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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 07/04/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, composto dai Sigg. Magistrati:
1. ANGIULI dott.ssa Alessandra - presidente -
2. DE PASQUALE dott.ssa Ilaria - giudice -
3. CILARDI dott. Mauro Giuseppe - giudice rel. - ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo al n. 138/2025 V.G., instaurata congiuntamente da
(C.F. ), rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Maria Grazia Scola e (C.F. ), rappresentato e difeso giusta Controparte_1 C.F._2 procura in atti dall'Avv. Eugenia Perri
- RICORRENTI -
nonché con
Il Pubblico Ministero in sede
- INTERVENTORE EX LEGE -
OGGETTO: separazione consensuale.
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto e da note di trattazione scritta, disgiuntamente depositate in sostituzione dell'udienza del 2.4.2025, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
1. I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio in Rocca di Neto (KR) il 29.6.2005 (trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune dell'anno 2005 parte II serie A n. 5) e dalla loro unione sono nati due figli: , il 13.5.2006 ed Alessandra, il 29.4.2010. Persona_1
Con ricorso ai sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 4.2.2025, contenente l'indicazione delle condizioni riguardanti la prole e i rapporti economici tra le parti, queste ultime hanno dichiarato che tra di loro è venuta meno qualsivoglia comunione materiale e spirituale;
pertanto, hanno deciso di separarsi consensualmente alle condizioni riportate nel ricorso e, contestualmente, hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto.
1 All'udienza del 2.4.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni accessorie indicate nel ricorso.
Con ordinanza del 2.4.2025 il Tribunale ha rimesso la causa al Collegio;
il P.M. ha espresso il proprio parere, nulla osservando, in data 18.11.2024.
2. La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Va, innanzitutto, premesso che la Suprema Corte si è pronunciata in materia, ammettendo il cumulo delle domande di separazione e divorzio anche nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473- bis.51 c.p.c..
Ed invero, trovare per le parti a fronte dell'irreversibilità della crisi matrimoniale in un'unica sede un accordo complessivo sia sulle condizioni di separazione che sulle condizioni di divorzio, concentrando in un unico ricorso l'esito della negoziazione delle modalità di gestione complessiva di tale crisi e disciplinando una volta per tutte i rapporti economici e patrimoniali tra loro nonché tra le stesse ed i figli minorenni o maggiorenni non ancora autosufficienti, realizza indubbiamente un risparmio di energie processuali che può indurre i coniugi a fare ricorso al predetto cumulo di domande congiunte (v. Cass. n. 28727/2023).
Tanto chiarito, va osservato che le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunciare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso, le quali devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U., sentenza n. 642 del 16.1.2015;
Cass., ordinanza n. 22562 del 7.11.2016).
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse della prole, esse possono essere poste a base della presente decisione.
3. Quanto alle spese, la sentenza che definirà la fase divorzile regolerà anche le spese relative alla fase della separazione, eventualmente anche secondo il principio di soccombenza qualora prima della prossima udienza dovesse venire meno il consenso di una o di entrambe le parti alla soluzione condivisa ora stabilita.
P.Q.M.
il Tribunale di Crotone, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1. omologa la separazione personale dei coniugi suddetti alle condizioni di cui al ricorso introduttivo a tutti gli effetti di legge;
2 2. spese al definitivo;
3. dispone come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Crotone, così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale 3 aprile 2025.
Il Giudice Est. La Presidente
Mauro Giuseppe Cilardi Alessandra Angiuli
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, composto dai Sigg. Magistrati:
1. ANGIULI dott.ssa Alessandra - presidente -
2. DE PASQUALE dott.ssa Ilaria - giudice -
3. CILARDI dott. Mauro Giuseppe - giudice rel. - ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo al n. 138/2025 V.G., instaurata congiuntamente da
(C.F. ), rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Maria Grazia Scola e (C.F. ), rappresentato e difeso giusta Controparte_1 C.F._2 procura in atti dall'Avv. Eugenia Perri
- RICORRENTI -
nonché con
Il Pubblico Ministero in sede
- INTERVENTORE EX LEGE -
OGGETTO: separazione consensuale.
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto e da note di trattazione scritta, disgiuntamente depositate in sostituzione dell'udienza del 2.4.2025, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
1. I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio in Rocca di Neto (KR) il 29.6.2005 (trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune dell'anno 2005 parte II serie A n. 5) e dalla loro unione sono nati due figli: , il 13.5.2006 ed Alessandra, il 29.4.2010. Persona_1
Con ricorso ai sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 4.2.2025, contenente l'indicazione delle condizioni riguardanti la prole e i rapporti economici tra le parti, queste ultime hanno dichiarato che tra di loro è venuta meno qualsivoglia comunione materiale e spirituale;
pertanto, hanno deciso di separarsi consensualmente alle condizioni riportate nel ricorso e, contestualmente, hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto.
1 All'udienza del 2.4.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni accessorie indicate nel ricorso.
Con ordinanza del 2.4.2025 il Tribunale ha rimesso la causa al Collegio;
il P.M. ha espresso il proprio parere, nulla osservando, in data 18.11.2024.
2. La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Va, innanzitutto, premesso che la Suprema Corte si è pronunciata in materia, ammettendo il cumulo delle domande di separazione e divorzio anche nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473- bis.51 c.p.c..
Ed invero, trovare per le parti a fronte dell'irreversibilità della crisi matrimoniale in un'unica sede un accordo complessivo sia sulle condizioni di separazione che sulle condizioni di divorzio, concentrando in un unico ricorso l'esito della negoziazione delle modalità di gestione complessiva di tale crisi e disciplinando una volta per tutte i rapporti economici e patrimoniali tra loro nonché tra le stesse ed i figli minorenni o maggiorenni non ancora autosufficienti, realizza indubbiamente un risparmio di energie processuali che può indurre i coniugi a fare ricorso al predetto cumulo di domande congiunte (v. Cass. n. 28727/2023).
Tanto chiarito, va osservato che le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunciare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso, le quali devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U., sentenza n. 642 del 16.1.2015;
Cass., ordinanza n. 22562 del 7.11.2016).
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse della prole, esse possono essere poste a base della presente decisione.
3. Quanto alle spese, la sentenza che definirà la fase divorzile regolerà anche le spese relative alla fase della separazione, eventualmente anche secondo il principio di soccombenza qualora prima della prossima udienza dovesse venire meno il consenso di una o di entrambe le parti alla soluzione condivisa ora stabilita.
P.Q.M.
il Tribunale di Crotone, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1. omologa la separazione personale dei coniugi suddetti alle condizioni di cui al ricorso introduttivo a tutti gli effetti di legge;
2 2. spese al definitivo;
3. dispone come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Crotone, così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale 3 aprile 2025.
Il Giudice Est. La Presidente
Mauro Giuseppe Cilardi Alessandra Angiuli
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