nati figli.
Il ricorrente esponeva che, dopo la separazione dichiarata con decreto di omologa del 07.07.2015, tra i coniugi non vi era stata alcuna riconciliazione, sussistendo i presupposti di cui all'art. 3, comma I,
n. 2 lett. b) della legge n. 898 del 1970.
Pertanto, in uno alla domanda di divorzio, il sig. chiedeva che fosse esonerato dal Pt_1 pagamento di un assegno divorzile da porre a suo carico in favore della resistente, stante la sussistenza in capo a quest'ultima di adeguati mezzi economici.
Con comparsa di costituzione depositata in data 21.02.2023, si costituiva in giudizio la sig.ra
[...]
la quale contestava quanto dedotto da controparte ed eccepiva l'insussistenza dei CP_1 presupposti di ammissibilità della domanda di divorzio, e, in via riconvenzionale, domandava che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi con addebito della stessa al ricorrente. Sul piano economico, chiedeva che venisse posto a carico del marito il versamento della somma mensile di euro
1.500,00 a titolo di assegno di mantenimento in favore della moglie;
in subordine, in caso di pronuncia sulla domanda di divorzio, chiedeva porsi a carico del marito la corresponsione della somma mensile di euro 1.500,00 a titolo di assegno divorzile in favore della resistente.
All'esito dell'udienza presidenziale, il Presidente del Tribunale, stante l'insuccesso del tentativo di conciliazione, con ordinanza del 20.03.2023, dovendo accertare i presupposti della domanda di divorzio, rimetteva la causa dinanzi al Giudice istruttore per la prosecuzione.
Evasi i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., all'udienza del 05.02.2025 le parti dichiaravano che erano in corso trattative di bonario componimento al fine di raggiungere un accordo tra le stesse.
4 All'udienza del 09.07.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio, depositato in data
08.07.2025 e, pertanto, precisavano congiuntamente le conclusioni sulla base del predetto accordo.
La causa veniva quindi trattenuta per la decisione dinanzi al Collegio.
§
La domanda di divorzio è fondata e appare meritevole di accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero ritiene il Collegio, sulla scorta delle eloquenti emergenze processuali, che non possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per l'altro quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione venutasi a creare ed acclarata, pertanto, l'impossibilità di ricostruire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio sopra specificato rappresenta l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante è costituito dal decreto di omologa del 07.07.2015 reso dal Tribunale di
LT.
È inoltre trascorso il termine sancito dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. n. 898/70 come modificato dalla
L. 74/1987 e dall'art. 1 Legge 06.05.2015 n. 55
Pertanto, alla luce del combinato disposto delle disposizioni sopra menzionate, così come di recente ulteriormente modificate dalla Legge 06.05.2015 n. 55, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai coniugi alle condizioni concordate dalle parti e sopra indicate che possono essere fatte proprie dal Collegio, essendo non contrarie alla legge.
Le spese del giudizio devono intendersi compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, viste le conclusioni congiunte delle parti, così dispone:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e LT in data 05.10.2007, con atto trascritto nel Parte_1 CP_1 predetto comune al n. 138, parte II, serie A, anno 2007, alle condizioni concordate dalle parti e riportate in parte motiva;
5 2. COMPENSA tra le parti le spese del giudizio;
3. DISPONE che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in LT alla Camera di Consiglio del 21.7.2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE RELATORE
Dott.ssa Concetta Grillo Dott.ssa Giulia Ferratini
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale composto dai sigg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Oriana Calvo Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est.
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1416/2022 R.G.
PROMOSSO DA
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Giaconia e dall'avv. Maria Grazia Saccà;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Cintolo;
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
OGGETTO: Divorzio giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 All'udienza del 09.07.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti dichiaravano di aver raggiungo un accordo sulle condizioni di divorzio, depositato in atti in data
08.07.2025 e, pertanto, precisavano congiuntamente le conclusioni come di seguito riportato:
“la causa relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio recante il n. 1416/2022 R.G. presso il Tribunale di LT, che sarà chiamata all'udienza del prossimo 9 luglio 2025, verrà CP_ definitiva con al dichiarazione della sig.ra , che rinuncerà all'eccezione formulata in seno alla comparsa di costituzione e risposta, e non si opporrà a che il Tribunale pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 5 ottobre 2007, alle condizioni di cui alla memoria congiunta che entrambe le parti depositeranno entro l'udienza del 9 luglio 2025;
le parti inoltre rinunzieranno a tutti i diritti, alle domande e alle azioni proposte nel predetto giudizio, CP_ quali la domanda di assegno divorzile proposta dalla e la domanda di rivendica dei mobili che arredano la casa di Via O. Penna n. 62 a LT, proposta dallo Pt_1
CP_ la signora rinuncerà al suo diritto di abitazione sull'immobile sito in LT, via Ottavio
Penna n. 62, di proprietà della società “ , che riunirà alla nuda proprietà Controparte_2 dell'immobile anche il possesso sia di fatto che di diritto relativo al detto immobile, senza onere alcuno per la signora CP_1
CP_ A fronte della rinuncia al diritto di abitazione da parte della signora la società “
[...]
, a titolo di indennizzo per la rinuncia al diritto di abitazione e la ricerca di un Controparte_2 nuovo alloggio, verserà una tantum alla signora la complessiva somma di 20.000,00, CP_1 somma che sarà versata in due soluzioni, ed esattamente, quanto all'importo di 5.000,00 alla sottoscrizione della presente privata scrittura mediante n. 2 assegni circolari, dell'importo di euro duemilacinquecento = (€ 2.5000,00) cadauno tratti da Poste Italiane S.p.A. in data 17 giugno 2025, all'ordine di – NON TRASFERIBILI –, recanti il n. 0374401254-06 il primo e n. CP_1
CP_ 0374401249-01 il secondo (allegati alla presente), dei quali la signora accusa ricevuta con la sottoscrizione della presente scrittura;
quanto ad € 15.000,00 alla stipula dell'atto pubblico di rinuncia al diritto di abitazione in suo favore sull'immobile sito in LT, via Ottavio Penna n.
62, di proprietà della società “ , atto che sin d'ora le parti si impegnano a Controparte_2 stipulare innanzi al Notaio , entro e non oltre la data del 1° settembre 2025. Persona_1
La società “ in persona del signor nella qualità di Controparte_2 Parte_1 procuratore del socio unico Ing. si impegna ad estinguere il mutuo contratto dalla società con CP_3 la banca Credit Agricole Italia S.p.A. garantito anche dalla signora in virtù della CP_1
2 fideiussione rilasciata alla banca, con il versamento del residuo importo così come sarà indicato dall'istituto di credito e ciò entro la data del 1° settembre 2025.
La signora si impegna a rilasciare, subordinatamente all'integrale estinzione del CP_1 mutuo e al pagamento della somma residua di € 15.000,00, l'immobile sito in LT, via
Ottavio Penna n. 62, entro e non oltre il prossimo 1° settembre 2025, ed in caso di ritardato rilascio dello stesso, si applicherà una penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo sino all'effettiva riconsegna dell'immobile.
Il signor si impegna anche a rinunciare al giudizio n. 412/2024 R.G. pendente innanzi al Pt_1
Tribunale di LT avete ad oggetto azione revocatoria relativa all'atto di donazione effettuato dalla signora in favore dei figli e rinunciando, Persona_2 CP_4 CP_1 altresì, al preteso credito vantato nei confronti della signora per i prestiti e le Persona_2 anticipazioni che assume di avere effettuato per il pagamento dei debiti della detta signora Per_2
ei confronti del fisco e dell'erario e portai da cartelle esattoriali notificate.
[...]
CP_ Inoltre, la signora , nella sua qualità, convocherà senza indugio un'apposita assemblea della società “ , il cui socio unico è l'Ing. nato a [...] l'8 maggio Controparte_2 CP_5
1976, residente in [...], c.f. , con l'ordine del C.F._3 giorno approvazione bilancio 2024, dimissioni irrevocabili della carica di amministratore unico e legale rappresentante della stessa, nomina nuovo amministratore, con conseguente accettazione da parte dell'assemblea, nella quale il socio unico, Ing. sarà rappresentato dal signor CP_5 in virtù di Procura Generale giusta nomina conferita in data 24 maggio 2023 ai Parte_1 rogiti del Notaio di LT (che si allega), che la manleverà da Persona_1 qualsivoglia eventuale responsabilità relativa alla carica per il periodo in cui la stessa è stata amministratore unico della società.
La manleva di cui sopra inerisce a qualsiasi eventuale responsabilità derivante anche in futuro alla signora dalle pregresse funzioni di amministratrice e/0 socia, rivestite nella società CP_1
la ridetta manleva viene garantita oltre che dalla società Controparte_2 [...] anche dal signor personalmente il quale, a sua volta, si impegna Controparte_2 Parte_1
CP_ a tenere indenne ed eventualmente risarcire la da qualsivoglia pagamento che la stessa fosse in futuro tenuta ad effettuare in ragione della carica a suo tempo rivestita nella società anzidetta.
Le parti si danno reciprocamente atto che con quanto pattuito con la presente scrittura, non avranno altro a pretendere l'una nei riguardi dell'altra, avendo soddisfatto ogni reciproca pretesa.
3 Tutte le spese relative ai giudizi pendenti saranno compensate tra le parti e a tal proposito sottoscriveranno la presente scrittura privata anche gli avvocati Giuseppe Giaconia e Alessandra
Cintolo per rinuncia alla solidarietà professionale”.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso del 09.12.2022, depositato in data 15.12.2022, ritualmente notificato, il sig. Pt_1 adiva codesto Tribunale al fine di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili
[...] del matrimonio concordatario contratto con la sig.ra LT in data 05.10.2007, CP_1 con atto trascritto nel predetto comune al n. 138, parte II, serie A, anno 2007, e dalla cui unione non sono nati figli.
Il ricorrente esponeva che, dopo la separazione dichiarata con decreto di omologa del 07.07.2015, tra i coniugi non vi era stata alcuna riconciliazione, sussistendo i presupposti di cui all'art. 3, comma I,
n. 2 lett. b) della legge n. 898 del 1970.
Pertanto, in uno alla domanda di divorzio, il sig. chiedeva che fosse esonerato dal Pt_1 pagamento di un assegno divorzile da porre a suo carico in favore della resistente, stante la sussistenza in capo a quest'ultima di adeguati mezzi economici.
Con comparsa di costituzione depositata in data 21.02.2023, si costituiva in giudizio la sig.ra
[...]
la quale contestava quanto dedotto da controparte ed eccepiva l'insussistenza dei CP_1 presupposti di ammissibilità della domanda di divorzio, e, in via riconvenzionale, domandava che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi con addebito della stessa al ricorrente. Sul piano economico, chiedeva che venisse posto a carico del marito il versamento della somma mensile di euro
1.500,00 a titolo di assegno di mantenimento in favore della moglie;
in subordine, in caso di pronuncia sulla domanda di divorzio, chiedeva porsi a carico del marito la corresponsione della somma mensile di euro 1.500,00 a titolo di assegno divorzile in favore della resistente.
All'esito dell'udienza presidenziale, il Presidente del Tribunale, stante l'insuccesso del tentativo di conciliazione, con ordinanza del 20.03.2023, dovendo accertare i presupposti della domanda di divorzio, rimetteva la causa dinanzi al Giudice istruttore per la prosecuzione.
Evasi i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., all'udienza del 05.02.2025 le parti dichiaravano che erano in corso trattative di bonario componimento al fine di raggiungere un accordo tra le stesse.
4 All'udienza del 09.07.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio, depositato in data
08.07.2025 e, pertanto, precisavano congiuntamente le conclusioni sulla base del predetto accordo.
La causa veniva quindi trattenuta per la decisione dinanzi al Collegio.
§
La domanda di divorzio è fondata e appare meritevole di accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero ritiene il Collegio, sulla scorta delle eloquenti emergenze processuali, che non possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per l'altro quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione venutasi a creare ed acclarata, pertanto, l'impossibilità di ricostruire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio sopra specificato rappresenta l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante è costituito dal decreto di omologa del 07.07.2015 reso dal Tribunale di
LT.
È inoltre trascorso il termine sancito dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. n. 898/70 come modificato dalla
L. 74/1987 e dall'art. 1 Legge 06.05.2015 n. 55
Pertanto, alla luce del combinato disposto delle disposizioni sopra menzionate, così come di recente ulteriormente modificate dalla Legge 06.05.2015 n. 55, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai coniugi alle condizioni concordate dalle parti e sopra indicate che possono essere fatte proprie dal Collegio, essendo non contrarie alla legge.
Le spese del giudizio devono intendersi compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, viste le conclusioni congiunte delle parti, così dispone:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e LT in data 05.10.2007, con atto trascritto nel Parte_1 CP_1 predetto comune al n. 138, parte II, serie A, anno 2007, alle condizioni concordate dalle parti e riportate in parte motiva;
5 2. COMPENSA tra le parti le spese del giudizio;
3. DISPONE che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in LT alla Camera di Consiglio del 21.7.2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE RELATORE
Dott.ssa Concetta Grillo Dott.ssa Giulia Ferratini
6