Sentenza 19 marzo 2009
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- 1. Pensione di reversibilità al coniuge separatoLaura Bazzan · https://www.studiocataldi.it/ · 9 febbraio 2022
Quando spetta la pensione di reversibilità al coniuge separato Pensione di reversibilità al separato con colpa o addebito Misura della reversibilità al coniuge separato Pensione di reversibilità: incompatibilità Domanda per la pensione di reversibilità Quando spetta la pensione di reversibilità al coniuge separato [Torna su] La pensione di reversibilità, ovvero l'erogazione previdenziale riconosciuta ai familiari del lavoratore defunto titolare di trattamento pensionistico, spetta anche al coniuge separato quando l'iscrizione del dante causa all'ente previdenziale risulta antecedente alla sentenza di separazione. Nonostante gli enti previdenziali sovente richiedano quale ulteriore …
Leggi di più… - 2. Pensione di reversibilitàMauro · https://www.wikilabour.it/ · 2 febbraio 2021
Scheda sintetica Nozione La pensione ai superstiti consiste in una prestazione erogata ai familiari a carico dell'assicurato, nel caso di decesso di quest'ultimo. Possiamo individuare due distinte tipologie di trattamenti pensionistici: la pensione di reversibilità nel caso di morte del titolare di pensione la pensione indiretta in caso di morte dell'assicurato non ancora pensionato che al momento del decesso aveva maturato i requisiti prescritti dalla legge. Requisiti Il lavoratore deceduto, non pensionato, deve aver maturato, in alternativa: almeno 780 contributi settimanali (requisiti previsti per la pensione di vecchiaia prima dell'entrata in vigore del D.lvo 503/92); almeno 260 …
Leggi di più… - 3. Pensione di reversibilità anche al coniuge separato con addebitoRedazione · https://responsabilecivile.it/ · 25 febbraio 2020
Ha diritto alla pensione di reversibilità l'ex coniuge cui sia stata addebitata la separazione, che al momento della domanda non beneficiava dell'assegno di mantenimento o dell'assegno alimentare a carico del de cuius La vicenda La ricorrente aveva agito in giudizio al fine di veder accertato il proprio diritto alla pensione di reversibilità dell'ex marito, e aveva pertanto, domandato la condanna dell'INPS alla riliquidazione del relativo trattamento, nonché all'annullamento del provvedimento con il quale le era stato chiesto di restituire alcuni ratei già percepiti. A fondamento della propria domanda la ricorrente espose di essersi sposata nel 1967; dal matrimonio nacquero quattro figli …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/03/2009, n. 6684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6684 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERCURIO Ettore - Presidente -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
Dott. ZAPPIA Pietro - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE MI SA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato COLUCCELLO ADA CAROLINA giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, GIANNICO GIUSEPPINA, giusta mandato in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 824/2005 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 02/05/2005 R.G.N. 2434/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/01/2009 dal Consigliere Dott. PIETRO ZAPPIA;
udito l'Avvocato CARLO SEBASTIANO per delega COLUCCELLO ADA CAROLINA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GHERSI FINOCCHI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RILEVATO IN FATTO
Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Lecce, depositato in data 15.12.2000, De IL TA, premesso di aver presentato domanda di pensione di riversibilità dell'ex coniuge defunto BI EN, esponeva che l'INPS aveva rigettato tale domanda motivando che la pensione ai superstiti non spettava quando tra i coniugi fosse stata pronunciata sentenza, passata in giudicato, di separazione personale per colpa del coniuge superstite. Rilevando l'erroneità di tale pronuncia, chiedeva che il giudice adito volesse condannare l'Istituto convenuto alla corresponsione della prestazione richiesta, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, oltre spese e compensi del giudizio da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Con sentenza in data 17.6.2004 il Tribunale rigettava la domanda. Avverso tale sentenza proponeva appello la De IL deducendo l'erroneità della pronuncia alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n. 15516 del 16.10.2003 che, uniformandosi al principio espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 1099/88, aveva ritenuto che il coniuge superstite separato per sua colpa fosse in tutto equiparato al coniuge superstite. Chiedeva quindi l'accoglimento delle domande proposte con il ricorso introduttivo. La Corte di Appello di Lecce, con sentenza in data 7.4.2005, rigettava il gravame.
In particolare la Corte territoriale rilevava che per la concessione della pensione di reversibilità occorreva che il coniuge superstite si fosse trovato a carico del coniuge defunto in modo continuativo e non occasionale, al momento della sua morte, in forza di uno specifico obbligo giuridico o contrattuale, sicché potesse giustificarsi la continuità del sostentamento del familiare bisognoso. In forza di tale principio la Corte Costituzionale, con le sentenze n. 286/87 e 284/97, aveva equiparato il coniuge superstite separato per colpa al coniuge superstite, quando a carico del coniuge poi defunto fosse stato posto l'obbligo di corrispondere all'altro coniuge un assegno alimentare in considerazione del suo stato di bisogno, anche se a questo fosse stata addebitata la separazione. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione De IL TA con un unico motivo di impugnazione.
Resiste con controricorso l'Istituto intimato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con un unico articolato motivo di gravame la De IL lamenta violazione e falsa applicazione del D.L.Lgt. 18 gennaio 1995, n. 39, art. 1, nel testo sostituito dalla L. 12 agosto 1962, n. 1338, art.7, e riprodotto nella L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 24, in relazione all'art. 360 c.p.c., n.
3. In particolare rileva la ricorrente che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto che la posizione del coniuge separato per colpa fosse equiparata a quella del coniuge superstite solo quando a carico del coniuge poi defunto fosse stato posto l'obbligo della corresponsione di un assegno alimentare, operando in realtà anche in tal caso la presunzione legale di vivenza a carico del pensionato al momento della sua morte.
Ed invero la Corte Costituzionale, con sentenza n. 286/87, aveva dichiarato la illegittimità costituzionale della L. n. 153 del 1969, art. 24, nella parte in cui escludeva dalla erogazione della pensione di reversibilità il coniuge separato per colpa con sentenza passata in giudicato.
E se pure era vero che la stessa Corte Costituzionale, con le successive sentenze n. 450/89 e n. 284/97 aveva rilevato che il diritto a beneficiare del suddetto trattamento di reversibilità era da collegare necessariamente al pregresso godimento del diritto agli alimenti, ave in tali pronunce fossero da individuarsi contenuti precettivi, essi riguarderebbero esclusivamente il legislatore, indubbiamente autorizzato a disporre che il coniuge separato per colpa o con addebito avesse diritto alla reversibilità solo in presenza di determinate condizioni.
Chiede quindi l'annullamento della sentenza impugnata, con rimessione della causa dinanzi ad altro giudice.
Il ricorso è fondato.
Ed invero questa Corte, con la citata sentenza n. 15516 del 16.10.2003, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello di Lecce secondo cui con la predetta pronuncia la Corte di Cassazione avrebbe affermato la necessità della vivenza del coniuge superstite a carico dell'altro coniuge al momento della sua morte, ha evidenziato, con riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 286/87 ed alla successiva sentenza n. 1009/88 relativa al trattamento pensionistico corrisposto dall'ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio, che "le considerazioni contenute nella motivazione, invero, se conducono con sicurezza ad equiparare la separazione per colpa a quella con addebito (e ciò anche in base alla decisione n. 14 del 1980), non autorizzano minimamente l'interprete a ritenere che sia residuata una differenza di trattamento per il coniuge superstite separato in ragione del titolo della separazione. Se contenuti precettivi ulteriori è possibile individuare, essi riguardano esclusivamente il legislatore, indubbiamente autorizzato a disporre che il coniuge separato per colpa o con addebito abbia diritto alla riversibilità, ovvero ad una quota, solo nella sussistenza di specifiche condizioni". E tali principi sono stati ribaditi nelle successive pronunce di questa Corte n. 2445/05 e n. 15174105, laddove è stato riaffermato che la pensione di reversibilità va riconosciuta anche al coniuge separato per colpa o con addebito, operando comunque la presunzione legale di vivenza a carico del lavoratore al momento della morte del coniuge.
Sul punto non può che ribadirsi tale orientamento, dovendosi altresì evidenziare che le considerazioni svolte dall'Istituto intimato nel controricorso avverso l'impugnazione della De IL, con riferimento alla ratio del trattamento di riversibilità individuata nella necessità di assicurare al coniuge superstite la continuità dei mezzi di sostentamento che il titolare di pensione era obbligato a fornire al predetto, attengono sostanzialmente ad una prospettazione de iure condendo, non potendo l'interprete ritenere la sussistenza di un siffatto presupposto in assenza di un provvedimento normativo che tale presupposto preveda.
Nè può ritenersi che una lettura sistematica e coordinata della suddetta pronuncia n. 286187 con le ulteriori pronunce della Corte Costituzionale n. 450/89 e n. 284/97, evidenziasse che il giudice delle leggi non aveva decretato una spettanza in ogni caso del diritto in capo al coniuge superstite del trattamento di reversibilità, ma lo aveva condizionato alla titolarità in capo a quest'ultimo del diritto agli alimenti da parte del coniuge defunto, apparendo corretto il rilievo di parte ricorrente secondo cui un siffatto contenuto precettivo può riguardare esclusivamente il legislatore, con la ulteriore conseguenza che in assenza di alcun intervento normativo sul punto il giudice non può, stante la declaratoria della illegittimità costituzionale della L. n. 153 del 1969, art. 24, nella parte in cui escludeva dalla erogazione della pensione di reversibilità il coniuge separato per colpa, ritenere la necessità del presupposto costituito dalla titolarità dell'assegno alimentare, in forza di uno specifico obbligo giuridico o contrattuale, a favore del coniuge suddetto.
Va di conseguenza annullata l'impugnata sentenza con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione, la quale si atterrà alle osservazioni predette alla stregua delle quali la pensione di reversibilità va riconosciuta non solo al coniuge separato in favore del quale il pensionato defunto era tenuto a corrispondere un assegno di mantenimento ma, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 286 del 1987, anche al coniuge separato per colpa o con addebito, equiparato sotto ogni profilo al coniuge superstite (separato o non) ed in favore del quale opera la presunzione legale di vivenza a carico del lavoratore al momento della morte, assolvendo alla funzione di sostentamento in precedenza indirettamente assicurata dalla pensione in titolarità del coniuge superstite titolare dell'assegno.
Il giudice di rinvio provvederà altresì a disciplinare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2009