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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 09/04/2025, n. 991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 991 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. 9516 /2023 R.G.TRIB. NE NA / Controparte_1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GENOVA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone di: Domenico Pellegrini Presidente Laura Cresta Giudice relatrice Ottavio Colamartino Giudice riunito nella Camera di consiglio del 25/03/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 9516 / 2023 avente ad oggetto: impugnativa, ex art. 281 undecies e ss. c.p.c. e 19 ter d.lgs. 150/2011, del provvedimento del QUESTORE DELLA PROVINCIA DI SAVONA, Cat AI2/2023/Immig./III Sez./prot. 49 del 12.9.2023 di “rigetto del rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale” proposto da NE NA nato in [...] il [...], C.F. , C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. MORELLI LUC difende giusta procura in atti
RICORRENTE nei confronti di
in persona del NI pro tempore – AVVOCATURA Controparte_1
DISTRETTUALE ex lege -
RESISTENTE PREMESSO La controversia concerne l'impugnativa del provvedimento di rigetto emesso dal Questore di Savona in data 12.9.2023, su parere negativo espresso dalla CT di Genova, a seguito di istanza di riconoscimento del diritto ad ottenere il permesso per protezione speciale, formalizzata in data 8.3.2023. Nell'atto introduttivo la difesa, in estrema sintesi, ha premesso in fatto che:
- il ricorrente, cittadino marocchino, ha presentato la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale alla Questura di Savona, in data 8.3.2023;
- si è immediatamente impegnato per imparare la lingua italiana, frequentando un corso annuale di studi, ed anche dal punto di vista lavorativo, trovando lavoro come bracciante agricolo ad Albenga. Su tali premesse ha censurato il rigetto del Questore che non avrebbe considerato il radicamento sociale del ricorrente ai fini del riconoscimento del diritto alla protezione speciale. In conclusione, ha richiesto il riconoscimento della protezione speciale e, in via di subordine, la protezione sussidiaria.
1 A sostegno della domanda proposta, con il ricorso e nel corso del giudizio, oltre agli atti della procedura amministrativa, ha prodotto:
- Attestato di conseguimento del livello A/1 di conoscenza della lingua italiana rilasciato dal CIPIA di Savona in data 13.6.2023; attestato di frequenza del CIPIA
della provincia di Savona, del 3.3.2025, da cui risulta la Persona_1
l'anno scolastico 2024/2025, al corso finalizzato al raggiungimento della licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione (frequenza attestata pari a 183 ore) e relativo documento di valutazione intermedio (da cui risulta un'ottima valutazione ed una media per tutte le materie intorno all'otto);
- Comunicazione di ospitalità presso il connazionale ad Albenga, Parte_1 via Crociata 2, dal 21.2.2024, vidimata presso il Comune di Albenga;
- Modello C/2 storico del Centro per l'Impiego da cui risulta avere stipulato i seguenti contratti, sempre con le mansioni di bracciante agricolo, full time, per le seguenti aziende:
dal 1.3.2023 al 30.6.2023 Parte_2
dal 1.6.2023 al 31.8.2023 Parte_3 dal 26.6.2023 al 9.8.2023 Parte_4
dal 29.3.2024 al 30.4.2024 Parte_5
024 al 30.6.2024 Parte_6 dal 9.8.2023 al 31.5.2024 ed ancora dal 2.7.2024 al Parte_7
31.5.2025
- Estratto contributivo da cui risulta avere percepito un reddito pari ad euro CP_2
11.002,32 per l'anno ed euro 13.429,78 per l'anno 2024
- Buste paga emesse da per le mensilità da settembre Parte_7
2024 a gennaio 2025 (da cui risulta una retribuzione netta pari ad euro 1.353,00)
- Contratti agricoli e relativi modelli Unilav di azienda agricole risultanti dal certificato C/2, alcune buste paga ed il modello CU2024 emesso da Pt_2
[...]
Il Questore della Provincia di Savona ha decretato il rigetto del rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale valutato il parere negativo, ritenuto obbligatorio e vincolante, della Commissione territoriale di Torino, sezione di Genova, che nessuna delle parti ha provveduto a depositare al pct. Il , tramite l'Avvocatura dello Stato, si è costituito in giudizio, Controparte_1 ra che, al momento della domanda, non sussistessero elementi idonei a ritenere configurato un effettivo radicamento sul territorio italiano del ricorrente. Nelle conclusioni, dopo avere richiamato la normativa applicabile al caso concreto, ha chiesto il rigetto del ricorso. Dal certificato del casellario giudiziale, acquisito d'ufficio, non risultano precedenti condanne e non risultano carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Savona, ultimo aggiornamento a maggio 2024. La trattazione ed istruttoria del procedimento In sede di audizione davanti alla GI, il ricorrente, che ha sostenuto l'intero esame in italiano, in sintesi, ha raccontato:
- di essere arrivato in Europa, Las Palmas, via mare, e di essere arrivato in Italia, alla frontiera aereoportuale di Bergamo, in data 11.4.2022
- di avere ancora in Marocco entrambi i genitori, separati da quanto lui era piccolo, un fratello ed una sorella, con cui ha mantenuto i contatti e che stanno bene e di spedire delle somme di denaro alla propria madre;
2 - di avere studiato fino alla terza media e di avere preso il diploma di meccanico, dopo due anni di scuola;
- di avere cercato di avviare in Marocco un'attività di coltivazione ma di non esservi riuscito in conseguenza del sopraggiungere dell'epidemia da OV e di essere venuto via non essendo stato in grado di restituire il denaro che aveva ottenuto in prestito ed a fronte delle minacce del creditore;
- di avere fatto domanda di asilo ma di non essere stato convocato dalla Commissione;
- di non essere mai stato in un CAS e di avere abitato, fin dal suo arrivo, ad Albenga, ove si era subito recato da Bergamo, potendo contare sull'appoggio di alcuni compaesani, conosciuti fin dal tempo della scuola, i quali, come lui, erano venuti in Italia per aiutare la famiglia;
- di abitare ad Albenga-Bastia con l'amico , in via Crociata, in Parte_1 una casa condotta in affitto con contratto intestato a , cui versa ogni Pt_1 mese 150,00 euro;
- di frequentare la scuola del CIPIA di Albenga per conseguire la licenza di terza media, dopo avere conseguito il primo anno il livello A/1 ed il secondo anno il livello A/2 di conoscenza della lingua italiana;
di fare i corsi serali per 5 volte alla settimana (tre o quattro ore a lezione) e di essere in una classe di circa trenta persone, di varie nazionalità, con alcuni dei quali ha creato delle amicizie, incontrandosi con loro per fare insieme i compiti;
- di essersi mantenuto dal suo arrivo ad Albenga lavorando sempre come bracciante, dapprima non regolarizzato, ed in regola dal marzo 2023, con diversi datori di lavoro;
- di lavorare attualmente per che ha tante serre ad Parte_7
Albenga e la cui produzione prevalente sono fiori e piante aromatiche, con un contratto scadente a maggio, avendo ricevuto rassicurazioni dalla titolare che verrà nuovamente assunto da giugno;
- di guadagnare circa 1.500,00/1.700,00 euro quando l'orario di lavoro è di 8 ore (in corrispondenza con la maggiore produzione dei prodotti) ed euro 1.000,00/1.200,00 quando l'orario lavorativo è di 6 ore;
- di avere come mezzo per muoversi sul territorio una bicicletta ed un monopattino, con cui raggiunge anche il luogo di lavoro, mentre a scuola va a piedi perché è vicina alla sua abitazione;
- di non avere tanto tempo libero perché, oltre a lavorare, ha l'impegno della scuola (i cui esami finali saranno il 13, 14 e 15 giugno) e che, oltre a frequentare i compagni di classe, per preparare insieme i compiti, ha amici, colleghi di lavoro, con cui esce, ad esempio per prendere il caffè insieme. All'esito dell'audizione l'Avv. Morelli ha precisato le conclusioni limitando la propria domanda al riconoscimento del diritto alla protezione speciale (in tal modo abbandonando la domanda originariamente formulata anche di protezione sussidiaria, peraltro inammissibile in detto giudizio). Tutto ciò premesso OSSERVA La protezione speciale (applicabile ratione temporis). Va premesso che nel caso in esame (relativo a domanda di protezione speciale formalizzata il 8.3.2023) non trova applicazione il D.L. 10 marzo 2023, n.20, coordinato con la legge di conversione 5 maggio 2023, n. 50, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto
3 all'immigrazione irregolare”, che ha modificato l'art. 19 co. 1.1., abrogandone i periodi terzo e quarto;
ciò per l'espressa previsione contenuta all'art. 7 co. 2 del d.l. citato che stabilisce che la nuova disciplina non si applichi alle “istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente” (ovvero fino al 11.3.2023). Ciò premesso, si osserva in merito che l'art. 1 del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130 (convertito nella legge 173/2020), aveva modificato la disciplina delle protezioni
“complementari” e, per quanto qui interessa:
- alla lett. a) ha così modificato l'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98, aggiungendo nuovamente una parte che il D.L.- 113/18 aveva eliminato (in grassetto le parti aggiunte): “Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.
- alla lett. e), il DL citato ha così modificato l'art. 19, comma 1.1., d. lgs. n. 286/1998 (in grassetto le parti aggiunte):
“1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». È evidente, quindi, che questo decreto ha ampliato il perimetro delle forme di protezione gradata, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale, i casi in cui il respingimento o l'espulsione del cittadino straniero dal territorio nazionale possa comportare un rischio di violazioni sistematiche e gravi dei suoi diritti umani ovvero una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, così come descritto dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti Umani (CEDU). Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine andranno presi in considerazione l'integrazione lavorativa, in primis, ma anche significative relazioni a livello personale e sociale, elementi che rivelano un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza. Infatti, l'articolo 8 CEDU tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno e, dunque, tutela tutti i rapporti sociali
4 tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono, elementi che fanno parte integrante della nozione di "vita privata" (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII). In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “ vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “ sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità” ». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. Tali principi sono stati confermati dalla S. C., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7861 del 10/03/2022, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di "radicamento" sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. Il comma 1.2. successivo prevede che nell'ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, qualora sussistano i requisiti di cui ai commi precedenti, la Commissione territoriale trasmetta gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Il D.L. n. 130/20 ha inoltre ampliato i contenuti del permesso di soggiorno per protezione speciale, equiparandolo a quello del previgente (anteriormente al D.l. n. 113/18) permesso di soggiorno per motivi umanitari (in sintesi: durata biennale, rinnovabilità, convertibilità alla scadenza in permesso di soggiorno per motivi di lavoro). Protezione accordabile Precisato quanto sopra, con riferimento al caso in esame, si ritiene sussistano i presupposti per il riconoscimento dalla protezione speciale, tenuto conto del percorso di
5 integrazione sociale e lavorativa svolto sul territorio italiano, protetto a mente dell'art. Cont 19 co.
1.1. e dell'art. 8 CEDU. Al fine di provare la sua avvenuta inclusione, il ricorrente ha prodotto copiosa documentazione, dalla quale si evince un buon percorso di inserimento occupazionale, iniziato dopo avere ottenuto il titolo che lo abilitava alla permanenza sul territorio nazionale. In particolare, il signor EG, grazie al supporto dei suoi connazionali (che già conosceva dai tempi della scuola nel suo Paese), e presumibilmente sfruttando le proprie capacità lavorative già affinate in Marocco, nel settore della coltivazione agricola, risulta avere lavorato come bracciante, seppure sempre con contratti a tempo determinato e per diverse aziende operanti nel settore agricolo, dal marzo 2023. Lo svolgimento di questa attività lavorativa, pressoché ininterrottamente, e con ripetute proroghe, in particolare da parte dell'azienda presso cui attualmente è impiegato, è indice inequivoco della competenza professionale acquisita, della sua serietà ed impegno nello svolgimento del lavoro, e della fiducia da lui riposta dai datori di lavoro, con particolare riferimento alla titolare Pt_7
Inoltre, da quanto sopra esposto e dagli atti del giudizio, risulta che egli si sia immediatamente adoperato per trovare una occupazione lavorativa che gli consentisse di raggiungere una propria autosufficienza economica, percorso tanto più encomiabile in quanto svolto senza il sostegno dell'accoglienza governativa. Grazie ai rapporti di lavoro succedutisi nel tempo ed al suo attuale stato occupazionale, il ricorrente è riuscito ad ottenere redditi più che sufficienti, e crescenti nel tempo, per fronteggiare in piena autonomia le proprie esigenze di vita e ciò risulta non solo dalle dichiarazioni da costui rese dinanzi alla G.I ma anche dall'estratto , da cui risulta la CP_2 percezione di un reddito pari ad euro 11.002,32 per l'anno 2023 o 13.429,78 per l'anno 2024 e dalla busta paga di gennaio 2025, da cui risulta una retribuzione netta pari ad euro 1.353,00. Inoltre, il ricorrente ha anche documentato la propria collocazione abitativa, ad Albenga, ove vive presso un connazionale, contribuendo alle spese dell'appartamento. Encomiabile risulta poi l'impegno profuso negli studi in quanto, dopo avere conseguito nel 2023 il livello A/1 e l'anno successivo il livello A/2 di conoscenza della lingua italiana, si è iscritto e sta frequentando i corsi serali offerti dal CIPIA di Albenga per il conseguimento della licenza conclusiva del primo ciclo di studi, e, ciò, nonostante l'assiduo impegno che ciò richiede ad uno studente lavoratore, non solo per la frequentazione delle cinque lezioni settimanali ma anche per la svolgimento dei compiti assegnati che EG ha raccontato di svolgere unitamente ad alcuni compagni di corso che, come lui, vivono ad Albenga, e con il sostegno dell'insegnante con il quale gli studenti hanno anche costituito un gruppo wathsapp. L'inserimento così documentato è la testimonianza di un percorso di integrazione tenacemente perseguito, che trova solo il culmine nella posizione lavorativa conseguita, la quale, deve ritenersi, si accompagna ad una serie di esperienze anche se non evidenti, ma comunque inevitabilmente vissute e rilevanti, perché facenti parte della quotidianità. Il patrimonio della personalità del ricorrente può, cioè, dirsi già arricchito dalle esperienze di inserimento fin qui svolte in chiave di integrazione, rendendolo portatore di una vita privata altra e diversa da quella lasciata nel Paese di origine. Se è pur vero che il richiedente ha ancora nel suo Paese di origine dei legami familiari, deve darsi prevalenza, nel caso di specie, alla sua presenza in Italia dall'aprile 2022 ed al grado di integrazione raggiunta, con il raggiungimento di una autosufficienza
6 economica che gli consente non solo di provvedere al proprio mantenimento ma anche di inviare delle somme di denaro alla madre rimasta in Marocco. A riprova della raggiunta indipendenza economica va anche evidenziato che il ricorrente, per il presente giudizio, non ha neppure dovuto fare ricorso al beneficio del gratuito patrocinio. Invero, l'immigrazione in Italia gli ha permesso di iniziare un nuovo percorso di vita che un eventuale rimpatrio interromperebbe in maniera irrimediabile Comparando le situazioni, relative alla realtà di rimpatrio, con quella in cui risulta ormai inserito, si ritiene che possa essere ravvisata “un'effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosa” che renderebbe il forzato allontanamento dall'attuale positivo contesto di vita, contrario al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU. Solo per completezza, deve evidenziarsi che per il riconoscimento della protezione speciale ai sensi della seconda parte dell'art. 19 comma 1.1, nella particolare fattispecie della protezione speciale per integrazione sociale, applicabile al presente giudizio ratione temporis, non è necessaria la valutazione comparativa con la condizione del richiedente nel Paese di origine, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per il riconoscimento della protezione umanitaria, nemmeno nella forma della comparazione attenuata con proporzionalità inversa1. Il principio, già pacifico, è stato ribadito dalla Corte di Cassazione (Sez.
6 -1 n. 18455/22), che ha chiarito che “In tema di protezione internazionale "speciale", la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020(…) attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti in tale paese, neppure nelle forme della comparazione attenuata con proporzionalità inversa” (conforme: Sez. 1 - , Ordinanza n. 9080 del 31/3/2023). Le condizioni del Paese di origine assumono peraltro rilevanza, considerato che, in caso di rimpatrio, il ricorrente verrebbe rimpatriato in un contesto, quello marocchino, ove verosimilmente non riuscirebbe fruttuosamente a reinserirsi, stante la situazione del Marocco, economicamente vulnerabile anche prima del terremoto. Secondo ISPI2 sono l'inflazione e l'aumento del costo della vita le principali minacce all'equilibrio sociale del Paese. Secondo le stime della Banca centrale marocchina il tasso d'inflazione dovrebbe assestarsi al 4,7%. Nel mese di aprile 2022, l'Haut Commissariat au Plan ha registrato rispetto al mese precedente un aumento dei prezzi al consumo dei prodotti alimentari e non alimentari, rispettivamente del 3% e dello 0,9%. L'aumento complessivo rispetto al mese di aprile 2021 è pari al 5,9% (+9,1% per i beni alimentari e +3,7% per i beni non alimentari). Un'ondata di proteste e sit-in contro il si è sviluppata a ridosso dell'anniversario delle proteste del 20 CP_4 febbraio, lo per il movimento di contestazione del 2011, e si è diffusa in una cinquantina di città. Inoltre, nel mese di marzo, gli operatori del settore del trasporto su strada hanno intrapreso alcuni giorni di sciopero. L'aumento del prezzo dei carburanti
7 ha anche ravvivato le accuse di conflitto di interessi nei confronti del MO NI,
, azionista principale del gruppo Afriquia, leader nella distribuzione di Controparte_5 idrocarburi4. Il governo ha affrontato il malcontento con una serie di misure ad-hoc. A metà febbraio, sono stati stanziati circa 10 miliardi di dirham (936 milioni di euro) a sostegno del settore agricolo e i cittadini sono stati rassicurati sul mantenimento dei sussidi alimentari. A marzo, sono stati allocati circa 200 milioni di euro a supporto del settore dei trasporti stradali5. A fine aprile 2022 il governo e i principali sindacati hanno firmato un “accordo sociale” che prevede l'aumento del salario minimo sia nel settore pubblico sia in quello privato entro i prossimi due anni6. Aumentano anche gli assegni familiari per il quarto, il quinto e il sesto figlio. Anche grazie a queste misure, le dimostrazioni di malcontento popolare registratesi a febbraio si sono progressivamente attenuate e il Paese ha superato indenne una fase cruciale come quella del Per_3 che molti osservatori vedevano come potenzialmente esplosiva in conseguenza del tradizionale aumento dei consumi alimentari. Ma con il protrarsi della guerra in Ucraina, il tema della vulnerabilità alimentare ed energetica del Paese e le politiche per affrontarle acquisiscono una rinnovata centralità. Quanto allo spettro dell'insicurezza alimentare, secondo la FAO, il 28% della popolazione marocchina si trova in una situazione di insicurezza alimentare grave o moderata7. Nel 2022 il Paese ha patito l'impatto del combinato disposto fra inflazione alimentare globale e calo della produzione agricola locale dovuta all'eccezionale ondata di siccità che ha colpito il Marocco nei primi mesi del 2022. Il settore agricolo è il principale dell'economia marocchina e vale circa il 14% del Pil. Il Paese importa circa la metà del proprio fabbisogno in cereali ma, rispetto a vicini della regione, è meno esposto all'interruzione dell'approvvigionamento di grano dalla regione del Mar Nero (solo il 20% del grano importato proviene dalla Russia e dall'Ucraina, i principali fornitori sono invece Francia e Canada). L'impatto della siccità di gennaio avrà conseguenze significative sulla produzione di cereali (per il 2022 la raccolta cerealicola dovrebbe essere inferiore del 69% rispetto a quella del 2021) e si rifletterà pertanto sul volume di importazioni necessarie a soddisfare la domanda interna. Il Marocco negli ultimi anni sta vivendo una serie di gravi crisi idriche, per questo il governo ha avviato da alcuni anni il progetto per un nuovo piano di approvvigionamento idrico, progetto che è un po' in ritardo nella sua attuazione concreta: solo dopo gennaio 2024 si è deciso che verrà rilasciato uno stanziamento di 14 miliardi di dollari del programma nazionale di fornitura di acqua potabile e irrigazione (PNAEPI 2020-2027)8. Secondo , attuale ministro delle attrezzature e Tes_1 dell'acqua, infatti nel periodo da settembre 2023 a metà gennaio 2024, il Marocco ha registrato un deficit di precipitazioni del 70% rispetto alla media. Ad esempio, il tasso di riempimento delle dighe si attesta al 23,2%, in calo rispetto al 31,5% registrato nello stesso periodo dell'anno precedente. Di fronte a questa situazione, il re Persona_4 ha sottolineato l'importanza di accelerare i progetti a medio termine. Sono iniziati i lavori per la costruzione di una nuova stazione di desalinizzazione dell'acqua di mare nella regione di Dakhla. Con un valore di 250 milioni di dollari, questa installazione
8 dovrebbe essere operativa entro giugno 2025 e fornire acqua potabile alla città di Dakhla e ai suoi dintorni. Allo stesso tempo, verranno accelerati i progetti previsti con impatto a medio termine, in particolare le dighe attualmente in costruzione, l'interconnessione tra i bacini di OU, RE e UM RA, il programma nazionale di stazioni di dissalazione dell'acqua di mare, il programma per il riutilizzo delle acque reflue depurate, programma di risparmio idrico a livello di approvvigionamento e distribuzione di acqua potabile e reti di irrigazione. Il regno del Marocco è uno dei Paesi al mondo più colpiti dallo “stress idrico”. Si tratta di una realtà che si ripercuote su diversi settori dell'economia nazionale, in particolare sul settore agricolo, che resta il maggior consumatore di acqua all'interno del Regno. Per le riforme connesse all'approvvigionamento idrico attraverso il nuovo piano sono iniziate delle contestazioni e manifestazioni in alcune aree del paese9. A marzo 2024, dei leader regionali e locali del Marocco orientale si sono incontrati con residenti e gruppi della società civile dopo mesi di proteste per le difficoltà di accesso all'acqua e il piano di gestione dell'acqua che dovrebbe entrare in vigore entro la fine dell'anno 2024. In particolare, migliaia di persone nella città di Figuig hanno smesso di pagare le bollette dell'acqua e sono scese in piazza da novembre per protestare contro la decisione municipale di trasferire la gestione dell'acqua potabile dalla città a un'agenzia multiservizi regionale10. I residenti temono che i cambiamenti politici possano mettere a repentaglio i loro mezzi di sussistenza e, di conseguenza, il futuro della comunità. Figuig fa affidamento interamente su una falda acquifera sotterranea per l'acqua potabile e per l'irrigazione che scorre attraverso un tradizionale sistema di canali risalente a secoli fa. Sebbene provengano entrambi dalla stessa fonte, la nuova politica si applica solo all'acqua potabile. La rabbia era già cresciuta a febbraio quando il leader del movimento era stato arrestato per aver minacciato il pacha, ha detto suo fratello Persona_5
e collega attivista Una corte d'appello lo ha condannato a otto mesi Controparte_6 di reclusione per incitamento, insulto a un funzionario e partecipazione a un raduno non autorizzato. Il piano contestato fa parte del “Programma nazionale di approvvigionamento di acqua potabile e irrigazione” del Marocco del 2020- 2027 per costruire infrastrutture, semplificare la gestione dell'acqua e conservare le risorse idriche mentre il paese è alle prese con il cambiamento climatico, la siccità e il deprezzamento delle acque sotterranee. Le preoccupazioni circa l'accessibilità economica si concentrano su disposizioni che consentono investimenti limitati nel settore privato, nonostante le rassicurazioni delle autorità sul fatto che le riforme non porteranno ad aumenti dei prezzi o privatizzazioni. Il comune ha affermato in una dichiarazione di gennaio su Facebook11 che le riforme espanderebbero le “risorse limitate” del sistema attuale, che fa affidamento sull'assistenza esterna dello Stato per aggiornare le infrastrutture idriche, compresi gli impianti di trattamento. Anche se le proteste si sono limitate a una piccola città in una delle quattro regioni in cui il Marocco ha introdotto questa politica, il paese alla fine vuole espandere le riforme a ciascuna delle sue 12 regioni ed ha iniziato ad attuarli, anche nella regione orientale, l'anno scorso12. Per quanto riguarda gli esiti del terremoto sulla popolazione del Marocco in generale si evidenzia come la crisi economica sia aumentata nelle aree colpite, in quanto si è sommata alle difficoltà per i ritardi dalla liberazione dalle macerie e nella ricostruzione.
9 Secondo una commissione istituita dal re in seguito al terremoto, sono stati stanziati pagamenti mensili di 2.500 dirham (250 dollari) a ogni famiglia colpita dal sisma. Per ogni famiglia la cui casa è stata danneggiata o distrutta, sarebbero disponibili fino a 140.000 dirham (14.000 dollari) per la ricostruzione. Tuttavia, la popolazione intervistata da diverse testate giornalistiche, fra queste , riferisce di ritardi e Per_6 difficoltà nell'accesso concreto agli aiuti proclamati dal re dal governo13. I dati del governo marocchino della fine di gennaio 2024 indicano che circa 57.600 famiglie avevano ricevuto i pagamenti mensili, con oltre 44.000 famiglie che avevano avuto accesso agli aiuti per la ricostruzione. I media locali hanno riferito che centinaia di persone provenienti dalle zone a sud di Marrakesh, nella provincia di Taroudant, e dalla città di Talat Nyacoub, hanno manifestato da gennaio contro i ritardi nei pagamenti e negli aiuti per la ricostruzione. Il governo marocchino ha affermato che alcune richieste sono state respinte perché i residenti non vivevano nelle zone colpite al momento del terremoto o perché le loro case erano ancora abitabili14. Anche se moderatamente colpita dal terremoto, presenta ad oggi ancora una vasta gamma di danni. I CP_7 quartieri storici della città hanno subito notevoli danni strutturali, mettendo a repentaglio il suo inestimabile patrimonio culturale. Sono in corso sforzi di collaborazione tra le autorità locali e l'UNESCO per valutare e intraprendere iniziative di restauro per preservare il patrimonio storico della città. Nonostante questi contrattempi, la maggior parte delle infrastrutture municipali di rimane operativa. Il CP_7 bilancio umano a ammonta a circa dieci vittime. Volontari locali e CP_7 internazionali si son per aiutare e sostenere la popolazione colpita. Sebbene non sia ancora disponibile una valutazione completa degli impatti del terremoto, un rapporto della Banca Mondiale pubblicato nell'ottobre 2023 indica una leggera flessione dell'economia marocchina, stimata allo 0,3% su base annua. L'impatto è ritenuto relativamente moderato, attribuito in parte alla resilienza del settore turistico. Inoltre, una ripresa nel settore agricolo allevia le conseguenze del disastro. Prima del terremoto, nel 2023 il Marocco registrava un tasso di crescita del 3,4%. Il paese mira a stabilizzare il deficit di bilancio al 4% per il 2024, rispetto al 4,5% del PIL dell'anno precedente. Si prevede che le condizioni economiche globali e il rallentamento del settore edile contribuiranno a un modesto calo della produzione manifatturiera. Tuttavia, i miglioramenti nel mercato del lavoro stimolano la domanda interna, favorendo la ripresa economica complessiva. Nonostante ciò, le disuguaglianze sociali persistono e il tasso di disoccupazione nel 2024 secondo l'ILO rischia di aumentare, in particolare nelle zone rurali dove le condizioni del mercato del lavoro rimangono sfavorevoli15. Giusto tutto quanto sopra, ritiene il Collegio che, se il ricorrente fosse costretto a rientrare in Marocco, si troverebbe in una situazione idonea a pregiudicare la possibilità di esercitare i diritti umani fondamentali, trovandosi privo di mezzi di sussistenza ed in un contesto dove gli standard di salute e sicurezza sul lavoro sono definiti “rudimentali”, laddove in Italia il predetto si è positivamente inserito nel mondo del lavoro, come già sopra riportato. Ciò premesso, valutata l'integrazione complessivamente raggiunta dal suo arrivo in Italia, e comparata tale situazione con le condizioni oggettive del Paese di rimpatrio, va ritenuto che una brusca interruzione del percorso svolto, con il suo rimpatrio, costituirebbe di per sé una condizione degradante ed integrerebbe una violazione del
10 diritto alla vita privata sancito dall'art. 8 CEDU e dal citato art. 19 comma 1.1 d.lgs. 286/98. Non sono poi allegate né sono altrimenti emerse ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica ostative, idonee a giustificare il respingimento o l'espulsione. Le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano una situazione che - valutata unitamente alla condotta regolare tenuta dal richiedente in Italia (nessun precedente penale risultante dal casellario giudiziale né carichi pendenti) - dà diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale. Ai sensi dell'art. 19, comma 1.2, come inserito dal d.l. n. 130/2020, ricorrendo i requisiti di cui al comma 1.1, terzo e quarto periodo, il Questore dovrà rilasciare in favore del ricorrente un permesso di soggiorno per protezione speciale. Da ultimo, va ancora chiarito che, a norma dell'art. 7 comma 2 e 3, DL 20/23 citato, trattandosi di decisione su istanza presentata prima della data di entrata in vigore del decreto (ovvero prima dell'11.03.2023), continuerà “…ad applicarsi la disciplina previgente” ed il permesso che verrà rilasciato sarà convertibile alla scadenza in permesso per motivi di lavoro. Gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio. Spese di giudizio In considerazione del fatto che l'accoglimento della domanda si sia fondato anche sugli ulteriori elementi emersi nel corso del giudizio in ordine alla effettivo radicamento del ricorrente nel territorio italiano, non solo sotto il profilo lavorativo (con la prosecuzione dei rapporti di lavoro) ma anche dal punto di vista culturale e sociale, avendo dato prova di conoscere la lingua italiana all'udienza del 13.3.2025 e di essere prossimo al completamento degli studi per conseguire anche la licenza conclusiva del primo corso di studi, e della circostanza che parte ricorrente solo in limine litis, all'udienza di precisazione delle conclusioni, abbia abbandonato la domanda di protezione internazionale, udienza cui la parte convenuta non ha neppure ritenuto di presenziare per richiamare le conclusioni della comparsa di costituzione, sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
• Annulla il provvedimento impugnato
• Visto l'art.32/3°comma d.lgs. 25/2008, dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19 comma 1.1., terzo e quarto periodo, d.lgs. 286/98, applicabile ratione temporis, e conseguentemente dispone la trasmissione della presente sentenza al Questore di Savona per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art.19 comma 1.2, primo periodo, TUI, convertibile alla scadenza in permesso per lavoro, in favore del richiedente NE NA nato in [...] il [...], C.F.
C.F._1
• Spese compensate Così deciso in Camera di Consiglio in data 25.3.2025
La Giudice relatrice Il Presidente Dott.ssa Laura Cresta Dott. Domenico Pellegrini
11
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sul principio della 'comparazione attenuata con proporzionalità inversa' cfr. da ultimo, Cass. SS.UU. 24413/21 2 https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/marocco-le-ferite-economiche-della-guerra-35175 - articolo di del 27.05.2022 Per_2 3 https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/02/25/au-maroc-le-gouvernement-sous-pression-face-a-la-flambee-des- prix_6115267_3212.html 4 https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/04/25/au-maroc-le-premier-ministre-accuse-de-conflit-d-interets-sur-fond-de-hausse- des-prix-des-carburants_6123581_3212.html 5 https://www.lefigaro.fr/flash-eco/flambee-des-carburants-pres-de-200-millions-d-euros-d-aide-pour-les-transporteurs-marocains- 20220323 6 https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/05/02/maroc-face-aux-prix-qui-flambent-hausse-du-salaire- minimum_6124413_3212.html 7 https://www.fao.org/faostat/en/#country/143 8 PROGRAMMA NAZIONALE DI APPROVVIGIONAMENTO DI ACQUA POTABILE E IRRIGAZIONE (PNAEPI) 2020-2027 , sito del governo del Regno del Marocco 2020, url, 9 Marocco: piano di emergenza per contrastare la crisi idrica, https://www.africanews.com/2024/01/18/morocco-emergency-plan- to-counter-the-water-crisis/ , Africa News, 18 gennaio 2024 10 Le nuove declinazioni della politica idrica in Marocco, Atalayar, url, 18 febbraio 2024, 11 https://www.facebook.com/photo?fbid=403992882143163&set=pcb.403992925476492 12 Una città marocchina protesta contro i piani di gestione dell'acqua, AP News, 22 marzo 2024, url, 13 Sei mesi dopo il terremoto, gli abitanti dei villaggi marocchini dell'Atlante sono ancora nelle tende , , 8 marzo 2024 url Per_6 14 Long winter for Morocco quake survivors , 20 febbraio 2024, url, Per_6 15 Impact Of The 2024 Earthquake In Morocco, Capmad, 12 febbraio 2024 url
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GENOVA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone di: Domenico Pellegrini Presidente Laura Cresta Giudice relatrice Ottavio Colamartino Giudice riunito nella Camera di consiglio del 25/03/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 9516 / 2023 avente ad oggetto: impugnativa, ex art. 281 undecies e ss. c.p.c. e 19 ter d.lgs. 150/2011, del provvedimento del QUESTORE DELLA PROVINCIA DI SAVONA, Cat AI2/2023/Immig./III Sez./prot. 49 del 12.9.2023 di “rigetto del rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale” proposto da NE NA nato in [...] il [...], C.F. , C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. MORELLI LUC difende giusta procura in atti
RICORRENTE nei confronti di
in persona del NI pro tempore – AVVOCATURA Controparte_1
DISTRETTUALE ex lege -
RESISTENTE PREMESSO La controversia concerne l'impugnativa del provvedimento di rigetto emesso dal Questore di Savona in data 12.9.2023, su parere negativo espresso dalla CT di Genova, a seguito di istanza di riconoscimento del diritto ad ottenere il permesso per protezione speciale, formalizzata in data 8.3.2023. Nell'atto introduttivo la difesa, in estrema sintesi, ha premesso in fatto che:
- il ricorrente, cittadino marocchino, ha presentato la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale alla Questura di Savona, in data 8.3.2023;
- si è immediatamente impegnato per imparare la lingua italiana, frequentando un corso annuale di studi, ed anche dal punto di vista lavorativo, trovando lavoro come bracciante agricolo ad Albenga. Su tali premesse ha censurato il rigetto del Questore che non avrebbe considerato il radicamento sociale del ricorrente ai fini del riconoscimento del diritto alla protezione speciale. In conclusione, ha richiesto il riconoscimento della protezione speciale e, in via di subordine, la protezione sussidiaria.
1 A sostegno della domanda proposta, con il ricorso e nel corso del giudizio, oltre agli atti della procedura amministrativa, ha prodotto:
- Attestato di conseguimento del livello A/1 di conoscenza della lingua italiana rilasciato dal CIPIA di Savona in data 13.6.2023; attestato di frequenza del CIPIA
della provincia di Savona, del 3.3.2025, da cui risulta la Persona_1
l'anno scolastico 2024/2025, al corso finalizzato al raggiungimento della licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione (frequenza attestata pari a 183 ore) e relativo documento di valutazione intermedio (da cui risulta un'ottima valutazione ed una media per tutte le materie intorno all'otto);
- Comunicazione di ospitalità presso il connazionale ad Albenga, Parte_1 via Crociata 2, dal 21.2.2024, vidimata presso il Comune di Albenga;
- Modello C/2 storico del Centro per l'Impiego da cui risulta avere stipulato i seguenti contratti, sempre con le mansioni di bracciante agricolo, full time, per le seguenti aziende:
dal 1.3.2023 al 30.6.2023 Parte_2
dal 1.6.2023 al 31.8.2023 Parte_3 dal 26.6.2023 al 9.8.2023 Parte_4
dal 29.3.2024 al 30.4.2024 Parte_5
024 al 30.6.2024 Parte_6 dal 9.8.2023 al 31.5.2024 ed ancora dal 2.7.2024 al Parte_7
31.5.2025
- Estratto contributivo da cui risulta avere percepito un reddito pari ad euro CP_2
11.002,32 per l'anno ed euro 13.429,78 per l'anno 2024
- Buste paga emesse da per le mensilità da settembre Parte_7
2024 a gennaio 2025 (da cui risulta una retribuzione netta pari ad euro 1.353,00)
- Contratti agricoli e relativi modelli Unilav di azienda agricole risultanti dal certificato C/2, alcune buste paga ed il modello CU2024 emesso da Pt_2
[...]
Il Questore della Provincia di Savona ha decretato il rigetto del rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale valutato il parere negativo, ritenuto obbligatorio e vincolante, della Commissione territoriale di Torino, sezione di Genova, che nessuna delle parti ha provveduto a depositare al pct. Il , tramite l'Avvocatura dello Stato, si è costituito in giudizio, Controparte_1 ra che, al momento della domanda, non sussistessero elementi idonei a ritenere configurato un effettivo radicamento sul territorio italiano del ricorrente. Nelle conclusioni, dopo avere richiamato la normativa applicabile al caso concreto, ha chiesto il rigetto del ricorso. Dal certificato del casellario giudiziale, acquisito d'ufficio, non risultano precedenti condanne e non risultano carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Savona, ultimo aggiornamento a maggio 2024. La trattazione ed istruttoria del procedimento In sede di audizione davanti alla GI, il ricorrente, che ha sostenuto l'intero esame in italiano, in sintesi, ha raccontato:
- di essere arrivato in Europa, Las Palmas, via mare, e di essere arrivato in Italia, alla frontiera aereoportuale di Bergamo, in data 11.4.2022
- di avere ancora in Marocco entrambi i genitori, separati da quanto lui era piccolo, un fratello ed una sorella, con cui ha mantenuto i contatti e che stanno bene e di spedire delle somme di denaro alla propria madre;
2 - di avere studiato fino alla terza media e di avere preso il diploma di meccanico, dopo due anni di scuola;
- di avere cercato di avviare in Marocco un'attività di coltivazione ma di non esservi riuscito in conseguenza del sopraggiungere dell'epidemia da OV e di essere venuto via non essendo stato in grado di restituire il denaro che aveva ottenuto in prestito ed a fronte delle minacce del creditore;
- di avere fatto domanda di asilo ma di non essere stato convocato dalla Commissione;
- di non essere mai stato in un CAS e di avere abitato, fin dal suo arrivo, ad Albenga, ove si era subito recato da Bergamo, potendo contare sull'appoggio di alcuni compaesani, conosciuti fin dal tempo della scuola, i quali, come lui, erano venuti in Italia per aiutare la famiglia;
- di abitare ad Albenga-Bastia con l'amico , in via Crociata, in Parte_1 una casa condotta in affitto con contratto intestato a , cui versa ogni Pt_1 mese 150,00 euro;
- di frequentare la scuola del CIPIA di Albenga per conseguire la licenza di terza media, dopo avere conseguito il primo anno il livello A/1 ed il secondo anno il livello A/2 di conoscenza della lingua italiana;
di fare i corsi serali per 5 volte alla settimana (tre o quattro ore a lezione) e di essere in una classe di circa trenta persone, di varie nazionalità, con alcuni dei quali ha creato delle amicizie, incontrandosi con loro per fare insieme i compiti;
- di essersi mantenuto dal suo arrivo ad Albenga lavorando sempre come bracciante, dapprima non regolarizzato, ed in regola dal marzo 2023, con diversi datori di lavoro;
- di lavorare attualmente per che ha tante serre ad Parte_7
Albenga e la cui produzione prevalente sono fiori e piante aromatiche, con un contratto scadente a maggio, avendo ricevuto rassicurazioni dalla titolare che verrà nuovamente assunto da giugno;
- di guadagnare circa 1.500,00/1.700,00 euro quando l'orario di lavoro è di 8 ore (in corrispondenza con la maggiore produzione dei prodotti) ed euro 1.000,00/1.200,00 quando l'orario lavorativo è di 6 ore;
- di avere come mezzo per muoversi sul territorio una bicicletta ed un monopattino, con cui raggiunge anche il luogo di lavoro, mentre a scuola va a piedi perché è vicina alla sua abitazione;
- di non avere tanto tempo libero perché, oltre a lavorare, ha l'impegno della scuola (i cui esami finali saranno il 13, 14 e 15 giugno) e che, oltre a frequentare i compagni di classe, per preparare insieme i compiti, ha amici, colleghi di lavoro, con cui esce, ad esempio per prendere il caffè insieme. All'esito dell'audizione l'Avv. Morelli ha precisato le conclusioni limitando la propria domanda al riconoscimento del diritto alla protezione speciale (in tal modo abbandonando la domanda originariamente formulata anche di protezione sussidiaria, peraltro inammissibile in detto giudizio). Tutto ciò premesso OSSERVA La protezione speciale (applicabile ratione temporis). Va premesso che nel caso in esame (relativo a domanda di protezione speciale formalizzata il 8.3.2023) non trova applicazione il D.L. 10 marzo 2023, n.20, coordinato con la legge di conversione 5 maggio 2023, n. 50, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto
3 all'immigrazione irregolare”, che ha modificato l'art. 19 co. 1.1., abrogandone i periodi terzo e quarto;
ciò per l'espressa previsione contenuta all'art. 7 co. 2 del d.l. citato che stabilisce che la nuova disciplina non si applichi alle “istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente” (ovvero fino al 11.3.2023). Ciò premesso, si osserva in merito che l'art. 1 del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130 (convertito nella legge 173/2020), aveva modificato la disciplina delle protezioni
“complementari” e, per quanto qui interessa:
- alla lett. a) ha così modificato l'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98, aggiungendo nuovamente una parte che il D.L.- 113/18 aveva eliminato (in grassetto le parti aggiunte): “Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.
- alla lett. e), il DL citato ha così modificato l'art. 19, comma 1.1., d. lgs. n. 286/1998 (in grassetto le parti aggiunte):
“1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». È evidente, quindi, che questo decreto ha ampliato il perimetro delle forme di protezione gradata, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale, i casi in cui il respingimento o l'espulsione del cittadino straniero dal territorio nazionale possa comportare un rischio di violazioni sistematiche e gravi dei suoi diritti umani ovvero una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, così come descritto dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti Umani (CEDU). Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine andranno presi in considerazione l'integrazione lavorativa, in primis, ma anche significative relazioni a livello personale e sociale, elementi che rivelano un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza. Infatti, l'articolo 8 CEDU tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno e, dunque, tutela tutti i rapporti sociali
4 tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono, elementi che fanno parte integrante della nozione di "vita privata" (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII). In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “ vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “ sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità” ». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. Tali principi sono stati confermati dalla S. C., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7861 del 10/03/2022, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di "radicamento" sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. Il comma 1.2. successivo prevede che nell'ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, qualora sussistano i requisiti di cui ai commi precedenti, la Commissione territoriale trasmetta gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Il D.L. n. 130/20 ha inoltre ampliato i contenuti del permesso di soggiorno per protezione speciale, equiparandolo a quello del previgente (anteriormente al D.l. n. 113/18) permesso di soggiorno per motivi umanitari (in sintesi: durata biennale, rinnovabilità, convertibilità alla scadenza in permesso di soggiorno per motivi di lavoro). Protezione accordabile Precisato quanto sopra, con riferimento al caso in esame, si ritiene sussistano i presupposti per il riconoscimento dalla protezione speciale, tenuto conto del percorso di
5 integrazione sociale e lavorativa svolto sul territorio italiano, protetto a mente dell'art. Cont 19 co.
1.1. e dell'art. 8 CEDU. Al fine di provare la sua avvenuta inclusione, il ricorrente ha prodotto copiosa documentazione, dalla quale si evince un buon percorso di inserimento occupazionale, iniziato dopo avere ottenuto il titolo che lo abilitava alla permanenza sul territorio nazionale. In particolare, il signor EG, grazie al supporto dei suoi connazionali (che già conosceva dai tempi della scuola nel suo Paese), e presumibilmente sfruttando le proprie capacità lavorative già affinate in Marocco, nel settore della coltivazione agricola, risulta avere lavorato come bracciante, seppure sempre con contratti a tempo determinato e per diverse aziende operanti nel settore agricolo, dal marzo 2023. Lo svolgimento di questa attività lavorativa, pressoché ininterrottamente, e con ripetute proroghe, in particolare da parte dell'azienda presso cui attualmente è impiegato, è indice inequivoco della competenza professionale acquisita, della sua serietà ed impegno nello svolgimento del lavoro, e della fiducia da lui riposta dai datori di lavoro, con particolare riferimento alla titolare Pt_7
Inoltre, da quanto sopra esposto e dagli atti del giudizio, risulta che egli si sia immediatamente adoperato per trovare una occupazione lavorativa che gli consentisse di raggiungere una propria autosufficienza economica, percorso tanto più encomiabile in quanto svolto senza il sostegno dell'accoglienza governativa. Grazie ai rapporti di lavoro succedutisi nel tempo ed al suo attuale stato occupazionale, il ricorrente è riuscito ad ottenere redditi più che sufficienti, e crescenti nel tempo, per fronteggiare in piena autonomia le proprie esigenze di vita e ciò risulta non solo dalle dichiarazioni da costui rese dinanzi alla G.I ma anche dall'estratto , da cui risulta la CP_2 percezione di un reddito pari ad euro 11.002,32 per l'anno 2023 o 13.429,78 per l'anno 2024 e dalla busta paga di gennaio 2025, da cui risulta una retribuzione netta pari ad euro 1.353,00. Inoltre, il ricorrente ha anche documentato la propria collocazione abitativa, ad Albenga, ove vive presso un connazionale, contribuendo alle spese dell'appartamento. Encomiabile risulta poi l'impegno profuso negli studi in quanto, dopo avere conseguito nel 2023 il livello A/1 e l'anno successivo il livello A/2 di conoscenza della lingua italiana, si è iscritto e sta frequentando i corsi serali offerti dal CIPIA di Albenga per il conseguimento della licenza conclusiva del primo ciclo di studi, e, ciò, nonostante l'assiduo impegno che ciò richiede ad uno studente lavoratore, non solo per la frequentazione delle cinque lezioni settimanali ma anche per la svolgimento dei compiti assegnati che EG ha raccontato di svolgere unitamente ad alcuni compagni di corso che, come lui, vivono ad Albenga, e con il sostegno dell'insegnante con il quale gli studenti hanno anche costituito un gruppo wathsapp. L'inserimento così documentato è la testimonianza di un percorso di integrazione tenacemente perseguito, che trova solo il culmine nella posizione lavorativa conseguita, la quale, deve ritenersi, si accompagna ad una serie di esperienze anche se non evidenti, ma comunque inevitabilmente vissute e rilevanti, perché facenti parte della quotidianità. Il patrimonio della personalità del ricorrente può, cioè, dirsi già arricchito dalle esperienze di inserimento fin qui svolte in chiave di integrazione, rendendolo portatore di una vita privata altra e diversa da quella lasciata nel Paese di origine. Se è pur vero che il richiedente ha ancora nel suo Paese di origine dei legami familiari, deve darsi prevalenza, nel caso di specie, alla sua presenza in Italia dall'aprile 2022 ed al grado di integrazione raggiunta, con il raggiungimento di una autosufficienza
6 economica che gli consente non solo di provvedere al proprio mantenimento ma anche di inviare delle somme di denaro alla madre rimasta in Marocco. A riprova della raggiunta indipendenza economica va anche evidenziato che il ricorrente, per il presente giudizio, non ha neppure dovuto fare ricorso al beneficio del gratuito patrocinio. Invero, l'immigrazione in Italia gli ha permesso di iniziare un nuovo percorso di vita che un eventuale rimpatrio interromperebbe in maniera irrimediabile Comparando le situazioni, relative alla realtà di rimpatrio, con quella in cui risulta ormai inserito, si ritiene che possa essere ravvisata “un'effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosa” che renderebbe il forzato allontanamento dall'attuale positivo contesto di vita, contrario al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU. Solo per completezza, deve evidenziarsi che per il riconoscimento della protezione speciale ai sensi della seconda parte dell'art. 19 comma 1.1, nella particolare fattispecie della protezione speciale per integrazione sociale, applicabile al presente giudizio ratione temporis, non è necessaria la valutazione comparativa con la condizione del richiedente nel Paese di origine, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per il riconoscimento della protezione umanitaria, nemmeno nella forma della comparazione attenuata con proporzionalità inversa1. Il principio, già pacifico, è stato ribadito dalla Corte di Cassazione (Sez.
6 -1 n. 18455/22), che ha chiarito che “In tema di protezione internazionale "speciale", la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020(…) attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti in tale paese, neppure nelle forme della comparazione attenuata con proporzionalità inversa” (conforme: Sez. 1 - , Ordinanza n. 9080 del 31/3/2023). Le condizioni del Paese di origine assumono peraltro rilevanza, considerato che, in caso di rimpatrio, il ricorrente verrebbe rimpatriato in un contesto, quello marocchino, ove verosimilmente non riuscirebbe fruttuosamente a reinserirsi, stante la situazione del Marocco, economicamente vulnerabile anche prima del terremoto. Secondo ISPI2 sono l'inflazione e l'aumento del costo della vita le principali minacce all'equilibrio sociale del Paese. Secondo le stime della Banca centrale marocchina il tasso d'inflazione dovrebbe assestarsi al 4,7%. Nel mese di aprile 2022, l'Haut Commissariat au Plan ha registrato rispetto al mese precedente un aumento dei prezzi al consumo dei prodotti alimentari e non alimentari, rispettivamente del 3% e dello 0,9%. L'aumento complessivo rispetto al mese di aprile 2021 è pari al 5,9% (+9,1% per i beni alimentari e +3,7% per i beni non alimentari). Un'ondata di proteste e sit-in contro il si è sviluppata a ridosso dell'anniversario delle proteste del 20 CP_4 febbraio, lo per il movimento di contestazione del 2011, e si è diffusa in una cinquantina di città. Inoltre, nel mese di marzo, gli operatori del settore del trasporto su strada hanno intrapreso alcuni giorni di sciopero. L'aumento del prezzo dei carburanti
7 ha anche ravvivato le accuse di conflitto di interessi nei confronti del MO NI,
, azionista principale del gruppo Afriquia, leader nella distribuzione di Controparte_5 idrocarburi4. Il governo ha affrontato il malcontento con una serie di misure ad-hoc. A metà febbraio, sono stati stanziati circa 10 miliardi di dirham (936 milioni di euro) a sostegno del settore agricolo e i cittadini sono stati rassicurati sul mantenimento dei sussidi alimentari. A marzo, sono stati allocati circa 200 milioni di euro a supporto del settore dei trasporti stradali5. A fine aprile 2022 il governo e i principali sindacati hanno firmato un “accordo sociale” che prevede l'aumento del salario minimo sia nel settore pubblico sia in quello privato entro i prossimi due anni6. Aumentano anche gli assegni familiari per il quarto, il quinto e il sesto figlio. Anche grazie a queste misure, le dimostrazioni di malcontento popolare registratesi a febbraio si sono progressivamente attenuate e il Paese ha superato indenne una fase cruciale come quella del Per_3 che molti osservatori vedevano come potenzialmente esplosiva in conseguenza del tradizionale aumento dei consumi alimentari. Ma con il protrarsi della guerra in Ucraina, il tema della vulnerabilità alimentare ed energetica del Paese e le politiche per affrontarle acquisiscono una rinnovata centralità. Quanto allo spettro dell'insicurezza alimentare, secondo la FAO, il 28% della popolazione marocchina si trova in una situazione di insicurezza alimentare grave o moderata7. Nel 2022 il Paese ha patito l'impatto del combinato disposto fra inflazione alimentare globale e calo della produzione agricola locale dovuta all'eccezionale ondata di siccità che ha colpito il Marocco nei primi mesi del 2022. Il settore agricolo è il principale dell'economia marocchina e vale circa il 14% del Pil. Il Paese importa circa la metà del proprio fabbisogno in cereali ma, rispetto a vicini della regione, è meno esposto all'interruzione dell'approvvigionamento di grano dalla regione del Mar Nero (solo il 20% del grano importato proviene dalla Russia e dall'Ucraina, i principali fornitori sono invece Francia e Canada). L'impatto della siccità di gennaio avrà conseguenze significative sulla produzione di cereali (per il 2022 la raccolta cerealicola dovrebbe essere inferiore del 69% rispetto a quella del 2021) e si rifletterà pertanto sul volume di importazioni necessarie a soddisfare la domanda interna. Il Marocco negli ultimi anni sta vivendo una serie di gravi crisi idriche, per questo il governo ha avviato da alcuni anni il progetto per un nuovo piano di approvvigionamento idrico, progetto che è un po' in ritardo nella sua attuazione concreta: solo dopo gennaio 2024 si è deciso che verrà rilasciato uno stanziamento di 14 miliardi di dollari del programma nazionale di fornitura di acqua potabile e irrigazione (PNAEPI 2020-2027)8. Secondo , attuale ministro delle attrezzature e Tes_1 dell'acqua, infatti nel periodo da settembre 2023 a metà gennaio 2024, il Marocco ha registrato un deficit di precipitazioni del 70% rispetto alla media. Ad esempio, il tasso di riempimento delle dighe si attesta al 23,2%, in calo rispetto al 31,5% registrato nello stesso periodo dell'anno precedente. Di fronte a questa situazione, il re Persona_4 ha sottolineato l'importanza di accelerare i progetti a medio termine. Sono iniziati i lavori per la costruzione di una nuova stazione di desalinizzazione dell'acqua di mare nella regione di Dakhla. Con un valore di 250 milioni di dollari, questa installazione
8 dovrebbe essere operativa entro giugno 2025 e fornire acqua potabile alla città di Dakhla e ai suoi dintorni. Allo stesso tempo, verranno accelerati i progetti previsti con impatto a medio termine, in particolare le dighe attualmente in costruzione, l'interconnessione tra i bacini di OU, RE e UM RA, il programma nazionale di stazioni di dissalazione dell'acqua di mare, il programma per il riutilizzo delle acque reflue depurate, programma di risparmio idrico a livello di approvvigionamento e distribuzione di acqua potabile e reti di irrigazione. Il regno del Marocco è uno dei Paesi al mondo più colpiti dallo “stress idrico”. Si tratta di una realtà che si ripercuote su diversi settori dell'economia nazionale, in particolare sul settore agricolo, che resta il maggior consumatore di acqua all'interno del Regno. Per le riforme connesse all'approvvigionamento idrico attraverso il nuovo piano sono iniziate delle contestazioni e manifestazioni in alcune aree del paese9. A marzo 2024, dei leader regionali e locali del Marocco orientale si sono incontrati con residenti e gruppi della società civile dopo mesi di proteste per le difficoltà di accesso all'acqua e il piano di gestione dell'acqua che dovrebbe entrare in vigore entro la fine dell'anno 2024. In particolare, migliaia di persone nella città di Figuig hanno smesso di pagare le bollette dell'acqua e sono scese in piazza da novembre per protestare contro la decisione municipale di trasferire la gestione dell'acqua potabile dalla città a un'agenzia multiservizi regionale10. I residenti temono che i cambiamenti politici possano mettere a repentaglio i loro mezzi di sussistenza e, di conseguenza, il futuro della comunità. Figuig fa affidamento interamente su una falda acquifera sotterranea per l'acqua potabile e per l'irrigazione che scorre attraverso un tradizionale sistema di canali risalente a secoli fa. Sebbene provengano entrambi dalla stessa fonte, la nuova politica si applica solo all'acqua potabile. La rabbia era già cresciuta a febbraio quando il leader del movimento era stato arrestato per aver minacciato il pacha, ha detto suo fratello Persona_5
e collega attivista Una corte d'appello lo ha condannato a otto mesi Controparte_6 di reclusione per incitamento, insulto a un funzionario e partecipazione a un raduno non autorizzato. Il piano contestato fa parte del “Programma nazionale di approvvigionamento di acqua potabile e irrigazione” del Marocco del 2020- 2027 per costruire infrastrutture, semplificare la gestione dell'acqua e conservare le risorse idriche mentre il paese è alle prese con il cambiamento climatico, la siccità e il deprezzamento delle acque sotterranee. Le preoccupazioni circa l'accessibilità economica si concentrano su disposizioni che consentono investimenti limitati nel settore privato, nonostante le rassicurazioni delle autorità sul fatto che le riforme non porteranno ad aumenti dei prezzi o privatizzazioni. Il comune ha affermato in una dichiarazione di gennaio su Facebook11 che le riforme espanderebbero le “risorse limitate” del sistema attuale, che fa affidamento sull'assistenza esterna dello Stato per aggiornare le infrastrutture idriche, compresi gli impianti di trattamento. Anche se le proteste si sono limitate a una piccola città in una delle quattro regioni in cui il Marocco ha introdotto questa politica, il paese alla fine vuole espandere le riforme a ciascuna delle sue 12 regioni ed ha iniziato ad attuarli, anche nella regione orientale, l'anno scorso12. Per quanto riguarda gli esiti del terremoto sulla popolazione del Marocco in generale si evidenzia come la crisi economica sia aumentata nelle aree colpite, in quanto si è sommata alle difficoltà per i ritardi dalla liberazione dalle macerie e nella ricostruzione.
9 Secondo una commissione istituita dal re in seguito al terremoto, sono stati stanziati pagamenti mensili di 2.500 dirham (250 dollari) a ogni famiglia colpita dal sisma. Per ogni famiglia la cui casa è stata danneggiata o distrutta, sarebbero disponibili fino a 140.000 dirham (14.000 dollari) per la ricostruzione. Tuttavia, la popolazione intervistata da diverse testate giornalistiche, fra queste , riferisce di ritardi e Per_6 difficoltà nell'accesso concreto agli aiuti proclamati dal re dal governo13. I dati del governo marocchino della fine di gennaio 2024 indicano che circa 57.600 famiglie avevano ricevuto i pagamenti mensili, con oltre 44.000 famiglie che avevano avuto accesso agli aiuti per la ricostruzione. I media locali hanno riferito che centinaia di persone provenienti dalle zone a sud di Marrakesh, nella provincia di Taroudant, e dalla città di Talat Nyacoub, hanno manifestato da gennaio contro i ritardi nei pagamenti e negli aiuti per la ricostruzione. Il governo marocchino ha affermato che alcune richieste sono state respinte perché i residenti non vivevano nelle zone colpite al momento del terremoto o perché le loro case erano ancora abitabili14. Anche se moderatamente colpita dal terremoto, presenta ad oggi ancora una vasta gamma di danni. I CP_7 quartieri storici della città hanno subito notevoli danni strutturali, mettendo a repentaglio il suo inestimabile patrimonio culturale. Sono in corso sforzi di collaborazione tra le autorità locali e l'UNESCO per valutare e intraprendere iniziative di restauro per preservare il patrimonio storico della città. Nonostante questi contrattempi, la maggior parte delle infrastrutture municipali di rimane operativa. Il CP_7 bilancio umano a ammonta a circa dieci vittime. Volontari locali e CP_7 internazionali si son per aiutare e sostenere la popolazione colpita. Sebbene non sia ancora disponibile una valutazione completa degli impatti del terremoto, un rapporto della Banca Mondiale pubblicato nell'ottobre 2023 indica una leggera flessione dell'economia marocchina, stimata allo 0,3% su base annua. L'impatto è ritenuto relativamente moderato, attribuito in parte alla resilienza del settore turistico. Inoltre, una ripresa nel settore agricolo allevia le conseguenze del disastro. Prima del terremoto, nel 2023 il Marocco registrava un tasso di crescita del 3,4%. Il paese mira a stabilizzare il deficit di bilancio al 4% per il 2024, rispetto al 4,5% del PIL dell'anno precedente. Si prevede che le condizioni economiche globali e il rallentamento del settore edile contribuiranno a un modesto calo della produzione manifatturiera. Tuttavia, i miglioramenti nel mercato del lavoro stimolano la domanda interna, favorendo la ripresa economica complessiva. Nonostante ciò, le disuguaglianze sociali persistono e il tasso di disoccupazione nel 2024 secondo l'ILO rischia di aumentare, in particolare nelle zone rurali dove le condizioni del mercato del lavoro rimangono sfavorevoli15. Giusto tutto quanto sopra, ritiene il Collegio che, se il ricorrente fosse costretto a rientrare in Marocco, si troverebbe in una situazione idonea a pregiudicare la possibilità di esercitare i diritti umani fondamentali, trovandosi privo di mezzi di sussistenza ed in un contesto dove gli standard di salute e sicurezza sul lavoro sono definiti “rudimentali”, laddove in Italia il predetto si è positivamente inserito nel mondo del lavoro, come già sopra riportato. Ciò premesso, valutata l'integrazione complessivamente raggiunta dal suo arrivo in Italia, e comparata tale situazione con le condizioni oggettive del Paese di rimpatrio, va ritenuto che una brusca interruzione del percorso svolto, con il suo rimpatrio, costituirebbe di per sé una condizione degradante ed integrerebbe una violazione del
10 diritto alla vita privata sancito dall'art. 8 CEDU e dal citato art. 19 comma 1.1 d.lgs. 286/98. Non sono poi allegate né sono altrimenti emerse ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica ostative, idonee a giustificare il respingimento o l'espulsione. Le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano una situazione che - valutata unitamente alla condotta regolare tenuta dal richiedente in Italia (nessun precedente penale risultante dal casellario giudiziale né carichi pendenti) - dà diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale. Ai sensi dell'art. 19, comma 1.2, come inserito dal d.l. n. 130/2020, ricorrendo i requisiti di cui al comma 1.1, terzo e quarto periodo, il Questore dovrà rilasciare in favore del ricorrente un permesso di soggiorno per protezione speciale. Da ultimo, va ancora chiarito che, a norma dell'art. 7 comma 2 e 3, DL 20/23 citato, trattandosi di decisione su istanza presentata prima della data di entrata in vigore del decreto (ovvero prima dell'11.03.2023), continuerà “…ad applicarsi la disciplina previgente” ed il permesso che verrà rilasciato sarà convertibile alla scadenza in permesso per motivi di lavoro. Gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio. Spese di giudizio In considerazione del fatto che l'accoglimento della domanda si sia fondato anche sugli ulteriori elementi emersi nel corso del giudizio in ordine alla effettivo radicamento del ricorrente nel territorio italiano, non solo sotto il profilo lavorativo (con la prosecuzione dei rapporti di lavoro) ma anche dal punto di vista culturale e sociale, avendo dato prova di conoscere la lingua italiana all'udienza del 13.3.2025 e di essere prossimo al completamento degli studi per conseguire anche la licenza conclusiva del primo corso di studi, e della circostanza che parte ricorrente solo in limine litis, all'udienza di precisazione delle conclusioni, abbia abbandonato la domanda di protezione internazionale, udienza cui la parte convenuta non ha neppure ritenuto di presenziare per richiamare le conclusioni della comparsa di costituzione, sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
• Annulla il provvedimento impugnato
• Visto l'art.32/3°comma d.lgs. 25/2008, dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19 comma 1.1., terzo e quarto periodo, d.lgs. 286/98, applicabile ratione temporis, e conseguentemente dispone la trasmissione della presente sentenza al Questore di Savona per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art.19 comma 1.2, primo periodo, TUI, convertibile alla scadenza in permesso per lavoro, in favore del richiedente NE NA nato in [...] il [...], C.F.
C.F._1
• Spese compensate Così deciso in Camera di Consiglio in data 25.3.2025
La Giudice relatrice Il Presidente Dott.ssa Laura Cresta Dott. Domenico Pellegrini
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sul principio della 'comparazione attenuata con proporzionalità inversa' cfr. da ultimo, Cass. SS.UU. 24413/21 2 https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/marocco-le-ferite-economiche-della-guerra-35175 - articolo di del 27.05.2022 Per_2 3 https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/02/25/au-maroc-le-gouvernement-sous-pression-face-a-la-flambee-des- prix_6115267_3212.html 4 https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/04/25/au-maroc-le-premier-ministre-accuse-de-conflit-d-interets-sur-fond-de-hausse- des-prix-des-carburants_6123581_3212.html 5 https://www.lefigaro.fr/flash-eco/flambee-des-carburants-pres-de-200-millions-d-euros-d-aide-pour-les-transporteurs-marocains- 20220323 6 https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/05/02/maroc-face-aux-prix-qui-flambent-hausse-du-salaire- minimum_6124413_3212.html 7 https://www.fao.org/faostat/en/#country/143 8 PROGRAMMA NAZIONALE DI APPROVVIGIONAMENTO DI ACQUA POTABILE E IRRIGAZIONE (PNAEPI) 2020-2027 , sito del governo del Regno del Marocco 2020, url, 9 Marocco: piano di emergenza per contrastare la crisi idrica, https://www.africanews.com/2024/01/18/morocco-emergency-plan- to-counter-the-water-crisis/ , Africa News, 18 gennaio 2024 10 Le nuove declinazioni della politica idrica in Marocco, Atalayar, url, 18 febbraio 2024, 11 https://www.facebook.com/photo?fbid=403992882143163&set=pcb.403992925476492 12 Una città marocchina protesta contro i piani di gestione dell'acqua, AP News, 22 marzo 2024, url, 13 Sei mesi dopo il terremoto, gli abitanti dei villaggi marocchini dell'Atlante sono ancora nelle tende , , 8 marzo 2024 url Per_6 14 Long winter for Morocco quake survivors , 20 febbraio 2024, url, Per_6 15 Impact Of The 2024 Earthquake In Morocco, Capmad, 12 febbraio 2024 url