Sentenza 12 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/04/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente
dott.ssa Monica Montante Giudice
dott.ssa Eleonora Bruno Giudice
dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 5960 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 15/10/1985, elettivamente domiciliato in Palermo, Parte_1 via A. Narbone n.66, presso lo studio dell'avv. Riccobene Davina che lo rappresenta e difende per mandato in atti
E
, nato/a a Palermo (PA) in data 26/08/1992, elettivamente domiciliato in Palermo, CP_1 via Marche n. 45, presso lo studio dell'avv. Isaia Gaspare che lo rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 30/12/2024.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 1 aprile 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“Art.1 I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto.
Art. 2
I coniugi dovranno comunicarsi eventuali variazioni della residenza o del domicilio. E' espressamente concordato tra le parti che l'eventuale trasferimento, temporaneo o anche per pochi giorni, dei figli minori dovrà essere preventivamente autorizzato da entrambi i coniugi.
Art. 3
La casa coniugale verrà assegnata alla sig.ra perché vi abiti assieme ai figli minori. CP_1
Art.4
Per i figli minori e viene concordato un regime di affidamento condiviso con dimora Per_1 Per_2 prevalente presso il domicilio della madre. Il padre avrà facoltà di vedere il figlio due Per_1 pomeriggi a settimana compatibilmente con i propri impegni di lavoro e con le esigenze di studio di
Per_1
Ove dovessero sorgere difficoltà organizzative il padre vedrà comunque il figlio nei giorni di martedì e giovedì dall'uscita della scuola sino alle ore 20.00 nonché i weekend alternativamente con la madre dalle ore 16.00 del sabato alle 22.00 della domenica.
Per la figlia il padre, sino al compimento del secondo anno di età, vedrà la figlia presso il Per_3 domicilio della madre.
Dopo il compimento del secondo anno di età della minore avrà facoltà di trascorrere un fine settimana con la figlia comprensivo di pernottamento, alternativamente con la madre, in aggiunta ai due pomeriggi settimanali sopra indicati, prelevando la figlia alle ore 16:00 e riaccompagnandola alle ore 22:00 della domenica. Il sig. avrà, altresì, facoltà di vedere e tenere con sé i figli minori, alternativamente con la Pt_1 madre per il Natale o per il Capodanno, per la Pasqua o per il Lunedì dell'angelo e per le festività religiose, alternando le predette festività di anno in anno. Il sig. potrà, infine, tenere con sé Pt_1
i figli per quindici giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo.
Art.5
Il sig. si obbliga a versare mensilmente alla sig.ra , entro il giorno 15 di ogni Pt_1 CP_1 mese, la complessiva somma di € 350,00 per il mantenimento dei figli minori, € 175,00 per ciascun figlio, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT.
La sig.ra rinuncia espressamente al proprio mantenimento in quanto CP_1 economicamente autosufficiente.
Il sig. si impegna inoltre a contribuire, nella misura del 50% alle spese straordinarie Parte_1 che potrebbero sopravvenire quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, quelle relative a spese
2 mediche non convenzionate dal SSN, di istruzione, sportive e comunque qualsiasi spesa prevista come da protocollo in uso presso il Tribunale di Palermo, purchè preventivamente concordate tra i genitori e debitamente documentate dalla madre.
Art.6 Il sig. si obbliga, altresì, al pagamento mensile di € 400,00, quale rata di un prestito Pt_1 contratto con la sig.ra . CP_1
Art.7 L'assegno unico erogato in favore dei figli minori verrà percepito nella misura del 50% ciascuno.
Art.8 Gli odierni ricorrenti manifestano, sin d'ora, il consenso reciproco, ove necessario, a che le competenti autorità rilascino il passaporto ad ognuno di essi nonché per i minori.
Art.9
I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Art. 10
Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 30/12/2024, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 18/06/2019 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di
Palermo al n. 62 - P. II – serie A - Anno 2019).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 7 aprile 2025.
Il Presidente
Piergiorgio Morosini
3