CASS
Sentenza 15 marzo 2023
Sentenza 15 marzo 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/03/2023, n. 7521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7521 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 22898-2021 proposto da: ZAPPALA' PE, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ENRICO FRENI;
- ricorrente -
contro Oggetto R.G.N. 22898/2021 Cron. Rep. Ud. 11/01/2023 PU Civile Sent. Sez. L Num. 7521 Anno 2023 Presidente: MANNA ANTONIO Relatore: TRICOMI IRENE Data pubblicazione: 15/03/2023 2 COMUNE DI MASCALUCIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO n. 43, presso lo studio dell'avvocato IO FA, rappresentato e difeso dall'avvocato FA BE OR;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 494/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 05/07/2021 R.G.N. 1183/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/01/2023 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROBERTO MUCCI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. La Corte d’Appello di Catania, con la sentenza n. 494 del 2021, ha accolto il reclamo proposto dal Comune di Mascalucia avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Catania aveva accolto l’opposizione proposta da PP Zappalà avverso l’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 1, comma 47, e ssg., della legge n. 92 del 2012; per l’effetto, aveva dichiarato illegittimo il licenziamento irrogatogli dal suddetto Comune in data 11 marzo 2015 e aveva ordinato 3 la reintegra nel posto di lavoro con condanna al pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate e al versamento dei contributi previdenziali. La Corte d’Appello ha affermato che la fattispecie è regolata dalla prima disciplina contrattuale intervenuta dopo il venir meno della pregiudiziale penale di cui all’art. 117 T.U. n. 3 del 1957 ed ha richiamato la giurisprudenza di legittimità sulla natura dei termini previsti dalla stessa, affermando la mancanza di termini perentori per la contestazione dell’illecito, ragione per la quale l’azione disciplinare promossa dal Comune di Mascalucia era tempestiva. Di talché il Comune di Mascalucia, dopo aver avuto conoscenza in data 19 gennaio 2005 della sentenza penale emessa dal Tribunale il 20 novembre 2004, con cui il lavoratore era stato condannato per reati commessi nell’esercizio delle funzioni, non aveva avviato il procedimento disciplinare attendendo la definitiva conclusione del giudizio. Affermava, quindi, l’infondatezza delle eccezioni di imparzialità, di mancata autonoma valutazione dei fatti da parte dell’UPD e riconosceva come proporzionata la sanzione espulsiva. 2. Per la cassazione della sentenza di appello, ricorre il lavoratore prospettando quattro motivi di ricorso, assistiti da memoria. 3. Resiste il Comune di Mascalucia con controricorso. 4. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso. 4 RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione per falsa e/o errata interpretazione degli artt. 24, 25, 26, 27 del CCNL del 6 luglio 1995, Comparto Enti locali, dei principi generali fissati dal d.lgs. n. 29 del 1993, e dell’art. 2119 cod. civ. (in relazione all’art. 360, n.3, cod. proc. civ.). Sull’abolizione della pregiudiziale penale. Sul rapporto tra procedimento penale e azione disciplinare. Sull’obbligo di intraprendere l’azione disciplinare e di aprire il procedimento disciplinare non appena pervenuta la notizia del fatto, con facoltà di sospendere il procedimento fino all’esito finale, qualora l’accertamento dei fatti derivi dall’esito di questo. SU mancata tempestività dell’apertura del procedimento disciplinare nel caso del dipendente sottoposto a procedimento penale conclusosi in appello senza una sentenza irrevocabile di condanna, ma solo con sentenza che ha dichiarato il non luogo a provvedere per intervenuta prescrizione. 2. Assume il ricorrente che non vi sarebbero state le condizioni per differire l’avvio del procedimento disciplinare, atteso il venir meno della cd. pregiudiziale penale e tenuto conto della previsione di cui all’art. 25, comma 8, del CCNL 6 luglio 1995, che sanciva l’obbligo di avvio del procedimento disciplinare anche nel caso in cui fosse connesso a procedimento penale, con sospensione sino alla sentenza definitiva, salvo fatti che potessero dar luogo a sanzione disciplinare solo a seguito di sentenza definitiva di condanna. 5 Nella specie – prosegue il ricorrente - era intervenuta sentenza di prescrizione. Inoltre, la sospensione cautelare non poteva superare il termine massimo di cinque anni, sicché a tale scadenza doveva esserci la riammissione in servizio (sulla questione della sospensione cautelativa, deduce il ricorrente, era stato incardinato un diverso giudizio dinanzi al Tribunale di Catania); di talché la sospensione del lavoratore non legittimava il differimento dell’inizio del procedimento disciplinare. 3. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 55-bis e 55-ter del d.lgs. n. 165 del 2001 (in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.). Sull’abolizione della pregiudiziale penale. Sul rapporto tra procedimento penale ed azione disciplinare. Sull’obbligo di intraprendere l’azione disciplinare e di aprire il procedimento disciplinare non appena pervenuta la notizia del fatto. Il ricorrente assume che l’Amministrazione, entrato in vigore il d.lgs. n. 150 del 2009, essendo già venuta a conoscenza della notizia qualificata di infrazione aveva l’obbligo di avviare il procedimento disciplinare nei termini di cui all’art. 55-bis e ss. del d.lgs. n. 165 del 2001 e di concluderlo in conformità del principio del giusto procedimento. 4. I primi due motivi di ricorso vanno trattati congiuntamente in ragione della loro connessione. Gli stessi non sono fondati. 6 5. Occorre premettere che il ricorrente veniva licenziato a seguito di fatti, che risalivano ad un arco temporale ricompreso tra la metà degli anni ’80 e la fine del 1995, dei quali l’Amministrazione aveva avuto conoscenza il 19 gennaio 2005 con la sentenza penale del Tribunale di Catania del 20 novembre 2004. L’Amministrazione non aveva avviato il procedimento disciplinare in attesa dell’esito finale del procedimento penale. Il 15 maggio 2014 era stata emessa dalla Corte d’Appello di Catania la sentenza n. 1198, divenuta irrevocabile il 31 ottobre 2014, che aveva definito il procedimento dichiarando l’estinzione del reato per prescrizione. La contestazione disciplinare veniva effettuata il 5 dicembre 2014 e il licenziamento era irrogato dal Comune in data 11 marzo 2015. 6. Come affermato dalla sentenza di appello, la fattispecie in esame è disciplinata dal CCNL del 9 luglio 1995 (si richiama, ai sensi dell’art. 118, disp. att, cod. proc. civ., la motivazione di Cass., n. 12357 del 2017), e i termini di inizio indicati dallo stesso non hanno carattere perentorio. Con riguardo all’art. 25 del CCNL Enti locali 6 luglio 1995 (25-bis in ragione delle modifiche intervenute del CCNL 22 gennaio 2004) trovano applicazione i principi già enunciati da questa Corte (v. Cass., n. 24577 del 2013, n. 6091 del 2010, n. 5806 del 2010), secondo cui in tema di sanzioni disciplinari, qualora il contratto collettivo preveda termini volti a scandire le fasi del procedimento disciplinare 7 e un termine per la conclusione di tale procedimento, solo quest’ultimo è perentorio, con conseguente nullità della sanzione in caso di inosservanza, mentre i termini interni sono ordinatori e la violazione di essi comporta la nullità della sanzione solo nel caso in cui l’incolpato denunci, con concreto fondamento, l’impossibilità o l’eccessiva difficoltà della sua difesa. L’introduzione medio tempore di nuove regole del procedimento disciplinare, in ragione del d.lgs. n. 150 del 2009, non poteva incidere sulla situazione determinatasi al tempo della vigenza del precedente regime;
ciò in forza del generale principio per cui i procedimenti sono regolati dalla normativa del tempo in cui gli atti sono posti in essere, non esclusa, ovviamente, quella che consentiva di differire la contestazione disciplinare all'esito del giudizio penale. Correttamente, quindi, la Corte d’Appello ha affermato che l’Amministrazione non era decaduta dall’azione disciplinare per aver atteso l’esito definitivo del processo penale, a prescindere, in ragione dell’autonomia del procedimento disciplinare e del procedimento penale, dall’esito dello stesso (nella specie, si riporta nella sentenza impugnata – v. punto 2.3 dei “Motivi della decisione” - che il giudizio penale in appello si concluse con declaratoria di non doversi procedere per estinzione per intervenuta prescrizione del reato di concorso esterno in associazione mafiosa ascritto al lavoratore non ricorrendo i presupposti per un’assoluzione nel merito, sussistendo a carico dell’odierno reclamato, a parere dei giudici penali di appello, i plurimi elementi di prova ivi richiamati). 8 7. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione per falsa e/o errata applicazione dell’art. 51 del d.lgs. n. 165 del 2001, e dell’art. 7 della legge n. 300 del 1970 (in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.). SU tempestività della contestazione degli addebiti ed i riflessi sulla regolarità della procedura disciplinare. Assume il ricorrente che la Corte d’Appello si era limitata ad affermare che la mancata tempestività della contestazione disciplinare non aveva comportato delle limitazioni al diritto di difesa dell’incolpato, senza valutare che la colpevole inerzia e la discrezionale scelta del mancato avvio del procedimento disciplinare equivalgono a rinuncia dell’azione disciplinare. Nella specie in ragione del richiamo effettuato dall’art. 51 del TU n. 165 del 2001, era applicabile l’art. 7 dello Statuto dei lavoratori, di talché l’inerzia dell’Amministrazione equivaleva a rinuncia all’azione disciplinare. 8. Il motivo non è fondato atteso che, nell’impiego pubblico contrattualizzato, l’obbligatorietà dell’azione disciplinare discende dai principi costituzionali di cui all’art. 97 Cost. ed esclude che l’inerzia del datore di lavoro possa far sorgere un legittimo affidamento nella liceità della condotta, ove la stessa contrasti con precetti imposti dalla legge, dal codice di comportamento o dalla contrattazione collettiva (Cass., n. 14245 del 2019). 9. Con il quarto motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., per omesso esame circa un fatto decisivo, art. 360, n.5, cod. proc. civ.; carenza di motivazione. 9 Il ricorrente premette che la Corte d’Appello aveva escluso la decadenza dall’azione disciplinare in ragione dell’intervenuta sospensione cautelare, ma non aveva considerato, come illustrato nei giudizi di merito, la sopravvenuta illegittimità della sospensione cautelare per aver oltrepassato la durata di un quinquennio prevista dal CCNL e aveva applicato erroneamente quanto previsto dal CCNL 2008, art. 5, comma 10. 10. Il motivo è inammissibile, in quanto non censura adeguatamente la ratio decidendi della sentenza di appello. La Corte d’Appello (punto 2.3. della sentenza di appello) ha escluso la decadenza ritenendo, correttamente, non perentorio il termine per l’avvio del procedimento disciplinare previsto dalla contrattazione, di talché rispetto a tale statuizione è irrilevante censurare la durata della sospensione cautelare oltre il termine contrattualmente previsto (questione che lo stesso ricorrente deduce, peraltro, aver formato oggetto di un distinto processo). 11. Il ricorso deve essere rigettato. 12. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. 13. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
PQM
10 La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 3.500,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, spese generali in misura del 15% e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del l’11
- ricorrente -
contro Oggetto R.G.N. 22898/2021 Cron. Rep. Ud. 11/01/2023 PU Civile Sent. Sez. L Num. 7521 Anno 2023 Presidente: MANNA ANTONIO Relatore: TRICOMI IRENE Data pubblicazione: 15/03/2023 2 COMUNE DI MASCALUCIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO n. 43, presso lo studio dell'avvocato IO FA, rappresentato e difeso dall'avvocato FA BE OR;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 494/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 05/07/2021 R.G.N. 1183/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/01/2023 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROBERTO MUCCI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. La Corte d’Appello di Catania, con la sentenza n. 494 del 2021, ha accolto il reclamo proposto dal Comune di Mascalucia avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Catania aveva accolto l’opposizione proposta da PP Zappalà avverso l’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 1, comma 47, e ssg., della legge n. 92 del 2012; per l’effetto, aveva dichiarato illegittimo il licenziamento irrogatogli dal suddetto Comune in data 11 marzo 2015 e aveva ordinato 3 la reintegra nel posto di lavoro con condanna al pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate e al versamento dei contributi previdenziali. La Corte d’Appello ha affermato che la fattispecie è regolata dalla prima disciplina contrattuale intervenuta dopo il venir meno della pregiudiziale penale di cui all’art. 117 T.U. n. 3 del 1957 ed ha richiamato la giurisprudenza di legittimità sulla natura dei termini previsti dalla stessa, affermando la mancanza di termini perentori per la contestazione dell’illecito, ragione per la quale l’azione disciplinare promossa dal Comune di Mascalucia era tempestiva. Di talché il Comune di Mascalucia, dopo aver avuto conoscenza in data 19 gennaio 2005 della sentenza penale emessa dal Tribunale il 20 novembre 2004, con cui il lavoratore era stato condannato per reati commessi nell’esercizio delle funzioni, non aveva avviato il procedimento disciplinare attendendo la definitiva conclusione del giudizio. Affermava, quindi, l’infondatezza delle eccezioni di imparzialità, di mancata autonoma valutazione dei fatti da parte dell’UPD e riconosceva come proporzionata la sanzione espulsiva. 2. Per la cassazione della sentenza di appello, ricorre il lavoratore prospettando quattro motivi di ricorso, assistiti da memoria. 3. Resiste il Comune di Mascalucia con controricorso. 4. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso. 4 RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione per falsa e/o errata interpretazione degli artt. 24, 25, 26, 27 del CCNL del 6 luglio 1995, Comparto Enti locali, dei principi generali fissati dal d.lgs. n. 29 del 1993, e dell’art. 2119 cod. civ. (in relazione all’art. 360, n.3, cod. proc. civ.). Sull’abolizione della pregiudiziale penale. Sul rapporto tra procedimento penale e azione disciplinare. Sull’obbligo di intraprendere l’azione disciplinare e di aprire il procedimento disciplinare non appena pervenuta la notizia del fatto, con facoltà di sospendere il procedimento fino all’esito finale, qualora l’accertamento dei fatti derivi dall’esito di questo. SU mancata tempestività dell’apertura del procedimento disciplinare nel caso del dipendente sottoposto a procedimento penale conclusosi in appello senza una sentenza irrevocabile di condanna, ma solo con sentenza che ha dichiarato il non luogo a provvedere per intervenuta prescrizione. 2. Assume il ricorrente che non vi sarebbero state le condizioni per differire l’avvio del procedimento disciplinare, atteso il venir meno della cd. pregiudiziale penale e tenuto conto della previsione di cui all’art. 25, comma 8, del CCNL 6 luglio 1995, che sanciva l’obbligo di avvio del procedimento disciplinare anche nel caso in cui fosse connesso a procedimento penale, con sospensione sino alla sentenza definitiva, salvo fatti che potessero dar luogo a sanzione disciplinare solo a seguito di sentenza definitiva di condanna. 5 Nella specie – prosegue il ricorrente - era intervenuta sentenza di prescrizione. Inoltre, la sospensione cautelare non poteva superare il termine massimo di cinque anni, sicché a tale scadenza doveva esserci la riammissione in servizio (sulla questione della sospensione cautelativa, deduce il ricorrente, era stato incardinato un diverso giudizio dinanzi al Tribunale di Catania); di talché la sospensione del lavoratore non legittimava il differimento dell’inizio del procedimento disciplinare. 3. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 55-bis e 55-ter del d.lgs. n. 165 del 2001 (in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.). Sull’abolizione della pregiudiziale penale. Sul rapporto tra procedimento penale ed azione disciplinare. Sull’obbligo di intraprendere l’azione disciplinare e di aprire il procedimento disciplinare non appena pervenuta la notizia del fatto. Il ricorrente assume che l’Amministrazione, entrato in vigore il d.lgs. n. 150 del 2009, essendo già venuta a conoscenza della notizia qualificata di infrazione aveva l’obbligo di avviare il procedimento disciplinare nei termini di cui all’art. 55-bis e ss. del d.lgs. n. 165 del 2001 e di concluderlo in conformità del principio del giusto procedimento. 4. I primi due motivi di ricorso vanno trattati congiuntamente in ragione della loro connessione. Gli stessi non sono fondati. 6 5. Occorre premettere che il ricorrente veniva licenziato a seguito di fatti, che risalivano ad un arco temporale ricompreso tra la metà degli anni ’80 e la fine del 1995, dei quali l’Amministrazione aveva avuto conoscenza il 19 gennaio 2005 con la sentenza penale del Tribunale di Catania del 20 novembre 2004. L’Amministrazione non aveva avviato il procedimento disciplinare in attesa dell’esito finale del procedimento penale. Il 15 maggio 2014 era stata emessa dalla Corte d’Appello di Catania la sentenza n. 1198, divenuta irrevocabile il 31 ottobre 2014, che aveva definito il procedimento dichiarando l’estinzione del reato per prescrizione. La contestazione disciplinare veniva effettuata il 5 dicembre 2014 e il licenziamento era irrogato dal Comune in data 11 marzo 2015. 6. Come affermato dalla sentenza di appello, la fattispecie in esame è disciplinata dal CCNL del 9 luglio 1995 (si richiama, ai sensi dell’art. 118, disp. att, cod. proc. civ., la motivazione di Cass., n. 12357 del 2017), e i termini di inizio indicati dallo stesso non hanno carattere perentorio. Con riguardo all’art. 25 del CCNL Enti locali 6 luglio 1995 (25-bis in ragione delle modifiche intervenute del CCNL 22 gennaio 2004) trovano applicazione i principi già enunciati da questa Corte (v. Cass., n. 24577 del 2013, n. 6091 del 2010, n. 5806 del 2010), secondo cui in tema di sanzioni disciplinari, qualora il contratto collettivo preveda termini volti a scandire le fasi del procedimento disciplinare 7 e un termine per la conclusione di tale procedimento, solo quest’ultimo è perentorio, con conseguente nullità della sanzione in caso di inosservanza, mentre i termini interni sono ordinatori e la violazione di essi comporta la nullità della sanzione solo nel caso in cui l’incolpato denunci, con concreto fondamento, l’impossibilità o l’eccessiva difficoltà della sua difesa. L’introduzione medio tempore di nuove regole del procedimento disciplinare, in ragione del d.lgs. n. 150 del 2009, non poteva incidere sulla situazione determinatasi al tempo della vigenza del precedente regime;
ciò in forza del generale principio per cui i procedimenti sono regolati dalla normativa del tempo in cui gli atti sono posti in essere, non esclusa, ovviamente, quella che consentiva di differire la contestazione disciplinare all'esito del giudizio penale. Correttamente, quindi, la Corte d’Appello ha affermato che l’Amministrazione non era decaduta dall’azione disciplinare per aver atteso l’esito definitivo del processo penale, a prescindere, in ragione dell’autonomia del procedimento disciplinare e del procedimento penale, dall’esito dello stesso (nella specie, si riporta nella sentenza impugnata – v. punto 2.3 dei “Motivi della decisione” - che il giudizio penale in appello si concluse con declaratoria di non doversi procedere per estinzione per intervenuta prescrizione del reato di concorso esterno in associazione mafiosa ascritto al lavoratore non ricorrendo i presupposti per un’assoluzione nel merito, sussistendo a carico dell’odierno reclamato, a parere dei giudici penali di appello, i plurimi elementi di prova ivi richiamati). 8 7. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione per falsa e/o errata applicazione dell’art. 51 del d.lgs. n. 165 del 2001, e dell’art. 7 della legge n. 300 del 1970 (in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.). SU tempestività della contestazione degli addebiti ed i riflessi sulla regolarità della procedura disciplinare. Assume il ricorrente che la Corte d’Appello si era limitata ad affermare che la mancata tempestività della contestazione disciplinare non aveva comportato delle limitazioni al diritto di difesa dell’incolpato, senza valutare che la colpevole inerzia e la discrezionale scelta del mancato avvio del procedimento disciplinare equivalgono a rinuncia dell’azione disciplinare. Nella specie in ragione del richiamo effettuato dall’art. 51 del TU n. 165 del 2001, era applicabile l’art. 7 dello Statuto dei lavoratori, di talché l’inerzia dell’Amministrazione equivaleva a rinuncia all’azione disciplinare. 8. Il motivo non è fondato atteso che, nell’impiego pubblico contrattualizzato, l’obbligatorietà dell’azione disciplinare discende dai principi costituzionali di cui all’art. 97 Cost. ed esclude che l’inerzia del datore di lavoro possa far sorgere un legittimo affidamento nella liceità della condotta, ove la stessa contrasti con precetti imposti dalla legge, dal codice di comportamento o dalla contrattazione collettiva (Cass., n. 14245 del 2019). 9. Con il quarto motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., per omesso esame circa un fatto decisivo, art. 360, n.5, cod. proc. civ.; carenza di motivazione. 9 Il ricorrente premette che la Corte d’Appello aveva escluso la decadenza dall’azione disciplinare in ragione dell’intervenuta sospensione cautelare, ma non aveva considerato, come illustrato nei giudizi di merito, la sopravvenuta illegittimità della sospensione cautelare per aver oltrepassato la durata di un quinquennio prevista dal CCNL e aveva applicato erroneamente quanto previsto dal CCNL 2008, art. 5, comma 10. 10. Il motivo è inammissibile, in quanto non censura adeguatamente la ratio decidendi della sentenza di appello. La Corte d’Appello (punto 2.3. della sentenza di appello) ha escluso la decadenza ritenendo, correttamente, non perentorio il termine per l’avvio del procedimento disciplinare previsto dalla contrattazione, di talché rispetto a tale statuizione è irrilevante censurare la durata della sospensione cautelare oltre il termine contrattualmente previsto (questione che lo stesso ricorrente deduce, peraltro, aver formato oggetto di un distinto processo). 11. Il ricorso deve essere rigettato. 12. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. 13. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
PQM
10 La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 3.500,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, spese generali in misura del 15% e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del l’11