TRIB
Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 23/07/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr.ssa Angela DI GIROLAMO Presidente Estensore
Dr. Giovanni NAPPI Giudice
Dr.ssa Chiara D'ALFONSO Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 230/2025 V.G., vertente
TRA
, n. a Lanciano il 26.10.1979 – CF , Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Angela Ranieri
E
, n. ad Atessa il 27.4.1976 – CF Controparte_1 C.F._2 difeso dall' Ernesto Graziani
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: Omologa separazione consensuale.
FATTO
- vista la domanda di separazione personale avanzata dai coniugi;
- rilevato che i coniugi all'udienza del 8.7.2025, tenutasi in forma scritta, si riportavano alle condizioni di cui al ricorso depositato il 9.5.2025, con alcune specificazioni, del seguente preciso tenore:
1 1. i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2. I figli e restano affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale;
i tempi e gli orari di permanenza dei figli presso il padre, considerata la loro età, saranno dagli stessi di volta in volta determinati a seconda delle loro esigenze e di quelle lavorative del signor Tuttavia il padre avrà cura di trascorrere con CP_1
almeno due fine settimana al mese, dal venerdì sera alla domenica sera Per_2
e almeno due pomeriggi alla settimana, nelle settimane in cui non starà con lei nel weekend;
una settimana consecutiva a giugno, una a luglio e una ad agosto.
I tempi di permanenza dei figli col padre durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive saranno, invece, di volta in volta determinate dai ragazzi.
3. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, considerato che la IG svolge un'attività lavorativa ridotta (ha, Pt_1 infatti, un impiego part time, - ciò al fine di potersi dedicare alla cura ed assistenza dei figli e del marito per tutta la durata ultraventennale del matrimonio) il signor trasferirà la piena ed esclusiva proprietà della CP_1 casa familiare sita in Paglieta, alla Via Papa Giovanni XXIII n. 27/B (Catasto fabbricati del Comune di Paglieta foglio 18, p.lla 4126 sub 12 piano T;
foglio 18,
p.lla 4126, sub 8 piano terra S1) alla IG a titolo di Parte_1 liquidazione in un'unica soluzione, “una tantum”, dell'assegno divorzile, ex art
5, comma 8, l. n. 898/70, entro e non oltre il 31 gennaio 2026. Lo stesso si impegna, altresì, a farsi carico di tutti i costi e le procedure necessarie per il trasferimento della proprietà della casa coniugale e sue pertinenze e accessori alla IG , che vi abiterà con i figli. Parte_1
4. contribuirà al mantenimento ordinario dei figli versando in Controparte_1 via anticipata alla IG entro e non oltre il giorno 13 di ogni Parte_1 mese a mezzo bonifico bancario la somma di Euro 300,00 (trecento/00) mensili per ed Euro 600,00 (seicento/00) per e, così, complessivamente Per_2 Per_1
Euro 900,00 (novecento/00) mensili sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di ciascuno di essi e con decorrenza dal mese di maggio 2025. Tale somma verrà adeguata annualmente ed automaticamente secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'Istat a far tempo dal mese di maggio 2025
2 (rivalutazione dell'assegno di Euro 900,00 da maggio 2025 a maggio 2026, e così anno per anno). I coniugi si impegnano a rideterminare l'importo mensile del mantenimento ordinario della figlia al termine della scuola media Per_2 superiore, una volta che la stessa intraprenderà gli studi universitari.
- l'importo di euro 600 per è stato calcolato considerando che lo stesso Per_1 frequenta l'università di Parma, dove risiede. Tale assegno ricomprende tutte le somme necessarie a consentire al ragazzo di condurre un appartamento in locazione in Parma. Le parti stabiliscono che, in deroga alle linee guida CNF, le spese necessarie alla locazione, al condominio e alla fornitura di gas di un immobile nella sede universitaria devono considerarsi ricomprese nei 600 euro.
Le parti considerano spese straordinarie che devono essere corrisposte al 50% ciascuno unicamente quelle relative alla fornitura di elettricità, dell'acqua e della tassa sui rifiuti (TARI).
5. concorrerà nella misura del 50% alle spese straordinarie dei Controparte_1 figli. Quanto alla determinazione delle spese straordinarie ed alle modalità di rimborso, si farà riferimento alla elencazione e disciplina contenute nelle “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli” del CNF del 29 novembre 2017 cui si formula espresso rimando.
6. L'assegno unico (di circa € 29 mensili) per viene percepito Per_1 direttamente da quest'ultimo e così anche per l'assegno unico (di circa Per_2
60 euro mensili) verrà assegnato direttamente alla ragazza.
- ritenuto essersi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151 c.c.;
- ritenuto che le condizioni concordemente stabilite dalle parti rispondono alle esigenze familiari;
- ritenuto di dover fissare nuova udienza (posteriore al passaggio in giudicato della presente sentenza) per la prosecuzione del giudizio, al termine del quale si disporrà in ordine al regolamento delle spese processuali
P.Q.M.
3 Il Tribunale in composizione collegiale, non definendo il giudizio, contrariis rejectis:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
alle condizioni concordate e sopra testualmente riportate da
[...] considerarsi parte integrante della sentenza
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Paglieta, in cui il matrimonio è stato trascritto, di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio Anno 2003, n. 9, Parte II, Serie A
Ufficio 1;
3) Spese di lite al definitivo;
4) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore dott.ssa Angela Di Girolamo
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 9.7.2025.
Il Presidente Estensore
Angela Di Girolamo
4