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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 02/12/2025, n. 1379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1379 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 491 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2021 avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in Parte_1
Fiumicino (RM), rappresentato e difeso dall'avv. Manlio Giuseppe Possenti, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
, nata a [...] il [...] e residente in [...], CP_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo Toscano e Giuseppina Pisacane, giusta procura speciale a nuovo difensore in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
2
CONCLUSIONI
All'udienza del 07.02.2025 trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. i procuratori delle parti precisavano le conclusioni a mezzo di note scritte ed il Giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio con assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusioni e le memorie di replica.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 12.02.2021, ritualmente e tempestivamente notificato con pedissequo decreto di fissazione udienza, Parte_1 premesso che in data 06.06.1998 contraeva matrimonio concordatario in
Sant'Egidio del Monte Albino (SA) con e che dalla loro unione CP_1 nascevano (25.12.2000) e (19.02.2002), deduceva che il 19.07.2020 Per_1 Per_2 il Tribunale di Civitavecchia aveva omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti, che da allora non era ripresa la convivenza, né si era ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, di talché ricorrevano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con ogni conseguente statuizione.
A fondamento delle proprie domande, il ricorrente deduceva:
- che con la sentenza di separazione consensuale era stato disposto l'affidamento condiviso del figlio ai genitori e collocamento presso la madre Per_2 con assegnazione alla medesima della casa familiare, un assegno di mantenimento per la resistente di euro 200,00 mensili e per i figli di euro 600,00 complessivi oltre al 50% delle spese straordinarie;
- che dal tempo della separazione non erano intervenute modifiche reddituali e patrimoniali tra le parti;
- che i figli erano divenuti maggiorenni e non erano economicamente autonomi;
- che, dopo la separazione, aveva tentato di rinsaldare il legame con i figli ma senza riuscirvi;
- che corrispondeva regolarmente le somme stabilite con la sentenza di separazione per il mantenimento della moglie e dei figli per complessi euro 800,00 mensili;
3
- che il 20.09.2019 la resistente aveva chiuso un libretto postale cointestato e si era appropriata di 5.000,00 euro e di un buono postale dello stesso importo;
- che la percepiva redditi da lavoro, una pensione d'invalidità ed era CP_1 titolare di diverse abitazioni site in Sant'Egidio del Monte Albino (SA);
- che il ricorrente era un militare di professione e percepiva una retribuzione di circa euro 26.630,00 annui.
Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva al Tribunale la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegnazione della casa coniugale alla in cui abitare con i figli maggiorenni non ancora economicamente CP_1 autonomi, un assegno divorzile mensile da attribuire alla resistente di euro 200,00, un assegno di mantenimento a suo carico per i figli di euro 600,00 al mese (300,00 euro per ciascun figlio) e la ripartizione al 50% tra le parti delle spese afferenti la prole secondo Protocollo vigente presso il Tribunale di Civitavecchia.
Con memoria difensiva del 15.09.2021 si costituiva in giudizio la resistente che contestava gli avversi assunti e deduceva:
- che era in cura per una neoplasia mieloproliferativa cronica evoluta in policitemia associata ad altre patologie;
- che durante la convivenza matrimoniale il ricorrente si era disinteressato delle sue condizioni di salute e le aveva negato assistenza;
- che il aveva intrattenuto una stabile relazione extraconiugale;
Parte_1
- che le sue condizioni di salute erano peggiorate dalla separazione;
- che aveva tentato di indurre i figli a mantenere un buon rapporto con il padre;
- che il aveva istallato un sistema di videosorveglianza nel Parte_1 caseggiato dell'abitazione familiare per controllarla;
- che i soldi giacenti sul libretto postale cointestato erano stati usati per l'acquisto dell'autovettura al figlio e il rimborso del riscattato buono Per_1 postale era stato depositato su di un libretto a lui intestato;
- che il aveva solo in parte rimborsato le spese straordinarie Parte_1 sostenute dalla resistente per i figli;
- che la retribuzione media del ricorrente era di circa euro 2.800,00 mensili e che il conviveva nell'abitazione della sua nuova compagna;
Parte_1
- che non poteva svolgere attività lavorativa a causa delle sue condizioni di 4 salute e percepiva una pensione d'invalidità di euro 287,00 mensili;
- che non traeva alcun reddito dalle abitazioni di cui era nuda proprietaria;
- che dalla emissione della sentenza di separazione le esigenze economiche dei figli erano aumentate.
Ciò premesso, la resistente aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiedeva l'assegnazione della casa coniugale per abitarci con i figli maggiorenni non economicamente autonomi, un assegno divorzile di euro 300,00 al mese, un mantenimento per i figli a carico del padre di euro 700,00
(350,00 per ciascun figlio), ripartizione al 50% tra le parti delle spese straordinarie afferenti alla prole.
All'udienza presidenziale tenutasi il 28.09.2021 comparivano le parti personalmente ed il Presidente, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, faceva salvi i provvedimenti della separazione come vigenti, disponeva la corresponsione diretta del mantenimento del padre ai figli maggiorenni, autorizzava la al posteggio dell'autovettura nel giardino CP_1 dell'abitazione coniugale e rinviava per il prosieguo della causa avanti al Giudice istruttore.
Le difese delle parti depositavano le memorie integrative.
Il ricorrente deduceva che la casa coniugale era posta al primo piano di un fabbricato ristrutturato dai suoi genitori ed oggetto di donazione in suo favore nell'anno 2014, che aveva sostenuto la resistente nel percorso di cure ospedaliere, che aveva patito e perdonato un tradimento della moglie nel 2011, che l'INPS non aveva riconosciuto un'invalidità lavorativa totale ma nella misura del 75% alla resistente, la quale collaborava nell'attività imprenditoriale dei fratelli, di essere prossimo a dover lasciare l'alloggio nella caserma dove viveva, che sino al mese di marzo 2019 la era proprietaria di 12 abitazioni in comproprietà con i suoi CP_1 fratelli, che la malattia della resistente non pregiudicava lo svolgimento di normali attività quotidiane, che il figlio aveva percepito nel 2020 un reddito da Per_1 lavoro superiore a euro 4.000,00 e che non era più fiscalmente a carico dei genitori ma che non conosceva l'esatto importo degli importi percepiti dal figlio.
La difesa del concludeva e chiedeva al Tribunale, previa Parte_1 modifica dell'ordinanza presidenziale, l'assegnazione della casa coniugale ove abitare con i figli, in subordine, l'assegnazione di una parte dell'abitazione in quanto frazionabile e dotata di due accessi indipendenti, la revoca dell'assegno di 5 mantenimento dovuto alla e al figlio in quanto quest'ultimo era CP_1 Per_1 divenuto economicamente autonomo ed, in subordine, la riduzione dell'importo per il mantenimento o eventuale la conferma della somma di 600,00 al mese stabilita con la separazione.
Con la comparsa la resistente di contro deduceva che le domande svolte da controparte erano inammissibili in quanto non formulate nel ricorso introduttivo, che il figlio studente universitario, aveva svolto un breve apprendistato Per_1 sino alle dimissioni del 30.01.2022 e non era economicamente autonomo, che il figlio si era invece diplomato in informatica con il massimo dei voti e si era Per_2 iscritto presso l'Università di Economia, che i figli non avevano un positivo rapporto col padre e non avrebbero mai vissuto con lui presso l'abitazione coniugale, ristrutturata con danaro di entrambe le parti.
La resistente concludeva e chiedeva il rigetto delle avverse domande, un assegno divorzile di euro 300,00 al mese, la corresponsione di 350,00 al mese a carico del padre da corrispondersi direttamente a ciascun figlio per il mantenimento, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Entrambe le parti chiedevano, inoltre, l'emissione di una sentenza parziale sullo status.
All'udienza cartolare del 24.03.2022 il Giudice, lette le note depositate e le richieste delle parti, riservava la causa al Collegio per la sentenza parziale.
In data 01.04.2022 veniva emessa sentenza parziale di divorzio n. 408/2022
e dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti e con separata ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo del Giudice istruttore e concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.
Le difese delle parti depositavano le suddette memorie, insistevano per la modifica dei provvedimenti presidenziali e articolavano istanze di prova.
All'esito dell'udienza tenutasi il 05.04.2023 alla presenza dei difensori delle parti il Giudice disponeva l'audizione dei figli. e venivano ascoltati Per_1 Per_2 all'udienza del 30.06.2023 e il Giudice, a scioglimento della riserva assunta, letta la nota altresì depositata dalla difesa del il 10.10.2023, con ordinanza Parte_1 emessa in data 6.11.2023 disponeva la modifica dei provvedimenti presidenziali e quindi revocava l'assegno di mantenimento paterno per il figlio con Per_2 decorrenza dal mese di febbraio 2022, motivando nel senso che il figlio Per_2 deve ritenersi autonomo economicamente in quanto lo stesso ha un contratto di 6 lavoro, che seppure di apprendistato ed a termine, prevede una paga di 1.500,00 euro mensili e comprensivo di tredicesima, con scadenza ad aprile / maggio dell'anno 2024 e comprensivo di tredicesima mensilità. Con la medesima ordinanza il Giudice delegato rigettava le richieste di prova orali del ricorrente in quanto superflue ai fini della decisione e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, onerando le parti al deposito di aggiornata documentazione reddituale e la resistente, inoltre, al deposito dei contratti di lavoro dei figli.
All'esito del procedimento incidentale sub 1) introdotto dal del Parte_1
03.04.2024 il Giudice accoglieva il ricorso interposto e revocava l'obbligo del padre al mantenimento dell'altro figlio a far data dal mese di aprile 2024 in Per_1 quanto dalla documentazione depositata risulta che il figlio è Persona_3 divenuto indipendente economicamente in quanto lavora in Svizzera con uno stipendio mensile di circa 5.000,00 franchi svizzeri e che lo stesso ha rinunciato all'assegno di mantenimento a carico del padre.
Esaurita l'istruzione della causa, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni a mezzo di note scritte depositate telematicamente;
in particolare la resistente rinunciava alla domanda di assegnazione della casa coniugale, mentre il ricorrente insisteva nella richiesta di rigetto della domanda di attribuzione dell'assegno divorzile avanzata dalla per avere la resistente posto in vendita CP_1 gli immobili di cui era nuda proprietaria.
All'udienza cartolare del 05.02.25 il Giudice, viste le note suddette, rimetteva la causa al Collegio e assegnava i termini di cui all'art.190 c.p.c.
Le difese delle parti depositavano le comparse conclusionali e le memorie di replica e insistevano nell'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
Con memoria depositata il 01.09.2025 si costituiva in giudizio il nuovo procuratore della resistente per decesso del precedente difensore, si riportava ai pregressi scritti ed insisteva per l'accoglimento delle indicate conclusioni.
Motivi della decisione
In questa sede deve statuirsi solo in ordine alle ulteriori domande essendo già stata emessa sentenza parziale con la quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Sulla domanda di assegnazione della casa coniugale 7
Nulla deve essere disposto atteso che la resistente ha rinunciato in corso di causa alla domanda di assegnazione della casa coniugale e non ricorrono i presupposti per dare luogo all'assegnazione in favore del poiché i figli Parte_1 risiedono pero proprio conto in autonome abitazioni.
Deve, inoltre, essere consentito alla l'asporto del mobilio rivendicato CP_1 come proprio dalla ex abitazione familiare, da cui si è già allontanata con il figlio
, atteso che peraltro il resistente vi ha espressamente acconsentito nella Per_2 memoria di replica ex art. 190 c.p.c. e non vi è contestazione circa la proprietà del medesimo mobilio ed altri beni personali.
Sul mantenimento dei figli maggiorenni
Le parti hanno convenuto che i figli hanno raggiunto entrambi la piena indipendenza economica. Come già sopra indicato, entrambi i figli hanno raggiunto la indipendenza economica e il mantenimento a carico del padre è già stato revocato in corso di causa.
Considerata dunque la piena indipendenza economica raggiunta dai figli devono trovare conferma i provvedimenti di revoca al mantenimento disposti dal
Giudice istruttore e pertanto nulla deve essere disposto a carico del a Parte_1 favore dei figli.
Sull'assegno divorzile chiesto dalla
[...]
ha chiesto un assegno divorzile di euro 800,00 mensili a carico del Parte_2 ex coniuge, ha documentato le precarie condizioni di salute e ha dedotto che il suo stato di salute non le consente di trovare un impiego lavorativo. La resistente ha dedotto di avere inoltre limitazioni nello svolgimento di normali attività di vita quotidiana a causa delle periodiche cure per la malattia invalidante di cui è affetta.
Il ricorrente ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda e ha dedotto che la ha un'inidoneità lavorativa solo parziale, riconosciuta dall'INPS al 75%, che CP_1 percepisce una pensione di invalidità di 333,00 al mese finalizzata al suo sostentamento, che controparte ha prodotto in giudizio documentazione reddituale solo parziale per celare le sue effettive capacità economiche e che la stessa è titolare di un notevole compendio immobiliare. Inoltre, il ricorrente ha depositato in giudizio, da ultimo, un annuncio per la vendita degli immobili siti in 8
Sant'Egidio del Monte Albino (SA), paese di origine della , unitamente alle CP_1 note d'udienza del 07.02.25.
L'accertamento circa la ricorrenza dei presupposti per la percezione dell'assegno divorziale non può che svolgersi, ad avviso del Collegio, in virtù dei criteri offerti dalle Sezioni Unite n. 18827 del 2018.
La Corte di cassazione disegna il seguente percorso partendo dalla consapevolezza che la dissoluzione della comunità familiare determina un complessivo peggioramento delle condizioni economiche di entrambi i coniugi: si tratta in primo luogo “di accertare, preliminarmente, l'esistenza e l'entità dello squilibrio determinato dal divorzio (..) all'esito di tale preliminare doveroso accertamento può venire già in evidenza il profilo strettamente assistenziale dell'assegno qualora una sola delle parti non sia titolare di redditi propri e sia priva di redditi da lavoro”.
Il presupposto per il riconoscimento dell'assegno è la sussistenza di una sproporzione patrimoniale e/o reddituale tra l'ex-coniuge più debole economicamente e quello dotato delle maggiori potenzialità e occorre che tale sproporzione trovi ragione e motivo nelle differenti scelte personali e professionali condotte nella vita matrimoniale.
Si dovrà quindi procedere ad una comparazione delle condizioni economico- patrimoniali delle parti e qualora risultasse che il richiedente è privo di mezzi adeguati, altrimenti oggettivamente impossibilitato a procurarseli, dovranno accertarsi le cause di questa sperequazione alla luce dei parametri indicati all'art. 5 sesto comma della Legge n. 898/1970. All'esito di tali valutazioni dovrà quindi quantificarsi l'assegno divorzile, non rapportandolo (più) al pregresso tenore di vita familiare, né all'autosufficienza economica del richiedente, ma assicurando all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo fornito al nucleo familiare, alla creazione del patrimonio comune, con eventuale sacrificio di proprie aspettative personali e professionali, nonché in relazione alla età, alla durata del matrimonio e ad una prognosi probabilistica futura.
Il Collegio osserva che parte ricorrente è un militare di professione ed ha depositato dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante la data del
05.06.2024, le buste paga annualità 2021-2024 con una retribuzione media mensile di circa 1.850,00 netti, estratti della carta di credito e del conto corrente Banca
ING Direct con relative movimentazioni ed un saldo finale al 31.03.2024 di euro
1.163,61, visura catastale dell'immobile di proprietà, dichiarazione dei redditi modello 730 per le annualità 2022-2024 con un reddito complessivo dichiarato 9 per l'anno 2024 di euro 39.801,00, libretto postale con giacenza di 4.900,00 euro.
Inoltre il ricorrente risulta anche proprietario in via esclusiva dell'abitazione familiare da cui la resistente si è già allontanata.
Parte resistente ha depositato dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del
27.05.2024, gli estratti del conto corrente Banco Posta n. 1040741165 con movimentazioni dal 02.01.2021 al 28.12.2023 e un saldo finale di euro 25,81, gli estratti del conto corrente Banco Posta n. 1046802136 dal 02.01.2021 al
22.12.2023 con saldo finale di euro 1.084,00, lista movimentazione dei conti per l'annualità 2024, dichiarazione dei redditi anni di imposta 2022 e 2023.
Sulla base delle documentate situazioni economiche, l'assegno richiesto dalla resistente appare accoglibile ma in misura inferiore rispetto alla richiesta della resistente, risultando per il Collegio la richiesta di attribuzione della somma di euro
800,00 al mese della non proporzionata rispetto alle condizioni economiche CP_1
e patrimoniali delle parti.
Ai fini del riconoscimento del diritto deve infatti tenersi conto non solo della situazione reddituale ma anche del patrimonio immobiliare di ciascuna delle parti.
Con riferimento al requisito assistenziale deve rilevarsi che la ha CP_1 depositato in corso di causa documentazione medica attestante le infermità di cui
è affetta, ed in particolare un referto rilasciato in data 26/4/2021 dal Policlinico
“Gemelli” di Roma in cui si legge: “Visita neurologica: paziente affetta da trombicitemia evoluta in policitemia seguita presso l'ematologia di questo policlinico. È seguita presso questo ambulatorio per sindrome ansioso-depressiva in trattamento farmacologico e psicoterapico. Recente intervento di isterectomia per fibromatosi uterina complicato da embolia polmonare”. Inoltre, sono stati allegati due verbali della Commissione Medica per l'Accertamento dell'Invalidità Civile e dell'Handicap presso l'INPS di Roma, nei quali sono state riconosciute alla Sig.ra , nel primo, un'invalidità del 75% “con riduzione CP_1 permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 D.L.
509/88”, e, nell'altro, una condizione “di portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 5.2.1992, n. 104”, ed altri due verbali redatti in data
20.02.2025 che hanno confermato la percentuale del 75% dell'invalidità civile, senza necessità di revisione, ed il grave handicap di cui la stessa è portatrice.
Il Tribunale ritiene pertanto equo attribuire alla resistente un assegno divorzile di euro 300,00 al mese con decorrenza ed aggiornamento annuale secondo gli indici Istat decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza. 10
Tale assegno viene quindi stabilito alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dalla alla conduzione della vita familiare, nonché in CP_1 relazione alla durata del matrimonio (24 anni fino alla sentenza parziale) ed all'età dell'avente diritto (49 anni), alle sue condizioni di salute, alle proprietà immobiliari
– tenuto conto anche delle potenziali entrate economiche derivanti dalla vendita dei medesimi - dovendosi attribuire infatti all'erogazione oltre che natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza,
11/03/2022, n. 8057).
La natura della decisione, unitamente alla soccombenza reciproca delle parti, giustifica l'integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 491/2021 R.G.A.C., vista la sentenza parziale emessa in corso di causa, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
1) dispone il non luogo a provvedere sulla domanda di assegnazione della casa coniugale per le ragioni indicate in parte motiva, autorizzando la resistente all'asporto dei beni personali e del mobilio elencato dalla ex casa coniugale entro
60 giorni dalla pubblicazione della sentenza;
2) conferma la revoca del mantenimento ordinario e straordinario dei figli maggiorenni a carico del con decorrenza rispettivamente per il figlio Parte_1
dal mese di febbraio 2022 e per il figlio dal Persona_4 Persona_3 mese di aprile 2024, in quanto divenuti nelle more del giudizio economicamente autonomi;
3) accoglie la domanda di attribuzione dell'assegno divorzile della resistente e per l'effetto pone a carico di l'obbligo di Parte_1 corrispondere a , entro il giorno 5 di ciascun mese, la somma di euro CP_1
300,00 al mese con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza, da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT;
11
4) dichiara la compensazione integrale delle spese del giudizio.
Così deciso, in Civitavecchia il 18 novembre 2025.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso