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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 06/10/2025, n. 1400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1400 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
R EP UBBLI C A ITAL I AN A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. NN D'ON Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. NA AN NC Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 725/2019 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. GILIBERTI
PASQUALE PEC: Email_1 appellante contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
pro tempore, con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI CP_2
PALERMO, PEC: Email_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_3 patrocinio degli avv.ti ALBERTO VITA SAMORY, PEC:
OS FE DI RO PEC: Email_3
e MARINO TORRE PEC: Email_4
Email_5 appellati
Conclusioni: per l'appellante piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
- accogliere l'appello con quest'atto proposto e, facendovi diritto, in riforma della sentenza appellata, fare luogo alle conclusioni precisate con l'atto di citazione e con la comparsa conclusionale del giudizio di primo grado che qui di seguito si trascrivono:
- condannare il e la in solido fra loro, in Controparte_1 CP_3 persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, ed in favore della società attrice “
[...]
al pagamento, a titolo di risarcimento di tutti i danni da quest'ultima subiti, della Pt_1 differenza fra la somma di € 2.725.692,29 come determinata in atto di citazione, e la somma versata durante il giudizio di primo grado, o di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo;
- in via subordinata condannare la banca concessionaria ed il MISE, in solido fra CP_3 loro, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, ed in favore della società odierna attrice “ al pagamento della somma di € 241.764,00 quale differenza fra la Parte_1 somma di € 1.494.648,00 concessa con il decreto provvisorio del n. 125610 del 23.06.2003 e quella complessivamente erogata di € 1.242.388,79, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a partire dal 22.06.2007 data in cui è stato realizzato l'investimento in oggetto, oltre alla restituzione della somma di € 10.495,21 indebitamente trattenuta dalla banca per interessi sull'erogazione della prima quota;
- ed ancora in via ulteriormente subordinata condannare la banca concessionaria ed CP_3 il MISE, in solido fra loro, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, ed in favore della “ al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria Parte_1 sulla somma di € 744.172,79 erogata il 31.07.2017 a far data dal giorno 22.06.2007 data in cui
è stato ultimato l'investimento in oggetto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Per il Controparte_1
Pag. 2 di 10 VOGLIA LA CORTE DI APPELLO
- respingere integralmente, perché manifestamente infondato, l'appello avversario.
Con vittoria di spese
Per Controparte_3
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Palermo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, per
l'evidente insussistenza di gravi e fondati motivi, nonché per il difetto di motivazione e di prova in ordine a tale istanza;
in rito, dichiarare inammissibile ex artt. 342, 348-bis e 348-ter c.p.c. l'appello proposto da per la riforma della sentenza n. 897 del 20 febbraio 2019 emessa dal Tribunale di Parte_1
Palermo, per tutte le ragioni esposte nel presente atto;
nel merito, confermare la sentenza di primo grado e, per l'effetto, respingere le domande Part proposte da contro per tutte le ragioni esposte nel presente atto;
Controparte_3
in ogni caso, condannare l'appellante principale alla rifusione delle spese di lite per il presente grado di giudizio, da liquidare secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, oltre accessori di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la conveniva dinanzi al Parte_1
Tribunale di Palermo il e la Controparte_1 [...]
(oggi ) chiedendone la condanna al pagamento della Controparte_4 CP_3
complessiva somma di € 2.725.692,29.
2. A tal fine premetteva, in sintesi:
- Che in data 21.11.2002 aveva avanzato domanda al Controparte_5
per conseguire le agevolazioni previste dalla l. 488/1992 per la
[...] realizzazione di un nuovo impianto produttivo per la fabbricazione di strutture metalliche sito a Trapani;
- Che il con decreto del 23.6.2003 aveva Controparte_5 disposto in suo favore un contributo di € 1.494.648 da erogarsi a cura della banca concessionaria in tre quote;
Pag. 3 di 10 - Che in data 2.10.2003 veniva erogata la prima quota di € 498.216,00 garantita da polizza fideiussoria;
Part
- Che avviati i lavori, la comunicava alla banca concessionaria di aver raggiunto la percentuale del 68,47% e chiedeva, pertanto, l'erogazione della seconda quota;
- Che, tuttavia, con nota del 21.11.2006 il MISE comunicava l'avvio del procedimento di revoca del finanziamento, poiché dalla certificazione antimafia erano risultati alcuni carichi pendenti nei confronti Part dell'amministratore della;
Part
- Che in data 26.6.2007 la comunicava di aver concluso i lavori e trasmetteva la relativa documentazione;
- Che in data 18.9.2008 il MISE comunicava che erano venuti meno i presupposti per la revoca del finanziamento e indicava alla banca concessionaria di procedere agli ulteriori adempimenti;
- Che la Banca concessionaria, nonostante quanto comunicato dal MISE, non erogava la seconda e la terza quota del finanziamento.
- Che, chiedeva, quindi, la condanna delle convenute al pagamento delle suddette quote, maggiorate degli interessi e dell'ulteriore danno per un totale di € 2.725.692,29.
3. Si costituivano in giudizio sia il sia la Banca concessionaria i quali CP_1
eccepivano il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo.
4. La banca concessionaria eccepiva, altresì, la sussistenza di irregolarità urbanistiche che ostavano all'erogazione delle restanti quote del finanziamento.
5. Con sentenza non definitiva n. 2188/2016 il Tribunale di Palermo affermava la giurisdizione del giudice ordinario, considerato che il procedimento di revoca non era stato mai avviato e che era incontroverso il mancato pagamento delle ultime due quote del finanziamento, e rimetteva la causa sul ruolo disponendo una consulenza tecnica d'ufficio.
Pag. 4 di 10 6. Nelle more del giudizio di primo grado, inoltre, con nota del 13.1.2017 il MISE invitava la banca concessionaria a rivedere la propria posizione alla luce delle intervenute modifiche legislative che avevano determinato l'abolizione del rispetto degli indici occupazionali. La banca concessionaria comunicava l'annullamento della proposta di revoca e procedeva alla redazione dello stato finale, riducendo, tuttavia, il contributo da € 1.494.648 a € 1.252.884 e, pertanto provvedeva all'erogazione della Part somma di € 744.172,79, di cui € 200.000 in favore del CR IA (cui la aveva ceduto parte del credito) e i restanti € 544.172,79 direttamente alla Parte_1
7. Con sentenza n. 897/2019 pubblicata il 20.2.2019 il Tribunale dichiarava cessata la materia del contendere sulla domanda di erogazione del finanziamento, respingeva la domanda di danni e dichiarava inammissibile perché tardiva la domanda introdotta con le memorie conclusive e diretta ad ottenere la differenza tra l'ammontare del finanziamento originario e quello effettivamente erogato, per Part l'illegittima esclusione di alcune voci. Condannava la al pagamento dei due terzi delle spese di lite e al pagamento delle spese di CTU.
8. Il Tribunale motivava la decisione rilevando che, secondo quanto accertato dal
CTU, alla data della conclusione del progetto le opere presentavano delle difformità
e, segnatamente, il mancato rispetto del termine temporale di ultimazione del progetto, l'inottemperanza di trasmissione della documentazione finale di spesa nel termine di sei mesi, il mancato rispetto degli impegni assunti con riguardo all'assunzione di personale e che la mancata revoca del finanziamento è stata possibile solo in virtù del mutato quadro normativo che ha permesso “una maggiore flessibilità nello scostamento dai parametri occupazionali e la sopravvenuta Part irrilevanza delle carenze urbanistiche”. Evidenziava, quindi, che la aveva potuto avvantaggiarsi delle più favorevoli novità normative anche grazie all'ampio tempo trascorso tra l'avvio del progetto, la sua conclusione e il pagamento del saldo. Tale lungo lasso di tempo, secondo il Tribunale, lungi dall'essere foriero di danni, come prospettato dall'attrice, ha consentito che il finanziamento potesse essere erogato, essendo al contrario probabile che, se si fosse concluso per tempo il procedimento, sarebbe intervenuta la revoca. Ha poi ritenuto inammissibile la domanda relativa alla
Pag. 5 di 10 diversa misura tra quanto erogato e quanto originariamente ammesso a finanziamento, richiesta solo con le memorie conclusive, essendo già intervenuta all'epoca della notifica della citazione la modifica normativa più favorevole.
9. Con atto di citazione ritualmente notificato la ha proposto appello Parte_1
avverso la predetta sentenza chiedendone la riforma con l'accoglimento delle conclusioni indicate in epigrafe.
10. Si sono costituiti sia il sia la Controparte_6 CP_3
che hanno chiesto respingersi l'appello.
11. Va disattesa, anzitutto, la preliminare eccezione di inammissibilità del gravame, sollevata dalla in relazione alla previsione di cui all'art.342 cpc. CP_3
L'indicazione dei motivi richiesta dall'art. 342 cpc, pur dopo la novella introdotta dall'art. 54, L. 134/2012, non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'appello, richiedendosi invece soltanto un'enunciazione chiara ed univoca sia della domanda rivolta al giudice del gravame sia delle ragioni della doglianza: l'atto introduttivo risponde ad entrambi i requisiti perché indica, pur in difetto delle formule sacramentali, che la norma comunque non richiede, le ragioni ed il contenuto della domanda nonché le critiche, in fatto e in diritto, mosse alla decisione del primo giudice e le relative modifiche. La Cassazione ha ribadito che l'art. 342 cpc non esige un progetto alternativo di sentenza, un vacuo formalismo, né alcuna trascrizione della sentenza impugnata, ma la chiara ed inequivoca indicazione delle censure. (Cass. civ. sez. III,
10916/17).
12. Inoltre, va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348bis c.p.c. sollevata sempre da già implicitamente respinta dalla CP_3
Corte mediante il rinvio per la precisazione delle conclusioni.
13. Tanto premesso si osserva quanto segue.
14. L'appellante si duole che il Tribunale abbia ritenuto che le opere realizzate fossero difformi dal progetto finanziato e che soltanto grazie alle successive modifiche normative sia stato possibile per la SEO ottenere il finanziamento. Assume, in proposito, che le opere sono state completate nei tempi previsti, che le difformità
Pag. 6 di 10 edilizie erano trascurabili e che il mancato rispetto degli indicatori occupazionali, pur se abolito con il d.l. 83/2012, non era mai stato considerato quale motivo della proposta di revoca.
15. Assume, dunque, che il Tribunale non avrebbe dovuto pronunciare la cessazione della materia del contendere, poiché questa può essere dichiarata solo nel caso in cui la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, circostanza non ricorrente nel caso di specie.
16. Le doglianze non sono fondate.
17. L'appellante sostiene, in estrema sintesi, che il Tribunale avrebbe errato nell'affermare che egli si sia giovato del lungo termine trascorso, posto che il finanziamento avrebbe potuto essere erogato già all'epoca della conclusione dei lavori, essendo stati questi eseguiti in conformità al progetto.
18. Tuttavia, tale conclusione risulta smentita non tanto dagli accertamenti eseguiti dal CTU nel corso del giudizio di primo grado, quanto piuttosto dalla documentazione versata in atti.
19. In particolare, nella relazione sullo stato finale del programma del 29.9.2009 (a distanza di due anni dal completamento delle opere), evidenziava che non CP_3
risultava possibile “attestare la regolarità tecnico-amministrativa del complesso” e che, pertanto, “il programma di investimenti, nella sua totalità, non può essere ammesso alle agevolazioni”. Ed ancora con la nota del 27.12.2011 CP_3
confermava la propria proposta di revoca in considerazione del mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati con il programma agevolato, tra i quali il mancato raggiungimento degli indici occupazionali.
20. Contrariamente all'assunto dell'appellante, inoltre, le superiori circostanze sono state confermate da anche in occasione della redazione dello stato CP_3
finale del 22.2.2017, ove, appunto, si legge: “Si ritiene, quindi, in ragione di quanto detto, che, in fase di relazione finale di spesa, la abbia agito in piena Controparte_7 osservanza della normativa vigente e delle direttive interpretative dettate all'epoca dal
a ragione dichiarando che, alla data del 22/6/2007 (entrata in funzione degli CP_1 impianti) e del 10/1/2008 (entrata a regime) "le opere murarie non risultavano completate in conformità alle autorizzazioni rilasciate e veniva pertanto a mancare la organicità e la
Pag. 7 di 10 funzionalità del programma visto che non esistevano i presupposti per il rilascio del certificato di agibilità". Tuttavia, in considerazione della comunicazione MISE del 13/1/2017, prot.
3151, nella quale si richiamano, tra l'altro, 'intervenute sostanziali modifiche alla normativa che disciplina la 1. 488/92 a seguito di alcune risposte a specifici quesiti da parte delle banche concessionarie circa l'ottenimento dell'agibilità oltre al termine di ultimazione dei programmi agevolati", in considerazione dell'ultimazione, avvenuta nei termini, della gran parte dell'investimento (escluse quindi alcune sistemazioni esterne il cui tardato completamento non ha impedito l'utilizzo pieno dello stabilimento produttivo), e, infine, in considerazione della marginalità delle opere realizzate in difformità con il primo permesso edilizio (PUA
13/06), si ritiene di affermare, oggi, che l'impresa abbia dimostrato di aver realizzato, al
22/6/2007, un investimento rispondente, per destinazione d'uso e conformità delle opere ai provvedimenti autorizzativi emessi, ai vigenti specifici vincoli edilizi e di destinazione d'uso in relazione all'attività svolta”.
21. Quanto appena espresso evidenzia che, all'epoca, il progetto non avrebbe potuto essere finanziato, sicchè il Tribunale ha correttamente ritenuto che la SEO si sia avvantaggiata del tempo trascorso e della nuova normativa medio tempore intervenuta.
22. Ne consegue che va condivisa la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, sebbene essa debba essere limitata alla quota di finanziamento effettivamente erogata.
23. Le considerazioni appena espresse rendono, altresì, evidente l'infondatezza della domanda di risarcimento danni, di tal che va confermata la statuizione di rigetto del primo giudice.
24. L'appellante censura, inoltre, la sentenza per aver dichiarato inammissibile la domanda di pagamento della somma di € 241.764 pari alla differenza tra l'importo originariamente ammesso a finanziamento e quanto effettivamente erogato, trattandosi non già di mutatio libelli, bensì di una consentita emendatio libelli.
25. La doglianza non merita accoglimento.
26. Sul punto è sufficiente evidenziare che anche qualora, in ipotesi, la si dovesse qualificare come emendatio libelli, la domanda è comunque inammissibile, perché avanzata non solo oltre il termine di ammissibilità normativamente previsto, ossia le
Pag. 8 di 10 memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. (da ultimo Cass. 4410/2025), ma anche oltre la prima difesa utile, essendo stata proposta soltanto in sede di comparsa conclusionale.
27. L'appellante si duole, infine, della condanna alle spese di lite e di CTU ed evidenzia, in proposito, che, se non avesse incoato il giudizio, né il MISE, né la banca concessionaria avrebbero concluso il procedimento di finanziamento.
28. La doglianza è fondata nei limiti di cui appresso.
29. In disparte le ragioni che hanno condotto alla erogazione del finanziamento in Part corso di causa, va rilevato che la è risultata parzialmente vittoriosa rispetto alle domande avanzate con l'atto di citazione, di tal che non avrebbe potuto essere condannata al pagamento delle spese di lite.
30. Piuttosto, attesa la reciproca soccombenza, le spese avrebbero dovuto essere compensate e, pertanto, la sentenza va riformata in punto di spese di lite. Part
31. Del pari, le spese di CTU avrebbero dovuto essere poste a carico della soltanto per metà, dovendo porsi la restante metà a carico dei convenuti, in solido tra loro.
32. L'appello va, in definitiva, accolto limitatamente al capo riguardante le spese, mentre va respinto con riguardo agli altri motivi di appello.
33. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite anche in questo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, uditi i procuratori delle parti,
- In parziale accoglimento dell'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Palermo n. 897/2019 pubblicata il 20.2.2019 proposto da nei confronti Parte_1
del compensa le spese di lite Controparte_8 del giudizio di primo grado e pone le spese di CTU a carico di per Parte_1
metà, e per la restante metà a carico del e Controparte_6 di in solido tra loro. CP_3
- Conferma nel resto l'impugnata sentenza,
- Compensa le spese di questo grado.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello del 16 luglio 2025 Pag. 9 di 10 Il Consigliere est.
NA AN NC
Il Presidente
NN D'ON
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. NN D'ON e dal Consigliere relatore NA AN NC, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
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[...]
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. NN D'ON Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. NA AN NC Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 725/2019 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. GILIBERTI
PASQUALE PEC: Email_1 appellante contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
pro tempore, con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI CP_2
PALERMO, PEC: Email_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_3 patrocinio degli avv.ti ALBERTO VITA SAMORY, PEC:
OS FE DI RO PEC: Email_3
e MARINO TORRE PEC: Email_4
Email_5 appellati
Conclusioni: per l'appellante piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
- accogliere l'appello con quest'atto proposto e, facendovi diritto, in riforma della sentenza appellata, fare luogo alle conclusioni precisate con l'atto di citazione e con la comparsa conclusionale del giudizio di primo grado che qui di seguito si trascrivono:
- condannare il e la in solido fra loro, in Controparte_1 CP_3 persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, ed in favore della società attrice “
[...]
al pagamento, a titolo di risarcimento di tutti i danni da quest'ultima subiti, della Pt_1 differenza fra la somma di € 2.725.692,29 come determinata in atto di citazione, e la somma versata durante il giudizio di primo grado, o di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo;
- in via subordinata condannare la banca concessionaria ed il MISE, in solido fra CP_3 loro, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, ed in favore della società odierna attrice “ al pagamento della somma di € 241.764,00 quale differenza fra la Parte_1 somma di € 1.494.648,00 concessa con il decreto provvisorio del n. 125610 del 23.06.2003 e quella complessivamente erogata di € 1.242.388,79, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a partire dal 22.06.2007 data in cui è stato realizzato l'investimento in oggetto, oltre alla restituzione della somma di € 10.495,21 indebitamente trattenuta dalla banca per interessi sull'erogazione della prima quota;
- ed ancora in via ulteriormente subordinata condannare la banca concessionaria ed CP_3 il MISE, in solido fra loro, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, ed in favore della “ al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria Parte_1 sulla somma di € 744.172,79 erogata il 31.07.2017 a far data dal giorno 22.06.2007 data in cui
è stato ultimato l'investimento in oggetto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Per il Controparte_1
Pag. 2 di 10 VOGLIA LA CORTE DI APPELLO
- respingere integralmente, perché manifestamente infondato, l'appello avversario.
Con vittoria di spese
Per Controparte_3
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Palermo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, per
l'evidente insussistenza di gravi e fondati motivi, nonché per il difetto di motivazione e di prova in ordine a tale istanza;
in rito, dichiarare inammissibile ex artt. 342, 348-bis e 348-ter c.p.c. l'appello proposto da per la riforma della sentenza n. 897 del 20 febbraio 2019 emessa dal Tribunale di Parte_1
Palermo, per tutte le ragioni esposte nel presente atto;
nel merito, confermare la sentenza di primo grado e, per l'effetto, respingere le domande Part proposte da contro per tutte le ragioni esposte nel presente atto;
Controparte_3
in ogni caso, condannare l'appellante principale alla rifusione delle spese di lite per il presente grado di giudizio, da liquidare secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, oltre accessori di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la conveniva dinanzi al Parte_1
Tribunale di Palermo il e la Controparte_1 [...]
(oggi ) chiedendone la condanna al pagamento della Controparte_4 CP_3
complessiva somma di € 2.725.692,29.
2. A tal fine premetteva, in sintesi:
- Che in data 21.11.2002 aveva avanzato domanda al Controparte_5
per conseguire le agevolazioni previste dalla l. 488/1992 per la
[...] realizzazione di un nuovo impianto produttivo per la fabbricazione di strutture metalliche sito a Trapani;
- Che il con decreto del 23.6.2003 aveva Controparte_5 disposto in suo favore un contributo di € 1.494.648 da erogarsi a cura della banca concessionaria in tre quote;
Pag. 3 di 10 - Che in data 2.10.2003 veniva erogata la prima quota di € 498.216,00 garantita da polizza fideiussoria;
Part
- Che avviati i lavori, la comunicava alla banca concessionaria di aver raggiunto la percentuale del 68,47% e chiedeva, pertanto, l'erogazione della seconda quota;
- Che, tuttavia, con nota del 21.11.2006 il MISE comunicava l'avvio del procedimento di revoca del finanziamento, poiché dalla certificazione antimafia erano risultati alcuni carichi pendenti nei confronti Part dell'amministratore della;
Part
- Che in data 26.6.2007 la comunicava di aver concluso i lavori e trasmetteva la relativa documentazione;
- Che in data 18.9.2008 il MISE comunicava che erano venuti meno i presupposti per la revoca del finanziamento e indicava alla banca concessionaria di procedere agli ulteriori adempimenti;
- Che la Banca concessionaria, nonostante quanto comunicato dal MISE, non erogava la seconda e la terza quota del finanziamento.
- Che, chiedeva, quindi, la condanna delle convenute al pagamento delle suddette quote, maggiorate degli interessi e dell'ulteriore danno per un totale di € 2.725.692,29.
3. Si costituivano in giudizio sia il sia la Banca concessionaria i quali CP_1
eccepivano il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo.
4. La banca concessionaria eccepiva, altresì, la sussistenza di irregolarità urbanistiche che ostavano all'erogazione delle restanti quote del finanziamento.
5. Con sentenza non definitiva n. 2188/2016 il Tribunale di Palermo affermava la giurisdizione del giudice ordinario, considerato che il procedimento di revoca non era stato mai avviato e che era incontroverso il mancato pagamento delle ultime due quote del finanziamento, e rimetteva la causa sul ruolo disponendo una consulenza tecnica d'ufficio.
Pag. 4 di 10 6. Nelle more del giudizio di primo grado, inoltre, con nota del 13.1.2017 il MISE invitava la banca concessionaria a rivedere la propria posizione alla luce delle intervenute modifiche legislative che avevano determinato l'abolizione del rispetto degli indici occupazionali. La banca concessionaria comunicava l'annullamento della proposta di revoca e procedeva alla redazione dello stato finale, riducendo, tuttavia, il contributo da € 1.494.648 a € 1.252.884 e, pertanto provvedeva all'erogazione della Part somma di € 744.172,79, di cui € 200.000 in favore del CR IA (cui la aveva ceduto parte del credito) e i restanti € 544.172,79 direttamente alla Parte_1
7. Con sentenza n. 897/2019 pubblicata il 20.2.2019 il Tribunale dichiarava cessata la materia del contendere sulla domanda di erogazione del finanziamento, respingeva la domanda di danni e dichiarava inammissibile perché tardiva la domanda introdotta con le memorie conclusive e diretta ad ottenere la differenza tra l'ammontare del finanziamento originario e quello effettivamente erogato, per Part l'illegittima esclusione di alcune voci. Condannava la al pagamento dei due terzi delle spese di lite e al pagamento delle spese di CTU.
8. Il Tribunale motivava la decisione rilevando che, secondo quanto accertato dal
CTU, alla data della conclusione del progetto le opere presentavano delle difformità
e, segnatamente, il mancato rispetto del termine temporale di ultimazione del progetto, l'inottemperanza di trasmissione della documentazione finale di spesa nel termine di sei mesi, il mancato rispetto degli impegni assunti con riguardo all'assunzione di personale e che la mancata revoca del finanziamento è stata possibile solo in virtù del mutato quadro normativo che ha permesso “una maggiore flessibilità nello scostamento dai parametri occupazionali e la sopravvenuta Part irrilevanza delle carenze urbanistiche”. Evidenziava, quindi, che la aveva potuto avvantaggiarsi delle più favorevoli novità normative anche grazie all'ampio tempo trascorso tra l'avvio del progetto, la sua conclusione e il pagamento del saldo. Tale lungo lasso di tempo, secondo il Tribunale, lungi dall'essere foriero di danni, come prospettato dall'attrice, ha consentito che il finanziamento potesse essere erogato, essendo al contrario probabile che, se si fosse concluso per tempo il procedimento, sarebbe intervenuta la revoca. Ha poi ritenuto inammissibile la domanda relativa alla
Pag. 5 di 10 diversa misura tra quanto erogato e quanto originariamente ammesso a finanziamento, richiesta solo con le memorie conclusive, essendo già intervenuta all'epoca della notifica della citazione la modifica normativa più favorevole.
9. Con atto di citazione ritualmente notificato la ha proposto appello Parte_1
avverso la predetta sentenza chiedendone la riforma con l'accoglimento delle conclusioni indicate in epigrafe.
10. Si sono costituiti sia il sia la Controparte_6 CP_3
che hanno chiesto respingersi l'appello.
11. Va disattesa, anzitutto, la preliminare eccezione di inammissibilità del gravame, sollevata dalla in relazione alla previsione di cui all'art.342 cpc. CP_3
L'indicazione dei motivi richiesta dall'art. 342 cpc, pur dopo la novella introdotta dall'art. 54, L. 134/2012, non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'appello, richiedendosi invece soltanto un'enunciazione chiara ed univoca sia della domanda rivolta al giudice del gravame sia delle ragioni della doglianza: l'atto introduttivo risponde ad entrambi i requisiti perché indica, pur in difetto delle formule sacramentali, che la norma comunque non richiede, le ragioni ed il contenuto della domanda nonché le critiche, in fatto e in diritto, mosse alla decisione del primo giudice e le relative modifiche. La Cassazione ha ribadito che l'art. 342 cpc non esige un progetto alternativo di sentenza, un vacuo formalismo, né alcuna trascrizione della sentenza impugnata, ma la chiara ed inequivoca indicazione delle censure. (Cass. civ. sez. III,
10916/17).
12. Inoltre, va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348bis c.p.c. sollevata sempre da già implicitamente respinta dalla CP_3
Corte mediante il rinvio per la precisazione delle conclusioni.
13. Tanto premesso si osserva quanto segue.
14. L'appellante si duole che il Tribunale abbia ritenuto che le opere realizzate fossero difformi dal progetto finanziato e che soltanto grazie alle successive modifiche normative sia stato possibile per la SEO ottenere il finanziamento. Assume, in proposito, che le opere sono state completate nei tempi previsti, che le difformità
Pag. 6 di 10 edilizie erano trascurabili e che il mancato rispetto degli indicatori occupazionali, pur se abolito con il d.l. 83/2012, non era mai stato considerato quale motivo della proposta di revoca.
15. Assume, dunque, che il Tribunale non avrebbe dovuto pronunciare la cessazione della materia del contendere, poiché questa può essere dichiarata solo nel caso in cui la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, circostanza non ricorrente nel caso di specie.
16. Le doglianze non sono fondate.
17. L'appellante sostiene, in estrema sintesi, che il Tribunale avrebbe errato nell'affermare che egli si sia giovato del lungo termine trascorso, posto che il finanziamento avrebbe potuto essere erogato già all'epoca della conclusione dei lavori, essendo stati questi eseguiti in conformità al progetto.
18. Tuttavia, tale conclusione risulta smentita non tanto dagli accertamenti eseguiti dal CTU nel corso del giudizio di primo grado, quanto piuttosto dalla documentazione versata in atti.
19. In particolare, nella relazione sullo stato finale del programma del 29.9.2009 (a distanza di due anni dal completamento delle opere), evidenziava che non CP_3
risultava possibile “attestare la regolarità tecnico-amministrativa del complesso” e che, pertanto, “il programma di investimenti, nella sua totalità, non può essere ammesso alle agevolazioni”. Ed ancora con la nota del 27.12.2011 CP_3
confermava la propria proposta di revoca in considerazione del mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati con il programma agevolato, tra i quali il mancato raggiungimento degli indici occupazionali.
20. Contrariamente all'assunto dell'appellante, inoltre, le superiori circostanze sono state confermate da anche in occasione della redazione dello stato CP_3
finale del 22.2.2017, ove, appunto, si legge: “Si ritiene, quindi, in ragione di quanto detto, che, in fase di relazione finale di spesa, la abbia agito in piena Controparte_7 osservanza della normativa vigente e delle direttive interpretative dettate all'epoca dal
a ragione dichiarando che, alla data del 22/6/2007 (entrata in funzione degli CP_1 impianti) e del 10/1/2008 (entrata a regime) "le opere murarie non risultavano completate in conformità alle autorizzazioni rilasciate e veniva pertanto a mancare la organicità e la
Pag. 7 di 10 funzionalità del programma visto che non esistevano i presupposti per il rilascio del certificato di agibilità". Tuttavia, in considerazione della comunicazione MISE del 13/1/2017, prot.
3151, nella quale si richiamano, tra l'altro, 'intervenute sostanziali modifiche alla normativa che disciplina la 1. 488/92 a seguito di alcune risposte a specifici quesiti da parte delle banche concessionarie circa l'ottenimento dell'agibilità oltre al termine di ultimazione dei programmi agevolati", in considerazione dell'ultimazione, avvenuta nei termini, della gran parte dell'investimento (escluse quindi alcune sistemazioni esterne il cui tardato completamento non ha impedito l'utilizzo pieno dello stabilimento produttivo), e, infine, in considerazione della marginalità delle opere realizzate in difformità con il primo permesso edilizio (PUA
13/06), si ritiene di affermare, oggi, che l'impresa abbia dimostrato di aver realizzato, al
22/6/2007, un investimento rispondente, per destinazione d'uso e conformità delle opere ai provvedimenti autorizzativi emessi, ai vigenti specifici vincoli edilizi e di destinazione d'uso in relazione all'attività svolta”.
21. Quanto appena espresso evidenzia che, all'epoca, il progetto non avrebbe potuto essere finanziato, sicchè il Tribunale ha correttamente ritenuto che la SEO si sia avvantaggiata del tempo trascorso e della nuova normativa medio tempore intervenuta.
22. Ne consegue che va condivisa la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, sebbene essa debba essere limitata alla quota di finanziamento effettivamente erogata.
23. Le considerazioni appena espresse rendono, altresì, evidente l'infondatezza della domanda di risarcimento danni, di tal che va confermata la statuizione di rigetto del primo giudice.
24. L'appellante censura, inoltre, la sentenza per aver dichiarato inammissibile la domanda di pagamento della somma di € 241.764 pari alla differenza tra l'importo originariamente ammesso a finanziamento e quanto effettivamente erogato, trattandosi non già di mutatio libelli, bensì di una consentita emendatio libelli.
25. La doglianza non merita accoglimento.
26. Sul punto è sufficiente evidenziare che anche qualora, in ipotesi, la si dovesse qualificare come emendatio libelli, la domanda è comunque inammissibile, perché avanzata non solo oltre il termine di ammissibilità normativamente previsto, ossia le
Pag. 8 di 10 memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. (da ultimo Cass. 4410/2025), ma anche oltre la prima difesa utile, essendo stata proposta soltanto in sede di comparsa conclusionale.
27. L'appellante si duole, infine, della condanna alle spese di lite e di CTU ed evidenzia, in proposito, che, se non avesse incoato il giudizio, né il MISE, né la banca concessionaria avrebbero concluso il procedimento di finanziamento.
28. La doglianza è fondata nei limiti di cui appresso.
29. In disparte le ragioni che hanno condotto alla erogazione del finanziamento in Part corso di causa, va rilevato che la è risultata parzialmente vittoriosa rispetto alle domande avanzate con l'atto di citazione, di tal che non avrebbe potuto essere condannata al pagamento delle spese di lite.
30. Piuttosto, attesa la reciproca soccombenza, le spese avrebbero dovuto essere compensate e, pertanto, la sentenza va riformata in punto di spese di lite. Part
31. Del pari, le spese di CTU avrebbero dovuto essere poste a carico della soltanto per metà, dovendo porsi la restante metà a carico dei convenuti, in solido tra loro.
32. L'appello va, in definitiva, accolto limitatamente al capo riguardante le spese, mentre va respinto con riguardo agli altri motivi di appello.
33. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite anche in questo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, uditi i procuratori delle parti,
- In parziale accoglimento dell'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Palermo n. 897/2019 pubblicata il 20.2.2019 proposto da nei confronti Parte_1
del compensa le spese di lite Controparte_8 del giudizio di primo grado e pone le spese di CTU a carico di per Parte_1
metà, e per la restante metà a carico del e Controparte_6 di in solido tra loro. CP_3
- Conferma nel resto l'impugnata sentenza,
- Compensa le spese di questo grado.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello del 16 luglio 2025 Pag. 9 di 10 Il Consigliere est.
NA AN NC
Il Presidente
NN D'ON
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. NN D'ON e dal Consigliere relatore NA AN NC, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
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