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Ordinanza 11 febbraio 2025
Ordinanza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, ordinanza 11/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2928/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 2928/2024 promossa ai sensi degli artt. 696 e 696 bis c.p.c. da:
Parte_1
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE
Il Giudice dott. Agnese Currò Dossi
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5.2.2025 letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Rilevato che tra le eccezioni di inammissibilità del ricorso vi è quella relativa alla assenza di qualsiasi prospettazione giuridica relativa all'eventuale giudizio di merito che la richiesta consulenza tecnica a fini conciliativi andrebbe ad evitare,
in particolare la difesa di evidenzia come “controparte ha omesso di Controparte_1
indicare nel ricorso introduttivo la causa di merito sottesa alla propria richiesta di accertamento tecnico, ovvero la domanda che intenderà proporre nella futura causa da instaurarsi nei confronti di impedendo così di individuare la sussistenza nel Tribunale adito della Controparte_1
propria competenza a decidere sulla domanda di accertamento tecnico preventivo oggi proposto”
(…) “risulta altresì violato il diritto di difesa della società resistente, atteso che, allo stato, non è
dato capire quale sia la domanda che intenderà proporre nei confronti della Parte_1
resistente nell'eventuale futuro giudizio di merito” ritenuto che l'eccezione sia fondata, non essendo stata prospettata l'azione di merito nemmeno nelle sue linee essenziali (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18521 del 21/09/2016 : “In tema di istruzione tecnica preventiva, non è necessaria la formale prospettazione di un'azione nei confronti del destinatario perché la strumentalità del procedimento cautelare è riferibile alla sola ammissibilità e rilevanza del mezzo di prova nell'eventuale successivo giudizio di merito, sicché è sufficiente la rappresentazione della domanda di merito nel suo contenuto essenziale, sì da consentire una valutazione di funzionalità del mezzo istruttorio preventivamente richiesto”);
ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità del procedimento debba conseguire la condanna alle spese della ricorrente, liquidate come in dispositivo in ragione della bassa complessità della controversia e della esigua attività processuale svolta;
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la ricorrente a rifondere in favore di parte resistente le spese di lite liquidate in € 1.050,00
oltre accessori di legge.
Si comunichi.
Rimini, 5 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Agnese Currò Dossi
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 2928/2024 promossa ai sensi degli artt. 696 e 696 bis c.p.c. da:
Parte_1
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE
Il Giudice dott. Agnese Currò Dossi
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5.2.2025 letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Rilevato che tra le eccezioni di inammissibilità del ricorso vi è quella relativa alla assenza di qualsiasi prospettazione giuridica relativa all'eventuale giudizio di merito che la richiesta consulenza tecnica a fini conciliativi andrebbe ad evitare,
in particolare la difesa di evidenzia come “controparte ha omesso di Controparte_1
indicare nel ricorso introduttivo la causa di merito sottesa alla propria richiesta di accertamento tecnico, ovvero la domanda che intenderà proporre nella futura causa da instaurarsi nei confronti di impedendo così di individuare la sussistenza nel Tribunale adito della Controparte_1
propria competenza a decidere sulla domanda di accertamento tecnico preventivo oggi proposto”
(…) “risulta altresì violato il diritto di difesa della società resistente, atteso che, allo stato, non è
dato capire quale sia la domanda che intenderà proporre nei confronti della Parte_1
resistente nell'eventuale futuro giudizio di merito” ritenuto che l'eccezione sia fondata, non essendo stata prospettata l'azione di merito nemmeno nelle sue linee essenziali (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18521 del 21/09/2016 : “In tema di istruzione tecnica preventiva, non è necessaria la formale prospettazione di un'azione nei confronti del destinatario perché la strumentalità del procedimento cautelare è riferibile alla sola ammissibilità e rilevanza del mezzo di prova nell'eventuale successivo giudizio di merito, sicché è sufficiente la rappresentazione della domanda di merito nel suo contenuto essenziale, sì da consentire una valutazione di funzionalità del mezzo istruttorio preventivamente richiesto”);
ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità del procedimento debba conseguire la condanna alle spese della ricorrente, liquidate come in dispositivo in ragione della bassa complessità della controversia e della esigua attività processuale svolta;
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la ricorrente a rifondere in favore di parte resistente le spese di lite liquidate in € 1.050,00
oltre accessori di legge.
Si comunichi.
Rimini, 5 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Agnese Currò Dossi